CPC Art. 105 L 30/07/1998 n.281
CONSUMATORE
Sono nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi per i correntisti. La violazione sistematica da parte delle banche dei divieti di anatocismo comporta la sussistenza di un interesse alla cessazione di tale violazione riconducibile alla generalità della categoria degli utenti del servizio bancario. È pertanto accoglibile la domanda promossa dal
Codacons diretta all'accertamento dell'illegittimità del rifiuto della banca al riconoscimento del diritto dei clienti al rimborso, considerata l'esistenza dell'interesse collettivo degli utenti del servizio bancario e la funzione dell'associazione attrice di tutela di tale interesse. Non sono invece accoglibili, in quanto proposte dal
Codacons, l'istanza diretta alla inibizione della prosecuzione del rifiuto di rimborso e quella volta ad ordinare alla banca convenuta di procedere al ricalcolo degli interessi debitori con conseguente storno e/o rimborso delle maggiori somme addebitate o percepite per effetto degli interessi anatocistici nei confronti di tutti i clienti, in quanto entrambe le richieste si risolvono in domande generiche, prive di concreto petitum e volte ad ottenere il risarcimento del danno o il rimborso che, ai sensi della legge n. 281 del 1998, possono essere oggetto solo di un diritto personale dei singoli utenti.
Trib. Torino, Sez. I, 17/12/2002
FONTE: Contratti, 2003, 11, 999, nota di DI FAZZIO
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 30/07/1998 n.281
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il
Codacons non è legittimato ad impugnare il provvedimento con il
quale un'Università pubblica non ha riconosciuto l'iscrizione
universitaria di uno studente nè la validità di alcuni esami di
profitto dallo stesso sostenuti, trattandosi di provvedimento
negativo individuale i cui effetti si esauriscono nella sfera di un
unico soggetto destinatario.
T.A.R. Molise, 10/12/2002, n.946
PARTI IN CAUSA: Cardarelli e altri C. Univ. studi Molise
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, f. 12
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il
Codacons, inserito nell'elenco delle associazioni di consumatori
(cfr. art. 5 l. n. 281 del 1998), iscritto nel registro regionale
delle associazioni di volontariato (cfr. art. 6 l. n. 266 del 1991)
e riconosciuto come associazione di protezione ambientale (cfr. art.
13 l. n. 349 del 1986), ha la legittimazione a agire in giudizio,
oltre che per la tutela degli interessi individuali suoi propri come
soggetto giuridico, anche per la difesa degli interessi recepiti
nelle finalità statutarie (cfr. art. 3 l. n. 281 del 1998; art. 11
l. n. 266 del 1991; art. 18 l. n. 349 del 1986); se dunque è da
escludere la legittimazione del
Codacons nei giudizi che non
riguardano questioni che abbiano attinenza con la materia ambientale
o con l'attività di volontariato, invece, riconosciuta la
legittimazione dell'associazione ad agire nei confronti della Asl a
tutela dell'interesse collettivo ad una corretta organizzazione ed
erogazione dei pubblici servizi sanitari.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 19/11/2002, n.7268
PARTI IN CAUSA: Codacons Campania C. Asl n. 5 Napoli
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, f. 11
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 08/07/1986 n.349 Art.13 L 11/08/1991 n.266 Art.6 L 30/07/1998 n.281 Art.3 L 30/07/1998 n.281 Art.5 L 11/08/1991 n.266 Art.11
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il
Codacons, inserito nell'elenco delle associazioni di consumatori
(cfr. art. 5, l. n. 281 del 1998), iscritto nel registro regionale
delle associazioni di volontariato (cfr. art. 6, l. n. 266 del 1991)
e riconosciuto come associazione di protezione ambientale (cfr. art.
13, l. n. 349 del 1986), ha la legittimazione a agire in giudizio,
oltre che per la tutela degli interessi individuali suoi propri come
soggetto giuridico, anche per la difesa degli interessi recepiti
nelle finalità statutarie (cfr. art. 3, l. n. 281 del 1998; art.
11, l. n. 266 del 1991; art. 18, l. n. 349 del 1986); se dunque è
da escludere la legittimazione del
Codacons nei giudizi che non
riguardano questioni che abbiano attinenza con la materia ambientale
o con l'attività di volontariato, invece, riconosciuta la
legittimazione dell'associazione ad agire nei confronti della Asl a
tutela dell'interesse collettivo ad una corretta organizzazione ed
erogazione dei pubblici servizi sanitari.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 19/11/2002, n.7268
PARTI IN CAUSA: Codacons Campania C. Asl n. 5 Napoli
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 3736
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 11/08/1991 n.266 Art.11
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
E' carente di legittimazione attiva, al fine dell'impugnazione del
decreto ministeriale che fissa le tariffe dei notai, l'Associazione
di consumatori (nella specie, il
Codacons), allorquando questa
radica la sua legittimazione nel fatto dell'iscrizione nel registro
di cui alla l. 30 luglio 1998 n. 281, in quanto il registro stesso
individua le associazioni che tutelano i consumatori nei confronti
(per la parte che qui interessa) dei servizi pubblici, mentre
l'attività notarile è attività di carattere funzionale.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 29/08/2002, n.7456
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. giust. e altri
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 30/07/1998 n.281
NOTAIO ED ATTO NOTARILE
Onorari, in genere
E' carente di legittimazione attiva, al fine dell'impugnazione del
decreto ministeriale che fissa le tariffe dei notai, l'Associazione
di consumatori (nella specie, il
Codacons), allorquando questa
radica la sua legittimazione nel fatto dell'iscrizione nel registro
di cui alla l. 30 luglio 1998 n. 281, in quanto il registro stesso
individua le associazioni che tutelano i consumatori nei confronti
(per la parte che qui interessa) dei servizi pubblici, mentre
l'attività notarile è attività di carattere funzionale.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 29/08/2002, n.7456
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. giust. e altri
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 2499
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 30/07/1998 n.281
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Deve ritenersi sussistente il diritto di accesso del
Codacons agli
atti del comune concernenti l'approvazione del progetto esecutivo,
l'attivazione della fase di pretrattamento dell'impianto di
depurazione e il collaudo. Riguardo a tali atti, infatti, l'istanza
del
Codacons risulta pertinente ai fini statutari dell'associazione
in quanto rivolta alla tutela dell'interesse degli utenti del
"servizio idrico integrato ".
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/06/2002, n.3752
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Com. S. Martino Sannita
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 2154
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
E' pienamente ammissibile l'istanza con cui il
Codacons chieda al
comune l'esibizione degli atti concernenti l'approvazione del
progetto esecutivo, l'attivazione della fase di pretrattamento
dell'impianto di depurazione e il collaudo, in quanto atti che
documentano l'adempimento di obblighi che la legge pone a carico dei
comuni, anche se l'istante non è certo che essi sono stati formati.
