Dottrina sul Codacons

Massime di REPERTORIO selezionate

COMPETENZA E GIURISDIZIONE
CIV. Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice amministrativo
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal Codacons avverso la delibera di Trenitalia S.p.a. che ha introdotto la prenotazione obbligatoria sugli Intercity Plus.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 20/07/2006, n.6130
FONTE: Urbanistica e appalti, 2006, 9, 1107

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante (comprensiva anche degli interessi diffusi) e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza. Il Codacons, in quanto ente esponenziale degli interessi diffusi degli utenti di un servizio pubblico, ha diritto di accedere a tutti i documenti formati, utilizzati o detenuti dal gestore del servizio, purché connessi in modo qualificato con lo svolgimento dell'attività, nella parte in cui esso incide in modo apprezzabile sul rapporto tra il gestore e l'utenza. Del resto, la legge, riconosce espressamente il diritto degli utenti e dei consumatori, singoli e associati, all'informazione in ordine allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi. Tuttavia, la titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza.
Cons. Stato, Sez. VI, 22/05/2006, n.2959
PARTI IN CAUSA: F.S. S.P.A. C. Codacons e altri
FONTE: Massima redazionale, 2006

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il diritto di accesso, oltre che alle persona fisiche, spetta anche ad enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza. Ed il Codacons è legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione in relazione ad interessi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici (cfr. Cons. Stato, VI, 2.3.2000 n. 1122).
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 20/04/2006, n.3652
PARTI IN CAUSA: Codacons Campania Onlus C. Comune di Frasso Telesino
FONTE: Massima redazionale, 2006

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
La titolarità o la rappresentatività degli interessi diffusi, riconosciuta al Codacons, non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore di un servizio, e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta ed immediata, e non in via ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori (Cons. Stato, Sez. VI, 10/2/2006, n. 555).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 27/03/2006, n.2123
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Societa' Italiana Autori ed Editori
FONTE: Massima redazionale, 2006

CONSUMATORE
Il Codacons non ha un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore di un servizio, e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta ed immediata, e non in via ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori stessi.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 27/03/2006, n.2123
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Societa' Italiana Autori ed Editori
FONTE: Giornale Dir. Amm., 2006, 5, 529

CORTE COSTITUZIONALE
Questioni di legittimità costituzionale
E' irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla "Lista consumatori C.O.D.A.CONS: Democrazia Cristiana" per sentire affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla fase prodromica, e segnatamente alla presentazione delle liste, delle elezioni politiche, e negare quella della Camera dei deputati, a seguito delle pronunce, declinatorie della rispettiva giurisdizione, emesse dalla Camera dei deputati e dal giudice amministrativo, in quanto non compete alla CORTE COSTITUZIONALE
risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione, regolati dall'art. 362 c.p.c..
Corte cost. (Ord.), 23/03/2006, n.117
FONTE: Sito uff. Corte cost., 2006

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Mandato alle liti
Risultando inequivocabilmente dall'interpretazione del mandato e dell'atto introduttivo del giudizio, che il Codacons non intendesse avvalersi della facoltà prevista dalla legge di stare in giudizio personalmente, ma intendesse servirsi di un procuratore munito di mandato, la carenza del potere rappresentativo del difensore sottoscrittore dell'atto, determina la nullità del ricorso e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI 19/2/02 n. 993).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/03/2006, n.1927
PARTI IN CAUSA: CODACONS C. I.M.A.I.E. e altri
FONTE: Massima redazionale, 2006

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (rappresentanza processuale)
Risultando inequivocabilmente dall'interpretazione del mandato e dell'atto introduttivo del giudizio, che il Codacons non intendesse avvalersi della facoltà prevista dalla legge di stare in giudizio personalmente, ma intendesse servirsi di un procuratore munito di mandato, la carenza del potere rappresentativo del difensore sottoscrittore dell'atto, determina la nullità del ricorso e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI 19/2/02 n. 993).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/03/2006, n.1927
PARTI IN CAUSA: Codacons C. I.M.A.I.E. - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e altri
FONTE: Massima redazionale, 2006

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
La titolarità o la rappresentatività degli interessi diffusi, riconosciuta al Codacons, non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore di un servizio, e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta ed immediata, e non in via ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori (Cons. Stato, Sez. VI, 10/2/2006, n. 555).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/03/2006, n.1926
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Soc. I.A.E.
FONTE: Massima redazionale, 2006

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
La titolarità o la rappresentatività degli interessi diffusi, riconosciuta al Codacons, non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore di un servizio, e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta ed immediata, e non in via ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori (Cons. Stato, Sez. VI, 10/2/2006, n. 555).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 13/03/2006, n.1926
PARTI IN CAUSA: Codacons C. S.I.A.E. - Società Italiana Autori Ed Editori
FONTE: Massima redazionale, 2006

CONSUMATORE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Clausola, in genere
In tema di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, la struttura articolata dell'articolo 1469 sexies cod. civ., che prevede la relativa azione inibitoria, attribuendo al riguardo un potere discrezionale al giudice, contiene più disposizioni, aventi natura diversa: nel primo comma si riconosce la legittimazione delle associazioni rappresentative dei consumatori e di altri soggetti ad adire il giudice; nel secondo comma si tratta della fase cautelare, mentre nel terzo si prevede la pubblicazione della sentenza. Poichè, allora, la riconosciuta legittimazione di cui al primo comma non attiene alla sola fase cautelare e, del resto, la disposizione di cui all'ultimo comma, peraltro non direttamente collegata al secondo, non può essere riferita unicamente alla eventuale fase cautelare, si deve concludere che la suddetta legittimazione sussiste anche in ordine al procedimento di merito a cognizione piena (Nella specie la S.C., enunciando il suddetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione dell'intervenuto Codacons nazionale, aveva accolto la domanda proposta dal Codacons Toscana Liguria per accertarsi l'abusività delle clausole del modello contrattuale utilizzato da una società venditrice di apparecchi acustici a persone anziane).
Cass. civ., Sez. II, 28/02/2006, n.4467
PARTI IN CAUSA: Acustica Fiorentina Sas C. Codacons Toscana Liguria
FONTE: Mass. Giur. It., 2006 CED Cassazione, 2006 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 1469 GIURISPRUDENZA CORRELATA Vedi Cass. civ. Sez. III, 23/07/2005, 15535

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Riguardo a provvedimenti con valenza essenzialmente organizzatoria (dell'ente pubblico) non è enucleabile in capo al Codacons ed all'altra associazione la titolarità di una situazione appartenente alla propria sfera giuridica. Ben diversa è, per rimanere alla casistica giurisprudenziale, l'evenienza in cui l'associazione dei consumatori ricorra avverso provvedimenti, che, ad esempio, in materia farmaceutica (mediante la restrizione delle specialità medicinali rimborsabili dal S.S.N.), vengano ad incidere sulla salute pubblica, in quanto in tale caso l'interesse in giuoco è quello della tutela della salute pubblica, valutabile alla stregua di interesse collettivo, o comunque superindividuale, del quale l'associazione è collettore privilegiato. Un interesse siffatto non è invece rinvenibile nell'impugnativa di provvedimenti di tipo organizzatorio, rispetto ai quali manca un collegamento con le associazioni ricorrenti che consenta di riconoscerne la legittimazione a farsi portatrici in giudizio della loro tutela (sostanzialmente in termini anche T.A.R. Lazio, Sez. I, 6/12/2005, n. 13160).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 14/02/2006, n.1073
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri
FONTE: Massima redazionale, 2006

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Associazioni, in genere
La iscrizione del Codacons nel registro previsto dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, che concerne le associazioni di difesa dei consumatori e degli utenti, non attribuisce a tali associazioni una legittimazione ad agire in giudizio così ampia da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che ha ripercussioni, dirette o meno, sui cittadini. La legge citata, finalizzata alla tutela dei consumatori, riguarda, relativamente all'attività della pubblica amministrazione, quelli che vengono denominati "servizi pubblici". In tale categoria non rientra l'attività notarile che non è configurabile come servizio, bensì come funzione, in quanto caratterizzata dalla finalità di dare certezza legale alle transazioni e agli atti unilaterali. Ne discende il difetto di legittimazione ad agire in materia di approvazione degli aumenti delle tariffe, degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 25/11/2005, n.12342
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Ministero della Giustizia e altri
FONTE: Massima redazionale, 2005
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Associazioni, in genere
Il Codacons, quale tutore degli interessi, qualificati e protetti, dei consumatori di prodotti farmaceutici e degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale (il cui ruolo è stato, poi, confermato espressamente dall'art. 3, legge 30 luglio 1998, n. 281) è legittimato processualmente, in particolare, proprio all'impugnativa dei provvedimenti che riguardano le specialità medicinali.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18/10/2005, n.9000
PARTI IN CAUSA: Associazione per i diritti del malato e altri C. Ministero dell'Industria e del Commercio e altri
FONTE: Massima redazionale, 2005
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281 Art.3

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Associazioni, in genere
La iscrizione del Codacons nel registro di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che concerne le associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela di questi ultimi e degli utenti in ordine all'acquisizione di beni e servizi forniti anche dalla P.A. attraverso i pubblici servizi, ma non attribuisce alle associazioni ivi contemplate una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto od indiretto sui cittadini.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 12/10/2005, n.8411
PARTI IN CAUSA: C. e altri C. Comune di Piacenza e altri
FONTE: Massima redazionale, 2005
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio sia oggetto di contestazione. In udienza pubblica è quindi stata dichiarato inammissibile l'intervento di TIM Telecom Italia Mobile s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Codacons e comune di Roma (C. cost. n. 166 e 167 del 2004; n. 150 del 2005).
Corte cost., 27/07/2005, n.336
PARTI IN CAUSA: Regione Toscana e altri C. Presidente del Consiglio
FONTE: Foro Amm. CDS, 2005, 2072

CORTE COSTITUZIONALE
Questioni di legittimità costituzionale
Sono inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal Codacons e dal World Wide Fund for Nature (WWF) Onlus, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla CORTE COSTITUZIONALE
in via incidentale.
Corte cost., 28/06/2004, n.196
FONTE: Sito uff. Corte cost., 2004

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdizionale: (ammissibilità o inammissibilità)
Sono inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi in via principale relativi all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici) nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, nonché dal Codacons e dal World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus (28).
Corte cost., 28/06/2004, n.196
PARTI IN CAUSA: Regione Campania e altri C. Presidente del Consiglio e altri
FONTE: Giur. It., 2005, 2024, nota di ANGELINI
RIFERIMENTI NORMATIVI: COST Art. 127 - L 11/03/1953 n.87 Art.31 - DL 30/09/2003 n.269 Art.32

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
Il CODACONS e l'Associazione degli utenti dell'informazione della stampa e del diritto d'autore hanno interesse all'annullamento delle elezioni del Presidente e dei membri del C.d.a. della SIAE, indipendentemente dal fatto che non siano componenti dell'assemblea dell'ente, poiché rientra nella loro sfera giuridica la pretesa di regolarità delle elezioni medesime e, conseguentemente, di piena legittimazione degli organi di governo dell'ente.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 06/02/2004, n.1158
PARTI IN CAUSA: S.V. e altri C. Presidenza Consiglio Ministri e altri
FONTE: Massima redazionale, 2005

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante (comprensiva anche degli interessi diffusi) e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza. Il carattere concreto dell'interesse non impedisce di attribuire rilievo alla qualificazione della posizione giuridica, che delimita, in modo razionale, l'ampiezza del diritto di accesso. In tale prospettiva non può mettersi in dubbio la circostanza che il coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) sia ente esponenziale degli interessi diffusi degli utenti di un servizio pubblico (nella specie, il trasporto locale nel Comune di Parma), come emerge dagli scopi statutari perseguiti dall'ente, anche alla luce dei principi espressi dalla legge n. 281 del 1998, la quale riconosce, espressamente, il diritto degli utenti e dei consumatori, singoli e associati, all'informazione in ordine allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi. In tale veste, il Codacons ha diritto di accedere a tutti i documenti formati, utilizzati o detenuti dal gestore del servizio, purché connessi in modo qualificato con lo svolgimento dell'attività, nella parte in cui esso incide in modo apprezzabile sul rapporto tra il gestore e l'utenza. La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica, invece, un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza.
Cons. Stato, Sez. V, 16/01/2004, n.127
PARTI IN CAUSA: Codacons C. A. s.p.a. e altri
FONTE: Comuni d'Italia, 2004, 3, 115

SANITA` E SANITARI
Farmaci e prodotti galenici
Sussiste la legittimazione attiva del Codacons che, ai sensi dell'art. 3 L. 30 luglio 1998, n. 281, è legittimato ad agire a tutela degli interessi collettivi, a proporre domanda di accesso e ad agire in giudizio nei confronti del Ministero della Salute al fine di ottenere l'astensione di provvedimenti relativi alle revisioni dei foglietti illustrativi dei farmaci posti all'interno delle confezioni di medicinali.
T.A.R. Toscana, Sez. II, 22/12/2003, n.6233
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Ministero della Salute
FONTE: Rass. Dir. Farm., 2004, 128
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281 Art.3

SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Il Codacons, titolare di una posizione privilegiata alla conoscenza dell'attività della Pubblica Amministrazione con riferimento agli interventi di quest'ultima che incidono sugli interessi dei consumatori, in virtù dell'art. 5 L. 30 luglio 1998, n. 281, pur non potendosi considerare, nella sua qualità di associazione rappresentativa di interessi collettivi, titolare di un potere generale ed indiscriminato di controllo sull'attività amministrativa, è legittimato a conoscere un documento detenuto dalla P.A. allorquando si tratti di necessità collegata strettamente alla salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo, di cui sia portatrice anche l'associazione e non solo l'aderente ad essa.
T.A.R. Toscana, Sez. II, 22/12/2003, n.6233
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Ministero della Salute
FONTE: Rass. Dir. Farm., 2004, 128
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281 Art.5

SANITA' E SANITARI
Farmaci e prodotti galenici
Il Codacons (quale associazione di consumatori) e titolale di una posizione privilegiata alla conoscenza dell'attività della Pubblica amministrazione con riferimento agli interventi di quest'ultima che incidano sugli interessi dei consumatori, in virtù dell'art. 5 della L. n. 281 del 1998 e seppure è vero che le associazioni rappresentative di interessi collettivi non possono considerarsi titolari di un potere generale ed indiscriminato di controllo sull'attività amministrativa, tuttavia, allorquando la necessità di conoscenza del documento detenuto da una Pubblica amministrazione sia collegato strettamente alla salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo, di cui sia portatore anche l'associazione e non solo l'aderente ad essa (come è nel caso della documentazione relativa al foglietto illustrativo di una specialità medicinale), non si pongono dubbi sulla legittimazione dell'associazione stessa.
T.A.R. Toscana, Sez. II, 22/12/2003, n.6233
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Ministero della Salute
FONTE: Ragiufarm, 2005, 87, 22
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281 Art.5

CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
Per le ragioni indicate nella massima n. 2, sono inammissibili gli interventi spiegati dalle società H. s.p.a., T.I.M. s.p.a., V.O. N.V. (già V.O. s.p.a.), W telecomunicazioni s.p.a. e quelli proposti, peraltro tardivamente, dai Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS).
Corte cost., 01/10/2003, n.303
PARTI IN CAUSA: Regione Marche e altri C. Pres. cons. ministri
FONTE: Foro Amm. CDS, 2003, 2791

CONSUMATORE
L'iscrizione del CODACONS nel registro di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, che concerne le associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela di questi ultimi e degli utenti in ordine all'acquisizione di beni e servizi forniti anche dalla pubblica amministrazione attraverso i pubblici servizi, ma non attribuisce alle associazioni ivi contemplate una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto od indiretto sui cittadini (nella specie, il CODACONS impugnava il decreto ministeriale 27 novembre 2001 del Ministero della giustizia e la delibera del Consiglio nazionale del notariato del 26 luglio 2001 n. 1494, con cui si approvava la nuova tariffa degli onorari, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai a far data dal 1° gennaio 2002).
Cons. Stato, Sez. IV, 30/06/2003, n.3876
PARTI IN CAUSA: CODACONS e altri C. Ministero giustizia e altri
FONTE: Foro Amm. CDS, 2003, 1867
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdizionale: (ammissibilità o inammissibilità)
È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso giurisdizionale proposto dal CODACONS avverso il decreto ministeriale 27 novembre 2001 del Ministero della giustizia e la delibera del Consiglio nazionale del notariato del 26 luglio 2001 n. 1494, con cui si approvava la nuova tariffa degli onorari, delle indennità e dei compensi spettanti ai Notai a far data dal 1 gennaio 2002, in quanto l'attività notarile non può definirsi un servizio, ma costituisce un'attività di certificazione dei negozi giuridici, rispetto alla quale i cittadini non possono definirsi né consumatori né utenti.
Cons. Stato, Sez. IV, 30/06/2003, n.3876
PARTI IN CAUSA: CODACONS e altri C. Ministero giustizia e altri
FONTE: Foro Amm. CDS, 2003, 1867 Corriere Giur., 2003, 9, 1135
RIFERIMENTI NORMATIVI: DM 27/11/2001

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Il CODACONS non ha legittimazione attiva ad agire in giudizio, quale associazione di promozione sociale, a tutela esclusiva di interessi economici, perché ciò comporterebbe una distorsione delle finalità della L. n. 383 del 2000, volta a valorizzare le associazioni che promuovono « attività di utilità sociale » con esclusione di quelle che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
Cons. Stato, Sez. IV, 30/06/2003, n.3876
PARTI IN CAUSA: CODACONS e altri C. Ministero giustizia e altri
FONTE: Foro Amm. CDS, 2003, 1868

