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SCUOLA SICURA - CODACONS IN AZIONE

Proroga parziale della sicurezza degli edifici scolastici, anche se solo fino al 31/12/2005...Alla fine è stata ottenuta. Risultato che le aule sono ancora superaffollate.


L'art. 9 del D. Legge 9 novembre 2004 nr. 266 (GU 264 10/11/04), convertito in legge con modifiche L. nr. 306 del 27/12/04 (GU nr. 302 del 27/12/04) art. 9, prevede una proroga per l'adeguamento degli edifici scolastici, ma non GENERALIZZATA e non per tutto.
Il predetto art. 9 prevede che le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono concedere una ulteriore proroga, comunque non oltre il 31/12/2005, purchè gli edifici scolastici interessati siano stati già inseriti nei programmi di intervento di adeguamento alle norme e sia stato già presentato ai VV.F. Provinciali, comunque entro il 30 giugno 2005, l'esame-progetto di cui al DPR 37/98 per l'acquisizione del parere di conformità ai fini del CPI per la prevenzione incendi nelle scuole come da DM Interno 26/08/1992. Praticamente che sia stata avviata la procedura del rilascio del certificato di prevenzione incendi della scuola interessata.
Proprio mentre i periti incaricati di fare chiarezza sul tragico crollo della scuola di S.Giuliano avrebbero concluso che l'edificio non era sicuro ed era stato indebolito dai lavori di sopraelevazione, è stata approvata l'ennesima proroga alla sicurezza degli edifici scolastici, anche se non omnicomprensiva. Il testo bocciato nel luglio scorso e stralciato dal decreto chiamato omibus, è stato approvato ed inserito nel decreto-legge 9 novembre 2004. Anche se per un solo anno è come dire largo all'insicurezza e agli incendi nelle scuole.
Giova precisare che tale ulteriore proroga giova unicamente agli enti locali (Comuni e Province) proprietari degli edifici scolastici ed è relativa ai soli lavori di adeguamento delle strutture e non anche alla igiene e sicurezza intesa in senso generale. Quest'ultima, così come previsto dalla parte terza della carta dei servizi scolastici http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html , dal D.Lgs. 626/94 e dai due decreti attuativi dello stesso (identificazione datore di lavoro e particolari esigenze delle scuole http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html e http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html , è di responsabilità del dirigente scolastico/datore di lavoro oltre che preciso obbligo di attuarla concretamente anche ricorrendo a metodi alternativi. In poche parole, se l'igiene e sicurezza nella scuola non è garantita e vi sono pericoli concreti, si ha l'obbligo di eliminarli o sensibilmente attenuarli. Se questo non è possibile, in considerazione che il diritto alla salute è preminente sul diritto all'istruzione, si deve decretare la chiusura della scuola. Se gli edifici scolastici non sono a norma, in attesa che i lavori di adeguamento vengano effettuati dall'ente obbligato (Comune o Provincia), il datore di lavoro (dirigente scolastico) della scuola, in base all'art. 31 comma 3 del D. Lgs. 626/94 www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc (ora D.Lgs. nr. 81/08 Testo Unico), è obbligato ad adottare misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza.
Per queste misure alternative, se non adottate, è prevista una sanzione penale e, se adottate, comportano una spesa a carico della scuola sicuramente non di competenza della scuola stessa e magari precedentemente destinata ad altri scopi fra i quali la formazione del personale, la didattica, progetti didattici, ecc.. In definitiva la scuola, unitamente all'utenza, ha/hanno subito un danno e quindi la scuola è da considerarsi PARTE LESA. Le spese destinate alle misure alternative potrebbero essere richieste all'ente obbligato (comune o provincia a secondo dei casi) come risarcimento. Fra le altre proroghe previste dal decreto-legge del 9.11.2004, reperibile in http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-11-10&redazione=004G0301&numgu=264&progpag=1&sw1=0&numprov=266 spicca sia l'art. 9 che recita:

"Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

e sia l'art. 3 che recita:
"Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi" - All'art. 7 comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12/01/98, nr. 37, come modificato dall'art. 9-bis del Decreto Legge 24 giugno 2003, nr. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, nr. 200 , le parole: 'entro il 31 dicembre 2004' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 dicembre 2005'.

La prima è una proroga all'adeguamento degli edifici scolastici che ogni Regione può concedere, comunque massimo fino al 31 dicembre 2005, ma solo per quelle scuole per le quali sono stati stanziati i fondi per l'adeguamento e per permetterne l'utilizzo dei fondi anzidetti. E' ovvio si tratta dei lavori per i quali sono stati stanziati i fondi e che sono emersi dalla valutazione dei rischi a suo tempo (entro il 2000) effettuata dal dirigente scolastico a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94. Quindi, se può essere una consolazione, è bene che si sappia che la proroga in argomento riguarda solo quei edifici scolastici nelle quali sono ubicate le scuole ove il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha effettuato una corretta valutazione dei rischi e non una proroga a largo raggio ed a pioggia. Diciamo che il cerchio si sta restringendo fino ad arrivare alla identificazione dei responsabili che devono garantire l'igiene e la sicurezza degli alunni. La seconda proroga riguarda la prevenzione incendi (nulla osta provvisorio e certificato prevenzione incendi) con relativa approvazione dell'esame progetto da parte dei vigili del fuoco e rilascio del C.P.I.. Le scuole che hanno più di 100 presenze (anche se solo potenzialmente), sono obbligate a richiedere il C.P.I.. Sia il DM istruzione iniziale 331/98 e 141/99 di formazione delle classi, sia l'ultima circolare del Ministero PI nr. 63 del 6/7/09 e sia il DPR nr. 81 del 20/3/09 art. 3 (Rete scolastica), sulla formazione delle classi, sono molto chiare! Bisogna tenere conto della grandezza effettiva delle singole aule.
Da questo emerge chiaramente che chi è inadempiente è il dirigente scolastico che nella formazione delle classi non tiene conto dell'indice di massimo affollamento previsto, ovvero 1,80 mq netti per alunno per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e, 1,96 mq netti per alunno per le scuole secondarie di 2°grado.
Per fare prevenzione sul virus N1H1vA (influenza suina) e altri virus, batteri e parassiti (pediculosi), non è sufficiente lavarsi le mani spesso ma, visto che la propagazione è di tipo aerea (respiro e starnuti), è importante avere la cubatura di aria e la distanza sufficiente per evitare il contagio.

Per approfondimenti si veda i seguenti documenti:
Mimmo DIDONNA
Sportello Scuola Sicura - Codacons

Intervieni anche tu sul blog di Carlo Rienzi - www.carlorienzi.it

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