Di conseguenza, il comune destinatario dell'istanza, se tali atti
esistono, ha il dovere di esibirli; se non risultano esistenti, è
tenuto a negare l'accesso con atto espresso, dando notizia appunto
dell'inesistenza degli atti richiesti.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/06/2002, n.3752
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Com. S. Martino Sannita
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 2154
CORTE DEI CONTI
Attribuzioni in sede di controllo
In sede di contenzioso tra la Rai - Radio Televisione italiana - e
la Corte dei conti in ordine alle modalità di esercizio del
controllo successivo della gestione finanziaria, il
Codacons, in
quanto soggetto iscritto nell'elenco di cui alla l. n. 281 del 1998,
può svolgere un intervento oppositivo in difesa delle ragioni degli
utenti del servizio televisivo.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 09/05/2002, n.4110
PARTI IN CAUSA: Rai Tv C. Corte conti e altri
FONTE: Foro Amm. TAR, 2002, 1594, 2068, nota di IANNELLO
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 21/03/1958 n.259 L 30/07/1998 n.281
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
La qualifica di associazione riconosciuta dal Ministero
dell'ambiente abilita il
Codacons ad impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti destinati in qualche modo ad incidere
negativamente sull'ambiente nell'esercizio delle prerogative ad essa
espressamente riconosciute dal combinato disposto dell'art. 18 comma
5 l. 8 luglio 1986 n. 349 e dell'art. 17 comma 46 l. 15 maggio 1997
n. 127; pertanto l'associazione predetta è legittimata a promuovere
il sindacato giurisdizionale di legittimità avverso gli atti
deliberativi preordinati a consentire la localizzazione su aree
costituenti la foce del fiume Chienti di interventi costruttivi e
quindi la modifica del territorio in asserita violazione dei vincoli
posti dal P.P.A.R. e della norme urbanistiche comunali.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Foro Amm., 2001 Riv. Giur. Edil., 2001, I
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 15/05/1997 n.127 Art.17
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Le azioni giudiziarie in sede locale del
Codacons possono essere
proposte direttamente oltre che dal presidente nazionale anche dai
rappresentanti regionali locali, ai sensi di quanto disposto dallo
statuto dell'associazione.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Foro Amm., 2001 Riv. Giur. Edil., 2001, I
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Gli art. 13 e 18 l. 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni
hanno introdotto un duplice sistema di accertamento del grado di
rappresentatività delle associazioni ambientalistiche, nel senso
che l'esistenza di individuazione del ministero non esclude il
concorrente potere del giudice di accertare caso per caso la
sussistenza della legittimazione della singola associazione;
pertanto, va riconosciuto un autonomo interesse a ricorrere in capo
al
Codacons Centro Marche, dal momento che tale sodalizio
associativo, aderente all'associazione nazionale, risulta dotato di
autonoma personalità giuridica, in quanto riconosciuto
dall'autorità regionale come organismo di volontariato e di tutela
dei consumatori, avente come espressa finalità statutaria anche la
difesa delle aree e dei beni di interesse storico e ambientali
presenti nel territorio comunale.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Foro Amm., 2001
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13 L 08/07/1986 n.349 Art.8
BELLEZZE NATURALI
Bellezze naturali e tutela paesaggistica
Il
Codacons (Associazione nazionale) è legittimato a promuovere il
sindacato giurisdizionale di legittimità avverso gli atti
deliberativi del Comune che compromettano i vincoli posti dal piano
paesistico ambientale regionale stante il suo intervento a carattere
ambientale e naturalista.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 2002, 329, nota di PROVENZALI
BELLEZZE NATURALI
Bellezze naturali e tutela paesaggistica
Il
Codacons Centro Marche è legittimato a ricorrere autonomamente
anche in mancanza di riconoscimento da parte del Ministro per
l'ambiente possedendo un'autonoma personalità ed avendo ottenuto il
riconoscimento della Regione come organismo di tutela degli
interessi diffusi.
T.A.R. Marche, 30/08/2001, n.987
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Civitanova Marche
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 2002, 329, nota di PROVENZALI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
L'utente del servizio autostradale e il relativo ente esponenziale
(es.
Codacons) hanno un interesse, giudizialmente azionabile, al
corretto funzionamento del servizio medesimo, ma non possono dolersi
delle scelte organizzative, tra le quali rientrano anche le
modalità di espletamento delle gare d'appalto e di nomina delle
commissioni gara, il che si risolverebbe in un controllo di
legittimità sulle scelte della p.a. azionato da soggetti
equiparabili al "quisque de populo".
T.A.R. Lazio, Sez. III, 03/04/2001, n.2766
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll.pp. e altri
FONTE: Foro Amm., 2001
AVVOCATO E PROCURATORE
Avvocato, in genere
L'avvocato che ospiti nel suo studio gratuitamente la sede del
Codacons locale, consentendo ad un responsabile di detta
associazione di ricevere clienti e fornendo allo stesso pareri
scritti su questioni di carattere legale, pone in essere un
comportamento lesivo del dovere di probità proprio della classe
forense configurando tale comportamento una ipotesi di
accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la
sanzione dell'avvertimento).
Cons. Naz. Forense, 08/03/2001
PARTI IN CAUSA: G.C.
FONTE: Rass. Forense, 2001, 736
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il coordinamento per la tutela dei consumatori-
Codacons è
legittimato alla difesa di provvedimenti che restringono
drasticamente l'elenco delle specialità medicinali che in
precedenza erano a totale o parziale carico del S.s.n., ciò perchè
l'interesse fondamentale dei consumatori dei farmaci, di cui detta
associazione è portatrice, è la salute pubblica, che si realizza
sia opponendosi alla immissione e alla permanenza sul mercato di
prodotti di dubbia efficacia terapeutica, il cui consumo potrebbe
essere agevolato dalla loro gratuità, sia pretendendo un corretto
utilizzo dei limitati fondi disponibili per l'assistenza
farmaceutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 02/03/2001, n.1183
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Sandoz prodotti farmaceutici e altri
FONTE: Foro Amm., 2001, 350 Diritto e Giustizia, 2001, f.15, 81 Rass. Giur. Farm., 2001, f. 65, 10
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse di mero fatto
Sussiste l'interesse del
Codacons ad intervenire nel giudizio per
l'annullamento dei provvedimenti che restringono l'elenco delle
specialità medicinali poste totalmente o parzialmente a carico del
servizio sanitario nazionale posto che l'interesse fondamentale dei
consumatori dei farmaci alla tutela della salute pubblica ben può
realizzarsi opponendosi alla immissione e alla permanenza sul
mercato di prodotti di dubbia efficacia terapeutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/02/2001, n.938
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Organon Italia e altri
FONTE: Foro Amm., 2001, 309
SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitariaFarmaci e prodotti galenici
Deve ritenersi ammissibile l'intervento "ad opponendum" del
Codacons contro l'impugnazione del provvedimento della Cuf di
riclassificazione delle specialità medicinali, e ciò in quanto il
Codacons rappresenta i consumatori nella loro globalità e deve,
pertanto, ritenersi pienamente legittimato a far valere, nella sede
giudiziaria, anche la loro pretesa ad un corretto utilizzo dei
limitati fondi disponibili per l'assistenza farmaceutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/02/2001, n.938
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Organon Italia e altri
FONTE: Rass. Dir. Farm., 2001, 665
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 24/12/1993 n.537 Art.8
SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Il
Codacons è legittimato a far valere in giudizio gli interessi
dei consumatori dei prodotti farmaceutici e utenti dei S.s.n.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/02/2001, n.938
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Soc. Organon Italia e altri
FONTE: Ragiusan, 2001, f. 202-3, 223
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il
Codacons ha interesse a prendere visione degli atti relativi al trasferimento delle Commissioni tributarie regionale e provinciali in altra zona della città.