CONSUMATORE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
L'iscrizione del Codacons nel registro di cui alla L. 30 luglio 1998 n. 281, che concerne le associazioni di difesa dei consumatori, attiene alla tutela dei consumatori e degli utenti in ordine all'acquisizione di beni e servizi forniti anche alla Pubblica amministrazione attraverso i pubblici servizi, ma non attribuisce alle associazioni ivi contemplate una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini.
Cons. Stato, Sez. IV, 30/06/2003, n.3876
PARTI IN CAUSA: CODACONS e altri C. Ministero giustizia e altri
FONTE: Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2003, 486
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
L'associazione inserita nell'elenco delle associazioni degli utenti di cui alla L. n. 281 del 1998, può agire in giudizio a tutela degli associati (consumatori ed utenti); e correlativamente a tale possibilità di azione è da intendersi titolare dello strumentale diritto di accesso agli atti e documenti che concernono l'andamento dei prezzi ed il costo della vita (nella specie il CODACONS).
Cons. Stato, Sez. IV, 17/04/2003, n.2021
PARTI IN CAUSA: Istat Codacons C. Adusbef Federconsumatori e altri
FONTE: Foro Amm. CDS, 2003, 1282
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO
Intervento in causa: (adesivo dipendente)
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. (Nella specie - concernente un giudizio instaurato anteriormente alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che ha disciplinato la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti - la S.C. ha dichiarato inammissibile l'intervento del Codacons in un giudizio promosso nei confronti della Telecom Italia S.p.A. da un utente che contestava l'esattezza del computo del traffico telefonico addebitatogli nel corso di un bimestre).
Cass. civ., Sez. III, 24/01/2003, n.1111
PARTI IN CAUSA: Telecom Italia Spa C. Codacons
FONTE: Mass. Giur. It., 2003, 116 Arch. Civ., 2003, 1250 Gius, 2003, 10, 1093
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CPC Art. 105 L 30/07/1998 n.281

CONSUMATORE
Sono nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi per i correntisti. La violazione sistematica da parte delle banche dei divieti di anatocismo comporta la sussistenza di un interesse alla cessazione di tale violazione riconducibile alla generalità della categoria degli utenti del servizio bancario. È pertanto accoglibile la domanda promossa dal Codacons diretta all'accertamento dell'illegittimità del rifiuto della banca al riconoscimento del diritto dei clienti al rimborso, considerata l'esistenza dell'interesse collettivo degli utenti del servizio bancario e la funzione dell'associazione attrice di tutela di tale interesse. Non sono invece accoglibili, in quanto proposte dal Codacons, l'istanza diretta alla inibizione della prosecuzione del rifiuto di rimborso e quella volta ad ordinare alla banca convenuta di procedere al ricalcolo degli interessi debitori con conseguente storno e/o rimborso delle maggiori somme addebitate o percepite per effetto degli interessi anatocistici nei confronti di tutti i clienti, in quanto entrambe le richieste si risolvono in domande generiche, prive di concreto petitum e volte ad ottenere il risarcimento del danno o il rimborso che, ai sensi della legge n. 281 del 1998, possono essere oggetto solo di un diritto personale dei singoli utenti.
Trib. Torino, Sez. I, 17/12/2002
FONTE: Contratti, 2003, 11, 999, nota di DI FAZZIO
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons non è legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale un'Università pubblica non ha riconosciuto l'iscrizione universitaria di uno studente nè la validità di alcuni esami di profitto dallo stesso sostenuti, trattandosi di provvedimento negativo individuale i cui effetti si esauriscono nella sfera di un unico soggetto destinatario.
T.A.R. Molise, 10/12/2002, n.946
PARTI IN CAUSA: Cardarelli e altri C. Univ. studi Molise
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, f. 12

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons, inserito nell'elenco delle associazioni di consumatori (cfr. art. 5 l. n. 281 del 1998), iscritto nel registro regionale delle associazioni di volontariato (cfr. art. 6 l. n. 266 del 1991) e riconosciuto come associazione di protezione ambientale (cfr. art. 13 l. n. 349 del 1986), ha la legittimazione a agire in giudizio, oltre che per la tutela degli interessi individuali suoi propri come soggetto giuridico, anche per la difesa degli interessi recepiti nelle finalità statutarie (cfr. art. 3 l. n. 281 del 1998; art. 11 l. n. 266 del 1991; art. 18 l. n. 349 del 1986); se dunque è da escludere la legittimazione del Codacons nei giudizi che non riguardano questioni che abbiano attinenza con la materia ambientale o con l'attività di volontariato, invece, riconosciuta la legittimazione dell'associazione ad agire nei confronti della Asl a tutela dell'interesse collettivo ad una corretta organizzazione ed erogazione dei pubblici servizi sanitari.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 19/11/2002, n.7268
PARTI IN CAUSA: Codacons Campania C. Asl n. 5 Napoli
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, f. 11
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 08/07/1986 n.349 Art.13 L 11/08/1991 n.266 Art.6 L 30/07/1998 n.281 Art.3 L 30/07/1998 n.281 Art.5 L 11/08/1991 n.266 Art.11

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons, inserito nell'elenco delle associazioni di consumatori (cfr. art. 5, l. n. 281 del 1998), iscritto nel registro regionale delle associazioni di volontariato (cfr. art. 6, l. n. 266 del 1991) e riconosciuto come associazione di protezione ambientale (cfr. art. 13, l. n. 349 del 1986), ha la legittimazione a agire in giudizio, oltre che per la tutela degli interessi individuali suoi propri come soggetto giuridico, anche per la difesa degli interessi recepiti nelle finalità statutarie (cfr. art. 3, l. n. 281 del 1998; art. 11, l. n. 266 del 1991; art. 18, l. n. 349 del 1986); se dunque è da escludere la legittimazione del Codacons nei giudizi che non riguardano questioni che abbiano attinenza con la materia ambientale o con l'attività di volontariato, invece, riconosciuta la legittimazione dell'associazione ad agire nei confronti della Asl a tutela dell'interesse collettivo ad una corretta organizzazione ed erogazione dei pubblici servizi sanitari.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 19/11/2002, n.7268
PARTI IN CAUSA: Codacons Campania C. Asl n. 5 Napoli
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 3736
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 11/08/1991 n.266 Art.11

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
E' carente di legittimazione attiva, al fine dell'impugnazione del decreto ministeriale che fissa le tariffe dei notai, l'Associazione di consumatori (nella specie, il Codacons), allorquando questa radica la sua legittimazione nel fatto dell'iscrizione nel registro di cui alla l. 30 luglio 1998 n. 281, in quanto il registro stesso individua le associazioni che tutelano i consumatori nei confronti (per la parte che qui interessa) dei servizi pubblici, mentre l'attività notarile è attività di carattere funzionale.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 29/08/2002, n.7456
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. giust. e altri
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

NOTAIO ED ATTO NOTARILE
Onorari, in genere
E' carente di legittimazione attiva, al fine dell'impugnazione del decreto ministeriale che fissa le tariffe dei notai, l'Associazione di consumatori (nella specie, il Codacons), allorquando questa radica la sua legittimazione nel fatto dell'iscrizione nel registro di cui alla l. 30 luglio 1998 n. 281, in quanto il registro stesso individua le associazioni che tutelano i consumatori nei confronti (per la parte che qui interessa) dei servizi pubblici, mentre l'attività notarile è attività di carattere funzionale.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 29/08/2002, n.7456
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. giust. e altri
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 2499
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 30/07/1998 n.281

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Deve ritenersi sussistente il diritto di accesso del Codacons agli atti del comune concernenti l'approvazione del progetto esecutivo, l'attivazione della fase di pretrattamento dell'impianto di depurazione e il collaudo. Riguardo a tali atti, infatti, l'istanza del Codacons risulta pertinente ai fini statutari dell'associazione in quanto rivolta alla tutela dell'interesse degli utenti del "servizio idrico integrato ".
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/06/2002, n.3752
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Com. S. Martino Sannita
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 2154

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
E' pienamente ammissibile l'istanza con cui il Codacons chieda al comune l'esibizione degli atti concernenti l'approvazione del progetto esecutivo, l'attivazione della fase di pretrattamento dell'impianto di depurazione e il collaudo, in quanto atti che documentano l'adempimento di obblighi che la legge pone a carico dei comuni, anche se l'istante non è certo che essi sono stati formati. Di conseguenza, il comune destinatario dell'istanza, se tali atti esistono, ha il dovere di esibirli; se non risultano esistenti, è tenuto a negare l'accesso con atto espresso, dando notizia appunto dell'inesistenza degli atti richiesti.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/06/2002, n.3752
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Com. S. Martino Sannita
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 2154

CORTE DEI CONTI
Attribuzioni in sede di controllo
In sede di contenzioso tra la Rai - Radio Televisione italiana - e la Corte dei conti in ordine alle modalità di esercizio del controllo successivo della gestione finanziaria, il Codacons, in quanto soggetto iscritto nell'elenco di cui alla l. n. 281 del 1998, può svolgere un intervento oppositivo in difesa delle ragioni degli utenti del servizio televisivo.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 09/05/2002, n.4110
PARTI IN CAUSA: Rai Tv C. Corte conti e altri
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 1594, 2068, nota di IANNELLO
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 21/03/1958 n.259 L 30/07/1998 n.281

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
La qualifica di associazione riconosciuta dal Ministero dell'ambiente abilita il Codacons ad impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti destinati in qualche modo ad incidere negativamente sull'ambiente nell'esercizio delle prerogative ad essa espressamente riconosciute dal combinato disposto dell'art. 18 comma 5 l. 8 luglio 1986 n. 349 e dell'art. 17 comma 46 l. 15 maggio 1997 n. 127; pertanto l'associazione predetta è legittimata a promuovere il sindacato giurisdizionale di legittimità avverso gli atti deliberativi preordinati a consentire la localizzazione su aree costituenti la foce del fiume Chienti di interventi costruttivi e quindi la modifica del territorio in asserita violazione dei vincoli posti dal P.P.A.R. e della norme urbanistiche comunali.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Foro Amm., 2001 Riv. Giur. Edil., 2001, I
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 15/05/1997 n.127 Art.17

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Le azioni giudiziarie in sede locale del Codacons possono essere proposte direttamente oltre che dal presidente nazionale anche dai rappresentanti regionali locali, ai sensi di quanto disposto dallo statuto dell'associazione.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Foro Amm., 2001 Riv. Giur. Edil., 2001, I

