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DATI GENERALI: |
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tipo |
Chiusura istruttoria |
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numero |
8546 |
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data |
28/07/2000 |
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PUBBLICAZIONE: |
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Bollettino n. |
30/2000 |
Provvedimento n. 8546 ( I377 ) RC
AUTO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio
2000;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTA la
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la propria delibera dell'8 settembre
1999, con la quale si è disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti delle imprese
Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, AXA
Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Levante Norditalia
Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico
Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI - Società Assicuratrice
Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni,
Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur
Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa per presunta infrazione
all'articolo 2 della legge n. 287/90, in relazione al rifiuto di stipulare una
polizza Incendio e Furto se non congiuntamente alla polizza RCA;
VISTE le
successive delibere del 10 novembre 1999, del 3 febbraio 2000 e del 9 marzo
2000, con le quali si è ampliato, oggettivamente e soggettivamente, il
procedimento nei confronti di Allianz Subalpina Spa Società di Assicurazioni e
Riassicurazioni, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, GAN
Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, Helvetia
Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa di Assicurazioni e
Riassicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e
Riassicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni
Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni
e Capitalizzazioni, Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & SunAlliance
Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd, Vittoria Assicurazioni Spa, R.C. Log
Srl, Allstate Diretto - Assicurazioni Danni Spa, Assimoco Spa Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Augusta Assicurazioni
Spa, Azuritalia Assicurazioni Spa, FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa
di Assicurazioni e Riassicurazioni, ITAS Assicurazioni Spa, ITAS - Istituto
Trentino Alto-Adige per Assicurazioni, Società di Mutua Assicurazione, La
Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La
Piemontese Assicurazioni Spa, Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Norwich
Union Assicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa e Royal International
Insurance Holdings Ltd per presunta infrazione dell'articolo 2 della legge n.
287/90, consistente in uno scambio di informazioni tra numerose imprese operanti
nel settore dell'assicurazione auto, realizzato mediante l'ausilio di una
società di consulenza esterna;
VISTO il parere dell'ISVAP pervenuto in
data 14 luglio 2000;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO
quanto segue:
I. LE PARTI
1. Ad eccezione di RC Log Srl
tutte le parti del presente procedimento sono imprese di assicurazione,
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione danni, almeno limitatamente ai rami
auto. Al fine di una più chiara presentazione, vengono considerate separatamente
le imprese originariamente destinatarie del provvedimento di avvio e poi tutte
le altre imprese interessate dai successivi provvedimenti di estensione. Tale
suddivisione deriva dalla circostanza che le prime 15 imprese - ad eccezione di
Levante-Norditalia Assicurazioni Spa (per la quale l'istruttoria concerne
unicamente l'abbinamento di prodotti distinti) - sono parti del presente
procedimento in relazione a due distinte fattispecie rilevanti sotto il profilo
della concorrenza: abbinamento di prodotti distinti e scambio di informazioni
tra imprese concorrenti, mentre tutte le altre imprese sono coinvolte unicamente
in relazione alla seconda fattispecie.
2. Per ogni impresa di
assicurazione vengono indicati il gruppo di appartenenza, la raccolta premi
complessiva realizzata in Italia nel 1999 e quella realizzata nei singoli rami
auto: Responsabilità Civile Auto (di seguito RCA) e Corpi di Veicoli Terrestri
(di seguito CVT). Il ramo CVT - indicato anche come Auto Rischi Diversi (di
seguito ARD)11 Occorre infatti
ricordare che dal 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la nuova classificazione
per rami prevista dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita. Secondo tale classificazione il nuovo ramo CVT
"comprende le assicurazioni contro ogni danno subito da veicoli terrestri e
corrisponde sostanzialmente al ramo "auto rischi diversi" della precedente
classificazione" (ANIA, L'assicurazione italiana nel 1998). -
comprende tutte le garanzie facoltative auto relative ai danni subiti dal
veicolo, tra cui l'incendio e il furto.
Le imprese di assicurazione
parti del provvedimento di avvio
3. Assicurazioni Generali Spa (di
seguito Generali), capogruppo dell'omonimo gruppo, ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a circa 12.600 miliardi di lire, di cui 1.338
nel ramo RCA e 218 nel ramo CVT.
4. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia
Spa (di seguito Assitalia), appartenente al gruppo Generali, ha realizzato nel
1999 una raccolta premi complessiva superiore a 3.800 miliardi di lire, di cui
1.612 e 215 rispettivamente nei rami RCA e CVT.
5. AXA Assicurazioni Spa
(di seguito AXA) è la capogruppo dell'omonimo gruppo. AXA ha realizzato nel 1999
una raccolta premi complessiva superiore a 2.400 miliardi di lire, di cui 975
per la RCA e 192 per i CVT.
6. Bayerische Assicurazioni Spa (di seguito
Bayerische) è la capogruppo dell'omonimo gruppo ed ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a 322 miliardi di lire, di cui 235 per la RCA e
28 per i CVT.
7. Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa
(di seguito Levante-Norditalia), appartenente al gruppo Banca Carige, ha
realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva superiore a 1.100 miliardi di
lire, di cui 790 per la RCA e 111 per i CVT22 Va osservato che
l'indagine della Guardia di Finanza da cui ha preso avvio la presente
istruttoria era stata condotta precedentemente alla fusione tra Levante
Assicurazioni S.p.A. e Norditalia Assicurazioni S.p.A. nei confronti della sola
Norditalia Assicurazioni S.p.A.. .
8. Lloyd Adriatico Spa (di
seguito Lloyd Adriatico), appartenente al gruppo Allianz-RAS, ha realizzato nel
1999 una raccolta premi complessiva pari a 2.682 miliardi di lire, di cui 1.466
per la RCA e 176 per i CVT.
9. Lloyd Italico Assicurazioni Spa (di
seguito Lloyd Italico), appartenente al gruppo Royal & SunAlliance, ha
realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva superiore a 640 miliardi di
lire, di cui 431 per la RCA e 91 per i CVT.
10. Milano Assicurazioni Spa
(di seguito Milano), appartenente al gruppo Fondiaria, ha realizzato nel 1999
una raccolta premi complessiva pari a oltre 3.300 miliardi di lire, di cui 1.173
e 248 nei rami RCA e CVT.
11. SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa
(di seguito SAI), capogruppo dell'omonimo gruppo, ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a 4.465 miliardi di lire, di cui 1.983 per la
RCA e 528 per i CVT.
12. Sara Assicurazioni Spa (di seguito Sara),
società controllata dall'Automobil Club d'Italia, ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a circa 1.000 miliardi di lire, di cui 734 per
la RCA e 143 per i CVT.
13. Società Reale Mutua di Assicurazioni (di
seguito Reale Mutua), capogruppo dell'omonimo gruppo, ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a 2.551 miliardi di lire, di cui 669 e 152
rispettivamente nella RCA e nei CVT.
14. Toro Assicurazioni Spa (di
seguito Toro), appartenente al gruppo Fiat-Toro, ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a circa 2.100 miliardi di lire, di cui 829 per
la RCA e 178 per i CVT.
15. Compagnia Assicuratrice Unipol Spa (di
seguito Unipol) è la capogruppo dell'omonimo gruppo ed ha realizzato nel 1999
una raccolta premi complessiva pari a 2.752 miliardi di lire, di cui 998 e 183
rispettivamente nei rami RCA e CVT.
16. Winterthur Assicurazioni Spa (di
seguito Winterthur), capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, ha realizzato
nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 2.109 miliardi di lire, di cui
1.164 per la RCA e 258 per i CVT.
17. Zurigo Compagnia di Assicurazioni
Sa (di seguito Zurigo), rappresentanza in Italia dell'impresa di assicurazioni
svizzera Zurigo, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a
1.052 miliardi di lire, di cui 542 per la RCA e 114 per i CVT.
Le
imprese destinatarie dei provvedimenti di ampliamento
18. Allianz
Subalpina Spa (di seguito Allianz Subalpina), appartenente al gruppo
Allianz-RAS, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a circa
1.300 miliardi di lire, di cui 584 e 92 nei due rami auto.
19. BNC
Assicurazioni Spa (di seguito BNC), controllata dall'impresa di assicurazioni
tedesca HDI, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 353
miliardi di lire, di cui 169 per la RCA e 30 per i CVT.
20. Commercial
Union Insurance Spa (di seguito Commercial Union), appartenente al gruppo
britannico Commercial Union, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi
complessiva pari a 188 miliardi di lire, di cui 113 per la RCA e 16 per i
CVT.
21. GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e
Riassicurazioni (di seguito GAN), appartenente al gruppo francese GAN, ha
realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 480 miliardi di lire,
di cui 259 e 44 nei due rami auto.
22. Helvetia Compagnia Svizzera di
Assicurazione (di seguito Helvetia), è la rappresentanza italiana di un'impresa
di assicurazione svizzera, che ha realizzato nel 1999 una raccolta premi
complessiva pari a 319 miliardi di lire, di cui 159 per la RCA e 36 per i
CVT.
23. Il Duomo Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni (di seguito
Duomo), appartenente al gruppo Unipol, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi
complessiva di 205 miliardi di lire, di cui 115 per la RCA e 16 per i
CVT.
24. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e
Riassicurazioni Spa (di seguito Italiana) è una società appartenente al gruppo
Reale Mutua, che ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a
circa 580 miliardi di lire, di cui 213 e 40 per i due rami auto.
25. La
Fondiaria Assicurazioni Spa (di seguito Fondiaria) è la capogruppo dell'omonimo
gruppo. L'impresa ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva
superiore a 2.500 miliardi di lire, di cui 856 per la RCA e 206 per i
CVT.
26. Mediolanum Assicurazioni Spa (di seguito Mediolanum) è
controllata dalla ISIM Spa, società del gruppo Fininvest, e dalla Fin. Prog.
Sapa di E. Doris & C.. Mediolanum ha realizzato nel 1999 una raccolta premi
complessiva pari a 186 miliardi di lire, di cui 110 per la RCA e 17 per i
CVT.
27. Meie Assicurazioni Spa (di seguito Meie), appartenente al gruppo
Unipol, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 916
miliardi di lire, di cui 548 e 125 rispettivamente per la RCA e per i
CVT.
28. Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni e
Capitalizzazioni (di seguito Nuova Tirrena), appartenente al gruppo Fiat-Toro,
ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 1.266 miliardi di
lire, di cui 749 per la RCA e 127 per i CVT.
29. Riunione Adriatica di
Sicurtà Spa (di seguito RAS), appartenente al gruppo Allianz-RAS, ha realizzato
nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 6.374 miliardi di lire, di cui
2.084 e 410 rispettivamente nei rami RCA e CVT.
30. Royal &
SunAlliance Assicurazioni Spa Sun Insurance Office Ltd (di seguito Royal &
SunAlliance), appartenente all'omonimo gruppo britannico, ha realizzato nel 1999
una raccolta premi complessiva pari a circa 290 miliardi di lire, di cui 110 per
la RCA e 26 per i CVT.
31. Vittoria Assicurazioni Spa (di seguito
Vittoria) ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 657
miliardi di lire, di cui 257 per la RCA e 52 per i CVT.
32. Allstate
Diretto - Assicurazioni Danni Spa (di seguito Allstate) è la filiale italiana
dell'omonimo gruppo statunitense, operativa dal 17 aprile 2000.
33.
Assimoco Spa Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo
(di seguito Assimoco) è un'impresa di assicurazione espressione delle Casse di
Credito Cooperativo, casse rurali e artigiane, che ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a 214 miliardi di lire, di cui 89 per la RCA e
16 per i CVT.
34. Augusta Assicurazioni Spa (di seguito Augusta) è
un'impresa appartenente al gruppo Fiat-Toro, che ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a 363 miliardi di lire, di cui 175 per la RCA e
71 per i CVT.
35. Azuritalia Assicurazioni Spa (di seguito Azuritalia) è
un'impresa comune costituita dal Credito Emiliano Spa e dal gruppo assicurativo
francese Azur-GMF per la distribuzione di prodotti assicurativi danni tramite
gli sportelli bancari del gruppo Credito Emiliano, autorizzata all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni con
provvedimento ISVAP del 22 giugno 1998. Azuritalia ha realizzato nel 1999 una
raccolta premi complessiva pari a 79 milioni di lire, di cui 67 nel ramo RCA e 6
nel ramo CVT.
36. FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa di
Assicurazioni e Riassicurazioni (di seguito FATA), appartenente al gruppo
Generali, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 674
miliardi di lire, di cui 311 e 40 nei due rami auto.
37. ITAS - Istituto
Trentino Alto-Adige per Assicurazioni, Società di Mutua Assicurazione (di
seguito ITAS), appartenente al gruppo ITAS, ha realizzato nel 1999 una raccolta
premi complessiva pari a oltre 200 miliardi di lire, di cui 66 per la RCA e 12
per i CVT.
38. La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e
Riassicurazioni Spa (di seguito Nationale) è un'impresa controllata dalla
società francese Mutuelles Le Mans, che ha realizzato nel 1999 una raccolta
premi complessiva pari a 197 miliardi di lire, di cui 124 per la RCA e 20 per i
CVT.
39. La Piemontese Assicurazioni Spa (di seguito Piemontese), società
appartenente al gruppo Reale Mutua, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi
complessiva pari a 252 miliardi di lire, di cui 165 per la RCA e 28 per i
CVT.
40. Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni Spa (di seguito Maeci) è
un'impresa appartenente al gruppo Unipol, che nel 1999 ha realizzato una
raccolta premi pari a circa 170 miliardi di lire, di cui 101 per la RCA e 22 per
i CVT.
41. Norwich Union Assicurazioni Spa (di seguito Norwich Union)
impresa appartenente al gruppo britannico Norwich Union. Nel 1999 ha realizzato
una raccolta premi complessiva pari a 66 miliardi di lire, di cui 32 per la RCA
e 10 per i CVT. In base alla delibera del 13 dicembre 1999 del proprio Consiglio
di Amministrazione, Norwich Union cesserà dal 1° ottobre 2000 la propria
attività nell'assicurazione RCA33 Cfr.
risposta Norwich Union del 21 aprile 2000 alla richiesta di informazioni
dell'Autorità. .
42. Nuova MAA Assicurazioni Spa (di seguito
Nuova MAA) è un'impresa appartenente al gruppo SAI, che ha realizzato nel 1999
una raccolta premi complessiva pari a 920 miliardi di lire, di cui 621 per la
RCA e 159 per i CVT44 Nuova MAA è nata a
seguito del trasferimento di portafoglio, autorizzato con provvedimento ISVAP
del 21 settembre 1995, n. 46, della società MAA Assicurazioni Auto e Rischi
Diversi S.p.A., sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla Securos
Assicurazioni S.p.A.. A seguito di tale operazione Securos Assicurazioni S.p.A.
ha modificato la propria denominazione in Nuova MAA. .
43.
Royal International Insurance Holding Ltd (di seguito Royal Insurance) è
un'impresa appartenente al gruppo Royal & SunAlliance, che ha realizzato nel
1999 una raccolta premi complessiva pari a circa 100 miliardi di lire, di cui 37
per la RCA e 15 per i CVT.
44. Occorre infine precisare che nel
provvedimento di estensione soggettiva del procedimento del 3 febbraio 2000 è
stata indicata quale parte del procedimento anche la società ITAS Assicurazioni
Spa. Sulla base dell'analisi della documentazione acquisita successivamente a
tale ampliamento è stato possibile accertare che la società ITAS Assicurazioni
Spa non ha mai partecipato ad alcuna attività di RC Log. Le considerazioni che
seguono, pertanto, non riguardano tale impresa.
La società di
consulenza
45. R.C. Log Srl (di seguito RC Log) è una società di
consulenza, appartenente al Gruppo IAMA55 Cfr. risposta RC Log del
14 gennaio 2000 alla richiesta di informazioni dell'Autorità. Secondo quanto
affermato da RC Log , "il collegamento delle varie società facenti riferimento
al gruppo IAMA (termine che descrive una semplice situazione di fatto) si è
originato dal gruppo di lavoro iniziale mano a mano che esso si è
progressivamente specializzato; si è, quindi, ritenuto opportuno, soprattutto
per ragioni di immagine, creare strutture societarie indipendenti piuttosto che
mantenere un'unica impresa che si sarebbe presentata ai clienti come
eccessivamente dispersa su molti fronti" Le altre imprese del Gruppo IAMA sono
IAMA Consulting, FORIAMA, SYDEMA. , costituita nel 1983, che ha per
oggetto "la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione concettuale ed
operativa, l'analisi, la riproduzione e la distribuzione di dati statistici,
scientifici e sociali. Lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti software
e hardware. La conduzione di impianti di elaborazione dati anche per conto di
terzi" (articolo 2 dello Statuto). L'attività della società è rivolta
essenzialmente ai settori bancario e assicurativo. I soci di RC Log sono persone
fisiche che non risultano svolgere alcuna attività o ricoprire ruoli in imprese
di assicurazione. Nel 1998, RC Log ha realizzato un fatturato di circa 2,4
miliardi di lire.
II. IL FATTO
a) L'attività
istruttoria
46. La presente istruttoria è stata avviata, con delibera
dell'8 settembre 1999, a seguito dei risultati di un'analisi campionaria
condotta dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza in
relazione alle concrete modalità di assunzione delle polizze per l'assicurazione
auto. L'indagine della Guardia di Finanza ha interessato un campione di 90
agenzie rappresentative dei primi 15 gruppi assicurativi nel ramo della
Responsabilità Civile Auto per volume di premi raccolti nel 1997. In particolare
per ciascuno di tali gruppi è stata scelta l'impresa che ha realizzato nel 1997
il fatturato più elevato nella RCA. La selezione ha coinvolto imprese che
rappresentano il 60% del mercato RCA e il 58% del CVT. In ciascuna delle tre
città incluse nel campione, Milano, Roma e Bari, sono state oggetto di
accertamenti 30 agenzie, due per ogni compagnia di assicurazione. In tal modo è
stato possibile condurre 2 indagini separate, una per verificare le condizioni
dell'assicurazione autovetture ed una per verificare le condizioni
dell'assicurazione ciclomotori. In data 30 ottobre 1998 è pervenuto
all'Autorità il rapporto del Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia
di Finanza, dal quale è emerso, tra l'altro, che tutte le agenzie interpellate
hanno rifiutato di assumere il rischio incendio e furto separatamente da quello
relativo alla RCA sia per le autovetture sia per i ciclomotori.
47. Sulla
base di siffatta documentazione, l'Autorità ha avviato un procedimento
istruttorio al fine di verificare se l'omogeneità del comportamento delle
imprese potesse derivare da un'intesa realizzata dalle imprese di assicurazione
interpellate, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.
48. In
data 21 settembre 1999 sono state effettuate verifiche ispettive presso le sedi
di cinque delle imprese di assicurazione coinvolte e presso l'associazione di
categoria, ANIA. Nel corso di tali verifiche è stata rinvenuta documentazione
relativa sia alle politiche "assuntive" delle imprese sia ad un'attività di
scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l'altro, i premi commerciali e
le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione,
attraverso il ricorso ad una società esterna, RC Log.
49. Sulla base di
tale ulteriore documentazione, l'Autorità, nell'Adunanza del 10 novembre 1999 ha
deliberato un'estensione oggettiva e soggettiva del procedimento, al fine di
verificare se lo scambio di informazioni tra imprese di assicurazione, in
ragione della natura e della attualità delle informazioni, della immediata
identificabilità delle imprese, nonché della struttura del mercato, unitamente
alla realizzazione di incontri sistematici tra le parti, potesse essere
suscettibile di determinare una violazione dell'articolo 2 della legge n.
287/90. L'estensione ha riguardato ulteriori 14 imprese di assicurazione, nonché
la stessa RC Log.
50. Nel corso della successiva attività istruttoria è
emerso che altre imprese partecipano o hanno partecipato allo scambio di
informazioni realizzato attraverso RC Log e, pertanto, l'Autorità ha deliberato,
in data 3 febbraio e 10 marzo 2000, nuove estensioni soggettive del procedimento
ad ulteriori 13 imprese di assicurazione.
51. In data 16 novembre 1999 e
16 febbraio 2000 sono stati condotti ulteriori accertamenti ispettivi presso
altre cinque imprese di assicurazione, presso RC Log, nonché presso Diagramma
IAA Srl, società anch'essa attiva nella consulenza al settore
assicurativo.
52. Nel corso del procedimento, ed in particolare prima
della Comunicazione delle risultanze istruttorie, solo 9 imprese su 42 hanno
esercitato il diritto di essere sentite in audizione: Toro (9 febbraio 2000),
Mediolanum (15 febbraio 2000), Nuova Tirrena (23 febbraio 2000), Reale Mutua (24
febbraio 2000), Zurigo (25 febbraio 2000), AXA (3 marzo 2000), Azuritalia (6
aprile 2000), Allstate (11 aprile 2000) e Piemontese (20 aprile 2000). Inoltre,
solo 3 imprese hanno presentato memorie scritte nel corso della fase
istruttoria: Allstate, Mediolanum e Zurigo (5 maggio 2000). Anche in
considerazione della ridotta partecipazione attiva al procedimento, si è reso
necessario procedere a numerose e circostanziate richieste di informazioni alle
parti.
53. In data 12 maggio 2000 è stata inviata alle parti la
Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. A seguito del ricevimento di detta
Comunicazione tutte le parti hanno esercitato il diritto di difesa attraverso la
produzione di ampie memorie ed allegati; talune hanno richiesto audizione
separata di fronte al Collegio, in ragione della "riservatezza delle
informazioni oggetto del procedimento". La richiesta è stata accolta
dall'Autorità, che in adesione all'istanza ha previsto che, limitatamente ai
profili concernenti dati riservati, le imprese fossero sentite al termine
dell'audizione congiunta. Tuttavia, i richiedenti hanno poi rinunciato a
partecipare all'audizione finale. L'esercizio del diritto di difesa è stato,
inoltre, garantito alle parti anche con ripetuti accessi agli atti del
procedimento.
54. All'audizione finale delle parti, dinanzi al Collegio,
svoltasi il 15 giugno 2000, hanno partecipato 24 imprese: AXA
Levante-Norditalia, Lloyd Italico, Milano, SAI, Reale Mutua, Toro, Winterthur,
Zurigo, BNC, Commercial Union, GAN, Fondiaria, Mediolanum, Meie, Royal &
SunAlliance, Vittoria, Allstate, ITAS, Nationale, Piemontese, Nuova MAA e Royal
Insurance.
b) Il quadro normativo
Obbligatorietà
dell'assicurazione per la responsabilità civile
55. L'esigenza di
garantire il risarcimento dei danni a terzi prodotti a seguito dei sinistri
provocati dalla circolazione di veicoli e natanti ha determinato l'adozione
della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 recante "Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti", successivamente modificata e integrata da numerosi altri
provvedimenti. In base a tale legge e alle successive modificazioni e
integrazioni, sono soggetti ad assicurazione obbligatoria: i veicoli a motore
senza guida di rotaie, immatricolati in Italia e posti in circolazione su strade
di uso pubblico o su aree equiparate (articolo 1 Legge n. 990/69); i ciclomotori
per effetto dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 360/93, nonché i
veicoli immatricolati o registrati all'estero, se circolanti in Italia (articolo
6). La copertura assicurativa riguarda sia la responsabilità civile verso
terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, vale a dire quella del
conducente e dei responsabili in solido, che la responsabilità per danni causati
alle persone trasportate, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato
il trasporto. La garanzia prevista dall'assicurazione a favore
dell'assicurato non opera automaticamente al verificarsi degli elementi
soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, ma è subordinata all'adempimento
di obblighi, quali la denuncia del sinistro ed il pagamento del premio da parte
dell'assicurato.
56. La normativa prevede pertanto espressamente una
serie di coperture che devono essere acquistate obbligatoriamente dal
proprietario di un veicolo. Le imprese di assicurazione sono libere di offrire
al cliente ulteriori garanzie accessorie alla RCA, che lo stesso può
rifiutare. Per quanto concerne, invece, i danni subiti dal veicolo, non
esiste alcun obbligo di assicurazione; rimane pertanto alla discrezionalità
dell'utente la scelta di sottoscrivere ulteriori polizze per garantirsi contro
eventi quali l'incendio, il furto o i danni accidentali derivanti dalla guida,
con imprese anche diverse rispetto a quella che fornisce la copertura
obbligatoria.
La liberalizzazione tariffaria
57. Per
effetto della Direttiva 92/49/CEE66 Direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, n. 49 che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'asicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE
(terza direttiva assicurazione non vita), in G.U.C.E. 11 agosto 1992 n.
L.228. , recepita in Italia con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, le tariffe nel ramo della responsabilità civile auto, precedentemente
sottoposte, in Italia come nella gran parte dei paesi europei, ad un regime di
prezzi amministrati, sono state liberalizzate. La liberalizzazione riguarda
anche le condizioni generali di contratto. Agli Stati membri è fatto divieto
di imporre l'obbligo di approvazione preventiva o di comunicazione sistematica
delle condizioni generali e speciali di polizza, nonché delle tariffe e dei
formulari, a meno che questi non costituiscano elementi di un sistema generale
di controllo dei prezzi; gli Stati membri possono esigere solo la comunicazione
non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che tale
prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per
l'esercizio dell'attività (artt. 6, 29 e 39). Peraltro, la direttiva prevede che
per le assicurazioni obbligatorie gli Stati membri possano mantenere l'obbligo
di comunicazione preventiva ed in via sistematica delle sole condizioni di
contratto. Nella normativa italiana tale obbligo è stato mantenuto per
consentire all'autorità di vigilanza competente l'individuazione delle
condizioni di polizza contrarie alla legge prima che queste possano nuocere al
consumatore; si tratta quindi di un mero controllo di legittimità che non
investe la congruità economica delle tariffe.
La normativa secondaria
sulla trasparenza assicurativa
58. A seguito della liberalizzazione,
l'ISVAP ha emanato la circolare 30 novembre 1995 n. 260, nella quale ha fornito
alle imprese indicazioni per l'applicazione della nuova normativa settoriale. Ai
fini del presente provvedimento assumono particolare importanza i punti 2 e 3 di
detta circolare.
59. Il punto 2 della circolare è relativo alla "durata
della tariffa e pubblicizzazione presso le agenzie". Per quanto concerne la
pubblicizzazione delle tariffe l'ISVAP indica la necessità che queste "vengano
rese note al pubblico tramite affissione in appositi congrui spazi presso ogni
agenzia, o qualunque altro luogo comunque abilitato alla emissione o consegna
dei contratti de quo, onde consentire a coloro che intendono assicurarsi una
agevole lettura ed una pronta conoscenza delle tariffe dei premi e delle
relative condizioni di polizza". Siffatta disposizione è stata successivamente
ribadita dallo stesso Istituto con circolare 15 ottobre 1996, n. 284. Con
riferimento alla durata della tariffa, l'ISVAP ritiene necessario che venga
indicata la durata prestabilita, per consentire agli assicurati di effettuare
confronti tra le varie proposte e fare affidamento sul mantenimento delle stesse
per un dato periodo di tempo. Sempre nel punto 2 citato, l'ISVAP precisa che "le
imprese restano parimenti libere di apportare modifiche alle tariffe e alle
condizioni di polizza da loro stabilite, ma tali modifiche debbono essere rese
note nei luoghi e nelle forme sopra indicati, con un anticipo di almeno sessanta
giorni rispetto all'entrata in vigore delle variazioni che vanno anche esse
pubblicizzate".
60. Il punto 3 della circolare pone condizioni molto
stringenti alla cosiddetta "flessibilità tariffaria", raccomandando alle imprese
una stretta osservanza tra tariffe di listino e premi effettivamente praticati
alla clientela. Le imprese che lo desiderino possono prevedere criteri tecnici e
commerciali sulla base dei quali stabilire l'ammontare degli sconti concedibili,
purché gli stessi siano concessi "in un limitato numero di casi e comunque in
misura tale da non alterare l'equilibrio tecnico e il fabbisogno tariffario che
l'impresa ritiene necessario conseguire. Le imprese che vorranno adottare la
flessibilità tariffaria dovranno dunque prevedere nelle direttive impartite alla
propria rete agenziale che la società si riserva di fare degli sconti, la
percentuale massima dello sconto, nonché la percentuale massima di contraenti ai
quali lo sconto può essere concesso e le motivazioni tecnico commerciali dello
stesso. Di ciò le imprese debbono dare tempestiva informazione all'ISVAP,
trasmettendo altresì una nota tecnica dalla quale possa desumersi che gli
sconti, avuto riguardo alla loro incidenza percentuale, al numero di casi in cui
possono essere praticati, alla distribuzione territoriale, sono stati previsti
in armonia con una costruzione tariffaria tecnicamente corretta ed
equilibrata".
Il Regolamento CE n. 3932/9277 Regolamento della
Commissione 21 dicembre 1992 n. 3932, in G.U.C.E. 31 dicembre 1992 n.
L398.
61. Il settore assicurativo, come ribadito dalla
Corte di Giustizia CE88 Cfr., per tutte, Corte
di Giustizia, causa 45/85 (Verband der Versicherer), sent. del 27 gennaio 1987,
in Racc. 1987, p.405. , è sottoposto all'applicazione delle regole di
concorrenza stabilite dal Trattato CE. Tuttavia, nell'applicazione di tali
regole occorre tener conto delle specificità del settore, con particolare
riferimento alla liceità degli scambi di informazioni. Infatti, il prezzo del
servizio assicurativo è funzione, oltre che dei costi di gestione e
distribuzione, anche del rischio assicurato (ovvero della probabilità che si
verifichi in futuro un sinistro), per il calcolo del quale occorre disporre di
un numero elevato di osservazioni statistiche. Alcune imprese possono, in
ragione delle dimensioni ridotte del proprio portafoglio, non raggiungere quella
massa critica di premi necessaria per una corretta determinazione del rischio. A
tal fine può essere dunque necessario per le imprese assicurative mettere in
comune le informazioni di cui dispongono al fine di pervenire ad una corretta
determinazione del rischio.
62. In considerazione di tali elementi è
stato adottato dalla Commissione CE il Regolamento n. 3932/92 "relativo
all'applicazione dell'articolo 81.3. del Trattato a talune categorie di accordi,
decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni" che prevede
l'esenzione dall'applicazione delle regole di concorrenza per quegli accordi tra
imprese di assicurazione, altrimenti vietati, finalizzati alla sola raccolta in
comune di statistiche, in forma aggregata, necessarie per la corretta stima del
rischio da assicurare, ovvero per il calcolo del premio puro99 Il premio commerciale,
ovvero il prezzo pagato dall'assicurato, comprende, oltre alle imposte, il
premio puro e i cosiddetti caricamenti (margine di sicurezza e caricamenti
commerciali propriamente intesi). Il premio puro rappresenta la parte di premio
necessaria a garantire il pagamento dei futuri indennizzi e viene calcolato
mediante tecniche attuariali. Al fine della determinazione del premio finale
devono essere considerate anche una parte delle spese di gestione generali,
nonché i proventi derivanti dagli investimenti effettuati sulle
riserve. . Al riguardo il Considerando n. 6 del Regolamento afferma
testualmente: "La collaborazione tra imprese di assicurazione o tra associazioni
di imprese per quanto riguarda la raccolta di statistiche sul numero dei
sinistri, il numero di rischi singoli assicurati, il totale delle indennità
versate in rapporto ai sinistri e l'ammontare del capitale assicurato rende
possibile una migliore conoscenza dei rischi e facilita alle singole compagnie
la valutazione degli stessi", mentre "le pratiche concordate sui premi
commerciali, vale a dire i premi effettivamente applicati ai contraenti e
comprensivi del caricamento per la copertura di spese amministrative,
commerciali ed altri costi, del caricamento di sicurezza e degli utili previsti,
non sono esentate e anche i premi puri devono avere solo valore di
riferimento".
63. L'esenzione, prevista dal Regolamento, si applica
sempre che la collaborazione riguardi la sola raccolta di un numero sufficiente
di informazioni statistiche per il calcolo del premio puro, che il premio puro
calcolato dalle imprese o dalla associazione di categoria abbia natura meramente
indicativa e non comprenda voci di caricamento estranee al rischio da assicurare
(vale a dire caricamenti di sicurezza, redditi derivanti da riserve, spese
amministrative e commerciali, ecc.).
c) Il mercato
rilevante
64. I mercati interessati dalla fattispecie in esame sono
quelli dell'assicurazione auto. In base all'orientamento consolidato
dell'Autorità110 Cfr. Provvedimento
dell'Autorità del 2 luglio 1993 n.1266-I43, ANIA, in Boll. 15-16/93;
Provvedimento dell'Autorità dell'8 giugno 1994 n. 2024-I74, Assicurazioni rischi
di massa, in Boll. 23/94; Provvedimento dell'Autorità del 25 settembre 1997 n.
5333-I193, Assicurazione rischi Comune di Milano, in Boll. 39/97; Provvedimento
dell'Autorità del 6 novembre 1997 n. 5468-I305, Assitalia-Unipol/Azienda Usl
Città di Bologna, in Boll. 48/98; Provvedimento dell'Autorità del 12 marzo 1998
n. 5772-C2927, Euler-SIAC, in Boll. 11/98.0 e della Commissione CE111 Cfr. Decisione della
Commissione CE del 3 agosto 1993 (Codan-Hafnia), in G.U.C.E. C225, 20 agosto
1993, al punto 7.1 , i mercati
assicurativi, dal punto di vista del prodotto, sono stati finora individuati in
base alla distinzione tra i diversi rami; infatti ogni servizio assicurativo può
essere distinto in funzione del rischio che copre e la sostituibilità tra i
diversi tipi di rischi è molto limitata. I rami assicurativi coinvolti nella
presente istruttoria e dunque i mercati del prodotto rilevanti sono i rami
relativi all'assicurazione auto: l'assicurazione obbligatoria per la RCA e
l'assicurazione CVT, all'interno del quale sono ricomprese la polizza per la
copertura del rischio incendio e furto auto.
65. Dal punto di vista
geografico, i mercati relativi all'assicurazione di rischi di massa, quali
quelli coperti dalle polizze RCA e CVT, sono in genere considerati di dimensione
nazionale. La predisposizione della tariffa, sulla base della quale viene
determinato il premio che il singolo assicurato deve pagare per il servizio
assicurativo richiesto, avviene infatti a livello nazionale, pur essendo i
prodotti assicurativi venduti capillarmente su tutto il territorio nazionale ed
esistendo una differenziazione tariffaria costruita anche sulla base della
residenza dell'assicurato.
Struttura dei mercati
66. Il
settore dell'assicurazione auto nel suo complesso rappresenta uno dei segmenti
principali dell'intero comparto assicurativo ed in particolare del settore
danni. Nel 1999 i premi diretti del solo ramo RCA raccolti dalle imprese
operanti al suo interno sono stati pari a 25.654 miliardi, il peso del ramo è
stato pari al 50,5% dei soli rami danni; mentre il ramo CVT, con un ammontare di
premi complessivi pari a 5.061 miliardi, rappresenta il 10% dei rami danni.
Pertanto, complessivamente i due rami costituiscono oltre il 60% della raccolta
premi nel settore danni e circa il 26% dell'intero settore assicurativo
(comprensivo anche dei rami vita).
La raccolta premi
67. La
raccolta premi diretti nell'assicurazione auto tra il 1993 e il 1999 è cresciuta
in valore ad un tasso medio annuo del 7,3%. Tale aumento appare dovuto in gran
parte alla raccolta RCA, che ha fatto registrare tassi di crescita medi annui
dell'8,4%, contro il 3,4% annuo della raccolta premi CVT.
68. La domanda
di polizze RCA è una domanda derivata, in quanto dipende dagli acquisti di nuovi
veicoli, al netto delle rottamazioni. Tale domanda è aumentata a tassi
estremamente contenuti tra il 1993 e il 1998. Tra il 1990 e il 1998 il parco
veicoli circolanti è aumentato del 15%, con tassi medi annui inferiori al
2%.
69. La tabella 1 mette a confronto l'andamento della raccolta premi
con quello del numero di autoveicoli in Italia.
Tabella 1: Evoluzione
premi RCA e del parco circolante - 1990-98
|
Anni |
Premi RCA (dati di bilancio) |
|
Numero veicoli circolanti (ACI) |
|
Numero Indice |
Variazione annua (%) |
Numero Indice |
Variazione annua (%) |
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Fonte: ANIA, Audizione presso la Commissione Finanze della
Camera del 12 gennaio 2000
Risulta evidente la discrepanza tra
il tasso di crescita del parco veicoli circolanti e quello della raccolta premi,
che raddoppia tra il 1990 e il 1998. Considerato che la differenza tra la
variazione della raccolta premi complessiva e la variazione del parco circolante
(che rappresenta in buona approssimazione il numero delle polizze) rappresenta
la crescita netta del livello dei premi112 Tale crescita
rappresenta infatti l'evoluzione dei premi al netto dei passaggi di classe
bonus/malus, dei cambi di compagnia e della modifica della qualità del parco
auto.2 , l'aumento della raccolta
appare dunque dovuto in gran parte all'aumento dei premi. I dati della tabella 1
mostrano, inoltre, che nell'ultimo biennio (1997-'98) si è registrata
un'accelerazione del tasso di incremento dei premi.
L'evoluzione dei
prezzi
70. Per verificare l'effettiva variazione del prezzi,
considerata la grande varietà di profili tariffari, occorre far riferimento al
premio medio che grava su un assicurato tipo. A tal fine, limitatamente alle
autovetture, sono stati considerati i dati generali sul parco veicoli desumibili
dalla banca dati ACI (numero di autovetture immatricolate per provincia, tipo di
alimentazione, potenza fiscale, sesso ed età del proprietario) e sulle
caratteristiche degli assicurati della banca dati ANIA (percentuale di
assicurati per massimale di polizza e classe di bonus-malus di appartenenza),
allo scopo di costruire un portafoglio medio. Tale portafoglio è stato applicato
ai tariffari presenti nell'osservatorio RCA (di RC Log) del mese di gennaio
2000, relativi a 8 delle prime 10 imprese del mercato (Assitalia, Unipol,
Winterthur, Toro, SAI, RAS, Lloyd Adriatico e Generali), che rappresentano oltre
il 43% del mercato, e che quindi nel loro complesso hanno presumibilmente un
portafoglio simile a quello medio nazionale. Nella tabella 2 sono riportati i
risultati di tale simulazione.
Tabella 2: evoluzione premi nel periodo
giugno 1994 - gennaio 2000
|
Periodo |
tasso di variazione su periodo precedente |
|
giugno '94 - luglio 94 |
|
|
luglio '94 - luglio '95 |
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luglio '95 - luglio '96 |
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luglio '96 - luglio '97 |
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luglio '97 - luglio '98 |
|
|
luglio '98 - gennaio 2000 |
|
|
Totale periodo |
|
Fonte: elaborazioni su dati RC Log, ACI e
ANIA
Secondo tali elaborazioni, nel periodo successivo alla
liberalizzazione si sarebbe registrato, in 5 anni e mezzo, un sostanziale
raddoppio del premio medio pagato dagli assicurati113 Al lordo dei passaggi
di classe bonus/malus, dei cambi di compagnia e della modifica della qualità del
parco auto.3 , con una sensibile
accelerazione nell'ultimo periodo.
71. Come risulta dalla tabella 3, tale
accelerazione si è accompagnata anche ad un aumento della frequenza dei
cambiamenti di tariffa da parte delle imprese assicuratrici. L'analisi condotta
su 9 delle prime 10 imprese del settore assicurativo auto114 Non si è potuta
considerare AXA, a causa dei mutamenti della struttura societaria intervenuti
nel periodo considerato.4 mostra
l'accelerazione della frequenza di cambiamento della tariffa.
Tabella
3: numero di tariffari introdotti nell'anno - periodo 1994-'99
|
Compagnia |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
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SAI |
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Assitalia |
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RAS |
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Lloyd Adriatico |
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Generali |
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Milano |
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Winterthur |
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Unipol |
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Toro |
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Totale |
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Numero medio di incrementi per impresa |
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Fonte: Elaborazione su dati RC
Log |
In pratica si è passati dall'unica variazione tariffaria introdotta dalle
imprese nel primo anno della liberalizzazione tariffaria alle oltre 4 variazioni
del 1999. Vi è inoltre da notare che 5 delle 9 imprese considerate (SAI, Lloyd
Adriatico, Generali, Milano e Toro) hanno introdotto un nuovo tariffario nel
mese di gennaio 2000.
72. Per quanto concerne i confronti tra le tariffe
per singolo profilo, sono stati considerati i premi praticati, nel mese di
gennaio 2000, per una figura di assicurato tipo (maschio di 40 anni, con
un'autovettura di 14 CF, assicurato con un massimale pari a 1,5 miliardi di
lire, in classe bonus-malus 5), in 10 province italiane. I dati riportati nella
tabella 4 sono relativi a 9 delle prime 10 imprese italiane115 Non si sono considerati
i dati Lloyd Adriatico in quanto l'applicativo Access di RC Log sottostima
sistematicamente i premi praticati da tale impresa.5 e mostrano un sostanziale allineamento dei premi. Solo
nella città di Napoli si registra un coefficiente di variazione lievemente
superiore al 10%. Per lo specifico profilo analizzato si deve poi notare la
forte crescita dei premi registrata successivamente alla liberalizzazione: nel
periodo giugno 1994 - gennaio 2000, si registrano incrementi medi dei premi che
vanno dal 93% in provincia di Firenze al 178% della provincia di
Napoli.
Tabella 4: Variabilità dei premi delle principali imprese
italiane in 10 città capoluogo - gennaio 2000
|
Città |
Quote di mercato (%) |
Media (migl. lire) |
Incremento su giugno '94 (%) |
Varianza (migl. lire) |
Coefficiente di variazione (%) |
Gini* (%) |
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Bari |
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Bologna |
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Firenze |
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Genova |
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Milano |
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Napoli |
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Palermo |
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Padova |
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Roma |
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Torino |
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|
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|
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* Il coefficiente di Gini è approssimativamente uguale al
rapporto tra variazione assoluta media ed il doppio della media dei
premi. Fonte: Elaborazioni su dati RC
Log.
73. Né le analisi condotte dall'ISVAP nel suo parere
mostrano esiti diversi. Infatti, nell'indagine condotta su un campione di 25
imprese per i profili tariffari (maschio 40 anni, autovettura benzina 1300 c.c.,
massimale 1,5 miliardi di lire) corrispondenti alla classe di ingresso e alla
classe di massimo sconto, i coefficienti di variazione relativi a 5 province nei
diversi anni successivi alla liberalizzazione mostrano valori molto contenuti,
oscillando tra il 3% e il 13,7%. Tuttavia, l'ISVAP considera questo risultato,
congiuntamente al range di oscillazione delle tariffe e alla diversità
delle graduatorie provinciali delle imprese per convenienza di prezzo, come
segnale dell'esistenza di una "variabilità dei premi tra le diverse
imprese".
74. Un confronto sul premio medio praticato dalle maggiori
imprese per un assicurato in classe di merito 13, nel mese di novembre 1998 e
1999, utilizzando come fattore di ponderazione il portafoglio di Generali, è
contenuto in un documento di tale impresa116 Documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione presso Generali del 16 febbraio
2000.6 . I risultati mostrano una
sostanziale similitudine tra i premi medi praticati dalle compagnie considerate;
infatti da una semplice elaborazione risulta che nel novembre 1998 il premio
medio ponderato è pari a 1.015.377 lire, con uno scarto quadratico medio del
2,9%117 Lo scarto quadratico
medio è un indice sintetico che misura la differenza tra i prezzi praticati
dalle singole imprese e il premio medio.7
, mentre nel novembre 1999 il premio medio è risultato pari a
1.170.343 lire, con uno scarto quadratico medio del 7,2%.
Il confronto
internazionale
75. Un aumento dei premi dell'assicurazione auto così
sostenuto costituisce un'anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi
UE. A tale proposito, nella tabella 5 sono riportati i dati di fonte
Eurostat118 L'Eurostat è l'Istituto
statistico comunitario, che costituisce l'unica fonte ufficiale europea per i
confronti tra paesi. Le statistiche sono elaborate secondo le informazioni
fornite dagli Istituti statistici nazionali, utilizzando criteri di
classificazione comuni relativi alla RCA per autovetture e motoveicoli. L'indice
armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) è stato istituito nel 1996 e contiene
una ricostruzione degli indici di prezzo anche per il 1995.8 , che concernono i premi relativi, a prezzi 1999,
dell'assicurazione auto nei principali paesi europei rispetto alla media UE
(posta pari a 100) e si riferiscono al valore dei premi nel mese di
dicembre119 Per il 1994 il dato si
riferisce al mese di gennaio 1995.9 .
Da tali dati si evince che mentre nel periodo immediatamente successivo alla
liberalizzazione tariffaria l'Italia era il paese in cui tale assicurazione
costava meno, alla fine del 1999 è divenuta di gran lunga la più costosa. In 5
anni i prezzi relativi italiani sono cresciuti del 63% rispetto alla media
europea.
Tabella 5: Evoluzione dei premi relativi in alcuni paesi UE,
1994-1999
|
Germania |
Spagna |
Francia |
Italia |
GB |
|
1994 |
|
|
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1995 |
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1996 |
|
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1997 |
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1998 |
|
|
|
|
|
|
1999 |
|
|
|
|
|
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat
76.
Dai dati della tabella 5 risulta che il divario con il livello dei premi
praticati nei paesi europei, scaturente dal periodo della regolamentazione
tariffaria, sarebbe stato colmato già alla fine del 1996. Pertanto, l'evoluzione
dei prezzi successiva non può essere spiegata con la necessità di recuperare i
margini persi a causa delle tariffe amministrate, ma deve essere ricercata in
utili più elevati e/o maggiore inefficienza delle imprese. Nel solo triennio
1996-1999 i premi in Italia sono aumentati del 36% rispetto alla media UE; ciò
vuol dire che se i premi italiani avessero seguito evoluzioni analoghe a quella
media degli altri paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato
per la sola RCA, nel 1999, premi per circa 7 mila miliardi di lire.
77.
L'ISVAP rileva che l'elevato aumento dei premi si è accompagnato ad un aumento
dei costi particolarmente sostenuto. Contrariamente a quanto affermato
dall'Istituto di Vigilanza, tale evoluzione dei costi non è attribuibile
unicamente a circostanze esterne e non controllabili dalle imprese. Infatti,
anche dagli stessi dati presentati dall'ISVAP risulta che le imprese non sono
state in grado di controllare neppure i propri costi di produzione. Ciò appare
con tutte evidenza nel caso degli oneri di acquisizione e incasso, nonché delle
spese di amministrazione, che rappresentano una componente di costo endogena e
quindi sicuramente controllabile dalle imprese: l'ISVAP fa presente che essi
sono aumentati in termini reali (cioè, al netto dell'inflazione) del 24,3%; ciò
soprattutto a causa dell'incidenza crescente degli oneri di acquisizione e
incasso, realizzatasi nonostante l'incremento dei premi. Si tratta di un aumento
in controtendenza rispetto al trend osservato negli altri paesi europei,
dove, come rileva il Comité Européen des Assurances ("CEA") "c'è una tendenza
generale verso una riduzione, con particolare riferimento agli oneri di
acquisizione"220 CEA Eco, The European
Motor Insurance Market in 1997, n. 6, novembre 1998, p. 30.
0 .
78. La voce di costo che,
come evidenziato anche dall'ISVAP, ha registrato i maggiori aumenti in Italia è
quella relativa al risarcimento dei sinistri con danno alle cose, rappresentati
prevalentemente dai costi delle riparazioni delle autovetture. Le imprese di
assicurazione rappresentano in tutti i paesi europei i principali acquirenti dei
servizi di carrozzeria e in Italia l'ANIA ha concluso nel 1992 un accordo con le
associazioni dei carrozzieri, che permette alle imprese di assicurazione di
incidere sull'evoluzione di tali costi; nonostante tale accordo i costi, anziché
ridursi, sono aumentati in misura decisamente superiore agli altri paesi
europei. Sulla base di uno studio condotto dalla società di ricerca britannica
Market Fact and Business Information ("MFBI"), infatti, risulta che in sette
paesi europei i costi dei servizi di carrozzeria hanno subito la seguente
evoluzione221 I costi dei servizi di
riparazione possono invero essere influenzati dalle caratteristiche delle
autovetture. In Italia secondo quanto dichiarato dall'ANIA, nel periodo 1992-97
la qualità delle autovetture ha inciso sull'evoluzione dei premi solo per il
4,1%.1 :
Tabella 6:
Incremento del costo medio dei servizi di riparazione: Variazione
1992-97
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Francia |
|
|
Regno Unito |
|
|
Spagna |
|
|
Olanda |
|
|
Belgio |
|
|
Media |
|
Fonte: MFBI
La domanda del
mercato
79. L'aumento dei prezzi si è realizzato in un settore
caratterizzato da una elasticità della domanda di mercato molto rigida, essendo
tale assicurazione obbligatoria. In altri termini, a fronte di un aumento
generalizzato dei premi l'unico strumento a disposizione dell'utente finale è la
rinuncia all'utilizzo del veicolo. E' peraltro ancora estremamente limitato il
numero di utenti che cambia impresa alla ricerca di premi più
convenienti222 Cfr. "Monitoraggio
permanente del comportamento e dell'atteggiamento del consumatore di polizze
auto", presentazione agli Aderenti del 22 luglio 1999 (documentazione acquisita
nel corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre
1999).2 : il 3,99% degli assicurati
totali cambia compagnia "perché il prezzo è aumentato troppo" e solo lo 0,37%
"perché ha ricevuto un'offerta migliore". In tale contesto, secondo quanto
affermato dalla stessa RC Log nel corso dell'Indagine sul comportamento dei
consumatori, "il sistema è ancora in grado di autoregolamentarsi, ma forse
per poco tempo (preludio alla guerra dei prezzi) [...] la competizione
sui prezzi assume ancora la configurazione di un conflitto
locale".
Il mercato CVT in particolare
80. Per quanto
concerne il mercato CVT, si osserva innanzitutto che le imprese di assicurazione
registrano una percentuale di polizze per incendio e furto autonome rispetto
alla RCA oscillante tra il 20 e il 30% del totale delle polizze RCA e
percentuali ancora inferiori per quanto riguarda le altre polizze relative al
veicolo. Tali valori risultano decisamente inferiori a quelli registrati negli
altri paesi europei, dove in genere le polizze CVT rappresentano anche il 70-80%
delle polizze auto. Considerato che le polizze RCA costituiscono, nel complesso,
la domanda potenziale totale di polizze incendio e furto e altre garanzie CVT,
esistono evidenti ampi margini per una crescita del mercato. Il fatto che
moltissimi automobilisti non assicurano la propria autovettura contro tali
rischi potrebbe rappresentare un segnale evidente che i prezzi praticati vengono
ritenuti spesso eccessivi rispetto al servizio offerto.
81. Il settore
CVT presenta andamenti tecnici notevolmente differenti da quelli rilevati per la
RCA. Secondo i dati di fonte ANIA, nel 1999 il ramo CVT ha realizzato un saldo
tecnico positivo pari a 1.420 miliardi di lire, ovvero il 28,1% della raccolta
premi complessivi. Il valore che in genere viene preso a riferimento per
valutare la performance del settore è il rapporto sinistri/premi che nel ramo è
stato pari al 46,3%, uno dei valori più bassi nei rami danni. Nel ramo RCA,
sempre secondo i dati di fonte ANIA, si è registrato nel 1999 un saldo tecnico
negativo di 3.302 miliardi di lire, pari al 12,9% della raccolta premi
complessiva. Il rapporto sinistri/premi risulterebbe invece pari al
102,3%.
Quote di mercato
82. Nel settore dell'assicurazione
auto operavano nel 1998 circa 100 imprese (99 nel CVT e 97 nella RCA), la
maggior parte delle quali con quote inferiori al 2%. La tabella 7 mette a
confronto le quote di mercato delle prime imprese nel 1994 e nel 1998 nei rami
RCA e CVT.
Tabella 7: Quota di mercato delle maggiori imprese nel
settore auto - 1994 e 1998
|
1994 |
1998 |
1994 |
1998 |
|
Quota prime 5 imprese |
|
|
|
|
|
Quota prime 10 imprese |
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|
|
|
Quota prime 20 imprese |
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Numero di imprese |
|
|
|
|
Fonte: Elaborazioni su dati ANIA
Dalla
tabella emergono chiaramente alcuni fatti: (i) la forte diseguaglianza
dimensionale delle imprese, sia nel CVT che nella RCA; in particolare, le prime
10 imprese coprono circa metà del mercato, mentre le seconde dieci rappresentano
il successivo 25%; il rimanente 25% è suddiviso tra circa ottanta
imprese; (ii) l'aumento della quota delle prime venti imprese, dovuta
ad una sostanziale stabilità della quota detenuta dalle prime dieci imprese, e
ad una crescita di quella delle seconde 10 realizzata a spese della quota delle
imprese minori. Nel complesso, il settore appare piuttosto concentrato,
nonostante la non elevata quota detenuta dalle prime cinque imprese del mercato,
a causa della forte diseguaglianza dimensionale esistente tra le prime 20
imprese del mercato e le restanti ottanta, nonché della differenza esistente tra
le prime 10 e le seconde 10 imprese del mercato.
83. La tabella 8 riporta
le quote di mercato, calcolate sulla base della raccolta 1998, avendo a
riferimento i primi dieci gruppi secondo la struttura di controllo del
1998.
Tabella 8: quota di mercato dei primi dieci gruppi (dati
1998)
|
CVT |
|
RCA |
|
SAI |
|
Allianz-RAS |
|
|
Allianz-RAS |
|
SAI |
|
|
Fondiaria |
|
Fondiaria |
|
|
Fiat-Toro |
|
INA(1) |
|
|
Generali |
|
Generali |
|
|
|
|
|
|
|
INA(1) |
|
Fiat-Toro |
|
|
Winterthur |
|
Winterthur |
|
|
Reale Mutua |
|
Reale Mutua |
|
|
AXA |
|
Unipol |
|
|
Unipol |
|
AXA |
|
|
|
|
|
|
(1) Acquisita da Generali nel 1999 Fonte: Elaborazioni su dati ANIA
84. Il livello di
concentrazione è cresciuto sensibilmente tra il 1998 e il 2000 a seguito di
numerose operazioni di concentrazione, tra cui l'acquisizione di INA da parte di
Generali, nonché l'acquisizione del controllo di Meie, di Aurora e Navale (del
gruppo Generali) e del gruppo Duomo da parte di Unipol.
85. Sono parti
del procedimento tutte le prime venti imprese di entrambi i rami, nonché
numerose imprese minori. Nel complesso, le imprese parti del procedimento per
quanto riguarda l'abbinamento del prodotto CVT all'RCA raccoglievano nel 1998 il
60% circa dei premi CVT e dei premi RCA; le imprese parti del procedimento
relativamente allo scambio di informazioni attraverso RC Log raccoglievano
invece nel 1998 l'85% circa dei premi CVT e dei premi RCA. Le tabelle 9 e 10
presentano le quote di mercato delle parti (in grassetto sono indicate le
imprese parti del procedimento relativamente al tie-in; tutte le imprese
tranne Levante sono parti anche per lo scambio di
informazioni).
Tabella 9: Quote di mercato RCA
|
Compagnia |
Gruppo |
Quota (%) |
Rank |
Quota (%) |
Rank |
Rank corretto* |
|
SAI |
SAI |
|
|
|
|
|
|
Assitalia |
Generali(1) |
|
|
|
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|
|
RAS |
Allianz-RAS |
|
|
|
|
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|
Lloyd Adriatico |
Allianz-RAS |
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|
|
|
Generali |
Generali |
|
|
|
|
|
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Milano |
Fondiaria |
|
|
|
|
|
|
Winterthur |
Winterthur |
|
|
|
|
|
|
Unipol |
Unipol |
|
|
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|
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|
AXA |
AXA |
|
|
|
|
|
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Toro |
Fiat-Toro |
|
|
|
|
|
|
Fondiaria |
Fondiaria |
|
|
|
|
|
|
Levante Norditalia |
Carige |
|
|
|
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|
|
Sara |
Sara |
|
|
|
|
|
|
Nuova Tirrena |
Fiat-Toro |
|
|
|
|
|
|
Reale Mutua |
Reale Mutua |
|
|
|
|
|
|
Nuova MAA** |
SAI |
|
|
|
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|
Allianz Subalpina |
Allianz-RAS |
|
|
|
|
|
|
Zurigo |
Zurigo |
|
|
|
|
|
|
Lloyd Italico |
Royal |
|
|
|
|
|
|
Meie |
Unipol(3) |
|
|
|
|
|
|
Bayerische |
Bayerische |
|
|
|
|
|
|
FATA |
Generali(1) |
|
|
|
|
|
|
GAN |
GAN |
|
|
|
|
|
|
Vittoria |
Vittoria |
|
|
|
|
|
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Italiana |
Reale Mutua |
|
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|
|
Augusta |
Fiat-Toro |
|
|
|
|
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|
Piemontese |
Reale Mutua(2) |
|
|
|
Nationale |
Mutuelle- Le Mans |
|
|
|
|
|
|
Mediolanum |
Mediolanum |
|
|
|
|
|
|
BNC |
HDI |
|
|
|
|
|
|
Helvetia |
Helvetia |
|
|
|
|
|
|
Commercial Union |
Comm. Union |
|
|
|
|
|
|
Duomo |
Unipol(3) |
|
|
|
|
|
|
Maeci |
Unipol(3) |
|
|
|
|
|
|
Assimoco |
Assimoco |
|
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|
|
Royal & SunAlliance |
Royal |
|
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ITAS |
ITAS |
|
|
|
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Norwich Union |
Norwich |
|
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Royal Insurance |
Royal |
|
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|
Allstate |
Allstate |
|
|
Azuritalia |
Azur/Credem |
|
|
|
|
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|
|
Fonte: Elaborazioni su dati ANIA *
Il rank corretto tiene conto delle operazioni di fusione avvenute nel periodo
1994-98 ** La quota del 1994 si riferisce a
MAA (1) Acquisita da Generali nel 1999 (2) Acquisita da Reale Mutua nel 1999 (3)
Acquisita da Unipol nel 2000
Tabella 10: Quote di mercato
CVT
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Compagnia |
Gruppo |
Quota |
Rank |
Quota |
Rank |
|
SAI |
SAI |
|
|
|
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RAS |
Allianz-RAS |
|
|
|
|
|
Milano |
Fondiaria |
|
|
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|
|
Winterthur |
Winterthur |
|
|
|
|
|
Generali |
Generali |
|
|
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|
|
Assitalia |
Generali(1) |
|
|
|
|
|
AXA |
AXA |
|
|
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|
Toro |
Fiat-Toro |
|
|
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Unipol |
Unipol |
|
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Lloyd Adriatico |
Allianz-RAS |
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Fondiaria |
Fondiaria |
|
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Nuova MAA* |
SAI |
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Reale Mutua |
Reale Mutua |
|
|
|
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Sara |
Sara |
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|
Nuova Tirrena |
Fiat-Toro |
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Levante Norditalia |
Carige |
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Zurigo |
Zurigo |
|
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|
Meie |
Unipol(3) |
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Lloyd Italico |
Royal |
|
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Allianz Subalpina |
Allianz-RAS |
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|
Augusta |
Fiat-Toro |
|
|
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|
|
Vittoria |
Vittoria |
|
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|
GAN |
GAN |
|
|
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|
Bayerische |
Bayerische |
|
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|
|
FATA |
Generali(1) |
|
|
|
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|
Italiana |
Reale Mutua |
|
|
|
|
|
Helvetia |
Helvetia |
|
|
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|
BNC |
HDI |
|
|
|
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Piemontese |
Reale Mutua(2) |
|
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Mediolanum |
Mediolanum |
|
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|
Nationale |
Mutuelles-Le Mans |
|
|
|
|
|
Maeci |
Unipol(3) |
|
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Royal & SunAlliance |
Royal |
|
|
|
Commercial Union |
Commercial Union |
|
|
|
|
|
Norwich Union |
Norwich |
|
|
|
Duomo |
Unipol(3) |
|
|
|
|
|
Assimoco |
Assimoco |
|
|
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|
ITAS |
ITAS |
|
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|
Royal Insurance |
Royal |
|
|
|
Allstate |
Allstate |
|
|
Azuritalia |
Azur/Credem |
|
|
|
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|
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|
Fonte: Elaborazioni su dati ANIA *
La quota del 1994 si riferisce a MAA (1) Acquisita da
Generali nel 1999 (2) Acquisita da Reale Mutua nel
1999 (3) Acquisita da Unipol nel 2000
86.
Le tabelle riportano sia la quota che il posto nella graduatoria delle imprese
per quota di mercato (rank) nel 1998 e nel 1994. Dalle tabelle emerge la
sostanziale stabilità del posizionamento relativo e delle quote detenute dalle
imprese parti del procedimento. Vi sono alcune apparenti eccezioni, come
Winterthur, AXA e Levante Norditalia, che sembrano crescere notevolmente tra il
1994 e il 1998. In realtà, nel periodo 1994-1998 tali società sono state
interessate da processi di crescita esterna (fusioni o trasferimenti di
portafoglio). Per tener conto di tali processi, sono state ricalcolate le quote
di mercato per il 1994, sommando le quote delle imprese oggetto di acquisizione
o fusione. Successivamente è stato calcolato un nuovo rank "corretto" per i
processi di crescita esterna. Il rank corretto dimostra come le differenze tra
le quote di mercato nei due periodi siano assai minori rispetto a quelle
apparenti.
Stabilità delle quote di mercato
87. Le quote di
mercato detenute dalle imprese operanti in entrambi i rami si sono mantenute
stabili nel tempo, ciò vale in particolare per le imprese maggiori. Infatti,
per la RCA, il coefficiente di variazione delle quote di mercato223 Calcolato come rapporto
tra lo scarto quadratico medio e la relativa media.3 delle prime 10 imprese è del 5% circa, mentre quello delle
prime 20 imprese è del 6% circa: la variazione delle quote di mercato è quindi
piuttosto modesta. Per le imprese minori essa cresce fino al 27%, per motivi
sostanzialmente statistici224 Si
consideri, ad esempio, che il passaggio dallo 0,01% allo 0,02% rappresenta un
raddoppio della quota, anche se l'impresa resta marginale. Pertanto, per le
imprese minori anche piccole variazioni determinano valori elevati dell'indice
di variazione.4 . Ad ulteriore
riprova di tale stabilità, gli indici di cograduazione di Spearman225 Si tratta di un indice
che permette il confronto tra le diverse graduatorie, rilevando il grado di
similitudine tra le stesse. Quanto più l'indice tende ad 1, tanto più le due
graduatorie sono simili.5 calcolati
per le prime 20 e per le prime 30 imprese hanno sempre valori superiori a 0,9,
mentre quelli per le prime 10 imprese sono superiori a 0,8. Per quanto
concerne il mercato CVT, l'indice di cograduazione di Spearman calcolato sui
dati 1994-'98 relativo alle prime 20 imprese del mercato assume un valore pari a
0,92.
88. L'ISVAP conferma che la mobilità delle quote di mercato
"assume valori modesti", pur calcolando tale mobilità attraverso un
diverso indice. L'Istituto rileva, tuttavia, che il trend crescente di
variazione dell'indice indica l'aprirsi del sistema alla concorrenza:
"sarebbe alquanto sorprendente aspettarsi, a pochi anni dalla
liberalizzazione, una forte mobilità di quote di mercato, una elevata
variabilità dei prezzi tra i vari operatori".
Entrate e
uscite
89. Il numero di imprese operanti è diminuito tra il 1994 e il
1998 dell'11% circa nel CVT e dell'8,5% circa nella RCA. Tale decremento è
dovuto in gran parte al processo di acquisizione delle imprese minori da parte
di quelle più grandi e solo in misura minore all'uscita di imprese dai due rami.
In particolare, 9 imprese sono uscite per liquidazione coatta o revoca della
autorizzazione, 13 sono state fuse per incorporazione in imprese attualmente
operanti e 6 hanno trasferito il proprio portafoglio ad altre imprese, per un
totale di 28 imprese. Sono entrate invece poco più di 10 imprese, molte delle
quali appartenenti ai maggiori gruppi assicurativi e la cui quota di mercato è
assolutamente marginale.
Partecipazioni incrociate e legami
personali
90. Va inoltre considerata l'esistenza di una fitta rete di
partecipazioni incrociate, nonché la presenza di significativi interlocking
directorates tra imprese concorrenti. L'esempio più significativo
riguarda i legami esistenti tra tre dei maggiori gruppi operanti su entrambi i
mercati: Generali, Fondiaria e SAI, che rappresentavano complessivamente il 30%
e il 26.6% dei premi raccolti nei rami CVT e RCA rispettivamente nel 1998 e che
hanno raggiunto circa il 35% della raccolta premi dopo l'acquisizione di INA da
parte di Generali. Tali imprese hanno tutte un comune azionista di minoranza che
detiene quote elevate delle società; inoltre, Generali è azionista di Fondiaria
e SAI. Vi sono, inoltre, ulteriori legami tra gruppi assicurativi, quali le
partecipazioni di minoranza detenute da Generali, Reale Mutua e Assitalia in
Sara, controllata dall'ACI, e la presenza di Reale Mutua nel Consiglio di
Amministrazione di Unipol e della sua controllante Finsoe.
91. Tali
legami sono stati recentemente oggetto di valutazione antitrust da parte
della Commissione CE, la quale, nell'autorizzare l'operazione di acquisizione
del gruppo INA da parte di Generali, ha subordinato l'operazione all'uscita dal
Consiglio di Amministrazione di Generali dei membri che erano contemporaneamente
consiglieri di altre società assicurative226 Cfr. Decisione della
Commissione CE del 12 gennaio 2000 (Generali/INA), in G.U.C.E., C58, 1° marzo
2000, p.6.6 .
Barriere
all'entrata
92. Il ridotto turnover delle imprese nei mercati RCA e
CVT e la circostanza che, successivamente alla liberalizzazione, sul mercato si
sono registrati pochi ingressi di nuove imprese - prevalentemente rappresentate
da controllate di imprese già presenti per sfruttare nuovi canali distributivi
(telefono, Internet, concessionari auto ecc.) - le quali comunque hanno
raggiunto quote di mercato del tutto marginali, indicano l'esistenza di forti
barriere all'entrata. Anche la decisione del dicembre 1999 di Norwich Union -
entrata recentemente nel mercato italiano - di uscire dal mercato, testimonia la
difficoltà di ingresso di nuovi operatori. Tali barriere all'entrata sono
costituite innanzitutto dalla necessità di costruire una adeguata e capillare
rete per la distribuzione delle polizze ARD e RCA, nonché per la liquidazione
dei sinistri. Considerato che usualmente gli agenti agiscono sulla base di un
contratto di esclusiva con l'impresa della quale distribuiscono i prodotti, una
nuova entrante deve costruire una propria rete di agenti completa, con costi
elevati e lunghi tempi di realizzazione. La possibilità di operare
efficientemente sul mercato assicurativo richiede l'esistenza di un portafoglio
ampio e diversificato. L'entrata sul mercato avviene, pertanto, di regola,
attraverso l'acquisizione di portafogli di imprese già esistenti sul
mercato.
L'attività dell'ANIA
93. Tutte le imprese parti
del procedimento, ma in generale la quasi totalità delle imprese di
assicurazioni operanti in Italia, aderiscono ad un'unica associazione di
categoria, denominata ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici. Tra le attività svolte dall'ANIA, nel settore dell'assicurazione
auto, vi è la costituzione di Banche Dati per la RCA e i CVT, finalizzate alla
determinazione del premio puro per il settore auto. In particolare, per
quanto concerne la RCA le informazioni che è possibile ottenere, con cadenza
annuale, dalle banche dati ANIA riguardano: a) distribuzione dei
veicoli secondo il settore di tariffa, la provincia di immatricolazione, le
caratteristiche del veicolo, con riferimento all'esercizio osservato. Tale
statistica contiene i seguenti dati: numero di veicoli-anno; frequenza annuale
dei sinistri; velocità di liquidazione dei sinistri del primo anno; costo medio
dei sinistri pagati e riservati; b) analisi relativa ai singoli settori di
tariffa. I dati contenuti in questa statistica sono: numero di veicoli-anno;
frequenza annuale dei sinistri; velocità di liquidazione dei sinistri del primo
anno; costo medio dei sinistri pagati; costo medio dei sinistri riservati; costo
medio dei sinistri pagati e riservati; c) per ogni settore è disponibile la
distribuzione dei sinistri pagati e riservati, avvenuti nell'esercizio
osservato, in base all'ampiezza dei risarcimenti e alla tipologia di danno (a
terzi passanti, a terzi trasportati, a cose, in totale). Per ogni tipologia di
danno sono contenuti i seguenti dati: numero sinistri; valore percentuale sul
numero di sinistri registrati per tipologia di danno; importo pagato e
riservato; costo medio pagato e riservato; d) evoluzione dei veicoli-anno per
provincia di immatricolazione ed indice di sinistrosità. Nella riunione del
21 luglio 1997 della Sezione Tecnica Auto, l'ANIA ha stabilito di costituire una
banca dati anche per il ramo CVT, limitatamente alle garanzie Incendio e Furto.
Obiettivo di tale banca dati dovrebbe essere quello di mettere a disposizione
delle imprese, con cadenza annuale, a partire dall'esercizio 1997, elaborazioni
statistiche relative in particolare a frequenza e costo medio dei sinistri,
nonché al grado medio del danno (rapporto tra quota dei danni e capitale medio
assicurato). Tali statistiche sono ordinate per province o per aree territoriali
più ristrette (ad esempio in base al codice di avviamento postale).
94.
Oltre alla costituzione di banche dati, nel settore auto, l'ANIA ha promosso una
serie di accordi ai quali aderiscono la quasi totalità delle imprese presenti
sul mercato227 Gli accordi esistenti
nel settore auto sono: a) Accordo ANIA - Agenti; b) Accordo ANIA - Carrozzieri;
c) Accordo ANIA - Periti; d) Convenzione Indennizzo Diretto; e) Accordo per la
liquidazione dei danni subiti da terzi estranei; f) Accordo con pluralità di
danneggiati; g) Accordo per la radiazione e demolizione di autovetture
gravemente danneggiate a seguito di sinistro RCA o ARD; h) Accordo tra
assicuratori datori di lavoro di dipendenti lesi in un incidente stradale; i)
accordo internazionale di partage; l) Accordo per la coesistenza di garanzie
Furti, Incendio e Auto Rischi Diversi.7
. Tali accordi, che non costituiscono oggetto di valutazione
nell'ambito del presente procedimento, tendono ad omogeneizzare le principali
voci di costo e disegnano come ampiamente collaborativo il settore
interessato.
d) L'abbinamento della polizza furto - incendio con la
polizza RCA
95. L'indagine della Guardia di Finanza, da cui ha preso
avvio il presente procedimento, ha accertato che tutte le 15 imprese
interpellate hanno rifiutato di vendere polizze contro il furto e l'incendio
separatamente da quelle per la RCA. I risultati emersi sono assolutamente
coincidenti per tre realtà territoriali che complessivamente rappresentano circa
il 16,2% del parco auto italiano e che sono sottoposte a condizioni di rischio
assai diverse. Se le decisioni di rifiuto fossero legate a valutazioni
discrezionali di ciascuna impresa e non piuttosto a strategie coordinate, la
probabilità di avere siffatti esiti per ogni città sarebbe stata molto
bassa228 Se ad esempio la
probabilità di un rifiuto per un'autovettura fosse stata del 50% (probabilità
comunque elevata ), la probabilità di avere 15 rifiuti su 15 richieste sarebbe
dello 0,003%, quindi praticamente nulla.8
. Poiché gli stessi risultati sono stati ottenuti in tutte le città
considerate, il rifiuto non può essere attribuito al caso.
96. In via
preliminare è emerso che gli agenti agiscono su mandato e conformandosi alle
direttive delle imprese, in modo tale "che le quotazioni di uno stesso affare
non risentano - a parità di ogni altra condizione - di criteri sostanzialmente
diversi per il fatto che a presentare l'affare siano differenti agenzie"
(articolo 2, al comma 2, Accordo Nazionale ANIA - Agenti di
Assicurazione). La rinuncia all'assunzione dei soli rischi incendio e furto
discende pertanto da divieti espliciti o impliciti impartiti alla propria rete
agenziale dalle imprese di assicurazione. L'analisi della documentazione
acquisita, tra cui numerosi tariffari e circolari sulle modalità "assuntive"
diramati dalle imprese alla propria rete agenziale, mostra che molte imprese
prevedono rifiuti espliciti all'assunzione separata dei rischi incendio e furto
da quelli RCA, mentre per altre il rifiuto è soltanto implicito. Le imprese per
le quali è stata accertata l'esistenza di rifiuti espliciti sono: Assitalia,
AXA, Lloyd Adriatico, Sara, Winterthur e Zurigo.
97. Nel corso del
procedimento, sono stati condotti comunque numerosi accertamenti per verificare
le ragioni alla base della rinuncia alla vendita isolata di un prodotto
profittevole, proprio per verificare se il parallelismo di comportamenti potesse
avere spiegazioni diverse rispetto alla collusione tra imprese
concorrenti. Dagli accertamenti istruttori, tuttavia, non sono emerse
concrete giustificazioni tecnico-economiche per un siffatto
parallelismo.
98. Per quanto concerne Assitalia, la documentazione
agli atti del procedimento ed in particolare le norme "assuntive" diramate ai
propri agenti, contenute in un volume denominato "Auto Rischi Diversi - Norme e
Tariffe" (5° edizione, marzo 1999), prevedono che "Le garanzie non sono
prestabili disgiuntamente dalla RCA"229 Cfr. risposta Assitalia
del 20 marzo 2000 alla richiesta di informazioni
dell'Autorità.9 .
99. Nel corso
del procedimento, AXA ha affermato che, a seguito della fusione avvenuta tra le
imprese appartenenti ai gruppi AXA e UAP, l'impresa ha dovuto procedere ad una
armonizzazione delle modalità "assuntive" seguite dalle singole imprese e "Il
processo di mediazione ha condotto alla politica di vietare di norma la vendita
della sola polizza ARD, seguendo la prassi già adottata da Allsecures e
Abeille"330 Verbale in forma
sintetica dell'audizione AXA del 3 marzo 2000.0
. Tale disposizione è, peraltro, confermata dalle "Norme
tariffarie" attualmente in vigore (edizione 7/99), dove si afferma che "La
copertura base è costituita dalla garanzia di Responsabilità Civile, pertanto la
vendita delle sole garanzie Rischi Diversi senza quella base di norma non è
ammessa"331 Verbale AXA,
cit.1 .
100. Anche Lloyd
Adriatico prevede espressamente il divieto di vendita delle polizze incendio e
furto disgiuntamente dalla RCA. In particolare, nel Manuale Normativo (novembre
1996), al punto 37, relativo ai "Divieti Assuntivi - Rischi Accessori Auto" è
chiaramente previsto il "Divieto di prestare le garanzie accessorie in
mancanza della garanzia RCA" 332 Cfr.
"Manuale Normativo" (novembre 1996) a cura della Direzione Assunzione Rischi
Auto (documentazione reperita presso Lloyd Adriatico nel corso dell'ispezione
del 21 settembre 1999). Lloyd Adriatico ha precisato, nella memoria del 12
giugno 2000, che tale manuale sarebbe stato rivisto il mese successivo con
circolare n. 76/96. Tuttavia, quest'ultima circolare si riferisce esclusivamente
ad un nuovo sistema informatico e non contiene alcuna indicazione in ordine alla
modifica delle precedenti modalità assuntive.2
.
101. Per quanto riguarda Sara, tale divieto è contenuto in
un documento denominato "Assicurazione veicoli" "Edizione 10/97... Stampa
4/99"333 Cfr. "Assicurazione
Veicoli" contenente la raccolta delle condizioni che regolano il contratto di
assicurazione (documentazione acquisita presso Sara nel corso dell'ispezione del
21 settembre 1999). Per quanto concerne Sara, l'impresa ha
affermato, nella moria del 12
giugno 2000, che lo stampato "Assicurazione autoveicoli" risale al 1990 ed è
attualmente in uso soltanto per i veicoli da lavoro ma non per le autovetture,
fatta eccezione per i vecchi contratti tacitamente rinnovati. Invero, il
documento in questione, alla prima pagina, contiene l'indicazione "Raccolta
delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione per i seguenti
rischi: Responsabilità Civile, Incendio, Furto e Rapina (...)", senza quindi
specificare eventuali limitazioni di applicazione, ed inoltre appare la scritta
"Edizione 10/97... Stampa 4/99", con ciò indicando che si tratta di un documento
ancora in vigore.3 .
102. Nel
Tariffario Winterthur per l'Auto Rischi Diversi è indicato al punto 6, relativo
agli "Abbinamenti obbligatori delle garanzie", "RC sempre
presente"334 Cfr. "Tariffa Auto
rischi diversi" - edizione 4/99 - (documentazione reperita nel corso
dell'ispezione presso Winterthur del 21 settembre 1999).4 . Inoltre, una circolare del 5 novembre 1990, n. 35,
informa la rete agenziale dell'introduzione del divieto di "emissione di
polizze per il solo Incendio/Furto senza la RCA"335
Cfr. Circolare Winterthur del 5
novembre 1990, n. 35 (documentazione reperita nel corso dell'ispezione presso
Winterthur del 21 settembre 1999).5
.
103. Infine, per quanto concerne Zurigo, nel corso del
procedimento, la società ha affermato che dal 1991 non consente più la vendita
separata della sola polizza ARD. Tale divieto è espressamente sancito nelle
"Norme Assuntive e Tariffa Auto Rischi Diversi" (edizione 7/97), dove al primo
punto relativo alla sfera di applicazione è espressamente indicato "Qualsiasi
garanzia ARD può essere concessa solo in presenza della garanzia di
Responsabilità Civile" 336 Verbale
in forma sintetica dell'audizione Zurigo del 25 febbraio
2000.6 .
104. Lloyd Italico,
Levante-Norditalia e Bayerische, pur non prevedendo espressamente nei tariffari
e nelle circolari contenenti le modalità "assuntive" per la rete agenziale un
divieto di vendita della garanzia furto e incendio separata dalla RCA,
penalizzano fortemente quegli assicurati che scelgono assicuratori differenti.
Si tratta, in particolare, di penalizzazioni che, riprendendo l'articolo 2 delle
"Condizioni generali di riferimento ANIA Incendio, furto, kasko",
consistono nella riduzione al solo territorio italiano della copertura
assicurativa incendio e furto auto in mancanza della contemporanea presenza
presso la stessa impresa di una polizza RCA.
105. Per quanto concerne le
restanti imprese coinvolte nel presente procedimento per questo tipo di
comportamento "legante", ossia Milano, Generali, Reale Mutua, Toro, SAI e
Unipol, dalla documentazione acquisita risulta che le stesse limitano fortemente
il numero dei casi in cui è possibile la vendita della sola CVT. Così, ad
esempio, Milano limita la vendita della polizza furto e incendio esclusivamente
ai seguenti casi: "a nuovo: qualora si tratti di veicolo
nuovo immatricolato al PRA per la prima volta; in
sostituzione: qualora il Cliente (già nostro Assicurato) voglia
disdire la polizza globale in corso". In tutti gli altri casi è obbligatoria
la presenza della RCA337 Cfr. risposta Milano
del 21 marzo 2000 alla richiesta di informazioni
dell'Autorità.7 . Le altre imprese
raccomandano ai propri agenti di utilizzare particolare cautela
nell'accettazione di nuovi contratti ARD per i clienti non direttamente
conosciuti.
Recenti evoluzioni
106. Nel corso del
procedimento istruttorio è stato possibile accertare che, negli ultimi tempi, il
divieto di vendita congiunta delle polizze incendio e furto e RCA si è in
qualche modo attenuato per alcune tipologie di clienti. In particolare,
alcune case automobilistiche e alcune imprese produttrici di antifurti
"satellitari" hanno iniziato ad offrire la polizze incendio e furto totale con
il proprio prodotto, stipulando apposite convenzioni con imprese di
assicurazione.
107. Per quanto concerne le case automobilistiche, risulta
che il gruppo Fiat -Toro sia stato il primo ad intraprendere siffatta
iniziativa338 Cfr. ad es. Circolare
SAI del 2 febbraio 1998, dove si legge: "Com'è noto, per alcune tipologie di
autovetture di nuova immatricolazione, il Gruppo Fiat ha previsto la concessione
della garanzia "Incendio e Furto Solo Totale", prestata dalla Compagnia Toro
Assicurazioni S.p.A. compresa nel prezzo di acquisto dell'autovettura, con la
possibilità di estendere, a pagamento, anche la copertura relativa al Danno
Parziale" (documentazione reperita nel corso dell'ispezione presso SAI del 21
settembre 1999).8 . L'operazione è
realizzata attraverso l'impresa del gruppo Toro Targa e la gestione delle
polizze è accentrata339 Cfr. verbale
dell'incontro del 21 dicembre 1998 relativo al Budget Attività Toro Targa
Assicurazioni 1999 (documentazione reperita nel corso dell'ispezione presso Toro
del 21 settembre 1999).9
. L'iniziativa del gruppo Fiat-Toro è stata successivamente
seguita da altre imprese di assicurazione, le quali hanno concluso accordi con
case automobilistiche o con singoli concessionari di auto per la fornitura di
polizze incendio e furto totale con condizioni particolarmente competitive. In
una circolare di Milano diramata alla propria rete distributiva si osserva che
"Il primo e più importante fattore innovativo è stata la decisione di quasi
tutti i principali costruttori di autovetture di completare il servizio alla
propria Clientela offrendo direttamente in concessionaria le garanzie incendio e
furto"440 Cfr. Circolare Milano
del 28 giungo 1999, allegato alla risposta Milano del 21 marzo 2000,
cit..0 . In questi casi, è probabile
che l'impresa di assicurazione tenti di mantenere il cliente anche quando è
scaduta la convenzione con la casa automobilistica441 Cfr. verbale in forma
sintetica audizione Reale Mutua del 24 febbraio 2000.1 .
108. La raccolta premi realizzata tramite i
concessionari auto nel 1999 è stimata dagli operatori di mercato pari a 65
miliardi di lire, ovvero allo 0,2% dell'intero comparto auto e a circa l'1%
della sola CVT. Tale raccolta appare destinata a crescere come dimostra la
circostanza che la stessa RC Log ha inserito nelle proprie rilevazioni tale
canale tra quelli attivi nella distribuzione di polizze442 Cfr. lettera inviata ad
RC Log da Generali il 14 febbraio 2000 relativa alla presentazione
dell'osservatorio Multiskene (documentazione reperita nel corso dell'ispezione
presso Generali del 16 febbraio 2000).2
.
109. Il fatto stesso che le case automobilistiche o le
aziende produttrici di sistemi antifurto abbiano deciso di attirare clienti
proponendo loro una polizza per il furto totale testimonia l'interesse degli
utenti per tale prodotto e la possibilità tecnica di vendere separatamente le
polizze RCA e quelle CVT.
110. Può pertanto accadere che le imprese di
assicurazione stipulino polizze per incendio e furto in assenza della polizza
RCA. I dati prodotti dalle stesse imprese nel corso del procedimento mostrano
come la vendita disgiunta di polizze Incendio e Furto o altri rischi diversi
auto sia di regola, con eccezione di Toro, assolutamente marginale,
rappresentando meno o molto meno dell'1% del totale delle polizze auto. Parte
di queste vendite disgiunte sono comunque dovute al fatto che un "cliente è
già vincolato con un'altra compagnia per la RC, e si assicura per la ARD in
attesa di cambiare anche la propria polizza RC. In genere si tratta di persone
già conosciute dall'agente"443 Verbale
in forma sintetica audizione Toro del 9 febbraio 2000. Tali considerazioni sono
state riprese anche da altre imprese nel corso delle audizioni svoltesi. Ad
esempio, Zurigo ha affermato che "La vendita disgiunta si verifica quando
l'agente conosce il cliente e si spera di acquisire lo stesso anche per altri
rischi (cross-selling)" (verbale in forma sintetica audizione Zurigo del 25
febbraio 2000). Va inoltre considerato che in alcuni casi è la stessa normativa
che impone la vendita disgiunta della polizza CVT dalla polizza RCA; il D.P.R. 3
agosto 1990, n. 333, e successive modificazioni, all'articolo 23, commi 1 e 2,
ha introdotto l'obbligo per gli Enti pubblici a stipulare polizze CVT per i
dipendenti che utilizzano la propria autovettura per motivi di
servizio.3 .
Le ragioni per
la stipula congiunta delle polizze RCA e CVT
111. Le imprese hanno
generalmente giustificato la pratica legante di polizze diverse sulla base della
necessità di selezionare i rischi "cattivi" CVT, con riferimento sia al grado di
attenzione del proprietario del veicolo nell'evitare furti che alla possibilità
di incorrere in truffe, stante la dimensione del fenomeno nel settore. In
entrambi i casi le imprese otterrebbero importanti informazioni dall'"attestato
di rischio" che illustra la "storia" assicurativa del cliente nella RCA e che
l'impresa presso la quale il soggetto era assicurato per la RCA deve
obbligatoriamente rilasciare.
112. A tal proposito, si rileva che
l'"attestato di rischio" indica l'abilità di guida dell'assicurato, mentre il
furto dipende da eventi in larga parte indipendenti dalla volontà
dell'assicurato e comunque non ha alcuna connessione con la sua correttezza
nella guida. Analoghe considerazioni possono valere per il rischio di truffa, in
relazione al quale l'attestato di rischio non offre alcuna informazione utile.
D'altro canto, dai verbali della Guardia di Finanza non risulta che le imprese
abbiano chiesto informazioni al potenziale cliente, né certificazioni attestanti
l'esistenza del veicolo.
113. Per quanto riguarda poi il fenomeno delle
truffe, secondo la circolare ISVAP n. 399 del 2 febbraio 2000, "i sinistri
segnalati come connessi a reati perpetrati a danno delle imprese di
assicurazione [i quali] comprendono anche quelli non denunciati
all'autorità giudiziaria per mancanza di prove certe", hanno rappresentato
nel 1998 l'1,76% dei sinistri totali per un importo pari al 2,25% del totale dei
risarcimenti. Si tratta di valori inferiori a quelli registrati nel ramo RCA
e comunque in linea con quelli riscontrabili in altri mercati europei, quale
quello inglese, dove l'incidenza delle truffe sui risarcimenti ha raggiunto nel
1998 il 4%444 Cfr. Association of
British Insurers, The U.K. Motor Insurance Market, 1999,
p.34 .
114. Infine, dalla
documentazione agli atti del procedimento emerge che quello analizzato non è
l'unico caso di collegamento tra polizze diverse imposto dalle imprese di
assicurazione. Infatti, di regola, le imprese subordinano anche l'acquisto della
copertura assicurativa contro il furto all'acquisto di quella per il diverso
rischio di incendio. Inoltre, si è potuto verificare che le imprese subordinano
la vendita della garanzia contro i danni accidentali (kasko) alla presenza sia
della copertura RCA sia di quella per incendio e furto.
e) Lo scambio
di informazioni e l'attività di RC Log
Premessa
115.
Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento è emersa l'esistenza
di un esteso e pervasivo scambio di informazioni tra numerose imprese relativo a
tutti gli aspetti dell'attività assicurativa, ovvero prezzi, sconti, incassi,
costi dei sinistri e di distribuzione, ecc. Una parte rilevante di questo
scambio di informazioni si realizza attraverso i servizi resi da RC Log, società
di consulenza specializzata nel settore assicurativo. Tuttavia, dalla
documentazione agli atti del procedimento emerge l'esistenza di una diffusa
pratica di scambio di informazioni strategiche, realizzata anche in virtù di
scambi diretti tra un numero ristretto di imprese.
116. Sotto
quest'ultimo profilo, nell'ispezione presso Generali è stato acquisito un
documento manoscritto, contenente informazioni riservate di alcune importanti
imprese relative al triennio 1996-1998 nonché alle tariffe in vigore dai primi
mesi del 1999445 Cfr. documentazione
reperita nel corso dell'ispezione presso Generali del 16 febbraio
2000.5 . I dati riguardano, oltre a
Generali, le imprese Toro, Assitalia, SAI, Reale Mutua, Cattolica, RAS, Unipol,
Lloyd Adriatico e concernono, per ciascuna impresa: (i) la percentuale di
aumento delle tariffe rispetto al maggio 1994; (ii) la frequenza dei sinistri;
(iii) le province "critiche" per sinistrosità; (iv) la percentuale e la
composizione delle disdette delle polizze; (v) la flessibilità tariffaria (cioè
la scontistica sulla RCA); (vi) le modalità di comunicazione con i propri
assicurati; (vii) gli interessi richiesti per il frazionamento delle
polizze. Si tratta di dati sicuramente sensibili, che, con l'eccezione
parziale di quelli sub (i) e (vii), non sono desumibili né dalle comunicazioni
di fonti quali ISVAP o ANIA né dall'attività di RC Log. Per quanto riguarda i
dati scambiati, emerge come la flessibilità tariffaria sia estremamente ridotta,
oscillando tra lo 0,5% e il 3% del portafoglio premi; gli agenti possono
praticare ad alcuni clienti anche sconti del 10%-15%, purché in media la
percentuale di sconto complessivamente concesso non sia superiore a quanto
stabilito dall'impresa mandataria446 La
limitata entità della flessibilità tariffaria è stata confermata anche dalla
Piemontese nel corso dell'audizione del 20 aprile 2000. Secondo tale impresa,
infatti, l'entità della flessibilità tariffaria praticata sul mercato oscilla
tra l'1 e il 2% del portafoglio auto.6
.
117. Nel corso dell'ispezione presso Duomo è stato
acquisito un documento interno, datato 19 aprile 1999447 Cfr. documentazione
reperita nel corso dell'ispezione presso Duomo del 16 novembre
2000.7 , nel quale è testualmente
scritto: "Le allego un elenco (ricevuto in via riservata) relativo alle
province ritenute "critiche" nel '98 dalle principali compagnie, con riferimento
alle quali prevedibilmente saranno (o sono già state) operate disdette in modo
mirato e revisioni nei coefficienti provinciali di tariffa. In vista
della predisposizione delle nostre prossime tariffe RCA si potranno ricavare
utili indicazioni". Le imprese monitorate e le province indicate in
questo documento come critiche per ogni compagnia di assicurazione corrispondono
esattamente a quelle indicate nel documento manoscritto prelevato presso
Generali. Anche l'ordine con cui sono state analizzate le singole imprese (vale
a dire Toro, Assitalia, SAI, Reale Mutua, Cattolica, Lloyd Adriatico, RAS,
Unipol e Generali) corrisponde esattamente al documento ritrovato nella sede di
Generali.
118. Presso Lloyd Adriatico è stato altresì acquisito un
documento datato 4 luglio 1995 denominato "andamento RCA delle principali
imprese del mercato a maggio 1995", contenente dati riguardanti l'incremento del
fatturato, l'incremento delle polizze in portafoglio, la frequenza sinistri e
l'incremento del costo medio liquidato e/o denunciato delle principali
concorrenti: Generali, SAI, Unipol, Toro, Gruppo Fondiaria e Assitalia448 Cfr. documentazione
reperita nel corso dell'ispezione presso Lloyd Adriatico del 16 febbraio
2000.8 . Si tratta di dati
estremamente sensibili, non reperibili neppure su base annuale nei dati di
bilancio.
119. Infine, nel corso dell'ispezione presso Sara del 21
settembre 1999 è stato reperito un documento manoscritto contenente appunti
relativi ad una riunione svoltasi presso l'ANIA il 7 settembre 1999, nel quale
sono indicate in anticipo le date di adozione di nuovi tariffari fino al gennaio
2000 per le imprese presenti alla riunione: SAI, Cattolica, Unipol, Assitalia,
Meie, Toro, Lloyd Adriatico, GAN, Reale Mutua e Generali. Per alcune imprese vi
sono ulteriori indicazioni, quali la frequenza prevista di introduzione di nuovi
tariffari ("ogni 4 mesi"), l'entità e la composizione degli aumenti dei
premi.
120. Tale documentazione testimonia l'esistenza di una abitudine
delle stesse a scambiarsi informazioni strategiche sul proprio portafoglio e
sulle proprie scelte commerciali future, e consente di inquadrare lo scambio di
informazioni realizzato tramite RC Log all'interno di un contesto di mercato nel
quale la collaborazione tra imprese è molto elevata.
L'attività di RC
Log
121. L'attività di RC Log nel settore assicurativo è svolta
prevalentemente attraverso l'organizzazione e la predisposizione di appositi
"osservatori", ai quali partecipano esclusivamente imprese di
assicurazione. La società presta inoltre "la propria opera ad una serie di
attività" tra le quali la "costruzione, mediante l'esame delle
informazioni sui sinistri e la messa a punto di sistemi di risk scoring, di
strutture tariffarie per i rischi di massa".
122. Gli osservatori che
sono attualmente attivi per il settore assicurativo auto e che costituiscono
oggetto di valutazione del presente provvedimento sono i seguenti (tra parentesi
l'anno di costituzione): a) osservatorio Multicompagnia (1985); b)
osservatorio Multiskene (1988); c) osservatorio Multigamma (1996); d)
osservatorio RCA (1994); e) osservatorio ARD (1997)449 Oltre a questi
osservatori è "ancora allo stato embrionale di approfondimento metodologico" un
ulteriore servizio condotto da RC Log, congiuntamente a IAMA Consulting,
denominato "osservatorio permanente della qualità nella liquidazione auto" (cfr.
risposta RC Log del 24/2/2000 alla richiesta di informazioni dell'Autorità).
Inoltre deve essere osservato che dalla documentazione agli atti emerge
l'esistenza di un osservatorio Sinistri, offerto da RC Log per il 1999, nel
contratto di adesione per i vari osservatori Auto (cfr. il contratto standard di
adesione agli osservatori Auto per il 1999, all. alla risposta RC Log del 14
gennaio 2000, cit.). Nella risposta RC Log del 24 febbraio 2000, cit. la società
ha negato l'esistenza di un siffatto osservatorio. Pertanto, sulla base di
quanto comunicato da RC Log, non esistono elementi per la valutazione di questi
due osservatori.9 . I primi tre
osservatori offrono servizi concernenti anche altri rami assicurativi. Il
presente provvedimento si riferisce esclusivamente alle informazioni scambiate
in merito ai mercati RCA e CVT e lascia salva ed impregiudicata ogni ulteriore
valutazione in merito ad analoghe attività inerenti diversi rami
assicurativi.
123. RC Log cura anche la raccolta dati e le elaborazioni
relative ad altri servizi riguardanti il settore auto: un'Analisi del
Comportamento del Consumatore (inteso come proprietario di autoveicoli ad uso
privato) e un Monitoraggio delle Compagnie Direct Line (cioè le compagnie
telefoniche). Si tratta di due servizi effettuati attraverso indagini
campionarie, prevalentemente attraverso interviste telefoniche, su campioni
appositamente costruiti da RC Log. Dalla documentazione fornita da RC Log appare
emergere come si tratti di servizi che non richiedono informazioni dirette da
parte delle imprese interessate e, pertanto, si ritiene che non esistano, allo
stato attuale, elementi sufficienti per procedere ad ulteriori valutazioni per
tali servizi.
La partecipazione delle imprese ai singoli
osservatori
124. Le singole imprese parti del presente procedimento
hanno partecipato con modalità distinte ai singoli osservatori predisposti da RC
Log. La partecipazione di ciascuna impresa viene descritta nella tabella
11550 La partecipazione di
ogni impresa ai singoli osservatori è quella che emerge dalla documentazione
istruttoria ed in particolare da quanto dichiarato da RC Log nelle risposte alle
richieste di informazioni inviate dall'Autorità e dalle stesse parti nelle
memorie predisposte successivamente alla comunicazione delle risultanze
istruttorie.0 , da cui emerge l'anno
in cui è avvenuta la prima adesione. Per quanto concerne l'osservatorio RCA,
sebbene sia stato costituito nel 1994, ovvero quando è stata avviata la
liberalizzazione tariffaria, "come monitoraggio costante dei premi RCA delle
prime 10 compagnie"551 Così
viene affermato dalla stessa RC Log nel proprio sito
internet.1 , RC Log ha affermato che
siffatto osservatorio è attivo solo dal 1995 e ha fornito l'elenco dei
partecipanti solo da quella data552 Cfr.
risposta RC Log del 14 gennaio 2000, cit..2
. Per quanto concerne gli osservatori Multicompagnia e
Multiskene occorre notare che i relativi servizi sono gestiti da RC Log solo dal
1993 - mentre in precedenza erano gestiti direttamente da IAMA - e, pertanto, è
conoscibile la partecipazione delle imprese solo da quella data. Infine,
considerato che i rilasci di Multigamma, a differenza degli altri osservatori,
non avvengono con cadenza annuale, e che nel periodo in esame sono stati forniti
solo due rilasci (1996 e 1998), si è indicato direttamente quali sono i rilasci
acquistati dalle singole imprese.
125. Nella tabella 11 viene inoltre
indicato l'anno dell'uscita (inteso come anno a partire dal quale il servizio
non è stato acquistato) da ciascuno degli osservatori, prima dell'avvio del
procedimento istruttorio dell'Autorità. Con eccezione dell'osservatorio
Multiskene (8 uscite su 16 imprese partecipanti), si osserva che il numero di
uscite è estremamente contenuto: 4 imprese su 39 sono uscite dall'osservatorio
RCA nel periodo considerato, 1 impresa su 25 dall'osservatorio ARD e nessuna su
15 dall'osservatorio Multicompagnia.
Tabella 11: Partecipazione delle
imprese agli osservatori RC Log
|
RCA |
ARD |
Multicompagnia |
Multigamma |
Multiskene |
|
Entrata |
Uscita |
Entrata |
Uscita |
Entrata |
Uscita |
Rilasci acq.ti |
Entrata |
Uscita |
|
Assitalia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unipol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondiaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reale Mutua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AXA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winterthur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurigo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assimoco |
|
|
Bayerische |
|
|
BNC |
|
|
|
|
|
Helvetia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Duomo |
|
|
|
|
Vittoria |
|
|
Maeci |
|
|
|
|
Meie |
|
|
|
|
Nuova Tirrena |
|
|
|
|
Mediolanum |
|
|
|
Nuova MAA |
|
|
|
Lloyd Adriatico(*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAS (**)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lloyd Italico |
|
|
|
|
Sara |
|
|
|
|
Commercial Union |
|
|
Allianz Subalpina |
|
|
|
|
|
|
Azuritalia |
|
|
|
|
ITAS |
|
|
|
|
Royal & SunAlliance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allstate |
|
|
|
|
Italiana |
|
|
|
|
Augusta |
|
|
FATA |
|
|
Nationale |
|
|
|
|
Piemontese |
|
|
Royal Insurance |
|
|
|
|
Norwich Union (***) |
(*) Lloyd Adriatico, nella memoria del 12
giugno 2000, ha dichiarato, ma non documentato, di aver aderito all'osservatorio
RCA nel 1997 (**) RAS, nella memoria
del 12 giugno 2000, ha dichiarato, ma non documentato, di aver aderito
all'osservatorio RCA nel 1998 e a quelli Multicompagnia e Multiskene nel
1995. (***) L'impresa risulta aver
inviato dati relativi alle proprie tariffe il 20 luglio 1999, pur non avendo
sottoscritto il contratto di abbonamento per alcun osservatorio (cfr.
documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre
1999). Fonte: Informazioni fornite da RC Log in
data 14 gennaio e 24 febbraio 2000
126. I dati della tabella
11 mostrano come, con l'eccezione delle imprese Lloyd Adriatico e RAS, le
imprese che aderivano all'osservatorio Multicompagnia già nel 1993 hanno aderito
all'osservatorio RCA fin dalle sue origini. Le altre due imprese hanno aderito
all'osservatorio RCA dall'anno successivo. Le imprese che partecipano
all'osservatorio Multicompagnia dal 1993 sono, con eccezione di GAN, 9 delle
primarie imprese di assicurazione italiane. Altre grandi imprese, già presenti
nell'osservatorio RCA dal 1995, hanno aderito solo successivamente
all'osservatorio Multicompagnia. Allianz Subalpina, del gruppo RAS, è l'unica
impresa ad essere entrata recentemente negli osservatori auto e Multicompagnia.
Attualmente, pertanto, partecipano al Multicompagnia le dieci maggiori imprese
del settore auto e quattro delle seconde dieci più grandi compagnie. Le imprese
partecipanti al Multicompagnia sono anche quelle che hanno partecipato
all'osservatorio Multiskene. Infine, anche con riferimento all'osservatorio
Multigamma risulta che i rilasci dello stesso sono acquisiti esclusivamente
dalle grandi imprese, ovvero da imprese che hanno realizzato una raccolta premi
di almeno 500 miliardi di lire nel ramo RCA.
127. Formalmente la
partecipazione delle singole imprese agli osservatori RC Log avviene attraverso
la sottoscrizione, con cadenza annuale, di contratti di abbonamento per adesione
predisposti da RC Log. Nei contratti vengono indicati, tra l'altro, l'elenco dei
partecipanti all'osservatorio nell'anno precedente e le caratteristiche del
prodotto che riceveranno dall'osservatorio. Considerato che il numero di
imprese uscite dai singoli osservatori, specie per quelli auto e Multicompagnia,
è ridottissimo e limitato a casi particolari556 Per l'osservatorio RCA
si osserva ad esempio che le quattro uscite registrate nei 5 anni di attività
riguardano: un'impresa che non sarebbe più attiva (MAA), un'impresa che ha
delegato una parte rilevante della propria attività all'esterno (Mediolanum),
un'impresa (Milano) che adotta lo stesso tariffario di un'altra impresa presente
nell'osservatorio (Fondiaria), un'impresa per la quale esistono dubbi circa la
reale uscita dall'osservatorio (Reale Mutua).6
, l'indicazione delle imprese aderenti l'anno precedente implica
che le imprese possono conoscere in modo quasi certo il nominativo di un numero
minimo di imprese che partecipano all'osservatorio. Tra queste imprese, come
ricordato, vi sono sempre le grandi. Atteso che la partecipazione agli
osservatori implica, come mostrato in seguito, l'invio dei propri dati a RC Log
per la predisposizione dell'output, la conoscenza in dettaglio delle
caratteristiche dell'output implica che ogni impresa è consapevole del tipo di
informazioni che scambierà con le altre imprese partecipanti
all'osservatorio.
128. Agli atti del procedimento risultano documenti dai
quali emerge che l'ingresso a taluni servizi RC Log è subordinato
all'accettazione delle altre imprese partecipanti al servizio. In particolare
è emerso che nella Riunione del Comitato Tecnico Sinistri del 4 marzo 1999 RC
Log ha proposto l'ingresso di Lloyd Italico e Helvetia. Il Comitato ha
sottoposto l'effettivo ingresso di tali compagnie a condizioni: "[i] la
creazione di due distinti osservatori, se si decide di mantenere l'elaborazione
compagnia/osservatorio [ii] non ci sarebbero problemi invece se passasse
la proposta di un'analisi competitiva diretta"557 Cfr. Verbale Comitato
tecnico del 4 marzo 1999, dal quale risulta che hanno partecipato le seguenti
imprese: GAN, Generali, Reale Mutua, Ras, SAI, Toro e Unipol (documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione presso GAN del 16 febbraio
2000).7 . Sia Lloyd Italico sia
Helvetia hanno dichiarato di non aver partecipato all'osservatorio
Multicompagnia, segno evidente che la loro candidatura non è stata
accettata558 Cfr. memorie Lloyd
Italico e Helvetia del 12 giugno 2000.8
. In un successivo Comitato Tecnico del 21 settembre 1999 RC Log
ha proposto di allargare "il solo osservatorio dei Sinistri (Flash Mensile,
Trimestrale Provinciale e Quaderno Sinistri RCA) anche ad altre compagnie non
aderenti al Multicompagnia completo ma che hanno una quota di mercato
significativa e che farebbe crescere la rappresentatività nel comparto auto. La
proposta non è stata accettata"
559 Cfr. Verbale Comitato tecnico del 21 settembre 1999, dal
quale risulta che erano presenti rappresentanti delle seguenti imprese: Allianz
Subalpina, Assitalia, AXA, GAN, Generali, Ras, Reale Mutua, SAI, Toro, Unipol e
Zurigo (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso GAN del 16
febbraio 2000). 9 . Almeno per
questi servizi le imprese aderenti conoscono, pertanto, esattamente il
nominativo delle altre imprese partecipanti, in quanto sono le stesse imprese a
selezionare le nuove entranti.
I dati scambiati mediante RC
Log
129. Le informazioni scambiate attraverso gli osservatori RC Log
riguardano le singole fasi del processo produttivo del settore
dell'assicurazione auto.
130. In particolare, attraverso l'osservatorio
RCA - nato nel 1994 - le imprese possono conoscere direttamente e analiticamente
le tariffe delle imprese monitorate. Conseguentemente le imprese hanno contezza
dei prezzi finali praticati dai concorrenti per un numero estremamente elevato
di possibili profili tariffari660 Ogni
assicurato può essere descritto da un insieme di parametri (età, sesso,
caratteristiche del veicolo, classe di bonus/malus e così via). Tale
combinazione di parametri è denominata "profilo tariffario" e ogni impresa
associa ad ogni profilo tariffario un determinato premio. Considerato il numero
di parametri utilizzati, il numero di possibili profili tariffari è estremamente
elevato. 0 , in quanto i forti limiti
alla scontistica (c.d. flessibilità tariffaria) fanno sì che la tariffa coincida
di regola con il prezzo finale.
131. L'osservatorio ARD, costituito alla
fine del 1997, presenta una struttura ed un contenuto assai simili a quelli
dell'osservatorio RCA. Esso consente, attualmente, il monitoraggio dei premi
commerciali delle garanzie auto diverse dalla RCA, analizzando anche gli
scoperti applicati ai rischi, per tutti i veicoli in produzione o usciti di
produzione da meno di un anno dalla data del rilascio661 Cfr. lettera inviata da
RC Log a Generali il 25 gennaio 2000, relativa alla presentazione osservatori
Auto per il 2000 (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso
Generali del 16 febbraio 2000).1
.
132. L'osservatorio Multicompagnia è "un sistema in
grado di monitorare, in modo permanente e specializzato, l'andamento del settore
e il relativo posizionamento competitivo dei leaders"662 Cfr. presentazione del
22 aprile 1998 dell'osservatorio Multicompagnia (documentazione acquisita nel
corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre 1999).2 . Per raggiungere tale scopo, in realtà, l'osservatorio si
compone di diversi servizi che contengono analisi riguardanti, da un lato, la
raccolta premi, ovvero gli incassi realizzati, dall'altro, i sinistri (numero,
importo e tempi di liquidazione) di ciascuna impresa aderente. A seconda del
tipo di analisi, i dati contenuti nei rilasci di RC Log alle imprese relativi
agli incassi e ai sinistri vengono distinti per ramo di attività, tipo di
prodotto e/o provincia. Le analisi relative all'assicurazione auto prodotte
all'interno del Multicompagnia sono: a) flash mensile incassi -
contiene i dati di ciascuna compagnia relativi alla raccolta premi nazionale,
per ramo di attività. b) flash mensile sinistri - contiene i dati
relativi al numero dei sinistri, all'importo complessivo, al sinistro medio e
alla velocità di liquidazione dei sinistri aperti e chiusi del mese. c)
analisi trimestrale provinciale degli incassi - contiene i dati relativi
agli incassi a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché per
raggruppamenti territoriali richiesti dal cliente (per esempio corrispondenti
alle proprie divisioni operative), del trimestre appena concluso e del
corrispondente trimestre dell'anno precedente. d) analisi trimestrale
provinciale sinistri - contiene dati relativi al numero dei sinistri aperti
e chiusi del trimestre, all'importo complessivo dei sinistri liquidati, al costo
medio di liquidazione e alla velocità di liquidazione. e) quaderno
sinistri RCA - contiene dati relativi al numero di sinistri denunciati,
senza seguito e pagati e all'importo complessivo dei sinistri pagati, al costo
medio dei sinistri, alla velocità di liquidazione, ai tempi medi di liquidazione
e alla classificazione dei sinistri per fasce di esborso. f) analisi
annuale provinciale del portafoglio e dei punti vendita - contiene dati a
livello nazionale e provinciale relativi a: (i) premi commerciali e polizze,
divisi per i vari rami danni e vita; (ii) numero di punti vendita, divisi per
classi; (iii) premio medio per punto vendita, per ciascun ramo danni e
vita.
133. Tramite Multiskene le imprese acquisiscono informazioni circa
il possibile sviluppo del mercato assicurativo, così come rappresentato dalle
imprese concorrenti. Si tratta di valutazioni circa l'andamento dei singoli rami
(incremento atteso della raccolta premi, incidenza dei costi e dei sinistri,
evoluzione dei diversi canali distributivi ecc.) e dei fattori che influenzano
maggiormente tali andamenti.
134. L'osservatorio Multigamma si propone di
identificare le caratteristiche di ciascuno dei prodotti assicurativi censiti,
in termini di " [i] struttura tecnica (garanzie fondamentali, garanzie
accessorie, modalità di prestazione, condizioni, clausole, estensioni,
limitazioni, servizi non assicurativi collegati, ...) [ii]
caratteristiche esogene (packaging, linguaggio, ...) [iii] target
elettivo [iv] prezzi di vendita (tassi, sconti praticati) [v]
comunicazione locale (depliantistica, supporti promozionali, ...)
"663 Cfr. presentazione
dell'osservatorio Multigamma del 22 luglio 1999 (documentazione acquisita nel
corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre 1999).3 e di compararle tra loro in una sorta di analisi
qualità-prezzo. Al fine di una più completa analisi viene inoltre predisposta
una banca dati (denominata Multigamma Thesaurus) che permette "per ogni area
di rischio, per una o per tutte le compagnie osservate, a partire da un certo
anno in poi, [di] visionare il materiale illustrativo e
promozionale dei prodotti, verificare la struttura e il contenuto degli stampati
di polizza, (...) analizzare in dettaglio i testi di ciascun libretto di
polizza"664 Cfr. presentazione del
prodotto Multigamma Thesaurus (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione
presso RC Log del 16 novembre 1999).4
I dati di input
135. Nel corso del
procedimento istruttorio è stato possibile accertare che, di regola, tutti i
dati utilizzati da RC Log per realizzare questi osservatori sono forniti
direttamente dalle imprese, in quanto si tratta generalmente di dati interni non
acquisibili esternamente.
136. Ciò è particolarmente vero per
l'osservatorio Multicompagnia, nel quale vengono elaborati dati relativi
all'andamento dei sinistri e della raccolta premi per ramo, a livello
provinciale e per punto vendita. In particolare, l'osservatorio Multicompagnia
"si basa sulla fornitura, da parte di ciascuna compagnia, di una serie di
dati, selezionati, concordati e a frequenze prefissate, relativi all'andamento
della raccolta, della nuova produzione e dei sinistri della propria compagnia,
sia a livello nazionale che a livello provinciale"665 Cfr. presentazione del
22 aprile 1998 dell'osservatorio Multicompagnia (documentazione acquisita nel
corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre 1999).5 .
137. Ugualmente, i dati elaborati tramite
l'osservatorio Multiskene sono necessariamente di fonte aziendale, in quanto
l'oggetto dello scambio di informazioni concerne le valutazioni di ciascuna
impresa circa l'evoluzione nel breve-medio periodo di una serie di variabili
strategiche.
138. Anche i dati di input dell'osservatorio Multigamma
vengono inviati direttamente dalle imprese, su sollecitazione di RC
Log666 Cfr. corrispondenza di
RC Log con Generali, RAS e Lloyd Adriatico per l'invio di dati per
l'osservatorio Multigamma (documentazione reperita nel corso dell'ispezione a RC
Log del 16 novembre 1999).6 . Si
tratta in particolare delle informazioni derivanti dai libretti e dagli stampati
di polizza, nonché dalla struttura tariffaria (prezzi, sconti, premi
minimi).
139. Le imprese hanno sostenuto la natura pubblica dei tariffari
RCA e ARD e diverse imprese hanno negato l'invio degli stessi. Tuttavia, è
risultato che sono proprio le imprese che, di regola, inviano i dati667 Tale circostanza viene
di fatto confermata nella memoria RC Log del 12 giugno 2000, nella quale la
società ha affermato "di aver chiesto e ricevuto i tariffari anche direttamente
dalle Compagnie", specificando che "Se così non avvenisse, RC Log dovrebbe
ricorrere alla ricerca tramite broker ed agenti per ottenere copie delle
tariffe".7 . Al riguardo RC Log ha
affermato che solo dal 1999 le tariffe vengono fornite in massima parte dalle
compagnie, "sempre solo dopo che tali tariffe sono state comunicate all'ISVAP
e messe a disposizione delle agenzie e del consumatore. In ogni caso si tratta
[...] non di informazioni particolari atte a facilitare l'individuazione della
struttura matematica della tariffa". L'invio da parte delle compagnie
"o è spontaneo oppure è sollecitato telefonicamente da RC Log, allorché
quest'ultima venga a sapere che la tariffa è cambiata"668 Cfr. risposta richiesta
informazioni RC Log del 14 gennaio 2000, cit.8
. In precedenza, invece, sempre secondo RC Log, le tariffe delle
compagnie erano reperite attraverso "Intermediari legati a singoli membri di
RC Log da vincoli di amicizia personale" e inoltre attraverso la società
Diagramma IAA, società che svolge principalmente attività di fornitura di
software gestionale per i brokers assicurativi; all'interno di
tale attività vengono monitorate le tariffe RCA di circa 50 compagnie,
attraverso una collaborazione con la società Assinews669 Cfr. Verbale di
accertamento ispettivo presso Diagramma del 16 febbraio
2000.9 .
140. In merito alla
collaborazione con Diagramma IAA, RC Log ha prodotto un contratto sottoscritto
dalle due imprese il 13 gennaio 1995 e rinnovato fino al 1998, secondo il quale
Diagramma IAA si impegna a trasmettere a RC Log i tariffari a propria
disposizione. E' prevista una clausola di "esclusività della fornitura e di
non concorrenza", in base alla quale "RC Log si impegna verso Diagramma
ad utilizzare il materiale da quest'ultima fornitole solo in relazione a proprie
attività di studio, che verranno cedute ad utenti finali identificati nelle sole
Direzioni delle compagnie assicurative. (...) Di converso Diagramma si impegna a
non fornire il materiale (...) a nessuna Direzione di compagnia
assicurativa".
141. Dalla documentazione a disposizione emerge
tuttavia che numerose imprese provvedono da tempo ad inviare direttamente il
proprio tariffario a RC Log, talvolta con notevole anticipo rispetto alla data
di entrata in vigore770 Ad esempio risulta che
RAS abbia inviato il 16 novembre 1998 la tariffa in vigore dal 1° gennaio 1999
(cfr. documentazione reperita nel corso dell'ispezione a RC Log del 16 novembre
1999). 0 . In particolare, pur non
essendo di regola "reperibili, in sede RC Log, documenti relativi a questi
invii, perché la massima parte di essi sono comunicati per telefono, oppure i
tariffari pervengono senza alcuna lettera di accompagnamento, od infine
quest'ultima viene cestinata"771 Cfr.
risposta richiesta informazioni RC Log del 14 gennaio 2000,
cit.1 , sono stati rinvenuti documenti
dai quali risultano invii risalenti addirittura al 1996, ovvero molto prima
rispetto al 1999 dichiarato da RC Log772 Cfr. tra l'altro,
l'invio da parte di GAN del tariffario luglio 1996 a RC Log avvenuta il 20
giugno 1996 (documentazione reperita nel corso dell'ispezione presso GAN del 16
febbraio 2000).2 . Anzi, i
rappresentanti di Reale Mutua hanno dichiarato in audizione che l'impresa
"inviava i dati relativi alle tariffe su supporto cartaceo, ogni volta che vi
era una variazione tariffaria. Tale condizione non era espressamente prevista
nel contratto di adesione, tuttavia l'impresa che non inviava i tariffari non
riceveva il rilascio"773 Cfr.
Verbale in forma sintetica audizione Reale Mutua del 24 febbraio
2000.3 . La circostanza che l'adesione
agli osservatori RCA e ARD implica l'invio dei tariffari è confermata anche da
una lettera inviata da Fondiaria a RC Log il 26 gennaio 1998, nella quale si
afferma "Considerata la ns. adesione per il 1998 all'osservatorio Auto RC,
all'osservatorio ARD e al servizio Multigamma, allegato alla presente
trasmettiamo: 1. le Condizioni Generali; 2. le Norme
tariffarie per le assicurazioni di Responsabilità Civile e dei Rischi Diversi
per veicoli a motore"774
Documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso RC Log del 16 febbraio
2000.4 .
142. I dati inviati
dalle compagnie a RC Log non si limitano ai soli tariffari, ma comprendono
informazioni aggiuntive, quali le indicazioni sugli sconti applicabili e le
norme "assuntive", contenute in circolari e altro materiale riservato alla
propria rete commerciale775 Si
vedano, ad esempio, le lettere inviate a RC Log da Fondiaria, in data 4 ottobre
1999, da BNC Assicurazioni, in data 10 novembre 1999, da RAS, in data 22 gennaio
1999, da Lloyd Adriatico, in data 12 novembre 1999 (documentazione acquisita nel
corso dell'ispezione RC Log del 16 novembre 1999). La stessa RC Log, nella
memoria pervenuta il 12 giugno 2000, in relazione a questi invii, ha
"tranquillamente confermato che ciò possa essere avvenuto" per
errore.5 . Le imprese che adottano
meccanismi di calcolo del premio cosiddetto "esponenziale"776 Di regola, esistono due
modalità per determinare la tariffa. La prima, analogamente a quanto realizzato
durante il periodo della regolamentazione tariffaria, prevede la definizione di
una tariffa base che viene moltiplicata per i coefficienti di personalizzazione.
La seconda, definita esponenziale, consiste nell'assegnare a ciascun parametro
di personalizzazione un punteggio; si calcola la somma di tali punteggi e si
confronta tale somma con apposite tabelle per determinare il premio finale. I
due sistemi evidentemente non coincidono e non sono facilmente confrontabili. La
conversione da un sistema all'altro non è immediata e richiede, oltre ad alcune
elaborazioni, la conoscenza di informazioni private
dell'impresa.6 , hanno addirittura
inviato a RC Log, al fine di rendere confrontabili le proprie tariffe con quelle
dell'osservatorio, la trasformazione della propria tariffa a punteggio in
tariffa a coefficienti moltiplicativi777 Cfr. documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione presso RC Log del 16 febbraio
2000.7 .
143. Nel corso del
procedimento Generali e RAS hanno cercato di occultare l'invio dei propri
tariffari a RC Log, prevedendo che lo stesso avvenisse attraverso modalità che
non lasciassero traccia. Per quanto concerne Generali, sono stati rinvenuti
alcuni documenti, nei quali si manifesta chiaramente l'intenzione di non
comparire come aderente a RC Log778 Cfr.
documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso Generali del 16
febbraio 2000. 8 . In un documento del
29 dicembre 1999 è indicato "No fattura RCA a Maestrelli (RC Log) ". In
un successivo appunto del 21 gennaio 2000 si esprime chiaramente l'intenzione di
"Pagare IAMA; rinnovare RC Log (*); mandare tariffe "in via informale"
partecipare ad eventuali incontri IAMA (**) (*) possibilmente senza
impegni scritti; (**) senza verbali o convocazioni". Per quanto concerne
RAS è stata rinvenuta una e-mail interna779 Cfr. documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione presso RAS del 16 febbraio
20009 , datata 4 febbraio 2000, nella
quale si afferma che "per quanto riguarda la fornitura delle nostre tariffe,
ci siamo accordati verbalmente, che si possono consegnare in una busta anonima
che RC Log stessa si preoccuperà di prelevare".
I dati di
output
144. La fornitura dei dati di output alle imprese avviene, di
regola, in via informatica, modalità che permette alle imprese un numero elevato
di elaborazioni. Come viene di seguito illustrato, a parziale eccezione del
Multicompagnia, i dati di output si riferiscono alle singole imprese, con il
nominativo in chiaro o facilmente identificabile. I rilasci, inoltre, avvengono
a cadenza ravvicinata rispetto al momento in cui gli stessi si
riferiscono.
145. Per quanto concerne il Multicompagnia la tempistica
prevista per la trasmissione dei dati di input a RC Log da parte delle imprese e
per il rilascio degli elaborati di RC Log è tale per cui ciascuna impresa
conosce i dati relativi ai propri concorrenti dopo un periodo di tempo
particolarmente limitato rispetto a quello oggetto di analisi, ad esempio poco
più di un mese per i dati relativi agli incassi mensili880
La tempistica prevista per gli
invii dei dati e i successivi rilasci di RC Log è la seguente (cfr. risposta RC
Log del 14 gennaio 2000, cit.): nel caso dei flash nazionali mensili e
trimestrali, si prevede che l'invio dei dati a RC Log debba avvenire per gli
incassi entro 30 giorni dalla chiusura del mese o trimestre in considerazione,
mentre i dati sui sinistri entro 40 giorni. Per le analisi provinciali
trimestrali si prevede invece l'invio a RC Log dei dati richiesti entro 50
giorni dalla chiusura del trimestre. Per le analisi annuali i dati devono
pervenire a RC Log entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono, in modo tale da permettere di rilevare anche le denunce tardive sui
sinistri. L'invio delle elaborazioni alle imprese dovrebbe avvenire secondo la
seguente tempistica: entro 3 giorni dal ricevimento dei dati di tutte le
compagnie coinvolte per i flash nazionali mensili incassi, entro 5 giorni per il
flash nazionale mensile sinistri, entro 10 giorni per le analisi trimestrali e
entro il mese successivo per le analisi annuali. Per il flash nazionale mensile
incassi è previsto l'invio da parte di RC Log di elaborazioni provvisorie nel
caso di ritardi neli invii da parte di alcune imprese.0 . In caso di ritardi nell'invio dei dati relativi agli
incassi da parte di alcune delle compagnie, RC Log, quanto meno durante il 1998,
ha fornito comunque rilasci, basati su anticipazioni relative ai dati di almeno
tre compagnie881 Cfr. Verbale della
Riunione generale degli aderenti Multicompagnia del 14 gennaio 1999
(documentazione reperita nel corso dell'ispezione presso RC Log del 16 novembre
1999).1 . Nel flash mensile incassi
i dati vengono forniti con i nomi delle compagnie in chiaro; ciò permette a
ciascuna impresa di conoscere con cadenza mensile e in brevissimo tempo il
valore della raccolta premi di tutti i principali concorrenti, nonché
l'evoluzione della propria quota relativamente alle imprese monitorate. In
tutti gli altri servizi, di regola, ogni compagnia riceve il proprio dato
rapportato con quello complessivo dell'osservatorio. Tuttavia, nel caso degli
incassi annuali - che contengono anche informazioni sulle performance dei
singoli punti vendita - oltre al dato relativo all'intero osservatorio vengono
fornite informazioni relative a piccoli gruppi di imprese: "top five", "auto
oriented" e "medie eq. " (ovvero le imprese che hanno un portafoglio equilibrato
tra danni e vita). In questo caso, il numero estremamente ridotto di imprese
aderenti a tale servizio e il fatto che ciascuna impresa riceva il proprio dato
e quello delle concorrenti sulla base di quattro raggruppamenti diversi di
imprese fa ragionevolmente ritenere che ciascuna impresa possa conoscere con
buona approssimazione l'andamento della raccolta premi di ciascuno dei
principali concorrenti.
146. L'osservatorio Multiskene fornisce due tipi
di output contenenti le previsioni a medio termine (quinquennali, per esempio
1999-2004) e a breve termine (per esempio chiusura 1999 e andamento 2000). In
particolare, gli scenari a medio termine per la RCA riguardano882 Cfr. questionario
Multiskene primavera 1999 (allegato risposta RC Log del 14 gennaio 2000 cit.).
Per il CVT sono fornite informazioni simili (eccetto la
personalizzazione).2 : - stima
numerica dell'incremento/decremento della raccolta premi del
mercato; - stima numerica del contributo a tale incremento/decremento
di una serie di fattori, quali la dinamica del parco circolante, l'andamento del
costo medio e della frequenza dei sinistri, concorrenza sul prezzo,
personalizzazione della tariffa, aggressività e diversificazione delle reti
distributive, interventi governativi, normative sul traffico e ruolo delle
associazioni di difesa dei consumatori; - ripartizione prevista della
raccolta premi tra i canali di vendita; - indicazione del futuro peso di 22
variabili di personalizzazione tariffaria nella determinazione delle
tariffe; - andamento dei caricamenti (provvigioni, altre spese commerciali,
costi di gestione) e dei sinistri di competenza per gli anni 2001 e 2004. Le
previsioni a breve termine sono realizzate in autunno e "hanno un obiettivo
molto più operativo, diretto e immediato: giunti a questo momento dell'anno
[...] si tratta [...] di concentrarsi sulla previsione di chiusura
della raccolta dell'anno corrente ed al più di un anno a venire. "
883 Cfr. contratto standard
di adesione a Multiskene (allegato risposta RC Log del 14 gennaio 2000
cit.).3 . I nominativi delle
imprese sono criptati negli output e non sono state rinvenute le chiavi di
decriptaggio. Tuttavia, poiché, come illustrato in seguito, le imprese si
riuniscono per discutere gli output, ovviamente ciascuna di esse conosce le
previsioni di ciascun concorrente.
147. L'osservatorio Multigamma si basa
su un sistema denominato Benchmark Points (BMP), che consente di assegnare un
punteggio ad ogni singola polizza esaminata, che può essere in tal modo
confrontata con una polizza media (ottenuta dalla media dei punteggi delle
polizze dei partecipanti) ed una polizza ideale (ottenuta considerando i
punteggi più elevati assegnati alle diverse caratteristiche delle polizze
considerate). Inoltre, considerati i premi praticati, variabili a seconda
della tipologia di utente, è possibile effettuare confronti tra la polizza
offerta da ciascuna compagnia ed i premi, realizzando una sorta di analisi
"qualità/prezzo". Il servizio permette dunque ad ogni impresa assicuratrice
di valutare immediatamente il posizionamento globale del proprio prodotto, in
termini di condizioni contrattuali offerte, rispetto alla media del mercato e a
ciascun concorrente, non essendo prevista alcuna forma di criptatura dei
dati. Attraverso il Multigamma Thesaurus, inoltre, le imprese aderenti
possono conoscere e confrontare tutte le condizioni di polizza praticate dalle
imprese monitorate.
148. Per quanto concerne l'osservatorio RCA, le
imprese aderenti ricevono un particolare software ed una banca dati su
CD-Rom, attraverso i quali è possibile conoscere i premi relativi ad
autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori e macchine agricole, per ciascun
possibile profilo di personalizzazione (età, sesso, professione, provincia,
cavalli fiscali e classi di bonus-malus), praticati dalle imprese monitorate,
nonché effettuare una serie di elaborazioni ulteriori.
149. Gli output
vengono forniti da RC Log su formato Excel, nonché su software RC Log
(denominato "Auto on PC")884 Il
software è costruito in formato Access. Si ricorda che si tratta di un database
per il quale sono facilmente consultabili anche le tabelle poste a base di
calcolo.4 e su applicativi SAS. In
particolare i dati di output su formato Excel mostrano con il massimo dettaglio
i premi commerciali applicati per un numero elevatissimo di profili tariffari,
ottenibili dall'incrocio delle modalità con cui si presenta ciascuna variabile
di personalizzazione. Per ognuna delle imprese monitorate sono riportati il
premio base885 Il premio base non
corrisponde al premio puro, ma rappresenta la grandezza rispetto alla quale
applicare i coefficienti di personalizzazione. Qualora la media di tali
coefficienti fosse pari a 1 il premio base potrebbe essere considerato pari al
premio medio, rappresentante pertanto la somma del premio puro e dei caricamenti
medi.5 e i coefficienti di
personalizzazione di tutte le tariffe adottate dal momento dell'entrata
dell'impresa nell'osservatorio. In tal modo è possibile conoscere, per ciascun
profilo tariffario, la dinamica del premio e il raffronto con la tariffa
amministrata in vigore prima del 1994.
150. Per quanto concerne i
parametri di personalizzazione, a titolo esemplificativo, le informazioni
fornite per le autovetture concernono le seguenti variabili: a) massimale,
distinta in 14 modalità, da 1,5 miliardi a infinito; b) provincia, distinta
in 103 modalità, corrispondenti a ognuna delle province italiane; c)
alimentazione e potenza del veicolo, distinta in 62 modalità (2 tipi di
alimentazione, benzina e diesel, per 31 possibili valori di potenza, espressi in
cavalli fiscali); d) classe di merito, distinta in 35 modalità; e) sesso
ed età, distinta in 59 classi di età (da 18 a 76 anni) per ciascuno dei sessi,
più una modalità per le persone giuridiche; f) anzianità patente, distinta in
12 modalità; g) professione, distinta in 30 modalità; h) età dell'auto,
distinta in 23 modalità. Si tratta pertanto di informazioni relative al
valore attribuito da ciascuna impresa a 428 coefficienti (più il premio base),
attraverso la combinazione dei quali è possibile risalire ai premi commerciali
per oltre 3.000 miliardi di possibili profili tariffari.
151. Inoltre,
nel database Excel sono riportati alcuni fogli denominati "note, eccezioni,
varianti" che contengono informazioni di dettaglio su ogni singola tariffa, che
non sono immediatamente percepibili sulla base dei soli coefficienti di
personalizzazione, ad esempio sconti per particolari categorie di
utenti.
152. I dati contenuti nelle tabelle Excel non contengono di
regola informazioni direttamente ricavabili dai tariffari, bensì elaborazioni
sugli stessi, condotte spesso con l'ausilio delle imprese, tali da permettere un
confronto diretto tra i premi base ed i coefficienti di personalizzazione
praticati da ciascuna impresa. A tale scopo è sufficiente considerare che
numerose imprese fanno ricorso a tariffari in forma esponenziale e non
moltiplicativa come nelle rappresentazioni di RC Log e che i tariffari in forma
moltiplicativa di diverse imprese presentano congiuntamente i valori di diversi
parametri di differenziazione (ad esempio, sesso, età e potenza
dell'autoveicolo). In questo caso, l'esatto valore del premio base e dei
coefficienti di personalizzazione è conosciuto solo dall'impresa che ha
predisposto il tariffario, in quanto il numero di equazioni è inferiore al
numero di variabili. In altri termini, conoscendo i valori assunti nella tariffa
dal premio base e dai coefficienti di personalizzazione per sesso, età e potenza
del veicolo è possibile calcolare i valori presenti nei tariffari destinati al
pubblico, mentre per il processo contrario - ovvero quello effettuato da RC Log
- occorre un'informazione aggiuntiva, quale il valore attribuito al premio base,
per poter calcolare correttamente tutti i coefficienti. La trasformazione del
tariffario da forma esponenziale a forma moltiplicativa è ovviamente più
complessa di quella ora descritta.
153. Il software Auto on PC
consente inoltre la realizzazione di simulazioni di portafoglio, quali: -
analisi puntuali dei premi commerciali attuali e passati praticati da ciascuna
delle imprese monitorate, con la specificazione dei valori assunti dai
coefficienti relativi ai diversi parametri di personalizzazione; -
possibilità di simulare nel dettaglio il comportamento di una tariffa nuova
prima della sua entrata in vigore; - possibilità di simulare il
posizionamento del proprio portafoglio attribuendo un peso ai diversi profili
tariffari.
154. La procedura SAS, infine, consente di elaborare per ogni
settore una serie di informazioni riferite a basi di dati differenti. Si
possono, ad esempio, conoscere i premi riferiti ad un insieme di più profili
selezionati dall'utente, analizzare le variazioni di tariffe limitatamente ad un
gruppo di compagnie assimilabili tra loro in funzione di una determinata
caratteristica e confrontare il proprio posizionamento rispetto a questo
pool, svolgere analisi limitate ad alcune province, confrontare le
variazioni subite dalle tariffe nel tempo a partire dal luglio 1994. Ad esempio,
è possibile costruire tavole di dettaglio dei premi per ogni possibile incrocio
del profilo del contraente con le caratteristiche tecniche del veicolo e con la
provincia, evidenziando i capoluoghi di provincia e/o i comuni dove una o più
delle compagnie monitorate utilizzano una tariffa particolare.
155. I
rilasci dell'osservatorio RCA pervengono alle imprese pochi giorni dopo
l'adozione delle nuove tariffe. Sono previsti infatti due rilasci
"istituzionali" nei mesi di gennaio e luglio (i mesi nei quali tradizionalmente
vengono adottati nuovi tariffari), nonché ogni volta che almeno due delle
principali imprese modificano le proprie tariffe. I rilasci, e quindi le
variazioni tariffarie intervenute, vengono inoltre discussi in apposite riunioni
degli aderenti886 Cfr. risposta RC Log
del 14 gennaio 2000, cit.6
.
156. Al fine di rendere più tempestiva e puntuale
l'informazione relativa al cambiamento delle tariffe, RC Log prepara inoltre una
newsletter, denominata RCA News, inviata contestualmente ai
rilasci su supporto informatico, nella quale sono descritte le variazioni nella
struttura tariffaria apportate da ciascuna impresa di assicurazione nel periodo
compreso tra il rilascio precedente e quello attuale. Ad esempio, nel numero
di aprile 1999, è riportato, per ogni impresa monitorata, il calendario delle
variazioni tariffarie intervenute nel periodo Luglio 1998 - Aprile 1999.
Inoltre, per tutte le imprese che nel periodo compreso tra il rilascio di
gennaio e quello di aprile 1999 abbiano effettuato almeno una variazione
tariffaria, vengono specificate le principali novità (ad esempio importo medio
degli aumenti tariffari, introduzione di nuove classi di merito o di nuovi
parametri di personalizzazione, aumento della differenziazione territoriale,
ecc.)887 Nella memoria pervenuta
in data 12 giugno 2000, RC Log ha affermato che quello di aprile 1999 sarebbe
stato l'unico numero della News letter.7
.
157. Nonostante la precisazione di RC Log, contenuta
peraltro nella presentazione dell'abbonamento all'osservatorio per il 2000, ove
si legge "l'osservatorio mette a disposizione di ciascun aderente tutti i
suoi output, dove le singole compagnie appariranno - al solito - con un codice
criptico, essendo nota a ciascuna compagnia solo la decodifica del proprio
marchio"888 Cfr. lettera da RC Log
a Generali del 25 gennaio 2000 (documentazione reperita nel corso dell'ispezione
presso Generali del 16 febbraio 2000).8
, dalla documentazione agli atti del procedimento emerge che ogni
impresa è facilmente in grado di risalire alla denominazione della compagnia di
assicurazione nascosta dietro il codice. Presso le imprese, oggetto di
accertamenti ispettivi, è stato reperito un foglio contenente l'indicazione del
codice di criptatura per ogni compagnia o comunque analisi di raffronto tra i
premi praticati dalle diverse imprese con l'indicazione corretta della compagnia
a cui corrisponde ogni codice889 Si veda
ad esempio la documentazione acquisita nel corso delle ispezioni presso
Winterthur del 21 settembre 1999 e presso Duomo del 16 febbraio
2000.9 . Inoltre, nei propri
rilasci RC Log inserisce una pagina nella quale, per ogni impresa, è possibile
desumere il fatturato realizzato e le quote di mercato nei rami RCA e CVT,
elementi questi da soli idonei a permettere una corretta individuazione di
ciascuna impresa. Infatti, si tratta di dati di fonte ANIA, noti a tutti gli
operatori del settore. In ogni caso, nel rilascio dell'osservatorio RCA del
mese di gennaio 2000, acquisito nel corso dell'ispezione presso RAS, nella
predetta pagina compare accanto al codice anche il nome dell'impresa
corrispondente e l'indicazione delle compagnie del gruppo che utilizzano il
medesimo tariffario. Si rileva infine che le compagnie che aderiscono sia
all'osservatorio RCA che all'osservatorio ARD conoscono certamente la legenda
dei codici, in quanto nel software "Auto on PC" dell'osservatorio ARD esiste
comunque un'apposita finestra che contiene la legenda dei codici, comuni ad
entrambi gli osservatori. Pertanto, i dati contenuti nei rilasci
dell'osservatorio RCA sono riconducibili senza difficoltà alle singole
compagnie, seppure formalmente criptati.
158. L'osservatorio ARD, nel
quale i nomi delle compagnie non sono criptati, consente, attraverso il ricorso
a strumenti analoghi a quelli previsti per l'osservatorio RCA (Tabelle Excel,
Applicativo Access, Procedura SAS), di realizzare un monitoraggio dettagliato
sulle tariffe incendio e furto per il settore autovetture, motocicli e
ciclomotori, comprendendo anche gli scoperti applicati ai rischi. Attraverso
l'applicativo Access, secondo quanto contenuto nella proposta di vendita per il
2000 predisposta da RC Log990 Cfr.
lettera da RC Log a Generali del 25 gennaio 2000, cit.0 , è possibile: - visualizzare le caratteristiche
generali delle tariffe - tassi, scoperti e minimi, gruppi territoriali e livelli
di rischio - distinguendo tra garanzia "Valore a nuovo" e "Valore commerciale"
del veicolo; - produrre dati di sintesi, dalle quali si ricavano scoperti,
minimi e tassi per ciascuna impresa, per ogni provincia, nonché per ogni
veicolo; - produrre dati di dettaglio, che consentono di confrontare il
premio richiesto da ciascuna compagnia relativamente ad un dato veicolo, ovvero
per diversi tipi di garanzia (solo danno parziale, anche danno totale,
ecc.).
159. Sono, inoltre, in corso di realizzazione ulteriori servizi,
tra cui l'inserimento di tabelle atte ad evidenziare la dinamica dei premi e
l'evoluzione delle condizioni, nonché l'introduzione di nuove funzioni negli
applicativi; in particolare, è prevista la possibilità di visualizzare, per ogni
tariffa, accanto al tasso "base", il tasso ricalcolato con l'integrazione del
costo di tutte le garanzie aggiuntive e di predefinire uno o più gruppi
ristretti di imprese (analoghe per dimensione, per distribuzione territoriale,
per composizione di portafoglio), che costituiscano la base delle analisi svolte
dall'utente991 Un'analoga funzione è
già disponibile per l'osservatorio Auto.1
.
160. Attraverso gli osservatori RCA e ARD le imprese
possono pertanto conoscere in estremo dettaglio i premi commerciali attualmente
praticati da un numero di imprese che rappresenta più dell'80% della raccolta
premi dei mercati RCA e ARD.
Le riunioni delle imprese e i comitati
tecnici
161. Dalla documentazione agli atti emerge che nell'ambito di
tutti gli osservatori si tengono numerose riunioni tra gli aderenti. Per alcuni
di tali osservatori le riunioni sono a tal punto formalizzate che lo stesso RC
Log definisce siffatte riunioni con l'appellativo di Comitati
Tecnici.
162. All'interno del Multicompagnia è stato rilevato che i
Comitati Tecnici e le Riunioni delle imprese, cui partecipano rappresentanti
delle imprese e di RC Log, discutono circa le modalità di trasmissione dei dati
dalle compagnie a RC Log, le caratteristiche delle elaborazioni effettuate da RC
Log e dei relativi rilasci, nonché l'attività futura dell'osservatorio992 Al riguardo, nella
memoria del 12 giugno 2000, Winterthur ha sostenuto che "nel corso [dei comitati
tecnici] le discussioni tenutesi hanno avuto ad oggetto la struttura del
servizio proposto da RC Log e le proposte di ampliamento dello
stesso".2 . Le discussioni non sono
limitate agli aspetti più propriamente "tecnici", ma riguardano numerosi altri
temi, tra i quali: (i) le variabili di interesse che devono essere rilevate,
(ii) la disponibilità, oltre che la possibilità tecnica, da parte delle
compagnie a fornire determinati dati, (iii) le modalità di invio delle
elaborazioni alle compagnie, riguardo sia agli aggregati con i quali confrontare
i dati della compagnia (per esempio, invii personalizzati in vario modo
attraverso il confronto con specifici gruppi di competitors) che alla
trasparenza dei dati delle singole imprese, (iv) l'allargamento di singoli
servizi degli osservatori a nuove compagnie.
163. Nell'ambito
dell'osservatorio Multiskene è prevista una apposita "riunione di commento
sulla qualità degli scenari di ramo risultanti dalla rilevazione di
primavera" da tenersi entro la prima metà del mese di luglio.
"L'obiettivo della riunione è quello di discutere e di riflettere
criticamente sulle differenze osservate tra la previsione di chiusura dell'anno
corrente effettuata dagli Aderenti e gli eventi del primo
semestre"993 Cfr. contratto di
adesione all'osservatorio Multiskene per il 1999 (allegato alla risposta RC Log
del 14 gennaio 2000).3 . Pertanto,
attraverso il Multiskene, le imprese aderenti confrontano le proprie previsioni,
a breve e medio termine, relative alla raccolta premi, alle principali voci di
costo, all'evoluzione dei canali distributivi e alla possibile evoluzione della
personalizzazione, con quelle di ciascuna delle altre imprese aderenti
all'osservatorio.
164. Numerose sono pure le riunioni che si svolgono
all'interno degli osservatori RCA e ARD. Ad esempio, con riferimento al primo è
stata reperita documentazione che testimonia incontri con cadenza semestrale,
anche se non si dispone di verbali che attestino il contenuto di tali incontri,
ma unicamente il nominativo dei presenti994 Cfr. documentazione
allegata alla risposta RC Log del 24 gennaio 2000, cit.4 . Per quanto concerne l'osservatorio ARD, per il quale
lo stesso RC Log ha ammesso l'esistenza di un elevato numero di incontri
finalizzato alla realizzazione di un nuovo servizio, risulta ad esempio che
nella riunione del Comitato Tecnico ARD del 15 aprile 1999, le imprese
richiedevano a RC Log di predisporre già nel rilascio di settembre 1999 la
"possibilità di inserimento di un sistema di pesi che valutano
indipendentemente il numero dei veicoli, la concentrazione per provincia e la
quota di mercato della Compagnia"995 Cfr. Verbale riunione
tecnica "Comitato ARD" del 15 aprile 1999 (allegato alla risposta RC Log del 14
gennaio 2000).5
.
L'utilizzazione dei dati dell'osservatorio
RCA
165. Le imprese hanno dichiarato di non utilizzare i dati
dell'osservatorio RCA per la determinazione del premio puro. A tale proposito,
numerose imprese hanno affermato che il numero di osservazioni sui sinistri
permesse dal proprio portafoglio è sufficiente per una determinazione corretta
della tariffa. I dati RC Log verrebbero dunque utilizzati in un secondo momento
dagli uffici marketing per valutare l'impatto di tali tariffe sul
mercato, nonché definire il proprio "posizionamento" rispetto alle
altre996 Cfr. ad es. Verbale in
forma sintetica audizione Toro del 9 febbraio 2000; nonché memoria Generali del
12 giugno 2000, memoria Piemontese del 12 giugno 2000 e memoria Winterthur del
12 giugno 2000.6 .
166. Nel
corso del procedimento è tuttavia emerso che, almeno in alcuni casi, i dati
dell'osservatorio sono stati utilizzati per il calcolo del premio commerciale.
Tale circostanza emerge con particolare evidenza in un documento di GAN dove si
verificano, sulla base dei tariffari in quel momento in vigore, le possibilità
di variare il premio base e i coefficienti tariffari. Si legge ad esempio che
"osservando i confronti con i dati RC Log si potrebbe ipotizzare che in
alcune province, a seguito dell'aumento del premio base, avremo delle tariffe
più alte rispetto al mercato. In realtà c'è da aspettarsi un ulteriore
aggiustamento, probabilmente tra il 5% e il 10%, dei premi dopo l'estate da
parte di molte compagnie. Prima della definizione delle modifiche del premio
base potremmo comunque indagare su quest'ultimo aspetto con le altre
compagnie" 997 Cfr. documento GAN del
10 agosto 1999 (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso GAN del
16 febbraio 2000).7 .
167.
L'utilizzo delle informazioni diffuse attraverso RC Log nel processo di
determinazione della tariffa emerge da ulteriore documentazione acquisita presso
Toro e Winterthur. In un documento acquisito nel corso dell'ispezione presso
Toro del 21 settembre 1999, relativo alla predisposizione della tariffa RCA che
avrebbe dovuto entrare in vigore nel gennaio 2000, si afferma testualmente
"allo stato attuale i dati relativi a frequenza e pagato medio non
richiederebbero modifiche [del premio] (...) Siamo in attesa di risposta
dalle aree alla richiesta del 3 u.s. circa le province su cui si manifestano
criticità commerciali. Stiamo esaminando i raffronti tariffari RC Log sul
territorio"998 Cfr. "Tariffa Auto"
gennaio 2000 (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso Toro del
21 settembre 1999).8 . Nonostante
l'asserita non necessità di un aumento del premio, il premio di riferimento
praticato da Toro è aumentato di circa il 5% nel periodo ottobre 1999 - gennaio
2000.
168. In un documento interno acquisito presso Winterthur, datato 11
maggio 1999, relativo alla determinazione della tariffa per il settore IV, si
afferma di aver "effettuato un'analisi della tariffa che dovrebbe essere
applicata a Luglio confrontandola con quelle dei nostri più prossimi
competitors. Ho tenuto conto degli aumenti previsti per il prossimo luglio da
noi e dalla concorrenza ed ho applicato ai nostri premi la riduzione per il
pagamento annuale" 999 Cfr.
comunicazione interna Winterthur dell'11 maggio 1999 (documentazione acquisita
nel corso dell'ispezione presso Winterthur del 21 settembre
1999).9 . Occorre rilevare che da
questa comunicazione traspare, oltre all'uso delle informazioni RC Log per
determinare la tariffa futura, la circostanza che nel mese di maggio, se non
prima, Winterthur era già a conoscenza degli aumenti delle tariffe dei
concorrenti previsti per il successivo mese di luglio.
169. Le imprese
utilizzano inoltre i dati RC Log per confronti tariffari circa il posizionamento
relativo sul mercato e per analizzare come vengono considerati i singoli profili
tariffari dalle varie compagnie. A titolo di esempio, si consideri un
confronto1100 Cfr. documento
denominato "Tariffa RCA Vetture" (documentazione acquisita nel corso
dell'ispezione presso Generali del 16 febbraio 2000,) 00 effettuato da Generali sui dati relativi al rilascio di
RC Log del novembre 1999. In tale confronto viene considerato il premio medio
relativo alla classe di merito 13 del sistema bonus-malus secondo la
classificazione CIP per nove delle prime dieci imprese del mercato (manca
l'analisi per Lloyd Adriatico). Il premio medio è stato costruito utilizzando
come fattore di ponderazione il portafoglio di Generali stessa. Il documento
mostra peraltro una sostanziale similitudine1101 Tale similitudine
risulta anche dalle elaborazioni di Italiana in un documento denominato "Analisi
posizionamento di prezzo" - febbraio 1999 - (documentazione acquisita nel corso
dell'ispezione presso Italiana del 16 novembre 1999).01 tra i premi medi praticati dalle compagnie considerate;
infatti una semplice elaborazione condotta sui dati mostra che nel novembre 1998
il premio medio ponderato è risultato pari a 1.015.377 lire, con uno scarto
quadratico medio del 2,9%, mentre nel novembre 1999 il premio medio ponderato è
risultato pari a 1.170.343 lire, con uno scarto quadratico medio del
7,2%1102 Nei punti successivi
viene, infatti, mostrato, come negli ultimi tempi sia sensibilmente aumentato il
tasso di introduzione di variazioni tariffarie; con le imprese che tendono,
seppure in misura diversa, a diversificare il momento del varo di una nuova
tariffa.02 . Si noti che nello
stesso documento vengono indicati la data e l'entità degli aumenti previsti per
le tariffe RCA di numerosi concorrenti, che avrebbero dovuto entrate in vigore
nei mesi di gennaio e febbraio 2000.
f) La posizione delle
parti
Il difetto di competenza
dell'Autorità
170. Alcune imprese hanno osservato che, avendo
partecipato alle eventuali intese filiali e succursali di imprese aventi sede
principale in paesi comunitari diversi dall'Italia, il mercato geografico
rilevante dovrebbe essere esteso all'intera Unione Europea, con conseguente
difetto di competenza dell'Autorità italiana1103 Cfr. memorie SAI e
Milano del 9 giugno 200003
.
Il tie-in
L'assenza di
parallelismo nei comportamenti
171. In relazione alla pratica di
tie-in tra polizza RCA e polizza ARD, le parti hanno contestato la
rappresentatività del campione dal quale emergerebbe il parallelismo di
comportamenti, in considerazione del numero limitato di agenzie su cui è stata
condotta l'indagine della Guardia di Finanza1104 Cfr. memorie SAI e
Milano del 9 giugno 2000; memorie AXA, Generali, Unipol, Bayerische del 12
giugno 2000.04 . Alcune imprese
hanno affermato, inoltre, che sono state considerate per l'indagine una
tipologia di autovettura (Fiat Punto, molto soggetta a furti) e di cliente
(residente nelle province di Milano, Roma e Bari ad elevata sinistrosità)
particolarmente rischiosi; i richiedenti, inoltre, si presentavano come
sconosciuti e ciò non permetteva all'agente di formarsi un ragionevole
convincimento sulle caratteristiche "personali" di affidabilità, correttezza e
trasparenza dei comportamenti degli assicurati1105 Cfr. memoria Lloyd
Adriatico del 10 giugno 2000; memorie Zurigo, AXA, Winterthur del 12 giugno
2000. 05 .
172. Le parti hanno
anche eccepito la stessa esistenza di un parallelismo di comportamenti,
asserendo che, come emerso dall'istruttoria, le imprese adottano una grande
varietà di comportamenti, che vanno "dal rifiuto esplicito di assicurare solo
rischi CVT, alla "penalizzazione" (...) e alla limitazione delle acquisizioni
delle polizze CVT" 1106 Cfr.
memorie AXA, Zurigo, Lloyd Italico, Lloyd Adriatico, Sara, Bayerische, Generali,
Unipol, Assitalia, Winterthur, Reale Mutua, Levante del 12 giugno 2000; memorie
Milano e SAI del 9 giugno 200006 . Ciò
dimostrerebbe l'assenza di un'intesa. Anche laddove si volesse ritenere
esistente un'intesa, essa, in quanto costituente un uso commerciale, non sarebbe
comunque restrittiva della concorrenza, in virtù di quanto testualmente disposto
dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 287/901107 Cfr. memorie Milano e
SAI del 9 giugno 2000.07
.
Imputabilità dei comportamenti degli agenti alle
imprese
173. In ogni caso, qualora fossero effettivamente emersi nel
mercato i comportamenti paralleli osservati dall'Autorità, le imprese hanno
messo in dubbio l'imputabilità dei comportamenti alle imprese di assicurazioni.
A tale proposito le parti hanno ricordato come gli agenti siano rappresentanti
delle imprese, che hanno per legge il potere di "compiere gli atti
concernenti le modificazioni" dei contratti da essi offerti alla clientela
nell'ambito dell'autonomia imprenditoriale e gestionale della propria agenzia:
gli "agenti non sono dipendenti delle Compagnie, ma liberi imprenditori con
elevata autonomia e libertà di gestione"1108 Cfr. memorie SAI e
Milano del 9 giugno 2000; memorie AXA, Lloyd Italico, Reale Mutua del 12 giugno
200008 .
Motivazioni
tecnico-economiche del tie-in
174. Al fine di giustificare il proprio
comportamento, tutte le imprese hanno sottolineato la necessità di una
assunzione prudente dei rischi a causa della probabilità di truffe nel settore
CVT. Ad esempio, in "un contesto quale quello dell'Auto Rischi Diversi
caratterizzato da una frequenza elevata di frodi, gli agenti Toro sono invitati
a prestare particolare attenzione alla selezione del rischio" e in
particolare "al fenomeno delle truffe, valutando in maniera particolare
richieste per la sola ARD da persone non conosciute"1109 Cfr. doc. 650, Verbale
in forma sintetica audizione Toro del 9 febbraio 2000. Simili considerazioni si
trovano nelle memorie presentate da tutte le imprese parti del procedimento per
il tie-in.09 . In questo contesto,
quindi, le imprese assicuratrici stipulano una polizza CVT soltanto se
dispongono di informazioni che permettono loro di "conoscere" in qualche modo
l'assicurando, con l'eccezione dei veicoli nuovi, in quanto in questo caso
"la macchina è nuova e non ha precedenti danni, esiste e non è stata rubata
prima dell'accensione della polizza"1110 Cfr. memorie Generali,
Unipol, Assitalia, Bayerische del 12 giugno 2000 e memoria Milano del 9 giugno
2000.10 . In questo senso molte
imprese hanno rilevato come la proposta di polizze per furto attraverso
concessionari è coerente con una spiegazione dell'abbinamento basata sulla
necessità di evitare eccessivi rischi di truffa nella stipula di polizze CVT.
Infatti, in tali casi, il contratto stipulato dall'acquirente di un autoveicolo
con una concessionaria automobilistica consente di acquisire informazioni di
sicuro rilievo sul soggetto che stipula la polizza e garantire l'esistenza
dell'auto1111 Cfr. memorie Zurigo,
Winterthur, Generali, Unipol, Assitalia, Bayerische del 12 giugno
200011 .
175. In generale, la
conoscenza dell'assicurato potrà derivare, oltre che da specifiche informazioni
personali in possesso dell'agente, dal fatto che l'assicurando è già cliente
dell'impresa in altri rami, oppure da informazioni sulla cura che l'assicurando
usa nei confronti del proprio veicolo. In questo senso, l'indicazione sulla
"diligenza" dell'assicurato sarebbe fornita dalla classe di merito RCA
desumibile dall'attestato di rischio1112 Cfr. memorie Zurigo,
Lloyd Italico, Winterthur, Sara del 12 giugno 2000 e memorie SAI e Milano del 9
giugno 2000.12 . Di qui, dunque, la
necessità di stipulare insieme le due polizze. Zurigo ha presentato dati dai
quali emergerebbe il maggior rapporto sinistri/premi che caratterizza le vendite
fatte dalla compagnia in deroga all'obbligo di stipulazione congiunta delle due
polizze, a conferma della saggezza della politica di abbinamento
seguita1113 Cfr. memoria Zurigo
del 12 giugno 2000. Un argomento simile è presentato, con minore dettaglio,
nella memoria AXA del 12 giugno 2000.13
.
176. Le imprese hanno sottolineato che il fatto che la
polizza CVT e la polizza RCA si riferiscano allo stesso bene, l'autovettura,
introduce un certo grado di complementarietà tra i due prodotti1114 Cfr. memorie Zurigo
del 12 giugno 2000, SAI e Milano del 9 giugno 2000.14 . E' stata altresì sottolineata la convenienza, sia per
le imprese che per il consumatore, di stipulare le due polizze congiuntamente,
in quanto si risparmierebbero i costi relativi alla gestione di due contratti
separati1115 Cfr. memorie Reale
Mutua, Zurigo, Winterthur del 12 giugno 2000.15
. Ciò spiegherebbe la scarsa domanda di soli prodotti
CVT.
177. Nel complesso, le parti ritengono che il supposto
parallelismo di comportamenti riscontrato sia spiegabile attraverso motivazioni
di carattere tecnico, riguardanti in particolare la selezione dei rischi, e
quindi che esista una solida spiegazione alternativa a quella basata sulla
concertazione tra imprese. Tali comportamenti non potrebbero, pertanto,
configurare una pratica concordata in violazione dell'articolo 2 della legge n.
287/90. Né sarebbe stato dimostrato l'effetto di tale pratica, poiché i
prezzi non sono allineati e una eventuale ripartizione del mercato tra le
imprese avrebbe dovuto condurre ad un "rapporto uniforme tra vendite
conseguite sul segmento ARD e vendite conseguite sul segmento RCA"1116 Cfr. memoria Zurigo
del 12 giugno 2000.16 , ripartizione
che sarebbe smentita dall'ampia diversità della composizione del portafoglio
delle imprese.
Lo scambio di informazioni tramite RC
Log
L'assenza di intesa
178. Secondo le parti, la
circostanza che gli abbonamenti con RC Log sono stati sottoscritti in maniera
indipendente e separata nel tempo con una società terza, che non ha alcuna
relazione con imprese di assicurazione, testimonia che nessuna intesa è
intercorsa tra le imprese1117 Cfr.
memorie Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI, Nuova MAA del
9 giugno 2000 e AXA, Sara, Lloyd Italico, Winterthur, Nationale e Royal &
SunAlliance del 12 giugno 2000.17
.
179. Non sarebbe stata, inoltre, dimostrata l'esistenza di
una comune volontà di realizzare un sistema di scambio di informazioni, elemento
questo ritenuto dalle parti essenziale per poter individuare un'intesa
restrittiva della concorrenza1118 Cfr.
memorie Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI, Nuova MAA del
9 giugno 2000 e memorie Generali, Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata,
Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo, Helvetia, Reale Mutua, Italiana del 12 giugno
200018 . Numerose imprese hanno
contestato la reciprocità dello scambio, poiché l'invio di dati non sarebbe
stato condizione necessaria per ottenere i rilasci di RC Log, come dimostra il
fatto che imprese nuove entranti abbiano potuto ottenere i dati
dell'osservatorio RCA1119 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, AXA, Allstate, Nationale, Royal & SunAlliance, Mediolanum del 12
giugno 2000 e memorie Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI,
GAN, Vittoria del 9 giugno 2000.19 .
In ogni caso, un eventuale schema di reciprocità potrebbe essere in atto solo
dal 1999, anno in cui, secondo alcune imprese, le compagnie aderenti hanno
cominciato ad effettuare gli invii di dati su base spontanea o su sollecitazione
di RC Log1120 Cfr. memorie Milano,
Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI del 9 giugno
2000.20 . Solo per quanto concerne
l'osservatorio Multicompagnia, la necessità di garantire l'omogeneità dei dati
elaborati da RC Log spiegherebbe sia l'invio da parte delle compagnie dei dati
grezzi, sia il fatto che le imprese già aderenti esprimano un gradimento
rispetto a nuovi ingressi1121 Cfr.
memorie Generali, Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol,
Allianz, Duomo, Helvetia, RC Log del 12 giugno 2000.21 . Infine, le imprese hanno ampiamente esposto nelle
loro memorie che le riunioni degli aderenti e i comitati tecnici costituiti
all'interno di RC Log non avrebbero alcuna finalità collusiva, in quanto in tali
riunioni non venivano discusse tariffe o altri dati sensibili, bensì
esclusivamente affrontati problemi tecnici relativi alla qualità dei dati di
input e alle modalità per migliorare il servizio offerto1122 Cfr. memorie
Winterthur, Nuova Tirrena, Reale Mutua, Generali, Assitalia, Ras, Maeci, Fata,
Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo, Italiana, Zurigo e Helvetia del 12 giugno 2000
e GAN, Vittoria, Fondiaria, del 9 giugno 200022
. Per quanto concerne l'osservatorio RCA è stato inoltre fatto
presente che le riunioni erano pubbliche e vi partecipavano anche rappresentanti
della stampa1123 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, AXA, Zurigo, Royal & SunAlliance del 12 giugno 2000 e memorie GAN
e Vittoria del 9 giugno 2000; verbale audizione Toro del 9 febbraio
200023 .
Inapplicabilità del
Regolamento CE n. 3932/92
180. Alcune imprese hanno rappresentato
che il richiamo al Regolamento CE 3932/92, quale mezzo per giudicare la liceità
di uno scambio di informazioni tra imprese di assicurazione, non è appropriato,
in quanto si tratta di un regolamento la cui applicazione è di competenza della
Commissione CE1124 Cfr. memorie Milano,
Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI, Nuova MAA del 9 giugno
200024 . Le stesse imprese hanno,
inoltre, sostenuto che, quand'anche lo scambio in questione rappresentasse
un'intesa ai sensi della normativa antitrust, esso non sarebbe
automaticamente illecito per il solo fatto di non essere coperto dal
Regolamento1125 Cfr. memorie Lloyd
Italico del 12 giugno 2000 e GAN, Vittoria Milano, Fondiaria, BNC, Commercial
Union, ITAS, Meie, SAI, Nuova MAA del 9 giugno 2000.25 . In ogni caso, anche compiendo un'analisi della
fattispecie secondo i canoni giurisprudenziali in materia di scambio di
informazioni, le parti hanno rappresentato la differenza tra la presente
fattispecie rispetto ai precedenti giurisprudenziali comunitari in materia. In
particolare, nel caso dei trattori agricoli1126 Decisione della
Commissione CE (Uk Agricultural Tractor Registration Exchange), in G.U.C.E. L
68/19, 1992.26 - unico precedente
comunitario avente ad esclusivo oggetto lo scambio di informazioni tra imprese
concorrenti - la situazione del mercato era caratterizzata da un oligopolio
stretto, mentre nel caso di specie il mercato assicurativo italiano presenta un
livello di concentrazione simile a quello degli altri paesi europei e non è
tecnicamente definibile come un oligopolio1127 Cfr. memorie GAN,
Vittoria del 9 giugno 2000 e memorie Generali, Assitalia, Ras, Bayerische,
Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo e Helvetia del 12 giugno
2000.27 .
Natura pubblica
dei dati
181. Tutte le imprese hanno contestato la natura riservata
dei dati contenuti nell'osservatorio RCA, muovendo dalla considerazione che, per
effetto della normativa ISVAP sulla pubblicità delle tariffe, al momento
dell'inserimento nell'osservatorio le tariffe sono già note da almeno 60
giorni. Circa la criptatura dei nomi delle imprese all'interno
dell'osservatorio RCA, diverse imprese hanno riconosciuto che la criptatura dei
dati era facilmente aggirabile, attraverso il ricorso a pubblicazioni di settore
ANIA o ISVAP per quel che concerne i dati di bilancio, e quindi fondamentalmente
inutile1128 Cfr. memorie GAN,
Vittoria del 9 giugno 2000.28 . Altre
imprese hanno affermato che la questione dell'identificabilità, alla luce della
pubblicità delle tariffe, sarebbe irrilevante1129 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia e Winterthur del 12 giugno 2000.29
.
182. Un secondo aspetto relativo alla natura dei dati
contenuti nell'osservatorio RCA riguarda la facilità con la quale si può
risalire ai dati presenti nell'osservatorio a partire da quelli reperibili in
agenzia. Su questo punto le parti hanno presentato posizioni difformi. RC
Log, nella sua memoria difensiva, ha evidenziato come la sua attività consista
in una elaborazione ulteriore, rispetto alla semplice trasmissione delle
tariffe, dei dati forniti dalle imprese; ha negato di essere una "specie di
collettore e ridistributore di informazione", sottolineando invece la
"intensa attività di trasformazione, che utilizza sofisticati strumenti,
tendenzialmente di tipo matematico, statistico ed informatico (...) ma spesso
anche di tipo interpretativo". Secondo RC Log, "l'osservatorio RCA ed ARD
non si configurano come una semplice raccolta e redistribuzione di dati
tariffari (che chiunque potrebbe fare, essendo gli stessi pubblici per volontà
espressa dell'ISVAP nella circolare 260 del 30 novembre 1995) ma come ricerca
delle strutture matematiche dei premi e loro trasferimento negli
applicativi". Altre imprese hanno al contrario sostenuto che i dati
contenuti nell'osservatorio RCA (e in quello ARD) sono facilmente desumibili dai
tariffari attraverso semplici operazioni aritmetiche e, nel caso delle tariffe
esponenziali, l'uso dei logaritmi1130 Cfr.
verbale dell'audizione finale del 15 giugno 2000, dichiarazioni di Winterthur e
Royal Insurance. Lloyd Italico e Sara hanno sostenuto nelle loro memorie del 12
giugno 2000 che è facile risalire dai tariffari delle agenzie ai dati contenuti
nei rilasci RC Log.30 .
183.
Per ciò che concerne gli altri osservatori, è stato sostenuto che i dati in essi
contenuti o sono di natura pubblica (Multigamma)1131 Cfr. memorie Generali,
Assitalia e Unipol del 12 giugno 2000; verbale audizione Toro del 9 febbraio
200031 , oppure che essi potrebbero
essere ottenuti egualmente attraverso un'indagine campionaria di rilevazione dei
sinistri, dei loro costi e della loro velocità di liquidazione
(Multicompagnia)1132 Cfr. memorie Generali,
RAS, Assitalia, Allianz e Unipol del 12 giugno 200032 . Inoltre, i dati di quest'ultimo osservatorio
costituirebbero una mera duplicazione dei dati ISVAP e ANIA1133 Cfr. memorie
Winterthur, Zurigo, Generali, RAS, Assitalia, Allianz e Unipol del 12 giugno
2000 e GAN del 9 giugno 2000.33
. L'attività di previsione di Multiskene sarebbe invece identica
a quella svolta dalle società di consulenza in altri settori1134 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Unipol, Helvetia, Winterthur, AXA del 12 giugno 2000 e GAN del 9
giugno 2000.34 . Analogamente, diverse
imprese1135 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, AXA del 12 giugno 2000 e Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union,
ITAS, Meie, SAI del 9 giugno 2000.35
hanno sostenuto che anche per quanto concerne l'osservatorio RCA vi sono altre
imprese, ad esempio, Diagramma IAA, che offrono servizi simili a quelli di RC
Log.
Natura storica dei dati
184. Per quanto concerne la
natura strategica dei dati scambiati, essa è stata negata da tutte le imprese.
Ciò in quanto si tratterebbe di dati pubblici e di natura storica, essendo già
stati comunicati all'ISVAP o all'ANIA o esposti in agenzia. Inoltre, essendo
riferiti a comportamenti tenuti nel passato, essi non consentirebbero di
conoscere le strategie future dei concorrenti e quindi di realizzare "un
reciproco coordinamento di dette strategie"1136 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia del 12 giugno 2000 e memorie Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union,
ITAS, Meie, SAI del 9 giugno 2000.36
. Per quanto concerne i dati dell'osservatorio Multicompagnia,
le informazioni relative ai sinistri sarebbero (i) di contenuto aggregato, (ii)
generiche, riferendosi unicamente ai sinistri di generazione ma non a quelli
delle generazioni precedenti ed alle loro riserve, "la cui entità e
congruenza è elemento (...) fondamentale per valutare l'andamento
dell'esercizio", (iii) di scarso interesse1137 Cfr. memorie Generali,
RAS, Assitalia, Allianz e Unipol del 12 giugno 200037 . Inoltre, "i dati sui sinistri, comunque, sono dati
eminentemente statistici e non commerciali"1138 Cfr. memorie Generali,
RAS e Unipol del 12 giugno 200038
.
Utilizzo dei dati RC Log
185. Tutte le parti
hanno affermato di non utilizzare i dati di RC Log, in particolare quelli
relativi alle tariffe, per la determinazione dei propri premi
commerciali1139 Parziali eccezioni
sono Augusta, BNC, Commercial Union (cfr. le memorie del 9 giugno 2000) e
Nationale (memoria del 12 giugno 2000) hanno affermato di non disporre di
portafogli abbastanza ampi da assicurare una stima corretta di alcuni
rischi.39 , anche perché essi non
permettono di distinguere tra premi puri e caricamenti1140 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo e
Helvetia del 12 giugno 2000.40 . A
tale riguardo, è stato osservato che "dai dati RC Log non è possibile
scorporare dal premio finale (quello che appare nelle elaborazioni) il premio
puro e così conoscere la parte di caricamento, e tanto meno individuare i
parametri che sono stati utilizzati per determinare detto premio puro per
ciascuna impresa"1141 Memoria Generali del
12 giugno 2000.41 . Royal Insurance
ha, peraltro, affermato che solo "i dati dell'osservatorio Multicompagnia
potrebbero essere utilizzati per costruire una tariffa perché permettono di
avere dati sul costo sinistri, ma questo suppone che la compagnia ritenga di
avere un portafoglio simile a quello delle imprese cui si riferiscono i dati e
che vogliono acquisire gli stessi rischi"1142 Cfr. Verbale audizione
finale del 15 giugno 2000.42 e ciò
sarebbe evidentemente contrario all'interesse delle singole imprese.
186.
Le imprese, a parte le due nuove entranti e poche altre eccezioni1143 Cfr. memorie Augusta,
BNC e Commercial Union del 9 giugno 2000 e Nationale del 12 giugno
2000.43 , hanno affermato di avere
portafogli sufficientemente grandi per poter calcolare la propria tariffa senza
ricorrere a dati esterni. In particolare, esse disporrebbero al proprio interno
di un numero di osservazioni sui sinistri sufficiente per calcolare il proprio
fabbisogno tariffario, mentre i dati dell'osservatorio RCA sarebbero utilizzati
per determinare come ripartire tale fabbisogno sui singoli clienti finali,
ovvero per comprendere il posizionamento della propria tariffa sul
mercato1144 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, Mediolanum, Winterthur, Lloyd Italico, AXA, Zurigo, Royal &
SunAlliance del 12 giugno 2000 e GAN, Vittoria del 9 giugno
2000.44 . In questo senso Toro ha,
ad esempio, affermato che "gli attuari della Toro determinano la tariffa
sulla base dei parametri tecnici dei singoli rami; successivamente l'ufficio del
marketing strategico deve verificare come la tariffa può essere recepita sul
mercato. Per tale ragione è importante conoscere quali sono le condizioni
praticate dalla concorrenza"1145 Verbale
audizione Toro del 9 febbraio 2000.45
. La verifica del posizionamento sul mercato sarebbe facilitata
dal fatto che RC Log cerca di ricondurre i singoli tariffari ad uno schema
unico1146 Cfr. memoria Unipol
del 12 giugno 2000.46 .
187.
Alcune imprese hanno, inoltre, dichiarato di utilizzare i dati RC Log
soprattutto per far fronte ad eventuali proteste della rete agenziale circa il
livello ritenuto eccessivo delle proprie tariffe1147 Cfr. memorie AXA,
Mediolanum del 12 giugno 2000 e Augusta del 9 giugno 2000.47 .
188. Per quanto concerne Multicompagnia, "il
principale obiettivo della partecipazione a tale osservatorio è la possibilità
di ottenere tempestivamente una serie di dati, sugli incassi e sui sinistri, che
le fonti ufficiali rendono noti con un certo ritardo"1148 Verbale audizione
Reale Mutua del 24 febbraio 2000; simili considerazioni sono svolte da
Assitalia, Generali, Ras, Unipol e Allianz nelle memorie del 12 giugno
2000.48 . Secondo Toro, "lo
scopo principale dell'Osservatorio è monitorare le performance dell'impresa sul
mercato, ovvero la sua capacità di penetrazione e le caratteristiche della
struttura liquidativa"1149 Verbale
audizione Toro del 9 febbraio 2000.49
. RAS ha affermato che "l'utilità del prodotto consiste nel
verificare l'efficacia (costo dei sinistri) e l'efficienza (velocità di
liquidazione) in tema di liquidazione della singola compagnia rispetto
all'osservatorio"1150 Cfr. memoria del 12
giugno 200050 .
189. Molte
compagnie hanno sottolineato il risparmio di costi permesso dal servizio offerto
da RC Log, in quanto lo stesso tipo di attività di raccolta di informazioni
sarebbe replicabile da ciascuna impresa solo a costi molto superiori e con una
qualità inferiore1151 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, Winterthur, Lloyd Italico, Sara, AXA, Zurigo del 12 giugno 2000;
verbale audizione Toro del 9 febbraio 2000.51
. E' stato inoltre evidenziato l'effetto pro-competitivo
dell'offerta di RC Log, che permetterebbe alle imprese di dimensioni minori di
accedere ad una serie di informazioni che altrimenti sarebbero appannaggio solo
delle grandi1152 Cfr. memorie GAN e
Vittoria del 9 giugno 2000 e Generali, Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata,
Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo, Helvetia, Nationale del 12 giugno
2000.52 . I dati di RC Log, proprio
in ragione della qualità e tempestività del servizio, consentirebbero alle
piccole imprese di posizionarsi sul mercato adeguando le proprie scelte a quelle
delle imprese maggiori. Sotto questo profilo, nella valutazione delle
responsabilità delle imprese, occorrerebbe tenere in considerazione il diverso
potere di mercato: da una parte vi sono 10-20 imprese di dimensioni maggiori che
agiscono nel mercato come price-makers, dall'altra vi sono imprese con
quote di mercato di gran lunga inferiore, che operano in posizione di
price-takers, ovvero che devono adattarsi alle decisioni dei
leaders1153 Cfr. memorie GAN e
Vittoria del 9 giugno 2000.53
.
190. Azuritalia e Allstate, imprese nuove entranti sul
mercato italiano, hanno dichiarato di aver acquisito i servizi di RC Log al fine
di comprendere meglio il mercato e verificare quali erano le aree critiche per
poter efficacemente entrare sul mercato1154 Cfr. memoria Allstate
del 12 giugno 2000.54 . Azuritalia ha
in particolare dichiarato che i "dati acquisiti sono stati utili per
conoscere i prezzi effettivamente praticati dalla concorrenza, per comprendere
se questi prezzi erano in linea con i prezzi teorici calcolati sulla base
dell'andamento dei sinistri. (...) una divergenza tra prezzi effettivi e prezzi
teorici può indicare l'esistenza di valutazioni negative
dell'area"1155 Verbale audizione
Azuritalia.55 .
Assenza di
effetti dell'intesa
191. Le parti hanno negato, infine, l'esistenza
di un'intesa anche in considerazione dei seguenti elementi: le ingenti perdite
registrate dal ramo RCA1156 Cfr. in
particolare le memorie Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI
del 9 giugno 2000 e AXA, Zurigo, Winterthur del 12 giugno
2000.56 ; la cadenza con cui le
imprese introducono le proprie variazioni tariffarie, che risulta differente da
impresa a impresa1157 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo e
Helvetia del 12 giugno 2000. 57 e
comunque non collegabile con gli acquisti di dati da RC Log1158 Questo argomento è
presente in tutte le memorie delle imprese parti del procedimento per lo scambio
di informazioni.58 ; l'elevatissimo
numero di profili tariffari che rende impossibile realizzare un eventuale
coordinamento volto all'allineamento dei prezzi1159 Cfr. memorie GAN,
Milano, Fondiaria, BNC, Commercial Union, ITAS, Meie, SAI del 9 giugno 2000 e
Zurigo del 12 giugno 200059 . In
ogni caso, anche ammesso che l'attività di RC Log possa essere considerata quale
intesa, le parti hanno sostenuto che la stessa non avrebbe prodotto effetti, in
quanto l'aumento dei premi registrato sarebbe da attribuire all'aumento del
costo dei sinistri1160 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, AXA, Piemontese, Zurigo, 60
; inoltre, nel mercato vi sarebbe un'ampia differenziazione dei
prezzi come dimostra il confronto tra i premi minimi e massimi quotati dalle
imprese per ciascun profilo tariffario1161 Cfr. memorie Generali,
Assitalia, Ras, Bayerische, Maeci, Fata, Assimoco, Unipol, Allianz, Duomo,
Helvetia, AXA, Lloyd Adriatico, Winterthur, Zurigo del 12 giugno 2000 e GAN,
Vittoria del 9 giugno 2000.61
. Anche la stabilità delle quote di mercato è stata contestata
da diverse imprese, soprattutto le minori1162 Cfr. memorie GAN e
Vittoria del 9 giugno 2000.62 , le
quali hanno rilevato elevate variazioni nella propria posizione in graduatoria
tra il 1994 e il 1998. Altre imprese hanno osservato, al contrario, che la
stabilità delle quote di mercato è una caratteristica strutturale del settore,
spiegata tra l'altro dall'inerzia del sistema distributivo e dalla percezione
della polizza RCA, da parte dei consumatori, come un prodotto
indifferenziato1163 Cfr. memoria RC Log
del 12 giugno 2000.63
.
III. IL PARERE DELL'ISVAP
192.
Con parere pervenuto all'Autorità il 14 luglio 2000, l'ISVAP ha rappresentato,
ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, una serie di
argomentazioni di natura tecnico-economica e giuridica, di seguito esposte in
sintesi.
Per l'analisi tecnico-economica
a)
L'andamento economico del ramo RCA evidenzia come le compagnie registrino
"forti perdite, secondo un trend consolidato che, pur in presenza della
liberalizzazione tariffaria, si è accentuato. Purtroppo ciò è avvenuto e sta
avvenendo nonostante i forti aumenti delle tariffe, rivelatisi pertanto
insufficienti a coprire gli aumenti ancor più consistenti dei costi".
b) "Le cause delle perdite di settore hanno natura strutturale,
riconducendosi in buona misura a fattori esterni alla gestione di impresa, quali
la lievitazione dei costi di riparazione o dei ricambi, l'ipervalutazione del
danno biologico, la disomogeneità dei relativi criteri di apprezzamento da parte
dell'autorità giudiziaria, la crescente sinistralità col diffuso corollario
delle c.d. micropermanenti, la patologia dei sinistri falsi, gli oneri di natura
para fiscale". Si fa presente, inoltre, che nel periodo 1990-1998 le spese
di gestione sono cresciute in termini reali - ovvero al netto dell'inflazione -
del 24,3%. Inoltre, si richiama esplicitamente l'esistenza di "rendite
esterne gravanti in modo rilevante sui costi del servizio", che appaiono
direttamente connesse al contenzioso legato ai tempi di liquidazione
particolarmente lunghi. "Gli incrementi tariffari successivi all'abbandono
del regime dei prezzi imposti, ancorché elevati, non compensano la crescita ben
più elevata dei costi complessivi del ramo, che sono in larga parte esterni alla
gestione dell'impresa". A tale riguardo si nota come vi sia stato "un
incremento in termini reali dei pagamenti per sinistri dell'esercizio (che è da
ricollegare essenzialmente alla liquidazione dei danni a cose, richiedendo tempi
più lunghi la liquidazione dei danni alla persona) pari al 37,1% dal 1990 al
1998, mentre i relativi costi medi sono cresciuti nel medesimo periodo del
43,5%, evidenziando una crescita dei costi di riparazione e della manodopera
superiore all'andamento dell'inflazione. Contestualmente si sono
incrementati anche i pagamenti per sinistri di vecchie generazioni a seguito
dell'incremento del costo del danno alla persona ed in particolare del danno non
reddituale (danno biologico e danno morale). I maggiori importi
corrisposti per sinistri di tutte le generazioni nell'esercizio 1998 rispetto
all'esercizio 1990 sono stati, sempre in termini reali, pari a 8.016 miliardi di
lire, superiori agli incrementi di premi pari a 7.384 miliardi di
lire".
c) Le riserve sinistri del mercato RCA, pur in presenza di un
incremento pari al 77,5% dal 1990 al 1998, "non risultano sopravalutate".
Tale incremento, infatti, "è stato determinato dalla duplice necessità di
accantonare maggiori importi per i pagamenti futuri - essendo cresciuto il costo
medio dei sinistri - e di coprire l'insufficienza derivante dalle ipotesi
finanziarie adottate per l'attualizzazione delle stesse".
d)
"Dall'esame dei dati emerge che nel corso degli anni successivi alla
liberalizzazione è cresciuta la variabilità dei prezzi" nel ramo RCA "per
prodotti omogenei, tra province, tra imprese, tra i diversi profili
assicurativi". Del resto si deve evidenziare che "in un mercato a
prezzi unici amministrati sino al 1994, in cui sia il consumatore che il
produttore sono obbligati a contrarre, in cui la domanda non cresce se non per
le variazioni del parco autoveicoli circolanti e che, soprattutto, presenta
fattori tecnici di perdita strutturali, sarebbe alquanto sorprendente
aspettarsi, a pochi anni dalla liberalizzazione, una forte mobilità di quote di
mercato, una variabilità elevata dei prezzi tra i diversi
operatori".
Tutto ciò premesso, l'Istituto di Vigilanza ritiene di
poter concludere che i fenomeni riscontrati all'interno del settore RCA,
relativamente alla variabilità dei prezzi e degli incrementi tariffari tra le
diverse imprese, nonché alla mobilità delle quote di mercato, "seppur
contenuti se paragonati a standard teorici di mercato, fanno registrare una
tendenziale crescita (della concorrenza) nel tempo a seguito della
liberalizzazione".
Per le valutazioni
giuridiche
Relativamente alla fattispecie del
tie-in
a) Occorre considerare il riferimento allo stesso bene
assicurato, il veicolo, che lega il rischio RCA a quello CVT, ciò che "può
suggerire" l'abbinamento di due garanzie tra loro complementari, pur se
formalmente autonome, in un unico prodotto.
b) Il ramo CVT, come
osservato da tutte le compagnie, "richiede un'attenta selezione del rischio
soprattutto per evitare le frodi, che sono risultate essere estremamente
insidiose e particolarmente diffuse in alcune aree del territorio nazionale e, a
sostegno dell'argomentazione, alcune imprese hanno anche fornito alcuni dati dai
quali emerge il maggior rapporto sinistri a premi nel ramo CVT nel caso di
vendita disgiunta dalla polizza RCA".
c) "Per quanto emerge dagli
atti dell'istruttoria condotta dall'Autorità l'atteggiamento assunto dalle
compagnie non appare uniforme ed anzi è risultato abbastanza diversificato". E'
possibile affermare con notevole plausibilità che alla base di tale
diversificazione di comportamenti, sovente non preclusivi della copertura
richiesta (molte compagnie consentono, infatti, la stipulazione delle polizze
incendio e furto separatamente da quelle RCA al ricorrere di alcune
circostanze), vi sono criteri tecnico-assicurativi di ponderazione del
rischio".
d) Per trasformare un legittimo criterio di selezione del
portafoglio in violazione del divieto di intese restrittive, così da integrare
la fattispecie della pratica concordata, occorre tener conto che "l'articolo
2 della legge 287/1990 richiede, per quel che qui interessa, che si dia
oggettiva contezza, almeno sufficiente, della sussistenza di comportamenti
concludenti scientemente posti in essere dalle parti concertanti e volti ad
incidere in maniera consistente sul gioco della concorrenza"1164 TAR Lazio,
Assicurazione Rischi Comune di Milano, sent. n. 1523/1999.64 .
Tutto ciò premesso, l'Istituto di Vigilanza
ritiene di poter concludere sul punto che l'abbinamento delle coperture CVT e
RCA può "avere un fondamento in termini di prudente criterio assuntivo e sia
perciò assistito da una presunzione di efficienza, specialmente nella misura in
cui può contribuire al contenimento dei costi del prodotto assicurativo CVT, e
che il parallelismo di comportamenti - peraltro limitato alle sei imprese che
hanno formulato un rifiuto esplicito - non appare suffragato, per quanto emerge
dall'istruttoria in esame, da elementi di prova sufficientemente precisi e
concordanti per dimostrare di essere il risultato di una pratica concordata o di
un'intesa in violazione della legge sulla concorrenza". In ogni caso,
l'Istituto fa presente che, qualora "si ritenesse violativo dell'articolo 2
della legge n. 287/90 il solo comportamento delle sei compagnie che
espressamente e in modo rigido hanno rifiutato la vendita separata delle due
coperture, la rilevanza delle loro condotte andrebbe valutata in rapporto alla
quota di mercato da esse occupata (pari al 22,27%), con la conseguenza di dover
riconoscere che collettivamente tali imprese non sono in posizione dominante sul
mercato e, dunque, non determinano limitazioni significative della
concorrenza".
Relativamente alla fattispecie dello scambio di
informazioni
a) "Nessun elemento emerge dall'istruttoria
dell'Autorità che deponga in favore di un'obbligatorietà di acquisto dei
prodotti elaborati da RC Log ovvero definisca una cerchia immutabile di imprese
fruitrici dei servizi di tale società (tant'è che il numero degli aderenti ai
diversi osservatori muta continuamente nel tempo), sicché non sembra certa la
ricorrenza di una intesa restrittiva in assenza di riferimenti probanti circa la
asserita periodicità o sistematicità dei comportamenti delle imprese
partecipanti e la conseguente incidenza dei servizi resi sulle condizioni di
mercato".
b) "Beninteso, non può escludersi in via di principio
che, all'interno dei diversi servizi forniti da RC Log, lo scambio di
informazioni possa determinare una pratica facilitante l'assunzione di condotte
anticoncorrenziali. [...] in effetti dall'istruttoria non emerge con sicurezza
l'esistenza o l'operatività di un'intesa sui prezzi, avente per oggetto o per
effetto l'utilizzo dei dati raccolti e diffusi da RC Log per costruire tariffe,
concertare criteri assuntivi, determinare in comune sconti commerciali,
ostacolare l'ingresso nel mercato di nuovi competitori".
c) In questo
senso si fa presente che lo scambio di informazioni attraverso RC Log "può
essere suscettibile di offrire alle imprese fruitrici il vantaggio di ridurre il
costo di acquisizione dei dati attraverso la concentrazione su un solo operatore
dell'impegno di raccolta delle informazioni nel rispetto di un procedimento che,
per intrinseca omogeneità, elimina l'evenienza di una moltiplicazione dei rischi
di errori nella rilevazione dei dati stessi".
d) In merito alla
natura pubblica dei dati scambiati, occorre collocare la pubblicità delle
tariffe assicurative nell'ambito di un terzo genere di trasparenza informativa,
in grado di produrre "allo stesso tempo una trasparenza sia di tipo pubblico
che di tipo privato. Perciò essa non può automaticamente sollevare le medesime
preoccupazioni, sotto il profilo della illiceità concorrenziale, delle
situazioni di mercato dove la trasparenza è solo quella di matrice privata".
Quest'ultima, di contro, può ingenerare il dubbio di perseguire vantaggi per le
sole imprese partecipanti allo scambio di informazioni, con effetti collusivi
sui prezzi e, dunque, limitativi della concorrenza.
Tutto ciò premesso,
l'Istituto di Vigilanza ritiene di poter concludere sul punto che l'istruttoria
condotta dall'Autorità non è in grado di fornire un'adeguata dimostrazione
dell'incidenza dello scambio di informazioni nell'ambito dei servizi della RC
Log sui prezzi e sui livelli di concorrenza, in termini di restrizione od
attenuazione della stessa nel mercato dell'assicurazione auto. "Per altro
verso, scambi informativi tra imprese che registrano ancora perdite rilevanti,
possono essere utili al corretto processo tecnico di tariffazione e devono
pertanto ritenersi consentiti all'interno di un mercato che, dopo l'esperienza
dei prezzi imposti, comincia a registrare graduali, ma indubbi indici
segnalatori di confronto concorrenziale".
193. In definitiva, dunque,
l'ISVAP ritiene che il complesso delle considerazioni tecnico-economiche e delle
valutazioni giuridiche predette non consenta di affermare con ragionevole
certezza che "nella fattispecie si siano determinate tutte le condizioni per
l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 15 della legge
n. 287/1990".
IV. IL DIRITTO
a) Il contesto
economico
194. Ai fini del presente provvedimento i mercati rilevanti
sono i mercati dell'assicurazione RCA e CVT, entrambi interessati dalle
fattispecie di intesa in analisi. Per quanto concerne la dimensione geografica
degli stessi, in armonia anche con i più recenti precedenti comunitari in
materia1165 Cfr., da ultimo,
Decisione della Commissione CE del 12 gennaio 2000 (Generali/INA),
cit.65 e diversamente da quanto
sostenuto da alcune parti, trattandosi di rischi di massa, occorre considerare
un'estensione nazionale. La circostanza che sul mercato siano presenti
articolazioni di imprese estere non incide sulla dimensione geografica dello
stesso, in considerazione del fatto che, per operare in questi rami, le imprese
devono disporre di una struttura distributiva e liquidativa in Italia, nonché
adattarsi alla normativa italiana in materia di assicurazione
obbligatoria.
195. Le evidenze raccolte e riassunte nelle risultanze
istruttorie mostrano come i mercati dell'assicurazione auto siano caratterizzati
da una serie di elementi potenzialmente idonei a facilitare la collusione tra le
imprese. Con particolare riferimento al mercato della RCA, tra tali elementi
vanno ricordati: - la presenza di un gruppo di imprese dominanti e di una
frangia di imprese minori; - una domanda stabile; - una elasticità della
domanda di mercato prossima allo zero, a causa dell'obbligatorietà
dell'assicurazione RCA; - la partecipazione delle imprese a numerosi accordi
associativi. In particolare, questi ultimi fanno sì che diversi importanti
elementi di costo, riguardo sia al costo di gestione dell'impresa che a quello
dei sinistri, appaiano prevedibili in quanto determinati da parametri noti e
comuni.
196. Il mercato CVT presenta un grado di concentrazione simile a
quello del mercato RCA. La presenza di un ampio margine di profitto (di cui un
utile indicatore è rappresentato dal rapporto tra risultato tecnico e premi di
competenza) è un ulteriore indice di una ridotta concorrenza nel
mercato. Tale analisi circa la struttura del mercato non è contestata dalle
parti né dall'ISVAP.
197. Né va dimenticato che le imprese sono
fortemente limitate nella possibilità di concessione di "sconti segreti", ovvero
di azioni concorrenziali non direttamente osservabili dalle altre imprese, in
virtù anche della normativa secondaria che impone stringenti vincoli alla
flessibilità tariffaria. Nel complesso, dunque, i mercati RCA e CVT sono
caratterizzati da condizioni che facilitano la collusione tra le imprese in essi
operanti.
b) Sulla competenza dell'Autorità
198. In via
preliminare non può essere condivisa la tesi delle parti circa la non
applicabilità della legge n. 287/90 alle fattispecie in esame e dunque il
difetto di competenza dell'Autorità nazionale. Infatti, in primo luogo, come
sopra illustrato, si tratta di fattispecie relative a mercati nazionali, in
ordine ai quali esiste la competenza dell'Autorità in virtù di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 287/90. Neppure esistono i
presupposti per sospendere l'istruttoria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge n. 287/90. Infatti, per la valutazione delle intese restrittive
della concorrenza e degli abusi di posizione dominante il sistema del Trattato
CE si basa sul principio delle competenze concorrenti; talché soltanto
nell'ipotesi in cui la Commissione Europea dia formalmente avvio ad un
procedimento, ai sensi dell'articolo 81 e/o 82, potrebbe profilarsi una
preclusione delle competenze nazionali sulle fattispecie che di tale
procedimento fossero oggetto. Nel caso di specie non risulta, come espressamente
riconosciuto dalle parti1166 Cfr.
Verbale audizione finale del 15 giugno 2000.66
, che analoghe fattispecie siano attualmente all'esame della
Commissione CE, tanto meno che sia stata presentata una richiesta di
attestazione negativa da parte delle imprese interessate. Ne consegue che la
competenza è dell'Autorità nazionale.
c) Oggetto restrittivo delle
intese
199. Le condotte poste in essere dalle imprese di
assicurazione, consistenti nel rifiuto di vendere disgiuntamente prodotti
inerenti a servizi diversi e nell'aver dato vita ad un sistema di scambio di
informazioni riguardante tutti gli aspetti dell'attività assicurativa,
costituiscono due distinte fattispecie di intesa ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della legge n. 287/90, configurabili quali pratiche concordate volte al
coordinamento del comportamento commerciale di operatori concorrenti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, una pratica
concordata "corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza
essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo,
sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi
della concorrenza". In particolare, "i criteri del coordinamento e della
collaborazione" devono "essere intesi alla luce della concezione inerente
alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni
operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende
seguire sul mercato comune"1167 Cfr.
Corte di Giustizia CE, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111,113-114/73 (Suiker
Unie), sent. 16 dicembre 1975, in Racc. 1975, p. 1663; nonché Corte di Giustizia
CE, causa 172/80 (Züchner), sent. del 14 luglio 1981, in Racc. 1981, p. 2021. In
questo senso si veda anche Tribunale di Primo Grado, causa T-35/92 (John Deere),
sent. del 27 ottobre 1994, in Racc. 1994, p. 957.67
. La stessa prassi comunitaria in materia ha chiarito che una
pratica concordata assume natura restrittiva quando "fra gli operatori stessi
abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il
comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a
tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul
mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l'effetto di creare condizioni
di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui
trattasi"1168 Decisione della
Commissione CE del 27 luglio 1994 (PVC), in G.U.C.E. L239, 14 settembre 1994, al
punto 33.68 . A tale riguardo anche
la giurisprudenza amministrativa nazionale ha affermato che "la nozione di
intesa restrittiva ha un significato ampio, comprendente tutte le iniziative
risultanti dalla collaborazione tra imprese che, sia mediante la conclusione di
accordi formalizzati, sia mediante la concertazione di condotte pratiche, siano
comunque idonee ad alterare la libertà di concorrenza"1169 TAR Lazio, Sez. 1,
Sentenza n. 1541/2000 dell'8 marzo 2000, nel caso "Caldaie murali a
gas".69 .
200. In materia di
prova dell'esistenza di una pratica concordata, è principio ormai consolidato
che, al fine della corretta individuazione della fattispecie, è richiesta
l'esistenza di "una serie di indizi gravi, precisi e concordanti".
Inoltre, "la prova della pratica concordata può ritenersi correttamente
acquisita anche quando non emergano riscontri diretti della sussistenza di
concreti elementi intenzionali proiettati a falsare il mercato"1170 Cfr. TAR Lazio, sez.
I, sentenza n. 873/2000 del 15 aprile 1999, nel caso "Associazione
Vendomusica".70 . In particolare,
la Corte di Giustizia CE ha precisato che "il parallelismo di comportamenti
può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la
concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile", ciò che rende
necessario accertare se detto parallelismo "non possa, tenuto conto della
natura dei prodotti, dell'entità e del numero delle imprese e del volume del
mercato, spiegarsi altrimenti che con la concertazione"1171 Cfr. per tutti Corte
di Giustizia CE, cause riunite C-89/85 (Ahlstrom Osakeyhtio e altri /
Commissione), sent. del 31 marzo 1993, in Racc. 1993, p.
1307.71 .
201. Sulla base degli
orientamenti giurisprudenziali esposti, la prima fattispecie riscontrata nel
corso del presente procedimento è configurabile come pratica concordata, in
quanto, come si dirà meglio in seguito, in tal senso depongono, oltre gli
elementi fattuali rilevati nel corso del procedimento, la circostanza che il
parallelismo dei comportamenti delle imprese non è spiegabile altrimenti
che con la concertazione. Anche la fattispecie di scambio di informazioni
configura una pratica concordata, in quanto l'istituzione di un sistema
informativo, avente ad oggetto lo scambio di dati analitici di carattere
sensibile, qualifica i comportamenti imprenditoriali paralleli attuati dalle
imprese partecipanti ai singoli osservatori (gestiti da RC Log) non come
l'inevitabile conseguenza della struttura del settore assicurativo, bensì come
il frutto di una condotta consapevole di tali imprese volta ad eliminare i
rischi connessi all'operare dei meccanismi
concorrenziali.
L'abbinamento della polizza furto - incendio con la
polizza RCA
Sul parallelismo dei comportamenti
202.
La documentazione agli atti del procedimento ha permesso di verificare un
parallelismo assoluto di comportamenti delle imprese coinvolte: il rifiuto, da
parte di tutte le imprese interpellate dalla Guardia di Finanza, di acquisire
solo i rischi incendio e furto.
203. Le parti hanno contestato l'idoneità
degli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza per dimostrare
l'esistenza del parallelismo di comportamenti. Tuttavia, come si è già avuto
modo di evidenziare, il campione è stato costruito in modo da rilevare il
concreto comportamento sul mercato dei primi 15 gruppi assicurativi,
selezionando per ciascuno di essi l'impresa con la maggiore quota di mercato nel
1997; pertanto, un tale campione è rappresentativo della condotta tenuta dalle
imprese sul mercato. I risultati danno piena evidenza di un comportamento del
tutto uniforme delle imprese coinvolte: il 100% delle imprese interpellate ha
rifiutato di stipulare polizze disgiunte CVT e RCA. Infatti, se le decisioni di
rifiuto fossero legate a valutazioni autonome di ciascuna impresa e non a
strategie coordinate, la probabilità di avere gli esiti riscontrati per ogni
città sarebbe stata molto bassa. Poiché gli stessi risultati sono stati ottenuti
in tutte le realtà considerate, il rifiuto non può essere attribuito al
caso. I risultati dell'indagine della Guardia di Finanza, pertanto, sono
statisticamente attendibili e già da soli sufficienti a mostrare come le imprese
tengano uniformemente siffatto comportamento "legante".
204. Inoltre, in
ordine alle obiezioni delle parti relative alle caratteristiche di elevata
rischiosità del contraente prescelto per il campione, si osserva che,
trattandosi di una simulazione tesa a verificare le condizioni di assicurabilità
di un consumatore medio, è stata ovviamente scelta una tipologia di autovettura
comune ed alcune città - che si caratterizzano per livelli di sinistrosità assai
diversi -che rappresentano una parte significativa, pari al 16,2%, del parco
auto circolante. Quanto poi alla circostanza che il consumatore non fosse
conosciuto dall'agente, l'obiezione delle parti è del tutto infondata, atteso
che un cliente tipo che intende cambiare impresa di assicurazione è, di norma,
sconosciuto alla nuova impresa. Pertanto, i risultati dell'indagine non
appaiono attribuibili alle peculiarità del soggetto assicurato. L'obiezione
prospettata, secondo cui i risultati dell'indagine della Guardia di Finanza non
potrebbero ritenersi attendibili, atteso che essa si è svolta con riferimento a
tre città caratterizzate da particolare sinistrosità relativamente all'evento
furto, non è fondata ed, anzi, è smentita dalla stessa documentazione in atti.
Infatti, le istruzioni delle compagnie che, sia pure in modo variabile, vietano
o limitano la stipulazione disgiunta della polizza CVT si riferiscono, in modo
generalizzato, all'assunzione del rischio stesso per tutto il territorio
nazionale.
205. Né assume rilievo, ai fini della definizione della
fattispecie restrittiva, la circostanza, prospettata dalle parti ed
evidenziata anche dall'ISVAP, della varietà dei comportamenti posti in essere
dalle imprese: direttive espresse alla rete agenziale, ovvero vincoli impliciti.
La evidenziata varietà di comportamenti riguarda, infatti, il mero strumento
operativamente utilizzato dalle imprese per giungere al risultato del rifiuto di
vendita della polizza furto e incendio separatamente dalla RCA, ma non altera il
parallelismo di comportamenti posto in essere dalle imprese, le quali tutte
hanno in fatto rifiutato.
Sull'imputabilità dei comportamenti alle
imprese
206. In merito alla imputabilità della fattispecie in esame,
è necessario osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, i
comportamenti paralleli riscontrati nel corso dell'istruttoria risultano
direttamente attribuibili alle imprese e non a scelte autonome degli agenti.
Infatti, ai sensi dell'articolo 1742 cc., l'agente assume "stabilmente"
l'incarico di promuovere, per conto dell'altra parte, la conclusione di
contratti in una zona determinata. Pur assumendo il rischio relativo alla sua
attività, l'agente, ai sensi dell'articolo 1746 c.c., "deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute", norma
inderogabile, che gli vieta di distaccarsi dalle istruzioni ricevute al punto
che, "sebbene il rapporto di agenzia intercorra tra due imprenditori, pure la
subordinazione dell'imprenditore ausiliario (l'agente) rispetto a quello
principale è, nel settore assicurativo, assai più rilevante che in
altri"1172 Donati, Trattato del
diritto delle assicurazioni private, I, Giuffrè, Milano, 1952,
p.515.72 . Quanto poi al contratto
di agenzia assicurativa si osserva che, in virtù dell'espresso richiamo,
contenuto nell'articolo 1753 cc., alle "norme corporative e agli usi",
valgono le disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale ANIA - Agenti di
assicurazione: l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo stabilisce, indirettamente,
che l'agente è tenuto al rispetto delle direttive unitarie impartite
dall'impresa mandante nella gestione e selezione dei rischi, prevedendo "che
le quotazioni di uno stesso affare non risentano - a parità di ogni altra
condizione - di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare
l'affare siano differenti agenzie". In virtù di tale disposizione, è di
fatto preclusa a tutti gli agenti di una stessa impresa la possibilità di
assumere nei confronti di un medesimo cliente posizioni "sostanzialmente"
diverse.
207. Sulla base di tale assetto normativo, anche a voler
prescindere dalle direttive espresse impartite da numerose imprese agli agenti
ed emerse nel corso del procedimento, la circostanza stessa che gli agenti si
siano comportati tutti allo stesso modo rivela la conformità di tale
comportamento alle direttive delle imprese e per ciò stesso la sostanziale
uniformità delle direttive medesime.
208. Non va inoltre sottaciuto che
le imprese di assicurazione si avvalgono di ispettori incaricati di vigilare
sulle modalità di conduzione degli affari da parte degli agenti e dunque sul
rispetto delle direttive aziendali.
Sulle motivazioni
tecnico-economiche del tie-in
209. Attesa l'esistenza di un
parallelismo di comportamenti delle imprese, al fine di definire la natura
collusiva dello stesso occorre procedere ad un'analisi in ordine alle ragioni
che ne costituiscono il fondamento. Infatti, sussiste una pratica concordata
quando il menzionato parallelismo di comportamento non può essere motivato da
ragioni plausibili diverse dalla concertazione.
210. Al riguardo si
osserva che, pur nella consapevolezza che nel mercato assicurativo si pone come
esigenza imprescindibile delle imprese la necessità di selezionare i rischi, nel
caso di specie non sono emerse ragioni sufficienti per giustificare la necessità
per le imprese di avere un comportamento uniforme nel senso di vendere
congiuntamente le polizze CVT e RCA. Infatti, è evidente la disomogeneità ed
indipendenza statistica del rischio RCA rispetto ai rischi coperti con le
polizze CVT, sebbene, come osservato dall'ISVAP, riferiti allo stesso bene
assicurato. Benvero, i dati che potrebbero rilevare per la valutazione del
rischio RCA (ad es., età, professione, sesso, anzianità patente, ecc.) nessuna
incidenza potrebbero esplicare con riferimento alla valutazione del rischio
incendio o furto. Trattasi, inoltre, di rischi profondamente distinti, tanto che
il verificarsi dell'uno è del tutto indipendente dal realizzarsi dell'altro.
Inoltre, le due assicurazioni sono sottoposte a normative profondamente diverse
(solo la RCA è obbligatoria) ed i prezzi sono determinati con criteri distinti.
I prodotti, infine, ben possono essere venduti separatamente, come mostra, tra
l'altro, la pratica delle case automobilistiche1173 Cfr. paragrafi 106 e
seguenti.73 . Né può escludersi che
l'interesse del consumatore alla stipula della polizza CVT possa nascere in un
momento diverso rispetto a quello della sottoscrizione della polizza
RCA. Pertanto, contrariamente a quanto rappresentato dalle parti, il grado di
complementarità dei prodotti in esame è molto limitato, comunque tale da non
giustificare la vendita congiunta imposta alla clientela1174 In tal senso si è
espressa la giurisprudenza comunitaria in un caso di vendita abbinata di
attrezzature veliche per windsurf e tavole di legno. Corte di Giustizia CE,
causa 193/83 (Windsurfing International Inc./Commissione), del 25 febbraio 1986,
in Racc. 1986, p. 611.74 .
211.
Le imprese e l'ISVAP giustificano l'abbinamento delle coperture RCA e CVT "in
termini di prudente criterio assuntivo [...] assistito da una presunzione
di efficienza"1175 Parere ISVAP, p.
39.75 finalizzato all'acquisizione di
informazioni atte a consentire all'impresa di valutare la natura del rischio e
di evitare comportamenti fraudolenti.
212. Si osserva, al riguardo, che
tale giustificazione in tanto sarebbe sostenibile in quanto fosse dimostrato che
il meccanismo dell'abbinamento dei due contratti consenta effettivamente
all'impresa di acquisire quelle informazioni aggiuntive sul cliente necessarie
per una corretta selezione del rischio. In questo senso, la dimostrazione
addotta dalle imprese non è convincente. Esse, infatti, sostengono di desumere
informazioni aggiuntive dalle indicazioni contenute nell'attestato di rischio
(classe di bonus-malus e numero degli incidenti negli ultimi cinque anni) che il
cliente è obbligato ad esibire per la stipulazione del contratto RCA. Si
tratterebbe, a detta delle imprese, di documento atto a dimostrare la
"correttezza" in generale dell'assicurato. Tuttavia, non è plausibile che
l'attestato di rischio, per sua natura potenzialmente idoneo a fornire
informazioni sull'attitudine e correttezza alla guida dell'assicurato, possa
consentire all'impresa di valutare le probabilità di incendio e furto, ovvero di
eventi che sono totalmente indipendenti dalla sua capacità di guida. Per
altro verso, pur non sottovalutando il fenomeno dei comportamenti fraudolenti,
non è condivisibile l'argomentazione addotta dalle imprese e dall'ISVAP secondo
cui il tie-in sarebbe finalizzato ad evitare le frodi. Infatti, non sono
desumibili dall'attestato di rischio informazioni circa la probabilità che il
soggetto assicurato abbia particolare propensione alla frode; d'altro canto, se
le imprese temono che la frode possa consistere nell'assicurazione di una
macchina inesistente o già gravemente danneggiata, non si vede quali elementi
ostino ad un previo accertamento fattuale, peraltro di non particolare onerosità
(libretto di circolazione, certificato di proprietà, ecc.). In ultimo,
l'argomentazione delle imprese che vendono la sola polizza CVT nel caso di una
autovettura nuova dimostra l'inadeguatezza delle giustificazioni generali al
comportamento addotte dalle stesse. Infatti, è proprio in questo caso che è
maggiore il rischio di un'acquisizione isolata della polizza CVT, poiché un
veicolo nuovo è notoriamente più soggetto al furto. Inoltre non è chiaro perché
la probabilità di truffa dovrebbe in questo caso diminuire. Anzi, può ben
verificarsi che chi acquisti un veicolo nuovo e l'abbia assicurato sia per la
copertura RCA che per quella CVT, possa, dopoché abbia subito un danneggiamento
per motivi derivanti dalla circolazione, ugualmente simulare un furto e
pretendere, al ritrovamento del veicolo, il risarcimento di quei danni come
dipendenti dal furto: in tal caso il proprietario sarebbe risarcito, senza che
si profili alcuna esigenza di un particolare accertamento. In ogni caso,
l'argomentazione addotta non ha trovato alcun riscontro nella pratica, come
emerge dall'indagine della Guardia di Finanza, che riguardava proprio
un'autovettura nuova.
213. Nel complesso, sebbene le imprese abbiano
ripetutamente ed ampiamente rappresentato esigenze informative volte a superare
le asimmetrie che caratterizzano il mercato assicurativo, al fine di pervenire
ad una corretta valutazione del rischio e di evitare truffe, dai risultati
dell'indagine della Guardia di Finanza emerge, di contro, che nessuna impresa ha
richiesto informazioni aggiuntive all'eventuale cliente. Risulta, anzi, che non
sia stato neppure effettuato un semplice controllo circa l'esistenza del veicolo
da assicurare. La possibilità di ricorrere a questo semplice accertamento
dimostra che, rispetto alla vendita congiunta di polizze, esistono sistemi
alternativi che permettono alle imprese di procurarsi informazioni
aggiuntive.
214. In conclusione, l'analisi condotta mostra
l'inadeguatezza delle motivazioni addotte dalle imprese e dall'ISVAP, per
giustificare la vendita abbinata. In ogni caso, la tesi dell'ISVAP, secondo la
quale, nel mercato in esame, la vendita abbinata di polizze distinte risponde ad
un prudente criterio di selezione del rischio, non può valere a spiegare le
ragioni per cui le imprese hanno universalmente adottato il medesimo sistema.
Quella tesi, infatti, non riesce a dar conto dell'assenza di qualsiasi evidenza
del ricorso, da parte di alcuna impresa, nell'ambito della propria autonomia
imprenditoriale, a sistemi alternativi di selezione del rischio, disponibili,
più direttamente mirati allo scopo e tutti mutuamente compatibili sul mercato.
Invero, il ricorso di tutte le imprese alla stessa strategia selettiva, che si
presenta dal punto di vista della singola impresa economicamente irragionevole,
poiché consiste nel rifiutare la vendita di un prodotto altamente remunerativo
(CVT), rende plausibile il parallelismo di comportamenti esclusivamente nella
logica della concertazione.
215. Né possono essere accolte le
argomentazioni dell'ISVAP relative ai "guadagni di efficienza nella
distribuzione" consentiti dall'abbinamento dei prodotti. In generale, si
osserva che in un mercato concorrenziale ogni impresa determina il proprio
prezzo in ipotesi di vendita sia congiunta che isolata ed i consumatori,
confrontando i prezzi e le condizioni dei concorrenti, premiano l'impresa che
offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Nel caso di specie, qualora i
consumatori ritengano di ottenere vantaggi dall'acquisto congiunto di più
prodotti, saranno essi a decidere di acquistare insieme la polizza CVT e quella
RCA. In questo modo, se esistono guadagni di efficienza nella vendita congiunta,
questi ricadranno anche sui consumatori e ne influenzeranno la scelta in ordine
alla modalità di acquisto. Gli eventuali guadagni di efficienza non possono,
pertanto, tradursi in imposizioni ai consumatori. Come è stato di recente
autorevolmente osservato, "i guadagni di efficienza distributivi - cioè,
derivanti semplicemente dal mettere insieme due prodotti - non possono
costituire una difesa per il tie-in"
1176 Klein (Assistant Attorney General, Antitrust Division,
U.S. Department of Justice), Rethinking Antitrust Policies for the New Economy,
United States - Department of Justice, maggio 2000.76 .
216. Risulta dunque confermata l'implausibilità
delle spiegazioni fornite che riconducono l'abbinamento a ragioni diverse dalla
collusione tra imprese: la collusione, che si sostanzia nella volontà comune
delle imprese di isolare il settore CVT dalla concorrenza e di tenere in tal
modo elevati i prezzi delle polizze per l'incendio e il furto auto rimane
l'unica spiegazione plausibile dell'abbinamento. Vale una semplice
constatazione: se il mercato fosse effettivamente concorrenziale, le imprese non
avrebbero convenienza a rifiutare un prodotto (CVT) particolarmente
profittevole. Occorre, pertanto, che ciascuna impresa abbia la certezza
dell'uniforme comportamento da parte dei suoi concorrenti: altrimenti, nessuna
impresa adotterebbe la strategia "suicida" di rifiutare la stipula di una
polizza particolarmente profittevole, restando al contempo obbligata per legge a
stipulare, sia pure con altri assicurandi, una polizza per la quale invece si
profila, a detta delle parti, la certezza statistica della perdita. Risulta così
evidente che il rifiuto di contrarre la sola polizza CVT è comportamento che
risulta conveniente soltanto nel quadro di certezze scaturenti dalla
vincolatività dell'intesa collusiva per le imprese.
217. Né vale opporre
l'esistenza di un uso commerciale all'abbinamento tra le due polizze. Si tratta,
infatti, di un uso artificialmente introdotto dalle imprese, la cui natura è
oggetto della presente istruttoria, volta, proprio, ad accertare se l'uso
rappresenti il frutto della collusione tra le imprese a danno dei
consumatori.
218. In merito alla portata anticompetitiva della
fattispecie in esame, il ricorso all'abbinamento tra i due prodotti, oltre a
tenere elevati i prezzi della polizza CVT, aumenta il costo per il consumatore
di cambiare compagnia nel caso egli ritenga che l'assicurazione CVT sia troppo
cara (egli infatti dovrà cambiare sia la polizza CVT sia la polizza RCA).
Pertanto, in primo luogo, viene di fatto limitata la concorrenza su questo tipo
di polizza; in secondo luogo, viene nettamente ripartito il mercato attraverso
la spartizione dei clienti. Sotto questo profilo, giova precisare che, a
differenza di quanto sostenuto dalle parti, la ripartizione del mercato non
implica necessariamente l'uguaglianza delle quote di mercato in valore detenute
dalla medesima impresa nel ramo CVT e nel ramo RCA. Infatti, è sufficiente al
riguardo rammentare che, mentre tutti coloro che mettono in circolazione un
autoveicolo sono tenuti ad acquistare il prodotto RCA, solo una parte di essi
decide di acquistare anche un rischio CVT, circostanza questa che ovviamente
incide sul rapporto tra quote nei due mercati.
219. La prassi riscontrata
costituisce, pertanto, una violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n.
287/90, in quanto le imprese di assicurazione hanno posto in essere una pratica
legante nella copertura di rischi non omogenei, distorsiva della concorrenza. La
fattispecie in esame si caratterizza per la peculiarità che uno dei due
contratti, quello relativo al rischio RCA, è vincolato ex lege: sia da
parte di chi pone in circolazione il veicolo, sia da parte - ed è ciò che qui
rileva - dell'assicuratore, che non può rifiutare la proposta rivoltagli
dall'assicurando; è così evidente che l'autonomia dell'assicuratore non può
esplicarsi che con riferimento al contratto la cui assunzione (o meno) resta
affidata alle sue determinazioni d'autonomia, cioè il contratto per
l'assicurazione dei rischi CVT. In tal modo le imprese hanno, da un lato,
potuto massimizzare i profitti congiunti, mantenendo prezzi elevati e,
dall'altro, favorito una ripartizione della clientela, ostacolandone lo
spostamento.
220. L'intesa si presenta particolarmente consistente, in
quanto le 15 imprese interessate rappresentano circa il 60% del mercato RCA e il
58% di quello CVT.
221. L'infrazione è inoltre particolarmente rilevante,
in quanto essa denota l'esistenza di comportamenti di rifiuto che costituiscono
una prassi ricorrente del mercato assicurativo auto. Come indicato al paragrafo
216, affinché la prassi anticompetitiva possa funzionare è necessario che le
imprese agiscano nella consapevolezza che il medesimo comportamento sia tenuto
dai concorrenti. In questo senso, la qualifica di illiceità di tale
comportamento con il conseguente divieto della sua prosecuzione è idonea ad
evitare in futuro la rilevante alterazione concorrenziale sull'intero
mercato.
Scambio di informazioni
222. Gli elementi
raccolti nel corso del presente procedimento mostrano che i comportamenti delle
imprese di assicurazione, realizzati attraverso i servizi della società RC Log,
costituiscono una complessa intesa orizzontale finalizzata allo scambio di
informazioni sensibili di natura commerciale. L'intesa si realizza attraverso un
unico circuito informativo fondato sul principio della reciprocità, nel senso
che ogni impresa invia i propri dati al fine di ricevere quelli dei concorrenti.
Per il funzionamento del meccanismo le imprese intrattengono contatti diretti ed
indiretti, finalizzati a definire le linee della collaborazione ed, in alcuni
casi, a selezionare anche le imprese ammesse allo scambio.
Sulla
presunta assenza di intesa
223. Le parti hanno sostenuto che non vi
sarebbe scambio di informazioni e quindi intesa, in quanto si tratterebbe
dell'acquisto di un servizio presso una società terza, che non opera nel settore
assicurativo. In realtà, la formula scelta dalle parti per istituire il
circuito informativo non assume alcun rilievo: il fatto che l'intesa si attui
attraverso il ricorso ad una società terza e indipendente rispetto alle imprese
coinvolte è indifferente ai fini della valutazione dell'infrazione. D'altro
canto, laddove la tesi delle imprese fosse accolta, di fatto si riconoscerebbe
l'esistenza di un sistema istituzionalizzato di elusione della normativa a
tutela della concorrenza, circostanza questa di cui ha, tra l'altro,
ripetutamente tenuto conto la giurisprudenza comunitaria in materia di
intese1177 Cfr. per tutti,
Decisione della Commissione CE del 13 luglio 1994 (Cartoncino), in G.U.C.E.
L243, 19 settembre 1994, p.1(127); confermata dal Tribunale di Primo Grado CE,
causa T-334/94 (Sarriò SA / Commissione), sent. del 14 maggio 1998, in Racc.
1998, p.1439.77 . Ciò che rileva,
nel caso di specie, è il ruolo strumentale svolto da RC Log, circostanza
attestata dalla presenza delle imprese assicurative nei comitati tecnici che
hanno ad oggetto l'attività svolta dalla società e, in particolare,
l'individuazione della tipologia dei dati scambiati e le modalità di
omogeneizzazione degli stessi finalizzate a consentirne il confronto immediato.
Si aggiunga, inoltre, che, in alcuni casi, le imprese hanno avuto anche la
possibilità di decidere la partecipazione agli osservatori di nuovi
entranti1178 Cfr. a proposito il
paragrafo 128. La stessa RC Log, nella memoria del 12 giugno 2000, ha sostenuto,
con riferimento all'osservatorio Multicompagnia che "non vi è difficoltà ad
affermare che l'accesso all'osservatorio di un nuovo cliente possa avvenire solo
con l'accordo dei già clienti". 78
. Peraltro, proprio in ragione del fatto che la società terza
svolge la funzione di mero strumento per la realizzazione della collaborazione
tra le imprese concorrenti, essa non assume direttamente la responsabilità della
pratica concordata.
224. Per quanto concerne il profilo, anch'esso
sollevato dalle parti, relativo alla partecipazione all'intesa in maniera
indipendente e scaglionata nel tempo, sebbene l'adesione delle imprese si
realizzi attraverso la sottoscrizione di contratti di abbonamento intercorrenti
tra ciascuna di esse ed RC Log, costituisce elemento essenziale di tale
contratto l'indicazione delle partecipanti agli osservatori e del tipo di
informazioni che in relazione alle stesse è possibile ottenere. Pertanto,
attraverso un siffatto contratto di abbonamento ciascuna impresa esprime la
propria consapevole, volontaria e reiterata adesione ai servizi offerti in
abbonamento da RC Log, impegnandosi a fornire le proprie informazioni al fine di
ottenere "in cambio" quelle di tutti gli altri aderenti. Ciò denota l'interesse
e la volontà delle imprese a mettere in comune con i concorrenti elementi
strategici cruciali in un'ottica di cooperazione piuttosto che di
concorrenza.
225. Infine, la circostanza che le imprese abbiano aderito
in tempi diversi all'intesa, non costituisce elemento idoneo ad escludere
l'esistenza della stessa. Si consideri, infatti, che la semplice adesione anche
ad uno solo degli osservatori in esame e per un tempo limitato costituisce
inevitabilmente esplicitazione della volontà di prendere parte ad un unico
circuito informativo, cui partecipano anche i concorrenti. Ad ogni modo, si
deve considerare che già ad una mera osservazione delle date di adesione agli
osservatori non risultano significativi sfasamenti temporali, quanto meno per le
imprese che hanno partecipato a più osservatori (cfr. tabella 11).
226.
Le imprese hanno, inoltre, contestato l'esistenza dell'intesa asserendo
l'assenza di reciprocità dello scambio, dato che l'invio di informazioni non era
una condizione necessaria per la partecipazione agli osservatori RC Log.
Premesso che questa argomentazione non si riferisce agli osservatori
Multicompagnia e Multiskene, che, per stessa ammissione delle parti, contengono
dati di provenienza aziendale, gli accertamenti istruttori eseguiti mostrano che
l'invio dei dati da parte delle imprese costituisce la regola di funzionamento
anche di tutti gli altri osservatori. Al riguardo, sebbene RC Log abbia
affermato di non disporre di "documenti relativi a questi
invii"1179 Risposta RC Log 14
gennaio 2000, cit.79 , nel corso degli
accertamenti ispettivi svolti sono stati reperiti numerosi elementi documentali
che attestano l'invio di informazioni, fin dal 1996, relative all'osservatorio
RCA. Per altro verso, nonostante le imprese abbiano ripetutamente negato che
l'invio di informazioni a RC Log costituisca condizione per la partecipazione,
agli atti del procedimento risultano documenti che dimostrano come invece
l'adesione agli osservatori sia subordinata alla trasmissione delle proprie
informazioni1180 Cfr. Verbale audizione
Reale Mutua e documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso RC Log
del 16 novembre 1999.80 .
227.
L'intesa si è realizzata anche nel quadro di una serie di contatti tra le
imprese che hanno assunto la denominazione di riunioni degli aderenti o di
comitati tecnici, questi ultimi addirittura istituzionalizzati. Per quanto le
parti abbiano negato ogni valenza anticompetitiva di queste riunioni, non può
dubitarsi che la frequenza e il contenuto della discussione finalizzata alla
definizione del servizio conferma la natura di pratica concordata dello scambio
di informazioni realizzato tra imprese concorrenti1181 Cfr. in questo senso
Corte di Giustizia CE, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73 (Suiker
Unie), cit.81 . A tale proposito, i
contatti tra le imprese hanno avuto ad oggetto non solo la determinazione delle
modalità di omogeneizzazione dei dati ai fini di una loro migliore fruibilità,
ma si sono tradotti anche in discussioni sui costi (Multiskene) o in decisioni
circa l'ammissione o esclusione di imprese (Multicompagnia). Né assume rilevanza
la partecipazione ad una delle riunioni dell'osservatorio RCA di un
rappresentante della stampa, in quanto tale riunione, a differenza delle altre
richiamate nelle risultanze istruttorie, aveva ad oggetto la sola presentazione
dei risultati generali dell'osservatorio, mentre i dati di dettaglio dello
stesso rimangono di pertinenza esclusiva delle imprese di
assicurazione.
228. Nel complesso, pertanto, la fattispecie in esame, in
virtù della partecipazione ad un medesimo circuito informativo da parte di
imprese concorrenti, accompagnata anche da contatti diretti ed indiretti tra le
stesse, costituisce l'attuazione di una pratica collaborazione fra le imprese,
inquadrabile nella fattispecie di intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90. L'analisi della restrittività dell'intesa ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge deve essere condotta avendo a
riferimento le caratteristiche del mercato assicurativo.
Le esigenze
informative del settore assicurativo
229. Nel settore assicurativo si
distingue, come è noto, tra premio puro e premio commerciale; quest'ultimo
rappresenta il prezzo effettivamente pagato dall'assicurato e comprende, oltre
alle imposte, il premio puro e i cosiddetti caricamenti. Il premio puro è quella
parte del premio commerciale necessaria a garantire il pagamento dei futuri
indennizzi e viene calcolato mediante tecniche attuariali. I caricamenti
comprendono il margine di sicurezza - ossia un margine prudenziale per
cautelarsi da variazioni sfavorevoli rispetto alle stime effettuate - e i
caricamenti commerciali propriamente intesi - destinati a coprire i costi di
gestione, di acquisizione, ecc., nonché il margine di utile dell'impresa. Il
premio commerciale viene corrisposto prima che sia stato prestato il servizio.
Le imprese di assicurazione al momento della sottoscrizione della polizza
possono solo effettuare previsioni, sulla base della documentazione statistica
disponibile e di appropriate tecniche attuariali, circa la probabilità del
verificarsi di un sinistro e dell'entità del danno. La probabilità del sinistro
e l'entità del danno sono i due elementi essenziali per la determinazione del
premio puro. Al fine di una corretta stima statistica del valore assunto da
queste due grandezze in futuro, le imprese di assicurazione necessitano di un
numero elevato di informazioni sui sinistri.
230. Pertanto, è pur vero
che la particolare tipologia del processo produttivo del settore assicurativo
esige una collaborazione tra imprese per la raccolta delle informazioni
necessarie al calcolo del premio puro, ma l'attività svolta dalle imprese,
attraverso RC Log, si spinge oltre quanto necessario per una corretta
determinazione del rischio, concernendo, come affermato dalle stesse
parti1182 Cfr. paragrafo
185.82 , prevalentemente scambio di
informazioni inerenti ai premi commerciali applicati per un numero elevato di
profili tariffari, ovvero alle scelte strategiche che ciascuna impresa dovrebbe
adottare individualmente ed ovviamente non rivelare ai
concorrenti.
231. Proprio in considerazione delle peculiarità del
settore assicurativo, la Commissione CE ha adottato per il settore assicurativo
il Regolamento n. 3932/92 che prevede, tra l'altro, l'esenzione dal divieto di
intesa restrittiva, ai sensi dell'articolo 81.3 del Trattato, per quegli accordi
tra imprese di assicurazione concorrenti, altrimenti vietati, finalizzati alla
raccolta in comune di statistiche necessarie per la corretta stima del rischio
da assicurare. Il Regolamento individua condizioni stringenti sul tipo di
informazioni che possono essere scambiate tra le imprese presenti sul mercato.
Secondo quanto previsto al Secondo Titolo del Regolamento, infatti, l'esenzione
si applica sempre che la collaborazione sia finalizzata esclusivamente alla
elaborazione del premio puro e riguardi la sola raccolta di un numero
sufficiente di informazioni statistiche, in forma anonima ed aggregata, per il
relativo calcolo, senza comprendere voci ulteriori ed estranee al rischio da
assicurare (vale a dire caricamenti di sicurezza, redditi derivanti da riserve,
spese amministrative e commerciali, ecc.). In sostanza, le informazioni
considerate necessarie per la valutazione del rischio riguardano "dati
relativi a rischi identici o analoghi e raccolti in un numero sufficiente per
costituire una popolazione avente rilevanza statistica e tali da consentire in
particolare la determinazione: - del numero di sinistri durante detto
periodo; - del numero di rischi individuali assicurati in ogni anno
rischio durante il periodo di riferimento prescelto; - del totale
degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo
periodo - dell'importo dei capitali assicurati in ciascun anno rischio
nel periodo di riferimento prescelto"1183 Art. 2, comma 1,
lettera a) del Regolamento CE n. 3932/92.83
. Sono pertanto esentati soltanto gli scambi di informazioni
aggregati finalizzati a tale tipo di elaborazione statistica; mentre "le
pratiche concordate sui premi commerciali, vale a dire i premi effettivamente
applicati ai contraenti e comprensivi del caricamento per la copertura di spese
amministrative, commerciali ed altri costi, del caricamento di sicurezza e degli
utili previsti, non sono esentate" (considerando n. 6 del Regolamento CE n.
3932/92).
232. Peraltro, l'ANIA già provvede alla raccolta delle
necessarie informazioni statistiche, costituendo apposite banche dati, sia per
la RCA che per i CVT. Pertanto, le informazioni per la valutazione delle
condizioni di rischio e dunque per il calcolo del premio puro sono fornite
annualmente dall'ANIA, mentre le informazioni scambiate dalle imprese di
assicurazione mediante RC Log riguardano, tra l'altro, proprio i dati (premi
commerciali) che il considerando n. 6 del citato Regolamento ha esplicitamente
voluto sottrarre all'esenzione.
Sull'applicabilità del Regolamento CE
n. 3932/92
233. In merito a quanto rappresentato dalle parti circa
l'inapplicabilità da parte dell'Autorità nazionale del Regolamento CE n.
3932/92, è del tutto evidente che detto Regolamento costituisce la disciplina
materiale applicabile alla fattispecie, nella misura in cui segna il confine tra
ciò che è, in via eccezionale, lecito e ciò che rimane assoggettato al divieto
di intesa restrittiva. Le Autorità nazionali devono pertanto tenerne conto
nell'applicazione delle regole di concorrenza al settore
assicurativo.
234. Le parti hanno sollevato anche la questione
dell'impossibilità di qualificare come illecito lo scambio di informazioni per
il semplice fatto che lo stesso non rispecchi le condizioni di cui al citato
Regolamento. In merito, vale rammentare che le disposizioni del Regolamento di
esenzione introducono deroghe al divieto generale di intese restrittive della
concorrenza sancito dall'articolo 81.1 del Trattato CE e pertanto valgono a
sottrarre al divieto determinate fattispecie altrimenti vietate dallo stesso.
Trattandosi, pertanto, di norme aventi natura derogatoria rispetto ai principi
generali di tutela della concorrenza, le fattispecie da esse previste hanno
natura tassativa e pertanto sono di stretta interpretazione. Da ciò discende
ovviamente che le intese tra imprese di assicurazione che non integrano gli
estremi indicati esaustivamente dal citato Regolamento, per loro stessa natura
si qualificano come restrittive della concorrenza e pertanto illecite. Quanto
poi alla possibilità di ottenere una esenzione individuale, pur evocata da
alcune compagnie, essa è definitivamente oggi preclusa, non avendo le compagnie
esercitato il diritto - non importa se con fondamento o no - di
richiederla1184 Cfr. Verbale audizione
finale del 15 giugno 2000.84 . Ciò
non di meno, anche al fine di comprendere l'effettiva portata anticompetitiva
dell'intesa in esame, è stata ugualmente condotta un'analisi puntuale e
dettagliata della tipologia e della natura delle informazioni scambiate,
seguendo canoni giurisprudenziali ormai consolidati, sia pure in settori diversi
da quello assicurativo.
Lo scambio di informazioni nella
giurisprudenza
235. Secondo gli orientamenti formatisi in sede
comunitaria è considerato, in linea di principio, restrittivo della concorrenza
"uno scambio organizzato di dati particolari relativi alle singole imprese,
come per esempio la reciproca comunicazione delle quantità prodotte e vendute,
dei prezzi e delle condizioni praticate per gli sconti, gli aumenti e le
riduzioni di prezzi, gli accrediti, nonché le condizioni generali di
vendita". Pertanto, "la differenza tra uno scambio di informazioni lecito
ed uno vietato corrisponde (...) a quella tra un sistema di informazioni
prettamente statistico (...) ed un sistema di reciproca comunicazione di
dati di mercato realizzato in modo da permettere l'individuazione dei singoli
operatori"1185 Commissione CE,
Settima relazione sulla politica della concorrenza (1978).85 . La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che "la
diffusione generalizzata fra i principali operatori di uno scambio di
informazioni precise e a cadenze ravvicinate" è in grado di "alterare
sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici. In tale
ipotesi, infatti, la messa a disposizione regolare e frequente delle
informazioni concernenti il funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare
periodicamente, a tutti i concorrenti, le posizioni sul mercato e le strategie
dei vari concorrenti". Per tale motivo, un siffatto scambio di
informazioni è contrario alle regole di concorrenza, in quanto, "considerata
la sua periodicità e il suo carattere sistematico, rende ancor più prevedibile,
per un determinato operatore, il comportamento dei suoi concorrenti, riducendo o
annullando del tutto il grado di incertezza sul funzionamento del mercato che,
in assenza di tale scambio di informazioni, sarebbe esistito" 1186 Cfr. Tribunale di
Primo Grado CE, Causa T-34/92 (Fiatagri U.K. Ltd. and New Holland Ford Ltd /
Commissione "Trattori agricoli"), sent. del 27 ottobre 1994, in Racc., 1994,
p.905, al punto 91. Al riguardo si veda, da ultimo, il comunicato stampa
diramato dalla Commissione CE il 20 settembre 1999, con cui si approva il nuovo
sistema modificato di scambio di informazioni tra produttori di trattori e di
macchine agricole.86 .
236.
Alla luce di tale giurisprudenza, la fattispecie rilevata consistente in uno
scambio di informazioni a tal punto sistematico e periodico da essere
qualificabile come sistema istituzionalizzato tra imprese concorrenti, fornisce
gli elementi affinché ogni impresa possa ragionevolmente prevedere il
comportamento dei suoi concorrenti, creando un'artificiosa trasparenza nel
mercato1187 In tal senso la
Commissione ha considerato restrittivo uno scambio di listini prezzi sulla base
del fatto che le imprese "nello stabilire i nuovi prezzi vengono influenzati dai
prezzi dei prodotti dei loro concorrenti, cosicché le modifiche dei prezzi non
avvengono interamente sulla base delle mutate condizioni del mercato e il
livello dei prezzi può risultare diverso da quello che sarebbe stato in assenza
di tale sistema di informazione sui prezzi". Decisione della Commissione CE del
13 luglio 1983 (Vimpoltu), in G.U.C.E. L 200, 23 luglio 1983, p. 44, al punto
138.87 . In questo senso la
fattispecie in esame presenta tutte le caratteristiche attribuite dalla
giurisprudenza comunitaria ad uno scambio di informazioni restrittivo della
concorrenza. Infatti, le imprese partecipanti allo scambio di informazioni
sono di regola immediatamente identificabili e lo scambio attiene a dati
particolarmente sensibili, in quanto concernenti variabili quali tariffe,
sconti, modalità di assunzione, condizioni contrattuali, incassi, sinistri e
previsioni circa l'evoluzione del mercato e dei costi di gestione. I dati
scambiati tra le imprese non sono storici, ma attuali, in quanto si riferiscono
ad un periodo di tempo particolarmente ravvicinato e sono diffusi con una
elevatissima frequenza.