T.A.R. Lazio, 13/12/2000, n.11918
FONTE: Giornale Dir. Amm., 2001, 3, 303
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Lo statuto del
Codacons prevede come finalità dell'Associazione
quella di tutelare con ogni mezzo legittimo gli interessi di
consumatori ed utenti; pertanto, deve essere riconosciuta la
legittimazione ad agire in giudizio della suddetta Associazione.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/11/2000, n.9886
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. sanità
FONTE: Giur. It., 2001, 1058
ATTI AMMINISTRATIVI
Le associazioni portatrici d'interessi collettivi, quali il
Codacons, non hanno alcuna legittimazione ex art. 9, l. 7 agosto
1990 n. 241, a partecipare, con scopo sollecitatorio o informativo,
ai procedimenti disciplinari attivati o attivabili da un consiglio
dell'ordine professionale, non essendo titolari di alcun interesse
giuridico sostanziale leso dall'eventuale inerzia del consiglio.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 13/06/2000, n.4878
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Ord. farmacisti prov. Roma e altri
FONTE: Foro Amm., 2001, 723
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 07/08/1990 n.241 Art.9
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Non è ammissibile la richiesta di accesso a dati sugli impianti di telefonia mobile da parte del
Codacons con la sola motivazione di poter svolgere compiutamente la propria attività di tutela e controllo stabilita nello statuto e di poter fornire risposte esaurienti ai cittadini sulla reale pericolosità degli impianti.
Cons. Stato, Sez. VI, 17/03/2000, n.1414
PARTI IN CAUSA: Soc. Omnitel Pronto Italia C. Codacons
FONTE: Giornale Dir. Amm., 2000, 5, 501
INQUINAMENTO
E' inammissibile la q.l.c., sollevata sotto il profilo della
violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni, dell'art. 1
commi 1 e 2 l. reg. Veneto riapprovata dal consiglio regionale nella
seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), che
nell'introdurre una disciplina transitoria in tema di distanze di
rispetto degli elettrodotti, stabilisce che dopo l'1 gennaio 1998:
a) negli strumenti urbanistici devono essere previste distanze tra
le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a
132 Kv e le aree destinate a nuove costruzioni, tali che il campo
elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti
dall'art. 4 l. reg. 30 giugno 1993 n. 27; b) lo stesso criterio va
rispettato per le distanze delle nuove linee elettriche aeree
esterne rispetto alle costruzioni esistenti. La generica denuncia di
lesione di interesse nazionale e di quello di altre regioni, in
relazione al prospettato maggior aggravio economico per gli utenti
di tutto il territorio nazionale, si risolve infatti in una
doglianza di merito, inidonea a dare ingresso al sindacato di
costituzionalità, atteso che le censure di merito si distinguono da
quelle di legittimità essenzialmente per l'inesistenza di un
parametro legale di giudizio: alla luce di tale criterio, va
rilevato che manca nel ricorso qualsiasi riferimento a dati
normativi dai quali possa evincersi che gli interessi, di cui si
denuncia la lesione, si siano tradotti in positiva determinazione
della legge statale. E' inammissibile l'intervento in giudizio del
Codacons e del Gruppo Verdi della regione Veneto, in quanto nei
giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è
ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal
titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di
contestazione (sent. n. 35 del 1995). Poichè tale provvedimento
legislativo ha esistenza a sè e può formare oggetto di autonomo
esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità, non è a tal
fine ostativa la mancata impugnazione di un precedente atto
legislativo, sia pure di eguale o analogo contenuto, non essendo
configurabile una situazione di acquiescenza conseguente a tale
omissione nel giudizio di legittimità costituzionale.
Corte cost., 07/10/1999, n.382
PARTI IN CAUSA: Pres. Cons. C. Reg. Veneto
FONTE: Giur. Costit., 1999, 2941 Riv. Pen., 1999, 1077
CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
E' inammissibile l'intervento in giudizio del
Codacons e del Gruppo
Verdi della regione Veneto, considerato che, nei giudizi di
legittimità costituzionale in via principale, non è ammessa, per
costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte
ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui
esercizio è oggetto di contestazione.
Corte cost., 07/10/1999, n.382
PARTI IN CAUSA: Pres. Cons. C. Reg. Veneto
FONTE: Regioni, 2000, 163, nota di MANGIAMELI
CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. (In base a tali principi, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di norme della legge della Regione Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi. Regime transitorio), la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio del
Codacons e del Gruppo Verdi della Regione Veneto).
Corte cost., 07/10/1999, n.382
PARTI IN CAUSA: Pres. Cons. C. Reg. Veneto
FONTE: CED Cassazione, 1999
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 11/03/1953 n.87 Art.31
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il
Codacons, quale associazione a tutela degli interessi dei
consumatori, è legittimato ad accedere ai documenti dai quali
possano evincersi le informazioni relative alle caratteristiche dei
farmaci.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/08/1999, n.2159
PARTI IN CAUSA: C.C. C. Asl n. 5 Castellammare di Stabia
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 4039
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il
Codacons, quale associazione a tutela degli interessi dei
consumatori, è legittimato ad accedere ai documenti dai quali
possano evincersi le informazioni relative alle caratteristiche dei
farmaci.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/08/1999, n.2159
PARTI IN CAUSA: C.C. C. Asl n. 5 Castellammare di Stabia
FONTE: Ragiusan, 2000, f.188, 278
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Le disposizioni del d.l. 19 settembre 1994 n. 626 - che ha
demandato a specifici organi, anche amministrativi, il controllo
della salubrità degli ambienti nei quali si svolge il lavoro - si
applicano anche ad una scuola pubblica, in quanto anche la p.a.
assume le vesti di datore di lavoro, ai fini di che trattasi: per
l'amministrazione scolastica invocabili gli aspetti di segreto
sicchè il Coordinamento delle associazioni dei
consumatori-
Codacons, quale si configura per statuto, è titolare
della potestà di controllo verso una scuola e la p.a. è tenuta
all'esibizione di tutti gli atti relativi.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 23/03/1999, n.229
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. p.i. e altri
FONTE: Foro Amm., 1999, 1878
RIFERIMENTI NORMATIVI:
DLT 19/09/1994 n.626
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il
Codacons, in quanto statutariamente competente alla tutela anche
degli utenti del servizio scolastico, ha diritto di accesso agli
elaborati predisposti dalle direzioni didattiche ai sensi dell'art.
4 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, recante norme a tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 23/03/1999, n.229
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. p.i. e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 2126
RIFERIMENTI NORMATIVI:
DLT 19/09/1994 n.626 Art.4
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Il
Codacons e l'associazione per i diritti del malato, non hanno
interesse ad impugnare i provvedimenti con i quali le Usl procedono
alla scelta dei rispettivi direttori generali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 08/02/1999, n.282
PARTI IN CAUSA: C. e altri C. Min. p.i.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 827 Ragiusan, 1999, f. 183-4, 42
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
E' legittimo il diniego da parte del Ministero delle comunicazioni
del diritto di accesso reclamato dal
Codacons (quale ente
esponenziale degli interessi della cerchia indifferenziata dei
consumatori) nei confronti dello schema disciplinare di gara
previsto dall'art. 3 d.P.C.M. 7 agosto 1997 contenente le norme di
riferimento per la valutazione delle offerte per la scelta del terzo
gestore di telefonia mobile, atteso che si tratta di un atto
destinato a garantire le condizioni di concorsualità e
imparzialità del procedimento selettivo del soggetto cui rilasciare
la licenza di telecomunicazione ed esplicante effetti all'interno
del procedimento selettivo e, pertanto, configurantesi come inidoneo
ad interferire con carattere di specificità e immediatezza sulle
situazioni soggettive che il
Codacons intende tutelare.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 13/01/1999, n.202
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. comunicaz.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 434
RIFERIMENTI NORMATIVI:
DPCONS 07/08/1997 n.20742 Art.3
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
La legittimazione all'esercizio del diritto di accesso alla
documentazione amministrativa concernente le determinazioni inerenti
al servizio di trasporto ferroviario, spetta, con riguardo ai fini
statutari, al
Codacons, quale Associazione di consumatori ed utenti,
in quanto risultino coinvolti gli interessi degli stessi consumatori
e utenti del servizio predetto.
Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/1998, n.1683
PARTI IN CAUSA: Ferr. Stato e altri C. Codacons
FONTE: Foro Amm., 1998, f.11-12 Corriere Giur., 1999, 2, 166
TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Trasporto pubblico, in genere
Il
Codacons è legittimato a chiedere l'accesso alla documentazione
relativa alla sicurezza dei trasporti ferroviari, trattandosi di
associazione che annovera fra gli scopi statutari la tutela degli
interessi degli utenti dei servizi di trasporto.
Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/1998, n.1683
PARTI IN CAUSA: Ferr. Stato e altri C. Codacons
FONTE: Dir. Trasporti, 1999, 915, nota di MASTRANDREA
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Il coordinamento per l'associazione dei consumatori
Codacons non ha
un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell' art. 22 l. 7
agosto 1990 n. 241, all'accesso alla documentazione amministrativa
concernente l'utilizzazione delle autovetture dell'amministrazione
destinate al servizio dei propri funzionari (c.d. autovetture di
servizio).
Cons. Stato, Sez. VI, 03/12/1998, n.1649
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Foro Amm., 1998, f.11-12
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 07/08/1990 n.241 Art.22
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
L'interesse al corretto utilizzo delle autovetture in dotazione
alle p.a. è un interesse di fatto proprio di ogni singolo cittadino
e non può assurgere a situazione giuridicamente rilevante del
Codacons solo perchè la detta associazione ha come fine statutario
quello di tutelare, anche a mezzo di azioni giudiziarie, gli utenti
e i consumatori dinanzi ai soggetti pubblici e privati erogatori di
beni e servizi; pertanto, poichè non è la sommatoria di interessi
di fatto che trasforma una posizione di fatto in una posizione di
diritto, nè la circostanza che un soggetto collettivo abbia scelta
di tutelare un determinato interesse può valere a definire la
rilevanza di questo in termini giuridici, in mancanza di un
interesse giuridicamente rilevante sia dei cittadini - utenti,
rappresentati dal
Codacons, sia di questo, è legittimo il diniego
di accesso alla documentazione concernente l'utilizzo delle predette
autovetture.
Cons. Stato, Sez. VI, 03/12/1998, n.1649
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Cons. Stato, 1998, I, 1984
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
E' inammissibile la richiesta di accesso da parte del
Codacons agli
atti relativi alla lista completa delle cliniche convenzionate oltre
i 120 posti letto della reg. Lazio, non anche ai nominativi dei
rispettivi proprietari.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 05/10/1998, n.2478
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Asl Roma B e altri
FONTE: Ragiusan, 1999, f.178-9, 58
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Non è ammissibile la richiesta di accesso ai documenti avanzata
dal
Codacons e mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale
(reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per
risarcimento) inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in
occasione di spedizioni postali nell'arco di più anni, trattandosi
di domanda in cui è assente un diretto collegamento con specifiche
situazioni giuridicamente rilevanti ed atteso che il diritto di
accesso non può trasformarsi in un generalizzato conferimento agli
amministrati di poteri ispettivi, propriamente rientranti nella
disciplina dei controlli.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 22/07/1998, n.1201
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Ente poste it.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1998, I, 2941
PARTE CIVILE
Titolari del diritto a costituirsi
E' ammissibile la costituzione di parte civile del tribunale per i
diritti del malato, della reg. Lombardia e del Ministero della
sanità. Si esclude, invece, la legittimazione all'azione
risarcitoria da parte del
Codacons, del Movimento Robin Hood, del
sindacato funzione pubblica Cgil e del sindacato Fist - Cisl
affermato che l'ingresso nel processo in qualità di parte civile
negli enti esponenziali è condizionato alla titolarità di una
pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente individuata sia
pure nei limiti connaturali alla verifica di un interesse ad agire e
della "legittimatio ad causam". A tal proposito va osservato che
all'inciso "di cui all'art. 185 c.p. contenuto nell'art. 74 del
codice di rito non può essere attribuito "tout court" il
significato di rendere risarcibili anche i danni indiretti. Si
riconosce, inoltre, il diritto di estendere la domanda risarcitoria
nei confronti dei responsabili civili citati anche a vantaggio di
quelle parti civili che non hanno provveduto a citarli in giudizio.
Trib. Milano, 06/07/1998
PARTI IN CAUSA: X e altri
FONTE: Dir. Pen. e Processo, 1999, 1, 94, nota di MACCIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 185
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il
Codacons, in quanto formazione sociale deputata alla tutela dei
consumatori nell'ottica di un progressivo potenziamento della tutela
conseguibile dal singolo, è legittimato ad impugnare i
provvedimenti che consentono ad imprese private una impropria
utilizzazione del servizio postale.
Cons. Stato, Sez. VI, 26/06/1998, n.1020
PARTI IN CAUSA: Soc. Bollettino Contributi e Tasse C. Min. poste
FONTE: Cons. Stato, 1998, I, 1052
ELEZIONI
Controversie in materia elettorale: in genere
Tenuto conto che le finalità statutarie del Coordinamento per
l'associazione dei consumatori-
Codacons sono limitate alla tutela
ambientale e alla corretta gestione del territorio, esula da esse
ogni e qualsiasi interesse mirato alla verifica della legittimità
delle operazioni elettorali in genere, e della nomina dei presidenti
dei seggi elettorali, in particolare.
T.A.R. Calabria Catanzaro, 11/05/1998, n.365
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. giust. e altri
FONTE: Foro Amm., 1999, 221
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Le finalità associative concernenti la tutela dell'ambiente e dei
diritti degli utenti e consumatori dei beni e dei servizi pubblici,
di cui è portatore il
Codacons, non hanno alcun legame specifico e
giuridicamente rilevante con gli effetti di provvedimenti che
riguardano l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle pubbliche
amministrazioni i quali concernono l'erogazione di un servizio
interno che rileva solo nell'ambito dell'organizzazione degli uffici
e del rapporto d'impiego di alcuni dipendenti pubblici; pertanto, è
legittimo il diniego di accesso alla relativa documentazione - che
non incide sugli interessi corrispondenti alle dette finalità - e
ciò pur in presenza di un asserito interesse qualificato ad una
corretta e trasparente gestione del denaro pubblico, in quanto tale
interesse è già tutelato attraverso l'attività di controllo di
appositi organi amministrativi e giurisdizionali, e non
atteggiandosi il diritto di accesso come una sorta di azione
popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato
sull'amministrazione o come uno strumento di controllo politico
sull'operato della p.a.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 20/04/1998, n.1316
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1998, I, 1670
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Poichè per la proposizione di un ricorso ex art. 25, l. 7 agosto
1990 n. 241, l'istante deve essere titolare di un interesse
personale, concreto, attuale e non emulativo, il Coordinamento delle
associazioni dei consumatori-
Codacons è privo di legittimazione
attiva nel giudizio di accesso ai documenti relativi ai criteri di
utilizzo delle autovetture di servizio in dotazione presso alcuni
ministeri, trattandosi di mero interesse di fatto al legittimo
esercizio dell'attività della p.a., che trova già tutela
attraverso l'attività di controllo di appositi organi
amministrativi e giurisdizionali.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 20/04/1998, n.1316
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Pres. Cons. e altri
FONTE: Foro Amm., 1999, 169
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 07/08/1990 n.241 Art.25
INDAGINI PRELIMINARI
Archiviazione: (opposizione)
Il reato previsto dal comma 1 art. 328 c.p. a differenza di quello
previsto dal comma 2, ha natura monoffensiva, nel senso che ha per
oggetto soltanto il bene giuridico costituito dal buon andamento
della p.a. Ne consegue che i privati, come pure gli organismi o enti
esponenziali che si propongano come rappresentativi dei loro
interessi, possono assumere, con riguardo al detto reato, solo la
veste di persone danneggiate e non quella di persone offese e non
hanno, quindi, titolo in caso di richiesta di archiviazione, ad
esercitare le facoltà che l'art. 410 c.p.p. riserva alla persona
offesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'associazione
denominata
Codacons avverso il decreto del giudice per le indagini
preliminari che, previa dichiarazione di inamissibilità della
opposizione proposta la detta associazione, aveva accolto la
richiesta di archiviazione degli atti di un procedimento nel quale
si era ipotizzato il reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p. a carico
di amministratori comunali per mancata adozione di provvedimenti in
materia di inquinamento ambientale da gas di scarico di
autoveicoli).