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Gli art. 13 e 18 l. 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni hanno introdotto un duplice sistema di accertamento del grado di rappresentatività delle associazioni ambientalistiche, nel senso che l'esistenza di individuazione del ministero non esclude il concorrente potere del giudice di accertare caso per caso la sussistenza della legittimazione della singola associazione; pertanto, va riconosciuto un autonomo interesse a ricorrere in capo al Codacons Centro Marche, dal momento che tale sodalizio associativo, aderente all'associazione nazionale, risulta dotato di autonoma personalità giuridica, in quanto riconosciuto dall'autorità regionale come organismo di volontariato e di tutela dei consumatori, avente come espressa finalità statutaria anche la difesa delle aree e dei beni di interesse storico e ambientali presenti nel territorio comunale.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Foro Amm., 2001
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13 L 08/07/1986 n.349 Art.8

BELLEZZE NATURALI
Bellezze naturali e tutela paesaggistica
Il Codacons (Associazione nazionale) è legittimato a promuovere il sindacato giurisdizionale di legittimità avverso gli atti deliberativi del Comune che compromettano i vincoli posti dal piano paesistico ambientale regionale stante il suo intervento a carattere ambientale e naturalista.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 2002, 329, nota di PROVENZALI

BELLEZZE NATURALI
Bellezze naturali e tutela paesaggistica
Il Codacons Centro Marche è legittimato a ricorrere autonomamente anche in mancanza di riconoscimento da parte del Ministro per l'ambiente possedendo un'autonoma personalità ed avendo ottenuto il riconoscimento della Regione come organismo di tutela degli interessi diffusi.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 2002, 329, nota di PROVENZALI

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
L'utente del servizio autostradale e il relativo ente esponenziale (es. Codacons) hanno un interesse, giudizialmente azionabile, al corretto funzionamento del servizio medesimo, ma non possono dolersi delle scelte organizzative, tra le quali rientrano anche le modalità di espletamento delle gare d'appalto e di nomina delle commissioni gara, il che si risolverebbe in un controllo di legittimità sulle scelte della p.a. azionato da soggetti equiparabili al "quisque de populo".
T.A.R. Lazio, Sez. III, 03/04/2001, n.2766
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll.pp. e altri
FONTE: Foro Amm., 2001

AVVOCATO E PROCURATORE
Avvocato, in genere
L'avvocato che ospiti nel suo studio gratuitamente la sede del Codacons locale, consentendo ad un responsabile di detta associazione di ricevere clienti e fornendo allo stesso pareri scritti su questioni di carattere legale, pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità proprio della classe forense configurando tale comportamento una ipotesi di accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).
Cons. Naz. Forense, 08/03/2001
PARTI IN CAUSA: G.C.
FONTE: Rass. Forense, 2001, 736

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il coordinamento per la tutela dei consumatori-Codacons è legittimato alla difesa di provvedimenti che restringono drasticamente l'elenco delle specialità medicinali che in precedenza erano a totale o parziale carico del S.s.n., ciò perchè l'interesse fondamentale dei consumatori dei farmaci, di cui detta associazione è portatrice, è la salute pubblica, che si realizza sia opponendosi alla immissione e alla permanenza sul mercato di prodotti di dubbia efficacia terapeutica, il cui consumo potrebbe essere agevolato dalla loro gratuità, sia pretendendo un corretto utilizzo dei limitati fondi disponibili per l'assistenza farmaceutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 02/03/2001, n.1183
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Sandoz prodotti farmaceutici e altri
FONTE: Foro Amm., 2001, 350 Diritto e Giustizia, 2001, f.15, 81 Rass. Giur. Farm., 2001, f. 65, 10

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse di mero fatto
Sussiste l'interesse del Codacons ad intervenire nel giudizio per l'annullamento dei provvedimenti che restringono l'elenco delle specialità medicinali poste totalmente o parzialmente a carico del servizio sanitario nazionale posto che l'interesse fondamentale dei consumatori dei farmaci alla tutela della salute pubblica ben può realizzarsi opponendosi alla immissione e alla permanenza sul mercato di prodotti di dubbia efficacia terapeutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/02/2001, n.938
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Organon Italia e altri
FONTE: Foro Amm., 2001, 309

SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitariaFarmaci e prodotti galenici
Deve ritenersi ammissibile l'intervento "ad opponendum" del Codacons contro l'impugnazione del provvedimento della Cuf di riclassificazione delle specialità medicinali, e ciò in quanto il Codacons rappresenta i consumatori nella loro globalità e deve, pertanto, ritenersi pienamente legittimato a far valere, nella sede giudiziaria, anche la loro pretesa ad un corretto utilizzo dei limitati fondi disponibili per l'assistenza farmaceutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/02/2001, n.938
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Organon Italia e altri
FONTE: Rass. Dir. Farm., 2001, 665
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 24/12/1993 n.537 Art.8

SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Il Codacons è legittimato a far valere in giudizio gli interessi dei consumatori dei prodotti farmaceutici e utenti dei S.s.n.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/02/2001, n.938
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Organon Italia e altri
FONTE: Ragiusan, 2001, f. 202-3, 223

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il Codacons ha interesse a prendere visione degli atti relativi al trasferimento delle Commissioni tributarie regionale e provinciali in altra zona della città.
T.A.R. Lazio, 13/12/2000, n.11918
FONTE: Giornale Dir. Amm., 2001, 3, 303

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Lo statuto del Codacons prevede come finalità dell'Associazione quella di tutelare con ogni mezzo legittimo gli interessi di consumatori ed utenti; pertanto, deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio della suddetta Associazione.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/11/2000, n.9886
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. sanità
FONTE: Giur. It., 2001, 1058

ATTI AMMINISTRATIVI
Le associazioni portatrici d'interessi collettivi, quali il Codacons, non hanno alcuna legittimazione ex art. 9, l. 7 agosto 1990 n. 241, a partecipare, con scopo sollecitatorio o informativo, ai procedimenti disciplinari attivati o attivabili da un consiglio dell'ordine professionale, non essendo titolari di alcun interesse giuridico sostanziale leso dall'eventuale inerzia del consiglio.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 13/06/2000, n.4878
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Ord. farmacisti prov. Roma e altri
FONTE: Foro Amm., 2001, 723
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 07/08/1990 n.241 Art.9

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Non è ammissibile la richiesta di accesso a dati sugli impianti di telefonia mobile da parte del Codacons con la sola motivazione di poter svolgere compiutamente la propria attività di tutela e controllo stabilita nello statuto e di poter fornire risposte esaurienti ai cittadini sulla reale pericolosità degli impianti.
Cons. Stato, Sez. VI, 17/03/2000, n.1414
PARTI IN CAUSA: Soc. Omnitel Pronto Italia C. Codacons
FONTE: Giornale Dir. Amm., 2000, 5, 501

INQUINAMENTO
E' inammissibile la q.l.c., sollevata sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni, dell'art. 1 commi 1 e 2 l. reg. Veneto riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), che nell'introdurre una disciplina transitoria in tema di distanze di rispetto degli elettrodotti, stabilisce che dopo l'1 gennaio 1998: a) negli strumenti urbanistici devono essere previste distanze tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 Kv e le aree destinate a nuove costruzioni, tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti dall'art. 4 l. reg. 30 giugno 1993 n. 27; b) lo stesso criterio va rispettato per le distanze delle nuove linee elettriche aeree esterne rispetto alle costruzioni esistenti. La generica denuncia di lesione di interesse nazionale e di quello di altre regioni, in relazione al prospettato maggior aggravio economico per gli utenti di tutto il territorio nazionale, si risolve infatti in una doglianza di merito, inidonea a dare ingresso al sindacato di costituzionalità, atteso che le censure di merito si distinguono da quelle di legittimità essenzialmente per l'inesistenza di un parametro legale di giudizio: alla luce di tale criterio, va rilevato che manca nel ricorso qualsiasi riferimento a dati normativi dai quali possa evincersi che gli interessi, di cui si denuncia la lesione, si siano tradotti in positiva determinazione della legge statale. E' inammissibile l'intervento in giudizio del Codacons e del Gruppo Verdi della regione Veneto, in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (sent. n. 35 del 1995). Poichè tale provvedimento legislativo ha esistenza a sè e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità, non è a tal fine ostativa la mancata impugnazione di un precedente atto legislativo, sia pure di eguale o analogo contenuto, non essendo configurabile una situazione di acquiescenza conseguente a tale omissione nel giudizio di legittimità costituzionale.
Corte cost., 07/10/1999, n.382
PARTI IN CAUSA: Pres. Cons. C. Reg. Veneto
FONTE: Giur. Costit., 1999, 2941 Riv. Pen., 1999, 1077

CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
E' inammissibile l'intervento in giudizio del Codacons e del Gruppo Verdi della regione Veneto, considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione.
Corte cost., 07/10/1999, n.382
PARTI IN CAUSA: Pres. Cons. C. Reg. Veneto
FONTE: Regioni, 2000, 163, nota di MANGIAMELI

CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. (In base a tali principi, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di norme della legge della Regione Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi. Regime transitorio), la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio del Codacons e del Gruppo Verdi della Regione Veneto).

Corte cost., 07/10/1999, n.382
PARTI IN CAUSA: Pres. Cons. C. Reg. Veneto
FONTE: CED Cassazione, 1999
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 11/03/1953 n.87 Art.31

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il Codacons, quale associazione a tutela degli interessi dei consumatori, è legittimato ad accedere ai documenti dai quali possano evincersi le informazioni relative alle caratteristiche dei farmaci.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/08/1999, n.2159
PARTI IN CAUSA: C.C. C. Asl n. 5 Castellammare di Stabia
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 4039

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il Codacons, quale associazione a tutela degli interessi dei consumatori, è legittimato ad accedere ai documenti dai quali possano evincersi le informazioni relative alle caratteristiche dei farmaci.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/08/1999, n.2159
PARTI IN CAUSA: C.C. C. Asl n. 5 Castellammare di Stabia
FONTE: Ragiusan, 2000, f.188, 278

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Le disposizioni del d.l. 19 settembre 1994 n. 626 - che ha demandato a specifici organi, anche amministrativi, il controllo della salubrità degli ambienti nei quali si svolge il lavoro - si applicano anche ad una scuola pubblica, in quanto anche la p.a. assume le vesti di datore di lavoro, ai fini di che trattasi: per l'amministrazione scolastica invocabili gli aspetti di segreto sicchè il Coordinamento delle associazioni dei consumatori-Codacons, quale si configura per statuto, è titolare della potestà di controllo verso una scuola e la p.a. è tenuta all'esibizione di tutti gli atti relativi.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 23/03/1999, n.229
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. p.i. e altri
FONTE: Foro Amm., 1999, 1878
RIFERIMENTI NORMATIVI: DLT 19/09/1994 n.626

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il Codacons, in quanto statutariamente competente alla tutela anche degli utenti del servizio scolastico, ha diritto di accesso agli elaborati predisposti dalle direzioni didattiche ai sensi dell'art. 4 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, recante norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 23/03/1999, n.229
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. p.i. e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 2126
RIFERIMENTI NORMATIVI: DLT 19/09/1994 n.626 Art.4

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Il Codacons e l'associazione per i diritti del malato, non hanno interesse ad impugnare i provvedimenti con i quali le Usl procedono alla scelta dei rispettivi direttori generali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 08/02/1999, n.282
PARTI IN CAUSA: C. e altri C. Min. p.i.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 827 Ragiusan, 1999, f. 183-4, 42

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
E' legittimo il diniego da parte del Ministero delle comunicazioni del diritto di accesso reclamato dal Codacons (quale ente esponenziale degli interessi della cerchia indifferenziata dei consumatori) nei confronti dello schema disciplinare di gara previsto dall'art. 3 d.P.C.M. 7 agosto 1997 contenente le norme di riferimento per la valutazione delle offerte per la scelta del terzo gestore di telefonia mobile, atteso che si tratta di un atto destinato a garantire le condizioni di concorsualità e imparzialità del procedimento selettivo del soggetto cui rilasciare la licenza di telecomunicazione ed esplicante effetti all'interno del procedimento selettivo e, pertanto, configurantesi come inidoneo ad interferire con carattere di specificità e immediatezza sulle situazioni soggettive che il Codacons intende tutelare.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 13/01/1999, n.202
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. comunicaz.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 434
RIFERIMENTI NORMATIVI: DPCONS 07/08/1997 n.20742 Art.3

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
La legittimazione all'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa concernente le determinazioni inerenti al servizio di trasporto ferroviario, spetta, con riguardo ai fini statutari, al Codacons, quale Associazione di consumatori ed utenti, in quanto risultino coinvolti gli interessi degli stessi consumatori e utenti del servizio predetto.
Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/1998, n.1683
PARTI IN CAUSA: Ferr. Stato e altri C. Codacons
FONTE: Foro Amm., 1998, f.11-12 Corriere Giur., 1999, 2, 166

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Trasporto pubblico, in genere
Il Codacons è legittimato a chiedere l'accesso alla documentazione relativa alla sicurezza dei trasporti ferroviari, trattandosi di associazione che annovera fra gli scopi statutari la tutela degli interessi degli utenti dei servizi di trasporto.
Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/1998, n.1683
PARTI IN CAUSA: Ferr. Stato e altri C. Codacons
FONTE: Dir. Trasporti, 1999, 915, nota di MASTRANDREA

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il coordinamento per l'associazione dei consumatori Codacons non ha un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell' art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, all'accesso alla documentazione amministrativa concernente l'utilizzazione delle autovetture dell'amministrazione destinate al servizio dei propri funzionari (c.d. autovetture di servizio).
Cons. Stato, Sez. VI, 03/12/1998, n.1649
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Foro Amm., 1998, f.11-12
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 07/08/1990 n.241 Art.22

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
L'interesse al corretto utilizzo delle autovetture in dotazione alle p.a. è un interesse di fatto proprio di ogni singolo cittadino e non può assurgere a situazione giuridicamente rilevante del Codacons solo perchè la detta associazione ha come fine statutario quello di tutelare, anche a mezzo di azioni giudiziarie, gli utenti e i consumatori dinanzi ai soggetti pubblici e privati erogatori di beni e servizi; pertanto, poichè non è la sommatoria di interessi di fatto che trasforma una posizione di fatto in una posizione di diritto, nè la circostanza che un soggetto collettivo abbia scelta di tutelare un determinato interesse può valere a definire la rilevanza di questo in termini giuridici, in mancanza di un interesse giuridicamente rilevante sia dei cittadini - utenti, rappresentati dal Codacons, sia di questo, è legittimo il diniego di accesso alla documentazione concernente l'utilizzo delle predette autovetture.
Cons. Stato, Sez. VI, 03/12/1998, n.1649
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Cons. Stato, 1998, I, 1984

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
E' inammissibile la richiesta di accesso da parte del Codacons agli atti relativi alla lista completa delle cliniche convenzionate oltre i 120 posti letto della reg. Lazio, non anche ai nominativi dei rispettivi proprietari.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 05/10/1998, n.2478
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Asl Roma B e altri
FONTE: Ragiusan, 1999, f.178-9, 58

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Non è ammissibile la richiesta di accesso ai documenti avanzata dal Codacons e mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale (reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per risarcimento) inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in occasione di spedizioni postali nell'arco di più anni, trattandosi di domanda in cui è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti ed atteso che il diritto di accesso non può trasformarsi in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi, propriamente rientranti nella disciplina dei controlli.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 22/07/1998, n.1201
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Ente poste it.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1998, I, 2941

PARTE CIVILE
Titolari del diritto a costituirsi
E' ammissibile la costituzione di parte civile del tribunale per i diritti del malato, della reg. Lombardia e del Ministero della sanità. Si esclude, invece, la legittimazione all'azione risarcitoria da parte del Codacons, del Movimento Robin Hood, del sindacato funzione pubblica Cgil e del sindacato Fist - Cisl affermato che l'ingresso nel processo in qualità di parte civile negli enti esponenziali è condizionato alla titolarità di una pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente individuata sia pure nei limiti connaturali alla verifica di un interesse ad agire e della "legittimatio ad causam". A tal proposito va osservato che all'inciso "di cui all'art. 185 c.p. contenuto nell'art. 74 del codice di rito non può essere attribuito "tout court" il significato di rendere risarcibili anche i danni indiretti. Si riconosce, inoltre, il diritto di estendere la domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili citati anche a vantaggio di quelle parti civili che non hanno provveduto a citarli in giudizio.
Trib. Milano, 06/07/1998
PARTI IN CAUSA: X e altri
FONTE: Dir. Pen. e Processo, 1999, 1, 94, nota di MACCIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 185

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons, in quanto formazione sociale deputata alla tutela dei consumatori nell'ottica di un progressivo potenziamento della tutela conseguibile dal singolo, è legittimato ad impugnare i provvedimenti che consentono ad imprese private una impropria utilizzazione del servizio postale.
Cons. Stato, Sez. VI, 26/06/1998, n.1020
PARTI IN CAUSA: Soc. Bollettino Contributi e Tasse C. Min. poste
FONTE: Cons. Stato, 1998, I, 1052

ELEZIONI
Controversie in materia elettorale: in genere
Tenuto conto che le finalità statutarie del Coordinamento per l'associazione dei consumatori-Codacons sono limitate alla tutela ambientale e alla corretta gestione del territorio, esula da esse ogni e qualsiasi interesse mirato alla verifica della legittimità delle operazioni elettorali in genere, e della nomina dei presidenti dei seggi elettorali, in particolare.
T.A.R. Calabria Catanzaro, 11/05/1998, n.365
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. giust. e altri
FONTE: Foro Amm., 1999, 221

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Le finalità associative concernenti la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori dei beni e dei servizi pubblici, di cui è portatore il Codacons, non hanno alcun legame specifico e giuridicamente rilevante con gli effetti di provvedimenti che riguardano l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni i quali concernono l'erogazione di un servizio interno che rileva solo nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e del rapporto d'impiego di alcuni dipendenti pubblici; pertanto, è legittimo il diniego di accesso alla relativa documentazione - che non incide sugli interessi corrispondenti alle dette finalità - e ciò pur in presenza di un asserito interesse qualificato ad una corretta e trasparente gestione del denaro pubblico, in quanto tale interesse è già tutelato attraverso l'attività di controllo di appositi organi amministrativi e giurisdizionali, e non atteggiandosi il diritto di accesso come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione o come uno strumento di controllo politico sull'operato della p.a.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 20/04/1998, n.1316
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1998, I, 1670

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Poichè per la proposizione di un ricorso ex art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'istante deve essere titolare di un interesse personale, concreto, attuale e non emulativo, il Coordinamento delle associazioni dei consumatori-Codacons è privo di legittimazione attiva nel giudizio di accesso ai documenti relativi ai criteri di utilizzo delle autovetture di servizio in dotazione presso alcuni ministeri, trattandosi di mero interesse di fatto al legittimo esercizio dell'attività della p.a., che trova già tutela attraverso l'attività di controllo di appositi organi amministrativi e giurisdizionali.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 20/04/1998, n.1316
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Foro Amm., 1999, 169
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 07/08/1990 n.241 Art.25

INDAGINI PRELIMINARI
Archiviazione: (opposizione)
Il reato previsto dal comma 1 art. 328 c.p. a differenza di quello previsto dal comma 2, ha natura monoffensiva, nel senso che ha per oggetto soltanto il bene giuridico costituito dal buon andamento della p.a. Ne consegue che i privati, come pure gli organismi o enti esponenziali che si propongano come rappresentativi dei loro interessi, possono assumere, con riguardo al detto reato, solo la veste di persone danneggiate e non quella di persone offese e non hanno, quindi, titolo in caso di richiesta di archiviazione, ad esercitare le facoltà che l'art. 410 c.p.p. riserva alla persona offesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'associazione denominata Codacons avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari che, previa dichiarazione di inamissibilità della opposizione proposta la detta associazione, aveva accolto la richiesta di archiviazione degli atti di un procedimento nel quale si era ipotizzato il reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p. a carico di amministratori comunali per mancata adozione di provvedimenti in materia di inquinamento ambientale da gas di scarico di autoveicoli).
Cass. pen., Sez. VI, 04/11/1997, n.4316
PARTI IN CAUSA: Rienzi
FONTE: Arch. Nuova Proc. Pen., 1998, 64
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 328
CPP Art. 410

ABUSO DI UFFICIO
Omissione o rifiuto di atti d'ufficio
Nel reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'art. 328 comma 1 c.p. persona offesa è soltanto la p.a., in quanto il bene giuridico protetto in tale fattispecie è il buon andamento della p.a., potendo il privato risentire solo eventualmente, e quindi quale soggetto danneggiato, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale; e ciò a differenza della ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo, a cui deve riconoscersi natura plurioffensiva. Ne consegue che nella prima ipotesi il soggetto privato (nella specie, il Codacons, associazione per la tutela dei consumatori, e quindi ente esponenziale di interessi diffusi), non avendo qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m.
Cass. pen., Sez. VI, 04/11/1997, n.4316
PARTI IN CAUSA: Rienzi
FONTE: Cass. Pen., 1999, 3145 CED Cassazione, 1998
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 328
CPP Art. 90
CPP Art. 410

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Coordinamento delle associazioni dei consumatori - Codacons, quale tutore degli interessi (qualificati e protetti) dei consumatori di prodotti farmaceutici e degli utenti del servizio sanitario nazionale - S.s.n., è legittimato processualmente all'impugnativa dei provvedimenti che restringono l'elenco delle specialità medicinali precedentemente a carico totale o parziale dello stesso S.s.n., ma il suo intervento "ad opponendum" è inammissibile qualora non notificato alle
PARTI IN CAUSA: .
Cons. Stato, Sez. IV, 07/10/1997, n.1100
PARTI IN CAUSA: Min. sanità C. Soc. Cilag e altri
FONTE: Foro Amm., 1997, 2665

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (intervento in giudizio)
Il Codacons è legittimato a difendere, mediante l'intervento in giudizio, i provvedimenti che restringono l'elenco dei medicinali precedentemente a carico del servizio sanitario, in quanto l'interesse dei consumatori si realizza anche facendo valere la loro pretesa ad un corretto utilizzo dei fondi disponibili per l'assistenza farmaceutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 07/10/1997, n.1100
PARTI IN CAUSA: Min. sanità C. Soc. Cilag e altri
FONTE: Giust. Civ., 1998, I, 566 Ragiusan, 1998, f.1-2, 245 Rass. Giur. Farm., 1998, fasc.44, 6

AVVOCATO E PROCURATORE
Procedimento e sanzioni disciplinari:: (impugnazioni)
La legittimazione a ricorrere al C.n.f. spetta soltanto al p.m. ed al professionista interessato, da intendersi come colui che si duole di un provvedimento adottato in materia disciplinare nei suoi confronti e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l'impugnativa del p.m. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto dal Codacons (associazione ambientalista e di tutela del consumatore) che, nella specie, non essendo titolare di un interesse giuridicamente rilevante, non può vantare alcun ruolo esponenziale di rappresentanza e tutela di interessi collettivi o generali ricollegabili alla corretta gestione del potere disciplinare da parte del C.d.O.
Cons. Naz. Forense, 08/07/1997
PARTI IN CAUSA: Codacons
FONTE: Rass. Forense, 1998, 126
GIURISPRUDENZA CORRELATA
Conformi
Cons. Naz. Forense, 17/06/1997

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Lo statuto del coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) prevede il carattere associativo dell'organizzazione, dotata di un'articolata struttura sull'intero territorio nazionale, che persegue tra i propri compiti anche quello di tutelare con ogni mezzo gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni o servizi; pertanto, va riconosciuta al Codacons la legittimazione a ricorrere al fine di assicurare la tutela degli interessi economici degli associati nei confronti dei provvedimenti che fissano i nuovi importi delle tariffe radiotelevisive.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 29/05/1997, n.1053
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. poste e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 2232

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
La categoria indistinta dei consumatori (e quindi non solo di quelli appartenenti alle fasce più deboli), il cui interesse viene statutariamente protetto dal Codacons quale associazione di utenti, abilita quest'ultimo a sindacare la correttezza del procedimento di determinazione del canone radiotelevisivo, indipendentemente dalle fasce sociali che protegge.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 29/05/1997, n.1053
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. poste e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 2232

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
Al fine di accertare nel Codacons la sussistenza della legittimazione a proporre ricorso avanti al giudice amministrativo, è necessario accertare la titolarità di una posizione soggettiva sostanziale cui si accompagni l'interesse a ricorrere, inteso come l'utilità che (il titolare dell'interesse sostanziale) è in grado di ricavare dalla rimozione giudiziale del provvedimento lesivo: entrambi tali interessi devono sussistere in capo al ricorrente ed avere le caratteristiche della personalità, individualità (con esclusione, quindi, delle azioni popolari) ed attualità.
T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 20/11/1996, n.598
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Roccaraso e altri
FONTE: Foro Amm., 1997, 1489

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons e la Lega ambiente rientrano tra le associazioni di protezione individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 18 comma 5 l. 8 luglio 1986 n. 349 e sono, pertanto, legittimati a proporre gravame giurisdizionale a tutela dell'ambiente dinanzi al giudice amministrativo.
T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 20/11/1996, n.598
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Roccaraso e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 217 Foro Amm., 1997, 1489 Foro It., 1997, III, 501
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.18

INQUINAMENTO
E' illegittimo il decreto con cui il ministro dell'ambiente ha respinto l'istanza di riconoscimento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) quale associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, posto che esso, quale associazione autonoma, a base democratica, con ampia diffusione nazionale, istituzionalmente finalizzata alla tutela dell'ambiente, con un'attività di sensibilizzazione ai valori ambientali e di denuncia giudiziaria delle iniziative pubbliche e private che ne appaiano lesive, soddisfa tutti i requisiti normativamente richiesti.
Cons. Stato, Sez. VI, 09/08/1996, n.1010
PARTI IN CAUSA: Min. ambiente C. Codacons e altri
FONTE: Foro It., 1997, III, 264 Corriere Giur., 1996, 10, 1097 Riv. Giur. Ambiente, 1997, 717
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13

INQUINAMENTO
Il Codacons può ritenersi legittimato a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi dell'ambiente, per le finalità di tutela ambientale che esso persegue, intese come complesso delle condizioni di vita dei singoli e della collettività, nonchè per la continuità dell'attività svolta e la rilevanza esterna di cui è connotata la sua azione.
Cons. Stato, Sez. VI, 07/02/1996, n.182
PARTI IN CAUSA: Soc. Aga e altri C. Noya e altri
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 1996, 694, nota di MAESTRONI

ASSICURAZIONE (IMPRESE DI)
Se è vero che il Codacons, quale soggetto esponenziale dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 l. 7 agosto 1990 n. 241, ha facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi che coinvolgono interessi che gli stessi intendono tutelare, e quindi anche nei procedimenti inerenti alla violazione, da parte di compagnie di assicurazione, dell'art. 2 comma 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287, di competenza dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, è pur vero che esso non riveste la qualità di controinteressato e parte necessaria cui debba essere notificata l'impugnazione degli atti dell'autorità medesima, in quanto la posizione fatta valere da tale associazione in nulla si differenzia da quella, comune a tutti i cittadini-utenti dei servizi assicurativi, consistente nell'interesse al buon funzionamento del mercato assicurativo in rigorosa applicazione di regole concorrenziali.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 01/08/1995, n.1474
PARTI IN CAUSA: Soc. Lloyd adriatico e altri C. Autorità garante concorrenza e mercato
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 3456
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 10/10/1990 n.287 Art.2 L 07/08/1990 n.241 Art.9

