Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO 2002 Art. 19.
(Premi con franchigia)-
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".
- Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
- Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' abrogato.
Art. 20.
(Attuario incaricato)- Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, e' regolamentata l'attivita' dell'attuario incaricato.
Art. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)- Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
- Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente: "5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1º gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
- L'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione e' raddoppiata".
- I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
- All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2002 Art. 23.
(Modalita' di risarcimento del danno)- Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
- All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente: "Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura e' sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione".
- Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente: "4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
Art. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale)- L'articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
2002 Art. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)- Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi.
Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata".
2002 Art. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri)- Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole "e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
- Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole "La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
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