Cass. pen., Sez. VI, 04/11/1997, n.4316
PARTI IN CAUSA: Rienzi
FONTE: Arch. Nuova Proc. Pen., 1998, 64
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 328
CPP Art. 410
ABUSO DI UFFICIO
Omissione o rifiuto di atti d'ufficio
Nel reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'art. 328
comma 1 c.p. persona offesa è soltanto la p.a., in quanto il bene
giuridico protetto in tale fattispecie è il buon andamento della
p.a., potendo il privato risentire solo eventualmente, e quindi
quale soggetto danneggiato, della condotta antigiuridica del
pubblico ufficiale; e ciò a differenza della ipotesi di cui al
comma 2 del medesimo articolo, a cui deve riconoscersi natura
plurioffensiva. Ne consegue che nella prima ipotesi il soggetto
privato (nella specie, il
Codacons, associazione per la tutela dei
consumatori, e quindi ente esponenziale di interessi diffusi), non
avendo qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre
opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m.
Cass. pen., Sez. VI, 04/11/1997, n.4316
PARTI IN CAUSA: Rienzi
FONTE: Cass. Pen., 1999, 3145 CED Cassazione, 1998
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 328
CPP Art. 90
CPP Art. 410
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Coordinamento delle associazioni dei consumatori -
Codacons,
quale tutore degli interessi (qualificati e protetti) dei
consumatori di prodotti farmaceutici e degli utenti del servizio
sanitario nazionale - S.s.n., è legittimato processualmente
all'impugnativa dei provvedimenti che restringono l'elenco delle
specialità medicinali precedentemente a carico totale o parziale
dello stesso S.s.n., ma il suo intervento "ad opponendum" è
inammissibile qualora non notificato alle
PARTI IN CAUSA: .
Cons. Stato, Sez. IV, 07/10/1997, n.1100
PARTI IN CAUSA: Min. sanità C. Soc. Cilag e altri
FONTE: Foro Amm., 1997, 2665
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (intervento in giudizio)
Il
Codacons è legittimato a difendere, mediante l'intervento in
giudizio, i provvedimenti che restringono l'elenco dei medicinali
precedentemente a carico del servizio sanitario, in quanto
l'interesse dei consumatori si realizza anche facendo valere la loro
pretesa ad un corretto utilizzo dei fondi disponibili per
l'assistenza farmaceutica.
Cons. Stato, Sez. IV, 07/10/1997, n.1100
PARTI IN CAUSA: Min. sanità C. Soc. Cilag e altri
FONTE: Giust. Civ., 1998, I, 566 Ragiusan, 1998, f.1-2, 245 Rass. Giur. Farm., 1998, fasc.44, 6
AVVOCATO E PROCURATORE
Procedimento e sanzioni disciplinari:: (impugnazioni)
La legittimazione a ricorrere al C.n.f. spetta soltanto al p.m. ed
al professionista interessato, da intendersi come colui che si duole
di un provvedimento adottato in materia disciplinare nei suoi
confronti e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i
cui interessi possono trovare tutela attraverso l'impugnativa del
p.m. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto dal
Codacons
(associazione ambientalista e di tutela del consumatore) che, nella
specie, non essendo titolare di un interesse giuridicamente
rilevante, non può vantare alcun ruolo esponenziale di
rappresentanza e tutela di interessi collettivi o generali
ricollegabili alla corretta gestione del potere disciplinare da
parte del C.d.O.
Cons. Naz. Forense, 08/07/1997
PARTI IN CAUSA: Codacons
FONTE: Rass. Forense, 1998, 126
GIURISPRUDENZA CORRELATA
Conformi
Cons. Naz. Forense, 17/06/1997
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Lo statuto del coordinamento delle associazioni per la tutela
dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori
(
Codacons) prevede il carattere associativo dell'organizzazione,
dotata di un'articolata struttura sull'intero territorio nazionale,
che persegue tra i propri compiti anche quello di tutelare con ogni
mezzo gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei
soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni o
servizi; pertanto, va riconosciuta al
Codacons la legittimazione a
ricorrere al fine di assicurare la tutela degli interessi economici
degli associati nei confronti dei provvedimenti che fissano i nuovi
importi delle tariffe radiotelevisive.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 29/05/1997, n.1053
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. poste e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 2232
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
La categoria indistinta dei consumatori (e quindi non solo di
quelli appartenenti alle fasce più deboli), il cui interesse viene
statutariamente protetto dal
Codacons quale associazione di utenti,
abilita quest'ultimo a sindacare la correttezza del procedimento di
determinazione del canone radiotelevisivo, indipendentemente dalle
fasce sociali che protegge.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 29/05/1997, n.1053
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Min. poste e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 2232
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
Al fine di accertare nel
Codacons la sussistenza della
legittimazione a proporre ricorso avanti al giudice amministrativo,
è necessario accertare la titolarità di una posizione soggettiva
sostanziale cui si accompagni l'interesse a ricorrere, inteso come
l'utilità che (il titolare dell'interesse sostanziale) è in grado
di ricavare dalla rimozione giudiziale del provvedimento lesivo:
entrambi tali interessi devono sussistere in capo al ricorrente ed
avere le caratteristiche della personalità, individualità (con
esclusione, quindi, delle azioni popolari) ed attualità.
T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 20/11/1996, n.598
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Roccaraso e altri
FONTE: Foro Amm., 1997, 1489
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il
Codacons e la Lega ambiente rientrano tra le associazioni di
protezione individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'art. 18 comma 5 l. 8 luglio 1986 n. 349 e sono, pertanto,
legittimati a proporre gravame giurisdizionale a tutela
dell'ambiente dinanzi al giudice amministrativo.
T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 20/11/1996, n.598
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Roccaraso e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 217 Foro Amm., 1997, 1489 Foro It., 1997, III, 501
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.18
INQUINAMENTO
E' illegittimo il decreto con cui il ministro dell'ambiente ha
respinto l'istanza di riconoscimento del
Codacons (Coordinamento
delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli
utenti e dei consumatori) quale associazione di protezione
ambientale, ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, posto che
esso, quale associazione autonoma, a base democratica, con ampia
diffusione nazionale, istituzionalmente finalizzata alla tutela
dell'ambiente, con un'attività di sensibilizzazione ai valori
ambientali e di denuncia giudiziaria delle iniziative pubbliche e
private che ne appaiano lesive, soddisfa tutti i requisiti
normativamente richiesti.
Cons. Stato, Sez. VI, 09/08/1996, n.1010
PARTI IN CAUSA: Min. ambiente C. Codacons e altri
FONTE: Foro It., 1997, III, 264 Corriere Giur., 1996, 10, 1097 Riv. Giur. Ambiente, 1997, 717
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13
INQUINAMENTO
Il
Codacons può ritenersi legittimato a ricorrere in sede
giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi lesivi dell'ambiente, per le finalità di tutela
ambientale che esso persegue, intese come complesso delle condizioni
di vita dei singoli e della collettività, nonchè per la
continuità dell'attività svolta e la rilevanza esterna di cui è
connotata la sua azione.
Cons. Stato, Sez. VI, 07/02/1996, n.182
PARTI IN CAUSA: Soc. Aga e altri C. Noya e altri
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 1996, 694, nota di MAESTRONI
ASSICURAZIONE (IMPRESE DI)
Se è vero che il
Codacons, quale soggetto esponenziale dei
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
ai sensi dell'art. 9 l. 7 agosto 1990 n. 241, ha facoltà di
intervenire nei procedimenti amministrativi che coinvolgono
interessi che gli stessi intendono tutelare, e quindi anche nei
procedimenti inerenti alla violazione, da parte di compagnie di
assicurazione, dell'art. 2 comma 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287, di
competenza dell'autorità garante della concorrenza e del mercato,
è pur vero che esso non riveste la qualità di controinteressato e
parte necessaria cui debba essere notificata l'impugnazione degli
atti dell'autorità medesima, in quanto la posizione fatta valere da
tale associazione in nulla si differenzia da quella, comune a tutti
i cittadini-utenti dei servizi assicurativi, consistente
nell'interesse al buon funzionamento del mercato assicurativo in
rigorosa applicazione di regole concorrenziali.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 01/08/1995, n.1474
PARTI IN CAUSA: Soc. Lloyd adriatico e altri C. Autorità garante concorrenza e mercato
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 3456
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 10/10/1990 n.287 Art.2 L 07/08/1990 n.241 Art.9
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdizionale: (notifica ai controinteressati)
Sebbene il Coordinamento associazioni difesa ambiente e diritti
utenti e consumatori -
Co.Da.Cons. abbia un interesse ad intervenire
nei procedimenti di competenza dell'Autorità garante per la
concorrenza e per il mercato, ciò, tuttavia, esclude che, al
contempo, possa riconoscersi ad esso la qualità di
controinteressato e parte necessaria cui debba essere notificata
l'impugnazione degli atti dell'Autorità; la posizione fatta valere
da questa associazione, invero, in nulla si differenzia da quella
comune a tutti i consumatori - in particolare a tutti gli utenti
dei servizi assicurativi - consistente nell'interesse al buon
funzionamento del mercato assicurativo in rigorosa applicazione di
regole concorrenziali, per i quali il pregiudizio derivante
dall'annullamento dell'atto impugnato è eventuale e
indifferenziato.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 01/08/1995, n.1474
PARTI IN CAUSA: Soc. Lloyd adriatico e altri C. Autorità garante concorrenza e mercato
FONTE: Foro Amm., 1996, 1017 Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1996, 381, nota di ANTONIOLI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Soltanto le associazioni individuate ai sensi della l. 8 luglio
1986 n. 349 art. 13 sono legittimate a ricorrere in sede
giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi dai quali derivi compromissione per l'ambiente, peraltro
non incombendo alle associazioni stesse l'onere della allegazione di
uno specifico danno ambientale. Il
Codacons (coordinamento dalle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti
e dei consumatori) non è pertanto legittimato a ricorrere per la
tutela di interessi ambientali.
Cons. Stato, Sez. VI, 18/07/1995, n.754
PARTI IN CAUSA: Raccordo autostradale Valle d'Aosta e altri C. Lega ambiente e altri
FONTE: Foro Amm., 1995, 1574 Riv. Giur. Edil., 1995, I, 1114
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13
SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
Non è ravvisabile un qualche interesse, pure di mero fatto,
imputabile ai consumatori di farmaci che legittimi la
Codacons,
quale associazione che si propone di tutelare i loro interessi, ad
intervenire in un giudizio amministrativo a sostegno della
legittimità dei provvedimenti della commissione unica del farmaco
che abbiano classificato una specialità medicinale tra i farmaci
(di classe C) non erogabili a carico del servizio sanitario
nazionale a norma dell'art. 8 commi 10 e 14 l. n. 537 del 1993.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 14/06/1995, n.1067
PARTI IN CAUSA: Soc. Cilac C. Min. sanità e altri
FONTE: Rass. Giur. Farm., 1998, fasc.44, 16
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 24/12/1993 n.537 Art.8
INQUINAMENTO
E' illegittimo il decreto col quale il ministro dell'ambiente ha
respinto l'istanza del coordinamento delle associazioni per la
difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori
(
Codacons) volta ad ottenere il riconoscimento come associazione di
protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349,
giustificando il diniego con riferimento alla consistenza
associativa del coordinamento predetto, dato che è fuori della
previsione della legge considerare l'elemento numerico (relativo
alle singole associazioni associative) rilevante ai fini del diniego
in presenza degli altri requisiti che l'associazione possiede quali
la diffusione nazionale e l'ordinamento democratico e dato che la
stessa, oltre a disporre di una pluralità di associazioni ad esso
aderente, conta su una autonoma base associativa.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/04/1995, n.667
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ambiente e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 2095
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13
INQUINAMENTO
E' illegittimo il mancato riconoscimento del
Codacons quale
associazione di protezione ambientale, giustificato con
l'affermazione che l'attività dello stesso è limitata
essenzialmente alla sensibilizzazione degli utenti di beni e
servizi, atteso che quest'ultima è solo una delle varie attività
(a tutela del territorio contro l'impatto ambientale di grandi
opere; promozionali per la diffusione di un'educazione
ambientalistica; a tutela della salute) che nell'insieme incidono
senz'altro su tutto il campo della protezione e difesa dell'ambiente
ed atteso che l'attività diretta alla difesa dell'ambiente mira per
definizione ad assicurare il più sano equilibrio fra l'uomo e il
territorio ed ha come destinataria ultima sempre la collettività
nel suo insieme.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/04/1995, n.667
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ambiente e altri
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 2095
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Associazioni, in genere
Illegittimamente viene negato ad una associazione (nella specie,
Codacons) il riconoscimento ministeriale ex art. 13 della l. 8
luglio 1986 n. 349, con riferimento all'elemento numerico della base
associativa, essendo previsto come requisito soltanto la diffusione
nazionale.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 07/04/1995, n.667
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ambiente e altri
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 1996, 308, nota di MAESTRONI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13
SANITA` E SANITARI
U. S. L.: in genere
Nella controversia proposta contro la riclassificazione dei farmaci
nella parte in cui viene individuata, in particolare, una categoria
di farmaci (classe C) a totale carico dell'assistito, l'obiettivo
interesse di tutti gli utenti del servizio sanitario nazionale, dei
consumatori e, in primo luogo, di quelli che fanno uso dei farmaci
passati a totale carico - interesse alla cui tutela il
Codacons è
vincolato per statuto - non può che consistere nell'annullamento
dei provvedimenti nella parte in cui classificano consistenti gruppi
di farmaci nella detta fascia C, al fine di pervenire, attraverso la
rinnovazione del procedimento, ad un incremento del numero dei
farmaci a consumo gratuito; pertanto, nella detta controversia è
inammissibile l'intervento "ad opponendum" del
Codacons.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 06/03/1995, n.389
PARTI IN CAUSA: Soc. Boering farmaceutica it. e altri C. Min. sanità
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 1449 Foro Amm., 1995, 1687 Foro It., 1995, III, 620
SANITA` E SANITARI
Attività soggette a vigilanza sanitaria
E' inammissibile l'intervento ad "opponendum" del comitato per la
difesa dei consumatori (
Codacons) contro l'impugnazione dei
provvedimenti della Cuf sulla riclassificazione dei farmaci, nella
parte in cui viene individuata una categoria di farmaci (classe C) a
totale carico dell'assistito: infatti l'obiettivo interesse di tutti
gli utenti del s.s.n., dei consumatori, ed in primo luogo di quelli
che fanno uso dei farmaci passati a loro totale carico (interesse
alla cui tutela di
Codacons è vincolato per statuto), non può che
consistere nell'annullamento dei provvedimenti medesimi onde
pervenire, attraverso la rinnovazione del procedimento di
classificazione (conseguente all'eventuale accoglimento dei
ricorsi), ad un incremento del numero dei farmaci a consumo
gratuito. Il principio che impone alla p.a. l'obbligo di motivare i
propri provvedimenti, specie se latamente discrezionali e capaci di
incidere negativamente su posizioni soggettive tutelate
dall'ordinamento, formalmente recepito nel nostro ordinamento con la
l. n. 241 del 1990, è applicabile ai provvedimenti di
riclassificazione dei farmaci adottati della commissione unica per
il farmaco (Cuf) in attuazione dell'art. 8 l. n. 537 del 1993, in
quanto gli stessi, negando la dispensabilità a carico del s.s.n. di
numerosi prodotti farmaceutici, hanno recato danno agli interessi
economici delle industrie farmaceutiche produttrici. Ne consegue il
diritto di queste ultime a conoscere le ragioni del provvedimento
ossia le modalità delle scelte effettuate e l'"iter" logico e il
motivo tecnico che ha condotto a determinazioni per loro sfavorevoli
e l'illegittimità per carenza di motivazione del provvedimento
della Cuf del 30 dicembre 1993 sulla classificazione provvisoria dei
medicinali, nella parte in cui si limita a fissare i criteri
generali per la classificazione senza evidenziare le ragioni per le
quali determinati farmaci sono stati posti a carico dell'assistito.
La verbalizzazione in forma scritta dell'attività di un organo
collegiale è requisito sostanziale per la sua esistenza sostanziale
e non è sostituibile con altro mezzo di prova: ne consegue
l'illegittimità dell'impiego, da parte della commissione unica per
il farmaco, di registrazioni su nastro magnetico ai fini della
documentazione del procedimento di formazione della volontà
dell'organo. Il provvedimento della commissione unica del farmaco
del 28 febbraio 1994 è illegittimo per eccesso di potere nella
parte in cui conferma, per alcuni medicinali, la classificazione
come farmaci a carico dell'assistito, effettuata il 30 dicembre 1993
enunciando come motivazione la non decisività delle osservazioni
prodotte dalle aziende produttrici sulla classificazione provvisoria
(quando le aziende in questione non abbiano conosciuto i motivi
della classificazione provvisoria); la inefficacia dei farmaci
(quando i pretesi farmaci inefficaci risultino muniti di regolare
non revocata autorizzazione alla immissione in commercio); ragioni
di prezzo (quando non sia verificabile da parte delle imprese
produttrici l'"iter" formativo della relativa valutazione). Nei
collegi con compiti di giudizio tecnico, quale la commissione unica
del farmaco, il voto di ciascun componente è espressione della
propria e singolare professionalità, competenza e capacità, in
ragione della quale ognuno è stato chiamato a far parte del
collegio e pertanto l'apporto scientifico ipotizzato al momento
della nomina assume carattere di essenzialità e di
imprescindibilità perchè si vuole che il giudizio finale sia il
risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni
concorrenti di tutti i membri: sono pertanto illegittimi i
provvedimenti adottati dalla Cuf in assenza di alcuni dei suoi
componenti.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 06/03/1995, n.389
PARTI IN CAUSA: Soc. Boering farmaceutica it. e altri C. Min. sanità
FONTE: Rass. Dir. Farm., 1995, 867
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il coordinamento associazioni difesa ambiente e diritti utenti e
cosumatori-
Codacons, non essendo compreso tra le associazioni
indicate nel decreto emanato dal ministero dell'ambiente ai sensi
dell'art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, non è legittimato a ricorrere
a tutela dell'ambiente, essendo irrilevante la sua natura di
associazione del volontariato.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 20/01/1995, n.62
PARTI IN CAUSA: Codacons e altri C. Com. Roma e altri
FONTE: Foro Amm., 1995, 1060
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (intervento in giudizio)
Nella controversia proposta contro la riclassificazione dei
farmaci, nella parte in cui viene individuata, in particolare una
categoria di farmaci (classe C) a totale carico dell'assistito,
l'obiettivo interesse di tutti gli utenti del servizio sanitario
nazionale, dei consumatori e, in primo luogo, di quelli che fanno
uso dei farmaci passati a totale carico - interesse alla cui tutela
il
Codacons è vincolato per statuto - non può che consistere
nell'annullamento dei provvedimenti nella parte in cui classificano
consistenti gruppi di farmaci nella detta fascia C, onde pervenire,
attraverso la rinnovazione del procedimento, ad un incremento del
numero dei farmaci a consumo gratuito; pertanto, nella detta
controversia è inammissibile l'intervento "ad opponendum" del
Codacons.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 27/12/1994, n.2023
PARTI IN CAUSA: Soc. Bioresearch e altri C. Min. sanità
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1995, I, 29
INQUINAMENTO
In carenza di dimostrazione di un concreto collegamento con l'area
interessata dall'edificazione del manufatto edilizio e dalla
variante urbanistica, tale da rendere localizzabile l'interesse
esponenziale dell'associazione, non può essere riconosciuta la
legittimazione all'impugnativa al
Codacons, associazione non
riconosciuta dal Ministero dell'ambiente ex art. 13 e 18 l. 8 luglio
1986 n. 349 quale legittimata ad agire in giudizio a difesa degli
interessi diffusi correlati ai beni ambientali.
T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 14/11/1994, n.780
PARTI IN CAUSA: Lega Ambiente e altri C. Com. Roccaraso e altri
FONTE: Riv. Giur. Ambiente, 1996, 101, nota di MAESTRONI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.18 L 08/07/1986 n.349 Art.13
ATTI AMMINISTRATIVI
in genere
Hanno diritto all'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 l. 7
agosto 1990 n. 241 le associazioni che si propongono come portatrici
dell'interesse dei consumatori di un farmaco ad una corretta
informazione sulle caratteristiche del farmaco stesso (nella
fattispecie il diritto all'accesso è stato riconosciuto al
Codacons
ed all'associazione per la tutela del diritto del malato).
Cons. Stato, Sez. IV, 26/11/1993, n.1036
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Codacons e altri
FONTE: Cons. Stato, 1993, I, 1418
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 07/08/1990 n.241 Art.22
ATTI AMMINISTRATIVI
diritto di accesso
Hanno diritto all'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 l. 7
agosto 1990 n. 241 le associazioni che si propongono come portatrici
dell'interesse dei consumatori di un farmaco ad una corretta
informazione sulle caratteristiche del farmaco stesso. (Nella
fattispecie il diritto all'accesso è stato riconosciuto al
Codacons
ed all'associazione per la tutela del diritto del malato).
Cons. Stato, Sez. IV, 26/11/1993, n.1036
PARTI IN CAUSA: Min. sanità e altri C. Codacons e altri
FONTE: Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, 492
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 07/08/1990 n.241 Art.22
CALUNNIA
Non risponde del reato di calunnia il segretario generale del
Codacons che, in numerosi esposti, denunci un comandante di
circoscrizione di vigili urbani di omissioni ed abusi in atti del
suo ufficio senza avere la certezza dell'innocenza dell'incolpato,
non essendo sufficiente che il soggetto agente sia poco convinto
della colpevolezza dell'accusato, poichè il dubbio dell'accusatore,
escludendo la certezza dell'innocenza, fa venir meno il dolo del
reato di calunnia, consistente nella coscienza e volontà di
incolpare di un reato una persona con la consapevolezza della sua
innocenza.
Trib. Roma, 17/03/1993
PARTI IN CAUSA: Rienzi
FONTE: Foro It., 1994, II, 51
RIFERIMENTI NORMATIVI:
CP Art. 368
CORTE COSTITUZIONALE
Procedimento: in genere
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale vertente su varie disposizioni della legge statale 29 maggio 1989, n. 205, e della L.R. 17 luglio 1989, n. 46, della Regione Lazio, concernenti, rispettivamente, interventi infrastrutturali nelle aree interessate e interventi finanziari, per i campionati mondiali di calcio 1990, va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal
Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti dei consumatori): atteso che, contro quanto dallo stesso dichiarato, il
Codacons, alla data del deposito dell'ordinanza di rimessione, non aveva assunto la qualità di parte in nessuno dei (dal giudice "a quo" poi riuniti) processi di provenienza.
Corte cost., 16/02/1993, n.62
PARTI IN CAUSA: Soc. Elmar e altri C. Com. Roma e altri
FONTE: CED Cassazione, 1993
RIFERIMENTI NORMATIVI:
COST Art. 97 L 29/05/1989 n.205 Art.2 LR 17/07/1989 n.46 Art.4
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processualeProcedimento: (legittimazione processuale)
Non sussiste la legittimazione del Codacons, quale rappresentante di
proprio iscritto, ad impugnare atti concernenti un procedimento
disciplinare instaurato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori nei confronti di un proprio iscritto per fatti
astrattamente configuranti una violazione della deontologia
professionale.
T.A.R. Friuli-V. Giulia, 10/02/1993, n.63
PARTI IN CAUSA: Bechi C. Reg. Friuli-Venezia Giulia
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1993, I, 822
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI
Comitato interministeriale prezzi (provvedimenti del): (determinazione dei prezzi)
Presentata dal Codacons domanda per ottenere la nomina di propri
rappresentanti nella commissione centrale prezzi, ne è illegittimo
il rigetto motivato con le <...esperienze di autoriduzione...> di
tale associazione, <...in stridente contraddizione con la normativa
positiva che la commissione centrale prezzi è tenuta a rispettare ed
applicare>, giacché l'associazione stessa ha prestato assistenza
legale a molti interessati, con una attività inquadrabile nella
tutela degli utenti.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 12/06/1992, n.782
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Cip
FONTE: Foro It., 1993, III, 245
RIFERIMENTI NORMATIVI:
DLTCPS 15/09/1947 n.896 Art.5
BELLEZZE NATURALI
Competenze e procedure amministrative
Il Codacons, ente che coordina le associazioni per la tutela
dell'ambiente e per la difesa dei diritti dei consumatori e degli
utenti, è legittimato a ricorrere contro gli atti che possono
determinare effetti lesivi degli interessi corrispondenti alle
proprie finalità istituzionali e ad intervenire ad opponendum nei
giudizi aventi ad oggetto provvedimenti rivolti alla tutela
ambientale.
T.A.R. Lazio, Sez. II, 14/04/1992, n.1079
PARTI IN CAUSA: Vispi C. Com. Roma
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1992, I, 1770
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrereLegittimazione processuale
Il Codacons è un'associazione che persegue fra i propri compiti
anche quello di tutelare con ogni mezzo gli interessi dei
consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e
privati produttori e/o erogatori di beni o servizi; pertanto, poiché
fra dette finalità rientra anche quella di assicurare la tutela
degli interessi economici degli associati, l'associazione è
legittimata all'impugnazione di provvedimenti che fissano i nuovi
importi delle tariffe autostradali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1992, I, 501
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
Legittimazione processuale
Il Codacons, in quanto rappresentante, indifferentemente ed
indivisibilmente, di tutte le categorie di utenti di pubblici
servizi, in generale, e di autostrade, in particolare, non può
investire nella loro interezza, in sede di impugnazione degli atti
che fissano le nuove tariffe autostradali, le determinazioni fondate
sulla classificazione dei veicoli assi-sagoma, poiché questo sistema
comporta un aggravio certo di tariffa per taluni veicoli e riduzioni
altrettanto certe per altri tipi di veicoli; e quindi l'esito del
ricorso - ove questo fosse giudicato ammissibile - risulterebbe
vantaggioso per taluni associati e pregiudizievole per altri.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1992, I, 501
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Procedimento: (legittimazione processuale)
Poiché il Codacons annovera tra i propri obiettivi anche quello di
tutelare con ogni mezzo gli interessi dei consumatori e degli utenti
nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o
erogatori di beni e servizi, cui va ricondotto anche quello di
assicurare la tutela degli interessi economici degli associati,
suddetta associazione deve ritenersi processualmente legittimata ad
impugnare provvedimenti che fissano i nuovi importi delle tariffe
autostradali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Giur. It., 1993, III,1, 130
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il Codacons, rappresentante indifferentemente ed indivisibilmente
tutte le categorie di utenti di pubblici servizi, e quindi anche di
autostrade, non può investire nella loro interezza, in occasione del
ricorso contro gli atti che fissano le nuove tariffe autostradali,
le determinazioni fondate sulla classificazione dei veicoli
assi-sagoma, essendo l'esito del ricorso - qualora fosse giudicato
ammissibile - vantaggioso per alcuni associati e pregiudizievole per
altri, comportando questo sistema un aggravio certo di tariffa per
taluni veicoli, e riduzioni altrettante certe per altri tipi di
veicoli.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 10/01/1992, n.23
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Giur. It., 1993, III,1, 130
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Legittimazione processuale
Procedimento: (legittimazione processuale)
Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e
dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) e l'associazione
utenti autostrade sono soggetti entrambi legittimati ad impugnare
gli atti dell'amministrazione inerenti la circolazione stradale e
autostradale, in quanto la tutela della sicurezza stradale e
autostradale rientra fra i loro scopi sociali.
T.A.R. Lazio, Sez. III, 17/12/1990, n.1906
PARTI IN CAUSA: Codacons C. Min. ll. pp.
FONTE: Trib. Amm. Reg., 1991, I, 61 Foro Amm., 1991, 1554 Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1991, 705
INQUINAMENTO
Il Codacons, non essendo stato individuato quale associazione di
protezione ambientale dal ministro dell'ambiente ai sensi dell'art.
13, l. 8 luglio 1986, n. 349, non è legittimato a ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
amministrativi lesivi dell'ambiente.
Cons. Stato, Sez. VI, 16/07/1990, n.728
PARTI IN CAUSA: Soc. Rav-raccordo stradale Valle d'Aosta C. Lega naz. ambiente
FONTE: Giur. It., 1992, III,1, 518, nota di VIVANI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.13
INQUINAMENTO
Le associazioni di protezione ambientale non individuate ai sensi
dell'art. 18, 5° comma, l. n. 349 del 1986 - e tale è il Codacons -
possono tuttavia essere legittimate a ricorrere quando vi siano
disposizioni che ne prevedano la presenza in determinati
procedimenti amministrativi, ma così non è il caso di specie per il
Codacons, la cui legittimazione va pertanto negata.
T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/09/1989, n.1272
PARTI IN CAUSA: Lega naz. ambiente C. Min. ll. pp.
FONTE: Giur. It., 1992, III,1, 516, nota di VIVANI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L 08/07/1986 n.349 Art.18