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdizionale: (notifica ai controinteressati)
Sebbene il Coordinamento associazioni difesa ambiente e diritti utenti e consumatori - Co.Da.Cons. abbia un interesse ad intervenire nei procedimenti di competenza dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, ciò, tuttavia, esclude che, al contempo, possa riconoscersi ad esso la qualità di controinteressato e parte necessaria cui debba essere notificata l'impugnazione degli atti dell'Autorità; la posizione fatta valere da questa associazione, invero, in nulla si differenzia da quella comune a tutti i consumatori - in particolare a tutti gli utenti dei servizi assicurativi - consistente nell'interesse al buon funzionamento del mercato assicurativo in rigorosa applicazione di regole concorrenziali, per i quali il pregiudizio derivante dall'annullamento dell'atto impugnato è eventuale e indifferenziato.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 01/08/1995, n.1474
PARTI IN CAUSA: Soc. Lloyd adriatico e altri C. Autorità garante concorrenza e mercato
FONTE: Foro Amm., 1996, 1017 Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1996, 381, nota di ANTONIOLI

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Soltanto le associazioni individuate ai sensi della l. 8 luglio 1986 n. 349 art. 13 sono legittimate a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi dai quali derivi compromissione per l'ambiente, peraltro non incombendo alle associazioni stesse l'onere della allegazione di uno specifico danno ambientale. Il Codacons (coordinamento dalle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) non è pertanto legittimato a ricorrere per la tutela di interessi ambientali.
Cons. Stato, Sez. VI, 18/07/1995, n.754
PARTI IN CAUSA: Raccordo autostradale Valle d'Aosta e altri C. Lega ambiente e altri
FONTE: Foro Amm., 1995, 1574 Riv. Giur. Edil., 1995, I, 1114
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13

SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Non è ravvisabile un qualche interesse, pure di mero fatto, imputabile ai consumatori di farmaci che legittimi la Codacons, quale associazione che si propone di tutelare i loro interessi, ad intervenire in un giudizio amministrativo a sostegno della legittimità dei provvedimenti della commissione unica del farmaco che abbiano classificato una specialità medicinale tra i farmaci (di classe C) non erogabili a carico del servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 8 commi 10 e 14 l. n. 537 del 1993.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 14/06/1995, n.1067
PARTI IN CAUSA: Soc. Cilac C. Min. sanità e altri
FONTE: Rass. Giur. Farm., 1998, fasc.44, 16
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 24/12/1993 n.537 Art.8

INQUINAMENTO
E' illegittimo il decreto col quale il ministro dell'ambiente ha respinto l'istanza del coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) volta ad ottenere il riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, giustificando il diniego con riferimento alla consistenza associativa del coordinamento predetto, dato che è fuori della previsione della legge considerare l'elemento numerico (relativo alle singole associazioni associative) rilevante ai fini del diniego in presenza degli altri requisiti che l'associazione possiede quali la diffusione nazionale e l'ordinamento democratico e dato che la stessa, oltre a disporre di una pluralità di associazioni ad esso aderente, conta su una autonoma base associativa.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/04/1995, n.667
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ambiente e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 2095
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13

INQUINAMENTO
E' illegittimo il mancato riconoscimento del Codacons quale associazione di protezione ambientale, giustificato con l'affermazione che l'attività dello stesso è limitata essenzialmente alla sensibilizzazione degli utenti di beni e servizi, atteso che quest'ultima è solo una delle varie attività (a tutela del territorio contro l'impatto ambientale di grandi opere; promozionali per la diffusione di un'educazione ambientalistica; a tutela della salute) che nell'insieme incidono senz'altro su tutto il campo della protezione e difesa dell'ambiente ed atteso che l'attività diretta alla difesa dell'ambiente mira per definizione ad assicurare il più sano equilibrio fra l'uomo e il territorio ed ha come destinataria ultima sempre la collettività nel suo insieme.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/04/1995, n.667
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ambiente e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 2095

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Associazioni, in genere
Illegittimamente viene negato ad una associazione (nella specie, Codacons) il riconoscimento ministeriale ex art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, con riferimento all'elemento numerico della base associativa, essendo previsto come requisito soltanto la diffusione nazionale.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/04/1995, n.667
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ambiente e altri
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 1996, 308, nota di MAESTRONI
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13

SANITA` E SANITARI
U. S. L.: in genere
Nella controversia proposta contro la riclassificazione dei farmaci nella parte in cui viene individuata, in particolare, una categoria di farmaci (classe C) a totale carico dell'assistito, l'obiettivo interesse di tutti gli utenti del servizio sanitario nazionale, dei consumatori e, in primo luogo, di quelli che fanno uso dei farmaci passati a totale carico - interesse alla cui tutela il Codacons è vincolato per statuto - non può che consistere nell'annullamento dei provvedimenti nella parte in cui classificano consistenti gruppi di farmaci nella detta fascia C, al fine di pervenire, attraverso la rinnovazione del procedimento, ad un incremento del numero dei farmaci a consumo gratuito; pertanto, nella detta controversia è inammissibile l'intervento "ad opponendum" del Codacons.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 06/03/1995, n.389
PARTI IN CAUSA: Soc. Boering farmaceutica it. e altri C. Min. sanità
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 1449 Foro Amm., 1995, 1687 Foro It., 1995, III, 620

SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
E' inammissibile l'intervento ad "opponendum" del comitato per la difesa dei consumatori (Codacons) contro l'impugnazione dei provvedimenti della Cuf sulla riclassificazione dei farmaci, nella parte in cui viene individuata una categoria di farmaci (classe C) a totale carico dell'assistito: infatti l'obiettivo interesse di tutti gli utenti del s.s.n., dei consumatori, ed in primo luogo di quelli che fanno uso dei farmaci passati a loro totale carico (interesse alla cui tutela di Codacons è vincolato per statuto), non può che consistere nell'annullamento dei provvedimenti medesimi onde pervenire, attraverso la rinnovazione del procedimento di classificazione (conseguente all'eventuale accoglimento dei ricorsi), ad un incremento del numero dei farmaci a consumo gratuito. Il principio che impone alla p.a. l'obbligo di motivare i propri provvedimenti, specie se latamente discrezionali e capaci di incidere negativamente su posizioni soggettive tutelate dall'ordinamento, formalmente recepito nel nostro ordinamento con la l. n. 241 del 1990, è applicabile ai provvedimenti di riclassificazione dei farmaci adottati della commissione unica per il farmaco (Cuf) in attuazione dell'art. 8 l. n. 537 del 1993, in quanto gli stessi, negando la dispensabilità a carico del s.s.n. di numerosi prodotti farmaceutici, hanno recato danno agli interessi economici delle industrie farmaceutiche produttrici. Ne consegue il diritto di queste ultime a conoscere le ragioni del provvedimento ossia le modalità delle scelte effettuate e l'"iter" logico e il motivo tecnico che ha condotto a determinazioni per loro sfavorevoli e l'illegittimità per carenza di motivazione del provvedimento della Cuf del 30 dicembre 1993 sulla classificazione provvisoria dei medicinali, nella parte in cui si limita a fissare i criteri generali per la classificazione senza evidenziare le ragioni per le quali determinati farmaci sono stati posti a carico dell'assistito. La verbalizzazione in forma scritta dell'attività di un organo collegiale è requisito sostanziale per la sua esistenza sostanziale e non è sostituibile con altro mezzo di prova: ne consegue l'illegittimità dell'impiego, da parte della commissione unica per il farmaco, di registrazioni su nastro magnetico ai fini della documentazione del procedimento di formazione della volontà dell'organo. Il provvedimento della commissione unica del farmaco del 28 febbraio 1994 è illegittimo per eccesso di potere nella parte in cui conferma, per alcuni medicinali, la classificazione come farmaci a carico dell'assistito, effettuata il 30 dicembre 1993 enunciando come motivazione la non decisività delle osservazioni prodotte dalle aziende produttrici sulla classificazione provvisoria (quando le aziende in questione non abbiano conosciuto i motivi della classificazione provvisoria); la inefficacia dei farmaci (quando i pretesi farmaci inefficaci risultino muniti di regolare non revocata autorizzazione alla immissione in commercio); ragioni di prezzo (quando non sia verificabile da parte delle imprese produttrici l'"iter" formativo della relativa valutazione). Nei collegi con compiti di giudizio tecnico, quale la commissione unica del farmaco, il voto di ciascun componente è espressione della propria e singolare professionalità, competenza e capacità, in ragione della quale ognuno è stato chiamato a far parte del collegio e pertanto l'apporto scientifico ipotizzato al momento della nomina assume carattere di essenzialità e di imprescindibilità perchè si vuole che il giudizio finale sia il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri: sono pertanto illegittimi i provvedimenti adottati dalla Cuf in assenza di alcuni dei suoi componenti.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 06/03/1995, n.389
PARTI IN CAUSA: Soc. Boering farmaceutica it. e altri C. Min. sanità
FONTE: Rass. Dir. Farm., 1995, 867

