| ASSICURAZIONI |
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Sentenza di condanna per la Compagnia assicurativa oltre al riconoscimento del danno, anche al pagamento delle spese del giudizio. N. 603/01 R.G. Sentenza n. 252/01 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALA CONSILINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott. Giacinto PETRIZZO ha pronunziato la seguente , ex art. 113 (2° comma) c.p.c., SENTENZA Nella causa civile promossa da: M. R., .elettivamente domiciliato in Sala Consilina in P.zza Urmberto I, 3, presso lo studio dell’avv. E. C. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti; ATTORE
Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Roma alla via Massimi,158 ed elettivamente domiciliata in sala Consilina al C.so Vittorio Emanuele, 16 presso lo studi dell’avv. M.R. il quale,unitamente all’avv. E. G. del Foro di Roma, la rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;CONTRO CONVENUTA
- Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A.
- Conclusioni: all’udienza di discussione del 08.10.2001 il-procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto. Svolgimento del Processo: con atto di citazione notificato il 24.05.2001, M. R. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura del 20 % del premio R.C.A. pagato o, comunque in quella ritenuta equa, in relazione ai contratti pagati nel corso dell’anno 1998. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a., relativa all’autovettura , tg. AN 272 XY; - che, per la polizza n° 321/93/32.749, emessa dall’Agenzia di Sala Consilina della Nuova Tirrena S.p.a., è stata pagata, il 31/12/1998, la somma di £.584.600, relativa alla sola garanzia R.C.A.; - che l’Autorità antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla –legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittorie di spese e competenze di 1ite. Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 16.07.01, la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A. non si costituiva; benché ritualmente convenuta, per cui veniva dichiarata la sua formale contumacia. La parte attrice chiedeva, sulla scorta della prodotta documentazione, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che il giudicante fissava per l’8.10.01, unitamente all’udienza di discussione, ex art. 320 c.p.c. Frattanto la convenuta Nuova Tirrena. S.p.a. si costituiva in cancelleria depositando in Cancelleria, in data 29.09.01, comparsa di costituzione e risposta, in cui deduceva in rito la incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Indi, omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive del solo procuratore di parte attrice, così come riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza nell’udienza del 08.10.01 con termine di trenta giorni per deposito comparse conclusionali. Motivi della Decisione
Si premette che tale causa, dato il suo valore al di sotto dei due milioni, .viene decisa, ex art. 113 (2° comma) c.p.c., secondo equità. In tale prospettiva e sotto tale profilo, il giudicante ritiene cosa equa e .rispondente a sostanziale giustizia, nel caso di specie, accogliere la domanda attorea nei limiti e per la motivazione di seguito esposta. In ordine a quanto eccepito nel rito, questo giudicante rileva -che-le eccezioni-di incompetenza funzionale e per territorio, addotte dalla parte convenuta, siano abbastanza infondate. Infatti, in ordine alla prima eccezione, si fa notare che la prospetta inderogabilità della competenza funzionale, comportante la rilevabilità, anche d’ufficio, della incompetenza in ogni stato e grado del processo, attiene ai giudizi instaurati sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 38 – “Incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”, teste precedente applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, mentre il rinnovato testo dell’art. 38 (I comma) cpc. così dispone: “L’incompetenza per materia quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nella prima udienza (16.07.01) di trattazione tale incompetenza non fu rilevata d’ufficio ma nemmeno dalla parte convenuta, stante il suo stata contumaciale, per cui deve ritenersi tardiva e fuori termine la -sua eccezione formulata solo in data 29.09.01 nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui era già stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art 321 c.p.c. Parimenti infondata si -rivela la incompetenza territoriale dell’adito giudice, sia perché tardivamente eccepita e, quindi, a contraddittorio chiuso, sia perché si ritiene, senza alcun dubbio, essere stato correttamente –individuato come foro competente, nella .fattispecie il luogo di residenza del consumatore (l’istante Marrone), ex art. 1469 bis n.9) c.c. Pertanto, deve ritenersi ritualmente radicata dinanzi a questa A.G. la controversia in oggetto. Nel merito, si; osserva che:la pretesa attorea ha per oggetto l‘azione di ingiustificato arricchimènto e,quindi, indebito pagamento (competente anche sotto tale aspetto l’adito giudice), che sarebbe , derivato a talune Compagnie Assicuratrici ( n° 39), tra le quali la convenuta Nuova Tirrena S.p.a., da un illegittimo aumento(pari a circa il 20 %) •del costo dei premi assicurativi, ramo R.C.A. Infatti, con provvedimento di chiusura istruttoria, n. 8546 del 28.07.200, l’AutorItà garante della concorrenza e del mercato accertava l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore R.C.A. Con lo stesso provvedimento 1’AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Sempre nella motivazione del già citato provvedimento n° 8546 si legge: “l’Autorità, considerata, la natura e l’attualità -delle informazioni, la immediata identificabilità delle Imprese, la struttura del mercato, la risultanza degli incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio :di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori…… Gli aumenti premi, come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20 % del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o do vendita o Altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse. Violato inoltre risulta il diritto che la L. 281/98, all’art 1 punto e). riconosce e garantisce ai consumatori ovvero il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. le conseguenze del comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno interessato le intese in questione, i quali hanno patito direttamente il danno, consistito nell’aumento dei premi relativi”. A questo punto, evidenziato il comportamento delle imprese assicuratrici, il danno causato ai soggetti lesi, i consumatori, ne consegue che il .danno è risarcibile quanto e conseguenza di un atto illecito; alla luce .dell’art. 2043 c.c.,il danno consiste nell’illegittimo aumento dei prezzi che è sicuramente derivante da atto, illecito. Il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell’AGCM è stato confermato peraltro, all’acquisita sentenza n° 6139/2001 del T.A.R del Lazio. 0rbene, l’attore ha esibito e depositato in giudizio la polizza n° 321/93/32. 749, relativa alla sola garanzia R.C.A. dell’importo di £ 584.600, pagato in data 31.12.1998, alla Nuova Tirrena Assicurazioni, Agenzia di Sala Consilina, e ne chiede la restituzione nella misura del 20% o, comunque, in quella ritenuta equa dal giudicante. Alla stregua di quanto esposto, motivato specificato e espresso, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto, per l’effetto si ritiene cosa equa condannare la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante , alla restituzione, in favore dell’attore della somma di £. 116.000 a titolo di somma indebitamente percetta dalla convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo saldo. Le spese e competenze tutte di giudizio come liquidate in dispositivo, si pongono a totale carico della parte convenuta, atteso il principio della soccombenza. P.T.M.
I1 giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo, nella sua definitiva decisione , ex art 113 (2 comma) c.p.c., sulla domanda proposta da M. R., udito il procuratore di parte attrice ed ogni avversa e diversa istanza disattesa, così dispone: 1) accoglie la domanda attorea e per lo effetto condanna la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. a restituire in favore dell’attore la somma di £ 116.000, indebitamente percepita, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo soddisfo. 2) condanna, altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di giudizio che si liquidano in complessive £. 759.000 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc. Il giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo |