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Estratto dalla DIRETTA FORUM del 21 gennaio 2008 con l'Avv.Rienzi, presidente Codacons, sul tema dei mutui e delle cartelle esattoriali Domande e risposte. La Finanziaria 2008 prevede forme di aiuto per chi è in difficoltà a pagare il mutuo? Gennaio 2008, Sì, a questo proposito è stato istituito il "Fondo di solidarietà per i mutui prima casa", un fondo per coprire i costi notarili e i costi per le procedure bancarie a favore di chi dimostrerà di poter ottenere questi aiuti. In particolare chi ha problemi a pagare il mutuo per acquistare la prima casa potrà sospendere il versamento delle rate per un massimo di 18 mesi; potrà richiederne la sospensione per due volte, purché questa duri complessivamente 18 mesi. La durata del mutuo sarà prolungata quanto la durata della sospensione e i pagamenti riprenderanno in base agli importi e alla periodicità previsti dal contratto, a meno che le parti non abbiano rinegoziato il mutuo. Domande e risposte. La Finanziaria 2008 prevede forme di aiuto per chi è in difficoltà a pagare il mutuo? Sì, a questo proposito è stato istituito il "Fondo di solidarietà per i mutui prima casa", un fondo per coprire i costi notarili e i costi per le procedure bancarie a favore di chi dimostrerà di poter ottenere questi aiuti. In particolare chi ha problemi a pagare il mutuo per acquistare la prima casa potrà sospendere il versamento delle rate per un massimo di 18 mesi; potrà richiederne la sospensione per due volte, purché questa duri complessivamente 18 mesi. La durata del mutuo sarà prolungata quanto la durata della sospensione e i pagamenti riprenderanno in base agli importi e alla periodicità previsti dal contratto, a meno che le parti non abbiano rinegoziato il mutuo. La finanziaria 2008 ha posto la parola fine sull'interpretazione dei costi da applicare nel caso di surrogazione del mutuo La surrogazione (cd. portabilità) del mutuo era stata introdotta dalla legge 40/07 che, tra l'altro, prevedeva "È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione ..." ovvero il mutuatario poteva trasferire il mutuo da una banca ad un'altra senza alcun costo. Il sistema bancario aveva dato un'interpretazione restrittiva della norma accettando solo che l'atto di surrogazione fosse senza costi, ma sostenendo che il mutuatario dovesse pagare la penale di estinzione anticipata alla banca surrogata e le spese notarili per i vari atti da compiere per portare a termine l'operazione. Sull'argomento sono stati spesi incontri, interventi, ricerche di accordo tra le rappresentanze della clientela e quella delle banche, ma tutte hanno portato a soluzioni parziali. A fronte dell'impossibilità di trovare un accordo definitivo era stato chiesto che nel Disegno di legge Bersani fosse inserito un emendamento per l'interpretazione autentica della norma. Il Parlamento ha ritenuto di affrontare il problema già in finanziaria e con i 450 e 451 dell'articolo 2 ha chiarito definitivamente che la surrogazione ".. comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissione per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali.". Con la stessa normativa è stato previsto l'ampliamento della normativa ai mutui frazionati (quelli derivanti da un originario mutuo edilizio accollato in maniera frazionata dai singoli acquirenti) e che ugualmente in caso di rinegoziazione del mutuo (modifica del mutuo effettuata con la banca originaria) l'operazione sia gratuita e per il suo perfezionamento è sufficiente una scrittura privata anche non autenticata. La problematica a questo punto dovrebbe essere definitivamente chiusa tenuto anche conto che dopo la trattativa tra ABI, Associazione dei consumatori e Consiglio nazionale del Notariato, l'associazione bancaria ha già inviato alle proprie associate una circolare in cui, ferma restando, per la tutela della concorrenza, la libertà di ogni istituto di ricercare soluzioni diverse, una procedura per dar corso alla surrogazione del mutuo. La procedura prevede che su richiesta scritta del cliente la banca prescelta chieda a quella originaria l'importo residuo del mutuo, che deve essere comunicato entro 10 giorni lavorativi; successivamente la banca subentrante, contestualmente, perfeziona con il cliente la stipula del nuovo mutuo con il rilascio, ricevuto il pagamento dell'ammontare dovuto per l'estinzione totale del mutuo, di quietanza liberatoria da parte della banca originaria. La nuova banca dovrà anche provvedere all'annotazione del trasferimento della garanzia ipotecaria già iscritta a proprio favore. Circa la rinegoziazione la gratuità era già stata accertata dopo la circolare del Consiglio Nazionale del Notariato che confermava la non obbligatorietà (salvo casi del tutto eccezionali) dell'intervento del notaio nel caso di rinegoziazione tra stessa banca e stesso mutuante. La procedura creata dall'ABI ha posto la parola fine anche al tema, sollevato da alcune banche, di impossibilità di surrogare un mutuo cartolarizzato, ricordando che la banca (originaria) in ogni caso svolge funzione di servicer del nuovo titolare del mutuo. La nuova norma significa semplicemente che il consumatore che vorrà trasferire il proprio mutuo non dovrà sopportare alcun costo con la banca originaria (surrogata), con quella nuova (surrogante) e per il notaio. La nuova normativa è quindi da accogliere in maniera molto positiva. Con un po' di pignoleria si può però far presente che non hanno trovato soluzione due aspetti: la costruzione in economia della prima casa e l'assicurazione a favore della banca mutuante. Per il primo aspetto non si comprende perché il mutuo acceso per la costruzione in economia, effettuata dal singolo mutuatario, debba essere penalizzata rispetto all'acquisto, per cui sarebbe opportuno che alla prima occasione utile, si ponesse rimedio a questa ingiustizia. Per l'assicurazione, richiesta per ogni mutuo, almeno per incendio e scoppio, la nuova normativa non riporta assolutamente nulla: ciò potrebbe significare la possibilità di mantenere l'assicurazione originaria modificando solo il beneficiario (banca mutuante). Non si può però essere certi dell'interpretazione ed allora si può far ricorso alle recenti norme sulle assicurazioni, che consentono, trascorsi i primi dodici mesi, di disdire l'assicurazione ogni anno senza alcuna penale e spesa. In questo ultimi caso resta comune aperto il problema di chi ha corrisposto l'assicurazione in unica soluzione al momento dell'accensione del mutuo. Ordinanza corte costituzionale - cartelle esattoriale Non è cosa da poco, si preannuncia uno tsunami, infatti: «Ogni provvedimento amministrativo - si legge nell'ordinanza - richiede atti di notificazione e di pubblicità [...]. L'obbligo di indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa, che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica amministrazione predicato dall'articolo 97 della Costituzione». La Corte Costituzionale è stata molto chiara: «[...] l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa». «Ora è difficile ipotizzare che i giudici di pace non si attengano all'ordinanza. La Corte Costituzionale fa "legge" e sentenzia al di sopra di tutto. I supremi magistrati, tra l'altro, non fanno che ribadire una cosa: c'è una legge, la N.212 del luglio 2000, e la legge va applicata». Dovrebbe esser ovvio che le legge va applicata "da tutti", anche dai riscossori e dalle Pubbliche Amministrazioni , piaccia o no. Di seguito troverete le prime indicazioni su come comportarsi di fronte a cartelle esattoriali "nulle" e il link al testo originale della ordinanza Dal Messaggero: ROMA (4 gennaio) - Ecco come comportarsi davanti alle cartelle esattoriali. Come far valere la nullità. È il caso più semplice: nelle prossime settimane arriva una Cartella Esattoriale intestata "Gerit" (la concessionaria per la riscossione dei tributi di Roma) che non indica, con nome e cognome, chi è il responsabile del procedimento. Per far dichiarare la nullità dell'atto, bisogna presentare ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica della Cartella) citando l'ordinanza della Corte Costituzionale N. 377 del novembre 2007 e la Legge sulla Tutela dei Diritti del Contribuente (N. 212 del 27/7/2000, art. 7, comma 2). Il fatto che vi siano altri elementi di illegittimià (mancata notifica della multa originaria, pagamento già effettuato, ecc.) non cambia lo scenario: i motivi di contestazione possono essere sommati l'uno all'altro. L'ordinanza vale anche "in ritardo". Migliaia di cittadini che hanno fatto ricorso contro le Cartelle da "multe pazze" sono tuttora in attesa di udienza davanti al Giudice di Pace. Può darsi che al momento in cui è stato depositato il ricorso, la Corte Costituzionale non avesse ancora emesso l'esplosiva ordinanza N. 377. Come si fa a introdurla, nel giudizio pendente, come motivo di illegittimità della cartella? Le strade sono due. La prima: depositare una memoria con il nuovo motivo di ricorso alla cancelleria del giudice al quale è stata assegnata la pratica (nome del giudice e numero di ruolo della causa vengono forniti al momento del deposito del ricorso). Seconda strada: aggiungere il motivo di ricorso durante la prima udienza. E se i termini sono scaduti? Immaginiamo ora il caso più complesso: Tizio ha ricevuto una Cartella da multe. Nella Cartella non c'è l'indicazione del responsabile del procedimento (dunque è illegittima) ma entro i fatidici trenta giorni non è stato fatto ricorso. Si può ancora fare qualcosa? La risposta è sì. Il cittadino, non potendo più "aggredire" la Cartella, dovrà fare opposizione alla sua esecuzione. Potrà farlo con un ricorso al Giudice di Pace se la richiesta di pagamento nella Cartella non supera un certo limite (in genere 15 mila euro) oppure al Tribunale Civile. La procedura è più complessa del solito e forse sarà bene farsi assistere da un avvocato (negli uffici del Giudice di Pace in via Teulada ce n'è sempre qualcuno pronto a intervenire). Corte Costituzionale Ordinanza n° 377 - cartelle esattoriali - illegittime se non indicano il nome del responsabile del procedimento - 09.11.07. - Importante ordinanza della Corte Costituzionale in materia di cartelle esattoriali. Secondo la Corte Costituzionale la cartella di pagamento notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve contenere l'indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento. Questo è il principio espresso dalla Corte costituzionale con la recente ordinanza 377 del 2007, depositata il 9 novembre 2007. L'ordinanza in questione, propende per quella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere non solo la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi e di poter esercitare con modalità chiare e semplici il proprio diritto di difesa. A tal uopo è necessario conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento tributario. ORDINANZA N. 377 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco Bile Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO " ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso proposto da Giuseppe Faedo contro il Comune di Chiampo ed altro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) (erroneamente indicata, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, con il n. 112), nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» - fra l'altro - il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione; che la questione è insorta nel giudizio d'appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso di Giuseppe Faedo avverso la cartella di pagamento (notificata l'8 maggio 2003) relativa all'iscrizione a ruolo dell'Ici dovuta al Comune di Chiampo; che, ad avviso della Commissione regionale remittente, la questione di costituzionalità è rilevante ai fini del decidere, dal momento che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, essa «dovrebbe accogliere l'appello, con assorbimento di ogni altra censura»; che, osserva il remittente, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l'intero statuto dei diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò spiega «come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell'amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»; che, tuttavia, prosegue il remittente, disposizioni come quella censurata «si attagliano bene all'attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attività, invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)»; che, secondo il remittente, l'attività dei concessionari può dar luogo, tutt'al più, a «procedimenti di massa», «caratterizzati in modo pressoché assoluto dall'elemento tecnico organizzativo e dall'uniformità delle operazioni», trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall'Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale»; che, pertanto, conclude il remittente, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono «fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l'avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa»; ragion per cui l'art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all'amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, «con l'art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l'art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l'attività della pubblica amministrazione è ispirata al principio [recte: ai principi] di efficienza, economicità ed efficacia»; che si è costituita, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo che la questione sollevata sarebbe inammissibile per difetto assoluto di rilevanza; che, secondo l'Avvocatura, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma raggiungerebbe l'effetto contrario a quello indicato dal giudice a quo (l'accoglimento dell'appello), giacché, facendo venir meno l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, comporterebbe che la mancanza o l'insufficienza di tale indicazione non sarebbe più oggetto di «un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità» della cartella di pagamento. Considerato che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimità o meno della cartella di pagamento, in quanto - secondo uno dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente - essa non conterrebbe l'indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all'esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo all'esattore, che si svolge presso l'amministrazione finanziaria); che - a prescindere dalla circostanza che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità del censurato art. 7 della legge n. 212 del 2000 comporterebbe il rigetto e non, come sostiene il remittente, l'accoglimento del motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l'obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento) - la questione è manifestamente infondata; che, infatti, ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità; che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale; che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»); che, del resto, fin da epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007. |