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il coordinamento associazioni difesa ambiente e diritti utenti e cosumatori-Codacons, non essendo compreso tra le associazioni indicate nel decreto emanato dal ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, non è legittimato a ricorrere a tutela dell'ambiente, essendo irrilevante la sua natura di associazione del volontariato.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 20/01/1995, n.62
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Roma e altri
FONTE: Foro Amm., 1995, 1060
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (intervento in giudizio)
Nella controversia proposta contro la riclassificazione dei farmaci, nella parte in cui viene individuata, in particolare una categoria di farmaci (classe C) a totale carico dell'assistito, l'obiettivo interesse di tutti gli utenti del servizio sanitario nazionale, dei consumatori e, in primo luogo, di quelli che fanno uso dei farmaci passati a totale carico - interesse alla cui tutela il Codacons è vincolato per statuto - non può che consistere nell'annullamento dei provvedimenti nella parte in cui classificano consistenti gruppi di farmaci nella detta fascia C, onde pervenire, attraverso la rinnovazione del procedimento, ad un incremento del numero dei farmaci a consumo gratuito; pertanto, nella detta controversia è inammissibile l'intervento "ad opponendum" del Codacons.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 27/12/1994, n.2023
PARTI IN CAUSA: Soc. Bioresearch e altri C. Min. sanità
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 29

INQUINAMENTO
In carenza di dimostrazione di un concreto collegamento con l'area interessata dall'edificazione del manufatto edilizio e dalla variante urbanistica, tale da rendere localizzabile l'interesse esponenziale dell'associazione, non può essere riconosciuta la legittimazione all'impugnativa al Codacons, associazione non riconosciuta dal Ministero dell'ambiente ex art. 13 e 18 l. 8 luglio 1986 n. 349 quale legittimata ad agire in giudizio a difesa degli interessi diffusi correlati ai beni ambientali.
T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 14/11/1994, n.780
PARTI IN CAUSA: Lega Ambiente e altri C. Com. Roccaraso e altri
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 1996, 101, nota di MAESTRONI
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 08/07/1986 n.349 Art.13

ATTI AMMINISTRATIVI
in genere
Hanno diritto all'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 le associazioni che si propongono come portatrici dell'interesse dei consumatori di un farmaco ad una corretta informazione sulle caratteristiche del farmaco stesso (nella fattispecie il diritto all'accesso è stato riconosciuto al Codacons ed all'associazione per la tutela del diritto del malato).
Cons. Stato, Sez. IV, 26/11/1993, n.1036
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Codacons e altri
FONTE: Cons. Stato, 1993, I, 1418
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 07/08/1990 n.241 Art.22

ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Hanno diritto all'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 le associazioni che si propongono come portatrici dell'interesse dei consumatori di un farmaco ad una corretta informazione sulle caratteristiche del farmaco stesso. (Nella fattispecie il diritto all'accesso è stato riconosciuto al Codacons ed all'associazione per la tutela del diritto del malato).
Cons. Stato, Sez. IV, 26/11/1993, n.1036
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Codacons e altri
FONTE: Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, 492
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 07/08/1990 n.241 Art.22

CALUNNIA
Non risponde del reato di calunnia il segretario generale del Codacons che, in numerosi esposti, denunci un comandante di circoscrizione di vigili urbani di omissioni ed abusi in atti del suo ufficio senza avere la certezza dell'innocenza dell'incolpato, non essendo sufficiente che il soggetto agente sia poco convinto della colpevolezza dell'accusato, poichè il dubbio dell'accusatore, escludendo la certezza dell'innocenza, fa venir meno il dolo del reato di calunnia, consistente nella coscienza e volontà di incolpare di un reato una persona con la consapevolezza della sua innocenza.
Trib. Roma, 17/03/1993
PARTI IN CAUSA: Rienzi
FONTE: Foro It., 1994, II, 51
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 368

CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale vertente su varie disposizioni della legge statale 29 maggio 1989, n. 205, e della L.R. 17 luglio 1989, n. 46, della Regione Lazio, concernenti, rispettivamente, interventi infrastrutturali nelle aree interessate e interventi finanziari, per i campionati mondiali di calcio 1990, va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti dei consumatori): atteso che, contro quanto dallo stesso dichiarato, il Codacons, alla data del deposito dell'ordinanza di rimessione, non aveva assunto la qualità di parte in nessuno dei (dal giudice "a quo" poi riuniti) processi di provenienza.

Corte cost., 16/02/1993, n.62
PARTI IN CAUSA: Soc. Elmar e altri C. Com. Roma e altri
FONTE: CED Cassazione, 1993
RIFERIMENTI NORMATIVI:
COST Art. 97 L 29/05/1989 n.205 Art.2 LR 17/07/1989 n.46 Art.4

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processualeProcedimento: (legittimazione processuale)
Non sussiste la legittimazione del Codacons, quale rappresentante di proprio iscritto, ad impugnare atti concernenti un procedimento disciplinare instaurato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori nei confronti di un proprio iscritto per fatti astrattamente configuranti una violazione della deontologia professionale.
T.A.R. Friuli-V. Giulia, 10/02/1993, n.63
PARTI IN CAUSA: Bechi C. Reg. Friuli-Venezia Giulia
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1993, I, 822

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI
Comitato interministeriale prezzi (provvedimenti del): (determinazione dei prezzi)
Presentata dal Codacons domanda per ottenere la nomina di propri rappresentanti nella commissione centrale prezzi, ne è illegittimo il rigetto motivato con le <...esperienze di autoriduzione...> di tale associazione, <...in stridente contraddizione con la normativa positiva che la commissione centrale prezzi è tenuta a rispettare ed applicare>, giacché l'associazione stessa ha prestato assistenza legale a molti interessati, con una attività inquadrabile nella tutela degli utenti.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 12/06/1992, n.782
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Cip
FONTE: Foro It., 1993, III, 245
RIFERIMENTI NORMATIVI: DLTCPS 15/09/1947 n.896 Art.5

BELLEZZE NATURALI
Competenze e procedure amministrative
Il Codacons, ente che coordina le associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, è legittimato a ricorrere contro gli atti che possono determinare effetti lesivi degli interessi corrispondenti alle proprie finalità istituzionali e ad intervenire ad opponendum nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti rivolti alla tutela ambientale.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 14/04/1992, n.1079
PARTI IN CAUSA: Vispi C. Com. Roma
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1992, I, 1770

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrereLegittimazione processuale
Il Codacons è un'associazione che persegue fra i propri compiti anche quello di tutelare con ogni mezzo gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni o servizi; pertanto, poiché fra dette finalità rientra anche quella di assicurare la tutela degli interessi economici degli associati, l'associazione è legittimata all'impugnazione di provvedimenti che fissano i nuovi importi delle tariffe autostradali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1992, I, 501

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
Legittimazione processuale
Il Codacons, in quanto rappresentante, indifferentemente ed indivisibilmente, di tutte le categorie di utenti di pubblici servizi, in generale, e di autostrade, in particolare, non può investire nella loro interezza, in sede di impugnazione degli atti che fissano le nuove tariffe autostradali, le determinazioni fondate sulla classificazione dei veicoli assi-sagoma, poiché questo sistema comporta un aggravio certo di tariffa per taluni veicoli e riduzioni altrettanto certe per altri tipi di veicoli; e quindi l'esito del ricorso - ove questo fosse giudicato ammissibile - risulterebbe vantaggioso per taluni associati e pregiudizievole per altri.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1992, I, 501

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Procedimento: (legittimazione processuale)
Poiché il Codacons annovera tra i propri obiettivi anche quello di tutelare con ogni mezzo gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi, cui va ricondotto anche quello di assicurare la tutela degli interessi economici degli associati, suddetta associazione deve ritenersi processualmente legittimata ad impugnare provvedimenti che fissano i nuovi importi delle tariffe autostradali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Giur. It., 1993, III,1, 130

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons, rappresentante indifferentemente ed indivisibilmente tutte le categorie di utenti di pubblici servizi, e quindi anche di autostrade, non può investire nella loro interezza, in occasione del ricorso contro gli atti che fissano le nuove tariffe autostradali, le determinazioni fondate sulla classificazione dei veicoli assi-sagoma, essendo l'esito del ricorso - qualora fosse giudicato ammissibile - vantaggioso per alcuni associati e pregiudizievole per altri, comportando questo sistema un aggravio certo di tariffa per taluni veicoli, e riduzioni altrettante certe per altri tipi di veicoli.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Giur. It., 1993, III,1, 130

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) e l'associazione utenti autostrade sono soggetti entrambi legittimati ad impugnare gli atti dell'amministrazione inerenti la circolazione stradale e autostradale, in quanto la tutela della sicurezza stradale e autostradale rientra fra i loro scopi sociali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 17/12/1990, n.1906
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1991, I, 61 Foro Amm., 1991, 1554 Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1991, 705

INQUINAMENTO
Il Codacons, non essendo stato individuato quale associazione di protezione ambientale dal ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349, non è legittimato a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti amministrativi lesivi dell'ambiente.
Cons. Stato, Sez. VI, 16/07/1990, n.728
PARTI IN CAUSA: Soc. Rav-raccordo stradale Valle d'Aosta C. Lega naz. ambiente
FONTE: Giur. It., 1992, III,1, 518, nota di VIVANI
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.13

INQUINAMENTO
Le associazioni di protezione ambientale non individuate ai sensi dell'art. 18, 5° comma, l. n. 349 del 1986 - e tale è il Codacons - possono tuttavia essere legittimate a ricorrere quando vi siano disposizioni che ne prevedano la presenza in determinati procedimenti amministrativi, ma così non è il caso di specie per il Codacons, la cui legittimazione va pertanto negata.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/09/1989, n.1272
PARTI IN CAUSA: Lega naz. ambiente C. Min. ll. pp.
FONTE: Giur. It., 1992, III,1, 516, nota di VIVANI
RIFERIMENTI NORMATIVI: L 08/07/1986 n.349 Art.18