Identificabilità delle imprese
237.
A seconda del tipo di osservatorio gli elaborati vengono prodotti attraverso il
confronto dei dati relativi a singoli concorrenti (in chiaro o criptati solo in
modo "formale") o a gruppi di imprese talmente ristretti da consentire comunque
di identificare la politica dei più diretti concorrenti. Con particolare
riferimento agli osservatori RCA e ARD, viene espressamente specificato il
nominativo dell'impresa che ha adottato il tariffario e il relativo periodo di
validità. In realtà, il nominativo delle imprese monitorate nell'osservatorio
RCA viene criptato da RC Log, ma ciascuna impresa può facilmente identificare il
concorrente nascosto dietro ciascun codice, come mostrato chiaramente nella
parte relativa alle risultanze istruttorie1188 Cfr. paragrafi 157 e
158.88 . Sono forniti con i nomi
delle imprese in chiaro anche i dati riguardanti la raccolta premi mensile (c.d.
flash mensile incassi, parte dell'osservatorio Multicompagnia) e le
condizioni di contratto (osservatorio Multigamma)1189 Cfr. paragrafi 144 e
seguenti.89 .
238.
Diversamente, i dati relativi ai sinistri, alla raccolta provinciale e alle
prestazioni della rete agenziale (osservatorio Multicompagnia) sono forniti in
forma aggregata, ma, per alcuni di essi, il particolare livello di
disaggregazione permette una individuazione sufficientemente precisa del
comportamento dei concorrenti. Infine, le informazioni concernenti le
previsioni a breve e medio termine, riguardanti l'evoluzione della raccolta
premi globale, dei costi e delle altre variabili strategiche rilevanti
(osservatorio Multiskene), sono fornite in forma disaggregata per ciascuna
impresa, pur essendo il nominativo della stessa criptato1190 Non è stata rinvenuta
la chiave dei codici utilizzati90 .
Tuttavia le imprese aderenti si riuniscono regolarmente per discutere le
previsioni effettuate, in tal modo identificandosi reciprocamente1191 Cfr. contratto di
adesione all'osservatorio Multiskene per il 1999 (allegato risposta RC Log del
14 gennaio 2000, cit.).91
.
239. Nel complesso, si osserva che le informazioni in
ordine alle quali è possibile risalire direttamente al nominativo delle imprese
riguardano i comportamenti effettivi tenuti da ciascuna impresa sul mercato,
nonché i risultati conseguiti. Si tratta di dati che permettono un monitoraggio
globale del comportamento competitivo di ciascun concorrente. Per quanto
concerne i dati forniti in forma aggregata, che si riferiscono in genere ai
valori assunti da alcune variabili di costo in gran parte non dipendenti da
valutazioni di premio puro, le imprese di dimensioni maggiori - che sono quelle
che provvedono allo scambio di questo tipo di informazioni - non hanno tanto
interesse a conoscere i dati individuali, quanto a poter contare sul fatto che
ciascun concorrente utilizzi gli stessi dati per le proprie decisioni
competitive. A tal fine le imprese effettuano un'attenta analisi volta a
selezionare la natura e il numero dei partecipanti1192 Cfr. per tutti Verbali
dei Comitati Tecnici Sinistri del 4 marzo e del 21 settembre 1999
(documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso GAN del 16 novembre
1999).92 . In generale, il fatto
che tutte le maggiori imprese ricevano sistematicamente un set completo di
informazioni, identico ed omogeneo, relativo a tutte le principali variabili
strategiche per la definizione dei premi e degli altri comportamenti
commerciali, contribuisce ad omogeneizzare il comportamento dei partecipanti nel
mercato.
Sensibilità delle informazioni e frequenza dello
scambio
240. Di regola, le grandi imprese partecipano a tutti gli
osservatori, mentre la partecipazione delle imprese minori è limitata agli
osservatori che hanno per oggetto lo scambio di informazioni sui premi, RCA e
ARD (cfr. tabella 11). Per ciò che concerne gli osservatori ai quali
partecipano prevalentemente le imprese di maggiori dimensioni, come ampiamente
illustrato nelle risultanze istruttorie1193 Cfr. paragrafi 124 e
seguenti.93 , le informazioni
scambiate riguardano aspetti di particolare rilievo per le decisioni strategiche
delle singole imprese. Si tratta in particolare di dati relativi agli incassi e
ai sinistri, nonché alla performance della rete distributiva
(Multicompagnia); all'evoluzione dei costi, della raccolta premi e di altre
variabili strategiche relative alla struttura tariffaria, quali i parametri di
personalizzazione (Multiskene); alle condizioni di contratto
(Multigamma). Esse concernono dati interni e riservati delle imprese, quali
la raccolta premi per provincia con cadenza, in alcuni casi, addirittura
mensile; il numero e la performance dei singoli punti vendita, diffusi a
breve distanza di tempo dal momento della loro rilevazione da parte delle
imprese stesse. Con cadenza molto ravvicinata ogni impresa può, ad esempio,
verificare i propri risultati commerciali o quelli dei propri concorrenti
(osservatorio Multicompagnia); le singole imprese possono inoltre conoscere
dettagliatamente le condizioni contrattuali, ossia le varie tipologie di
prodotto offerte dai propri concorrenti (osservatorio Multigamma); oppure avere
informazioni circa il modo nel quale le principali imprese prevedono
l'evoluzione futura delle variabili chiave per la costruzione delle tariffe
(osservatorio Multiskene). Attraverso questo insieme di informazioni, oltre a
quelle sui prezzi contenute negli osservatori RCA e ARD, le imprese partecipanti
a tutti gli osservatori sono in grado di conoscere in estremo dettaglio
l'evoluzione delle variabili fondamentali per l'attività assicurativa dei
principali concorrenti, innanzitutto i costi complessivi e l'evoluzione prevista
per gli stessi. Ciò consente a ciascuna di esse di orientare i propri
comportamenti tenendo conto delle scelte strategiche adottate dagli stessi.
Anche la Commissione ha precisato che la concorrenza può essere distorta sulla
base di uno scambio di informazioni relativo ai costi, poiché questi dati
possono consentire alle imprese di risalire ad una stima della politica dei
prezzi dei concorrenti1194 Cfr.
Decisione della Commissione CE del 15 luglio 1975 (IFTRA), in G.U.C.E. L228, 29
agosto 1975, p.3; nonché Decisione della Commissione CE del 23 novembre 1984
(Prodotti del periossigeno), in G.U.C.E. L35, 7 febbraio 1985,
p.1.94 . Anche le informazioni
sulla raccolta premi realizzata da ciascuna impresa a livello mensile, nonché
sulle performance della rete agenziale, costituiscono, secondo gli
orientamenti giurisprudenziali in materia1195 Cfr. Settima Relazione
sulla Politica della Concorrenza, cit..95
, informazioni di natura particolarmente sensibile, che consentono
un monitoraggio costante dei risultati di mercato, permettendo alle imprese di
avere piena e tempestiva contezza delle variazioni delle quote di mercato dei
concorrenti e quindi di orientare immediatamente i propri
comportamenti.
241. In generale, le informazioni scambiate tramite gli
osservatori in esame coinvolgono grandezze che non sono essenziali per la
determinazione del premio puro, come espressamente confermato dalle stesse
imprese nel corso del procedimento. Anche con riferimento ai sinistri, i cui
dati sono contenuti nell'osservatorio Multicompagnia, in ordine ai quali si
potrebbe ipotizzare la rilevanza a tal fine, si osserva che la rilevanza
statistica dell'osservazione è esclusa dalla considerazione che l'adesione
all'osservatorio è a numero chiuso, mentre una rilevazione statistica è per
definizione tanto più significativa quanto maggiore è il numero dei soggetti
osservati.
242. In conclusione, la disponibilità del medesimo patrimonio
informativo su elementi di strategia aziendale, che dovrebbero essere il frutto
di analisi e valutazioni autonome e riservate, tende ad uniformare le politiche
commerciali, sottraendo alle scelte individuali decisioni di importanza cruciale
per l'attività economica.
Attualità delle
informazioni
243. Le informazioni oggetto di scambio sono
attuali, in quanto relative a scelte e/o risultati aziendali appena realizzati.
Al riguardo, si osserva che in uno specifico caso la Commissione CE ha ritenuto
che, per attribuire alle informazioni un valore puramente storico, fosse
necessario il decorso di almeno un anno di tempo1196 Cfr. Decisione della
Commissione CE (Uk Agricultural Tractor Registration Exchange), cit., al punto
50, nonché il comunicato stampa diramato dalla Commissione CE il 20 settembre
1999, cit..96 . Né vale l'osservazione
delle parti volta ad escludere la valenza anticoncorrenziale delle informazioni
oggetto dello scambio, in ragione del loro carattere storico, per il semplice
fatto che debbano essere comunicate preventivamente all'ISVAP. Non è, infatti,
possibile qualificare come storiche informazioni aziendali, attuali e riservate,
comunicate all'organo di vigilanza per fini istituzionali.
244.
Né, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza, è necessario che
i dati oggetto di scambio si riferiscano ai comportamenti futuri, così come
sottolineato dalle parti. Infatti, sono rilevanti non solo le informazioni
relative ai comportamenti da tenersi in futuro sul mercato, bensì anche quelle
concernenti le politiche commerciali del recente passato, in quanto atte a
rivelare, con sufficiente precisione, le iniziative che è ragionevole attendersi
dai concorrenti: "in un mercato in cui la domanda è stabile [...] si
può fare largo assegnamento sulle transazioni passate per prevedere le
iniziative future dei concorrenti. [...] Quanto maggiore è l'accuratezza
e l'aggiornamento dei dati sui quantitativi venduti e sulle quote di mercato,
tanto maggiore sarà il loro impatto sul comportamento futuro delle imprese che
operano in un dato mercato"1197
Decisione della Commissione CE (Uk Agricultural Tractor Registration Exchange),
cit..97 . Lo scambio di
informazioni è proiettato anche in una dimensione prospettica e costituisce, per
ciascuna impresa, un efficace strumento per verificare la conformazione delle
imprese concorrenti alle proprie iniziative incrementative delle tariffe, sì da
giustificare, dopo il necessario breve periodo di riallineamento, un'ulteriore
iniziativa incrementativa. Ciò è dimostrato dall'aumento della frequenza di
introduzione di nuovi tariffari da parte delle imprese di
assicurazione.
Sulla natura pubblica dei dati degli osservatori RCA e
ARD
245. Gli osservatori RCA e ARD sono quelli che registrano la
maggior partecipazione di imprese e sui quali si sono principalmente concentrate
le imprese nelle proprie memorie difensive. Essi concernono lo scambio di
informazioni sui premi commerciali correntemente praticati dalle imprese, ossia
sui prezzi finali dei prodotti assicurativi interessati, comprensivi, oltre che
della valutazione del rischio (premio puro), anche di tutte le ulteriori
componenti che riflettono le autonome strategie commerciali delle imprese.
Occorre rammentare che i premi indicati negli osservatori, specie per la RCA,
rappresentano di fatto i prezzi effettivamente applicati alla clientela da
ciascuna impresa: le imprese sono vincolate dalla normativa secondaria a
rispettare le tariffe pubblicate ed a contenere eventuali sconti1198 Circolare ISVAP n. 260
del 1995.98 . Pertanto, gli
osservatori in questione raccolgono informazioni la cui rilevanza strategica è
indubbia.
246. Le parti hanno, ripetutamente ed ampiamente, sostenuto a
propria difesa che lo scambio di informazioni sarebbe in questo caso lecito,
dato che esso consiste nella mera raccolta di dati pubblici. Più in particolare,
esso concerne i tariffari che le imprese sono obbligate a mettere a disposizione
del pubblico, in virtù della circolare ISVAP n. 260/95.
247. Prima
di procedere all'analisi sotto il profilo della concorrenza dello scambio di
informazioni sulle tariffe, occorre premettere alcune considerazioni di
carattere generale sulla trasparenza nel settore assicurativo. In quest'ottica,
è necessario tener conto dei principi espressi nella Direttiva CE n. 49/92 in
materia di assicurazione danni che, come esposto nella parte relativa al quadro
normativo, all'articolo 6 vieta la comunicazione sistematica delle tariffe alle
Autorità pubbliche. Siffatta disposizione, senza escludere i benefici per la
concorrenza di una adeguata informazione sui prezzi per il consumatore,
introduce una generale limitazione del concetto di trasparenza per il mercato
assicurativo, tant'è che se non è consentito trasmettere i propri tariffari alle
Autorità pubbliche, a maggior ragione ciò è escluso laddove la trasmissione
avvenga tra le imprese. In questa direzione si muove anche il disegno di
legge all'esame della Camera dei Deputati1199 Disegno di legge n. AC
7115, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, congedato
dal Senato in data 11 luglio 2000.99 ,
che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, introduce una trasparenza,
peraltro parziale, solo a favore dei consumatori.
248. Le imprese hanno
prospettato che lo scambio di informazioni sarebbe lecito in quanto concerne i
prezzi contenuti nei tariffari, già esposti nelle agenzie, ovverosia
informazioni pubbliche. L'ISVAP, a sua volta, colloca la pubblicità delle
tariffe assicurative nell'ambito di un terzo genere di trasparenza informativa,
in grado di produrre, "allo stesso tempo, una trasparenza sia di tipo
pubblico che di tipo privato". Al riguardo, assume rilievo determinante
la semplice constatazione che lo scambio di informazioni sui prezzi costituisce
pratica non esentata dalla normativa comunitaria, quale il Regolamento CE n.
3932/92, che precipuamente si riferisce al settore in esame. Ivi si legge
testualmente: " Il regolamento stabilisce che le pratiche concordate sui
premi commerciali (...) non sono esentate"2200 Considerando 6 del
Regolamento CE n. 3932/92.00
.
249. A questo proposito, nel corso del procedimento è
emerso che le informazioni contenute nei rilasci degli osservatori RCA non sono
pubbliche nel senso indicato dalle parti, in quanto contengono dati che vanno
oltre ciò che è desumibile dai tariffari. Infatti, i dati presentati nelle
tabelle Excel predisposte da RC Log sono organizzati in modo tale da permettere
il confronto tra il premio base e i coefficienti di personalizzazione adottati
da ciascuna impresa. Al riguardo si ricorda che i tariffari, sia nella forma
cosiddetta esponenziale sia in quella moltiplicativa, si presentano con modalità
distinte da quelle utilizzate per il confronto da RC Log e che per la loro
trasformazione è necessario disporre di informazioni aggiuntive rispetto a
quelle contenute nei tariffari2201 Cfr. al
riguardo il paragrafo 152.01 . Tale
circostanza è di fatto confermata dalla stessa RC Log, la quale ha dichiarato
che "l'osservatorio RCA ed ARD non si configurano come una semplice raccolta
e redistribuzione di dati tariffari (che chiunque potrebbe fare, essendo gli
stessi pubblici per volontà espressa dell'ISVAP nella circolare 260 del 30
novembre 1995) ma come ricerca delle strutture matematiche dei premi e loro
trasferimento negli applicativi"2202 Memoria RC Log del 12
giugno 2000.02 . Ciò rende tali
informazioni immediatamente confrontabili ed usufruibili, circostanza che non
potrebbe avvenire in assenza di tale scambio2203 Cfr. Tribunale di
Primo Grado CE, Causa T-35/92 (John Deere), cit., ai punti 64 e
66.03 . Pertanto, anche ammesso che
i tariffari siano già resi noti al pubblico e accessibili ad ogni impresa di
assicurazione, in realtà i dati elaborati da RC Log possiedono un valore
conoscitivo ulteriore e diverso rispetto ai primi2204 Si noti, al riguardo,
che nella Decisione (Uk Agricultural Tractor Registration Exchange), cit., al
punto 49, la Commissione CE non ha ritenuto fondata l'argomentazione delle
parti, le quali sostenevano che i dati oggetto di scambio, in quanto messi a
loro disposizione dal Ministero dei Trasporti, non costituissero segreto
commerciale, ritenendo, di contro, che i dati comunicati grazie all'intesa
avessero un valore conoscitivo diverso.04
.
250. Infine, a conferma della consapevolezza del carattere
illecito di questo scambio vale la circostanza che le stesse imprese non
considerano pubblici i dati scambiati tramite RC Log, dal momento che hanno
previsto un sistema di criptaggio per nascondere i nominativi delle imprese cui
si riferiscono i tariffari. Si tratta, e ciò è particolarmente rilevante, di un
sistema di criptaggio facilmente aggirabile per le imprese appartenenti al
circuito informativo e, quindi, efficace solo verso l'esterno.
251. In
generale, un'intesa tra le imprese che ha ad oggetto lo scambio di informazioni
altamente sensibili, come il prezzo corrente, è in grado di alterare
significativamente il gioco concorrenziale. Tale scambio di informazioni è
potenzialmente idoneo a consentire alle imprese di coordinarsi rapidamente, con
costi informativi condivisi e, pertanto, notevolmente ridotti, su un equilibrio
di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi2205 In tal senso si veda,
ad esempio, Decisione della Commissione CE del 13 luglio 1994 (Cartoncino),
cit.05 . Conoscendo, in tempi brevi
e in modo dettagliato e preciso, i prezzi praticati da tutti i concorrenti, ogni
impresa può, infatti, adeguare rapidamente le proprie strategie alla
realizzazione di equilibri di prezzo cui sia associato il massimo profitto
congiunto per l'industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto
funzionamento del mercato e dei consumatori. Inoltre, ciascuna impresa è
consapevole del fatto che, nell'eventualità in cui decidesse di attuare
strategie di prezzo competitive, di tale decisione i concorrenti saranno
prontamente informati, grazie allo scambio di informazioni; essi potranno, in
particolare, controllare attentamente e con tempestività i comportamenti
dell'impresa e saranno in grado di porre in atto strategie ritorsive, al fine di
dissuaderla dall'allontanarsi dall'equilibrio collusivo.
252.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, inoltre, affinché uno scambio di
informazioni sia restrittivo della concorrenza, non è necessario che il mercato
sia definibile come oligopolistico. Al riguardo, si osserva che la
giurisprudenza comunitaria ritiene che l'aumento della trasparenza ottenibile
grazie ai sistemi di scambio di informazioni accentua, nei mercati
oligopolistici, quella propensione degli operatori ad adattare il proprio
comportamento a quello dei concorrenti, propensione che in tali mercati è già
particolarmente spiccata. Ciò non significa affatto che in un mercato non
oligopolistico uno scambio di informazioni non sia lesivo della concorrenza,
soprattutto quando, come nel caso di specie, tale scambio riguarda i prezzi di
vendita e la trasparenza non è incrementata a vantaggio del consumatore, ma solo
delle imprese. La necessità di ricorrere ad un coordinamento collusivo, nella
forma di un'intesa che abbia come oggetto lo scambio di informazioni sui prezzi,
è infatti maggiormente avvertita nei settori caratterizzati da un numero non
piccolo di concorrenti. La probabilità che le imprese riescano a coordinarsi
su un equilibrio di tipo collusivo, in assenza di accordi espliciti, dipende,
infatti, in generale, dalla loro disponibilità di informazioni dettagliate sul
comportamento commerciale dei propri concorrenti. Per tale ragione, il costo di
acquisizione di queste informazioni rappresenta una condizione cruciale per il
prodursi di un esito collusivo sul mercato. In realtà, quando un mercato è
altamente concentrato, ovvero quando il numero di imprese è ridotto, ciascuna
impresa incontra difficoltà relativamente minori ad acquisire, autonomamente,
informazioni sul comportamento complessivo dei propri concorrenti; in questo
contesto, un equilibrio collusivo potrebbe prodursi, come esito spontaneo del
mercato, anche in mancanza di una organizzazione sistematica di scambio di
informazioni.
253. Siffatto strumento si rivela, invece, specificamente
essenziale per raggiungere un equilibrio collusivo in mercati poco concentrati:
i costi complessivi per acquisire autonomamente le informazioni sulle strategie
dei concorrenti crescono, infatti, esponenzialmente al crescere del numero delle
imprese presenti sul mercato (è questa una delle ragioni più importanti per le
quali si ritiene che un mercato con moltissime imprese sia caratterizzato, in
assenza di comunicazione tra le stesse, da un equilibrio di tipo
concorrenziale). In queste circostanze, un'intesa tra le imprese volta a ridurre
significativamente, in virtù della sua condivisione, il costo di acquisizione
delle informazioni, crea esattamente le condizioni necessarie per pervenire a un
equilibrio collusivo2206 In tal senso la Corte
di Giustizia CE nel riconoscere "il diritto degli operatori economici di
vigilare per adattarsi prontamente al comportamento dei concorrenti di cui essi
vengano a conoscenza o che essi prevedano", afferma che il diritto antitrust
vieta "rigorosamente qualsiasi contatto diretto o indiretto tra tali operatori
che abbia per oggetto ... di rivelare ... il comportamento che si è deciso o che
si intende adottare sul mercato" (Cfr. Corte di Giustizia CE, cause riunite
40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73- Suiker Unie -, cit.).06 . Peraltro, proprio la circostanza, sostenuta dalle
parti, che le imprese avrebbero potuto autonomamente procurarsi tali
informazioni, ma che tale procedura sarebbe stata più complicata ed avrebbe
richiesto molto più tempo, conferma, come sottolineato dalla giurisprudenza
comunitaria, che siffatta "comunicazione spontanea di tutte le informazioni
importanti in materia di prezzi [si possa considerare] come una
modificazione artificiale delle condizioni di concorrenza mirante ad instaurare
un sistema di solidarietà ed influenza reciproche tra concorrenti"2207 Decisione della
Commissione CE dell'8 settembre 1977 (Cobelpa/BNP), in G.U.C.E. L242, 23
novembre 1977, p. 10, punto 30.07 . E
"il regime di concorrenza non falsata voluto dal Trattato CE è incompatibile
con una situazione di mercato creata artificialmente ed in cui, come nella
fattispecie, una trasparenza anormale elimina taluni rischi inerenti alla
concorrenza ed avvantaggia soltanto i rivenditori e non gli
acquirenti"2208 Decisione della
Commissione CE del 23 dicembre 1977 (Pergamena Vegetale), in G.U.C.E. L70, 13
marzo 1978, p. 54, punti 66 e 68.08
.
254. Occorre, inoltre, considerare che, per le ragioni
sopra descritte, una volta che ciascuna impresa è tempestivamente e
dettagliatamente informata delle strategie di prezzo praticate dai concorrenti,
l'equilibrio che massimizza collusivamente i profitti dell'intera industria può
essere agevolmente raggiunto anche in assenza di uno specifico ed esplicito
coordinamento tra le imprese2209 Per una
rassegna della letteratura economica in materia di collusione tra imprese si
veda Jacquemin e Slade, Cartels, Collusion and Horizontal Merger, in Schmalensee
e Willig (a cura di), Handbook of Industrial Organization, North Holland, 1989,
p. 416 ss.09 . Di conseguenza, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, è
sufficiente l'esistenza di un'intesa che ha per oggetto lo scambio di
informazioni sensibili. E', pertanto, superfluo che lo scambio di informazioni
sia seguito da un'ulteriore e successiva intesa, volta ad utilizzare le
informazioni scambiate per la realizzazione di un equilibrio collusivo sul
mercato, così come preteso da alcune compagnie e dall'ISVAP.
255. Sulla
base delle considerazioni che precedono, si può affermare che, in un mercato non
oligopolistico, quale quello dell'assicurazione auto, la creazione di un unico
circuito informativo - che, attraverso uno scambio di informazioni tra un numero
elevato di imprese, sistematico e prolungato nel tempo, sia in grado di ridurre
sensibilmente i costi di acquisizione delle informazioni e di permettere alle
imprese di conseguire una trasparenza reciproca - risulta essenziale per il
raggiungimento di un equilibrio collusivo e perciò contraria ai principi e alle
norme posti a tutela della concorrenza. In questo senso, anche l'Istituto di
Vigilanza mette in evidenza il contenimento dei costi di acquisizione delle
informazioni che il circuito di RC Log garantirebbe alle imprese, nonché
l'omogeneità del procedimento seguito, che riduce la probabilità di errori,
seppur per esaltare i vantaggi che ne deriverebbero per le imprese. In realtà,
in un'ottica di tutela della concorrenza, sono proprio queste circostanze che,
sulla base di tutte le considerazioni che precedono, connotano lo scambio di
informazioni in esame come idoneo a limitare o falsare la concorrenza nei
mercati dell'assicurazione auto.
256. Tutte le considerazioni che
precedono dimostrano come lo scambio di informazioni sulle tariffe costituisca
una rilevante distorsione della concorrenza.
L'utilizzo delle
informazioni relative alle tariffe
257. L'insieme di queste
considerazioni indica con tutta chiarezza l'importanza e l'elevato grado di
sensibilità delle informazioni scambiate attraverso gli osservatori RCA e ARD,
nonché l'idoneità delle stesse ad incidere sul comportamento commerciale delle
imprese aderenti al circuito. Infatti, si tratta di informazioni che, per stessa
ammissione delle imprese, non sono utilizzabili per il calcolo del premio puro,
circostanza quest'ultima che avrebbe potuto assumere rilievo in considerazione
delle esigenze informative del settore assicurativo. Di contro, le informazioni
di cui trattasi concernono le scelte commerciali che ciascuna azienda compie in
ordine al valore attribuito a ciascun profilo tariffario e quindi alla
differenziazione della propria offerta. In tal modo i concorrenti sono messi in
grado di conoscere quali sono le possibilità di manovra sui prezzi, sia in
termini generali che in termini di singoli profili, come testimonia il fatto che
le imprese effettuano le proprie scelte di prezzo previa analisi dettagliata e
puntuale delle scelte strategiche appena compiute dai concorrenti, nonché
tenendo in considerazione la data e l'entità delle variazioni tariffarie
previste dagli stessi2210 Cfr. paragrafi 165 e
seguenti.10 . Numerose evidenze
documentali mostrano infatti, da un lato, come le imprese utilizzino
effettivamente le informazioni elaborate da RC Log per determinare i propri
prezzi finali2211 Cfr. documentazione
acquisita nel corso dell'ispezione presso Toro e presso Winterthur del 21
settembre 1999.11 e, dall'altro lato,
come le stesse siano in grado di impostare le proprie politiche commerciali
attraverso la conoscenza dei futuri comportamenti dei concorrenti. E' emerso
infatti che le imprese intrattengono tra loro contatti informali aventi ad
oggetto, tra l'altro, i tempi e i modi delle future variazioni di
tariffa2212 Cfr. documento
Generali denominato "Tariffa RCA autovetture" (documentazione acquisita nel
corso dell'ispezione presso Generali del 16 febbraio 2000), nonché documento GAN
del 10 agosto 1999 (documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso GAN
del 16 febbraio 2000).12 . D'altro
canto, la frequenza degli aggiornamenti delle informazioni elaborate da RC Log
consente una conoscenza puntuale e immediata delle evoluzioni del comportamento
dei concorrenti e permette quindi alle imprese continui e ripetuti aggiustamenti
dei propri prezzi.
258. L'accelerazione dell'introduzione di nuovi
tariffari - per alcune imprese si è perfino proceduto a cinque variazioni
tariffarie nel 1999, con una media di quattro variazioni infrannuali (vedi
tabella 2) - non ha giustificazione tecnica. Per il calcolo del premio puro è,
infatti, rilevante la sola rilevazione statistica, calcolata in relazione al
"periodo assicurativo" che è, come ben noto, soltanto annuale. Non a caso,
mentre per l'anno 1994 si riscontra l'applicazione di una sola tariffa, il che è
fisiologico in relazione alla rilevazione statistica su base annuale, per gli
anni successivi si verifica l'introduzione, con ritmo progressivo e patologico,
di plurime tariffe nel corso dello stesso anno. Singolare è la rilevazione che
siffatta strategia di plurime variazioni incrementative infrannuali risulti
adottata, in modo sistematico, dalla generalità delle imprese: ciò ad ulteriore
conferma della reciproca tempestiva conoscenza delle condotte incrementative dei
concorrenti, con la corrispondente certezza del reciproco adeguamento. Tant'è
che le quote di mercato delle singole imprese hanno registrato variazioni non
significative. Infatti, l'impresa che aumenta il prezzo, osservando
tempestivamente le reazioni dei concorrenti può essere indotta a nuovi aumenti
tariffari qualora i concorrenti la seguano nell'aumento. La diffusione delle
informazioni di prezzo tramite RC Log può rappresentare in tal modo il segnale
di quanto i concorrenti sono disposti a seguire l'impresa che aumenta per prima
i prezzi ovvero di quali sono i margini di aumento per le imprese
follower.
Conclusioni
259. Sulla base di tutte le
argomentazioni che precedono, lo scambio di informazioni tra imprese di
assicurazione, realizzato attraverso la società di consulenza RC Log, configura
una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto, eliminando
qualsiasi incertezza circa il comportamento strategico dei concorrenti nei
mercati dell'assicurazione auto, costituisce fattore in grado di facilitare
l'uniformazione delle condotte commerciali delle imprese di assicurazione,
permettendo loro di determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli
che si registrerebbero in un mercato concorrenziale.
260. D'altro canto,
le stesse parti del procedimento sono consce della natura restrittiva dello
scambio di informazioni realizzato sul mercato. A tale proposito si ricorda come
due importanti imprese, Generali e RAS, abbiano cercato di occultare, dopo
l'avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità, la propria
partecipazione allo scambio di informazioni, in tal modo frapponendo ostacoli
allo svolgimento della procedura2213 Cfr.
documentazione acquisita nel corso delle ispezioni presso RAS e Generali del 16
febbraio 2000.13 .
261.
L'intesa realizzata tramite RC Log coinvolge, seppure con intensità diversa, un
numero particolarmente elevato di imprese che rappresentano oltre l'80% di
entrambi i mercati assicurativi auto. In particolare, risultano partecipare allo
scambio di informazioni tutte le prime 20 compagnie del settore
dell'assicurazione auto, ad eccezione di Levante-Norditalia. Pertanto,
considerata la natura e le quote di mercato delle imprese partecipanti allo
scambio di informazioni, è di tutta evidenza la consistenza dell'intesa in
esame.
262. La natura anticompetitiva delle fattispecie esaminate e
soprattutto la potenzialità delle stesse ad incidere in modo sostanziale sulle
politiche strategiche delle imprese, con conseguente grave pregiudizio per il
benessere dei consumatori, non è dubitabile e rende superflua ogni ulteriore
analisi che puntualmente qualifichi determinati esiti del mercato come precisi
effetti ad esse direttamente riconducibili. Secondo la più recente
giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: "una pratica concordata rientra
nell'articolo 81.1, anche in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
Da un lato, dalla lettera stessa di detta norma deriva che, come nel caso degli
accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche
concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un
oggetto anticoncorrenziale. Dall'altro, benché la nozione stessa di pratica
concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato,
essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto concreto
di restringere, impedire o falsare la concorrenza"2214 Cfr. Corte di
Giustizia CE, causa C-49/92P (ANIC), sent. dell'8 luglio 1999, in Racc. 1999, al
punto 122. Al riguardo si veda anche Corte di Giustizia CE, causa C-235/92P
(Montecatini), sent. dell'8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto
122.14 ; Il principio è
stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorrenza,
che considera "sufficiente, a fini probatori, anche soltanto la capacità
potenziale dell'accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza
nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi
sono necessari soltanto nella diversa e distinta ipotesi dell'abuso di posizione
dominante"2215 Cfr. TAR Lazio, sez.
I, sentenza n. 873 /2000 del 15 aprile 1999, nel caso "Associazione
Vendomusica". Si veda, inoltre TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 1541/2000 dell'8
marzo 2000, nel caso "Caldaie murali a gas". 15
.
263. In ogni caso, le anomalie del mercato sono emerse con
tutta evidenza nel corso della procedura. Si sono osservati, infatti, fenomeni
tipicamente riconducibili a contesti di mercato non concorrenziali: stabilità
delle quote di mercato2216 Cfr.
paragrafo 87 e seguenti, nonché le tabelle 9 e 10.16 , accelerazioni degli aumenti dei prezzi soprattutto nel
periodo più recente2217 Cfr. paragrafo 71
(tabella 3).17 , aumenti dei prezzi
ben al di là della media europea2218 Cfr.
paragrafi 70 e 75 (tabella 5).18 ,
incapacità delle imprese ad intervenire sui costi di produzione da esse
direttamente controllabili2219 Cfr.
paragrafi 77 e seguenti.19 . In una
situazione siffatta le stesse perdite lamentate dalle imprese e denunciate
dall'ISVAP potrebbero costituire, da un lato, gli effetti delle inefficienze
produttive e, dall'altro, essere l'esito del differente sistema di
accantonamento delle riserve, per effetto del quale il calcolo delle stesse
avviene ora "al costo ultimo", ciò che necessariamente determina un aumento
dell'importo accantonato2220 Cfr.
D.Lgs. 25 maggio 1997, n. 173, "Attuazione della Direttiva 91/674/CEE in materia
di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione". Si consideri,
inoltre, che le riserve producono rendimenti ad un tasso pari, nel 1998, al
6,71%.20 . Né può trascurarsi che la
RCA esplica un effetto propulsivo con riferimento ad altri rami
assicurativi.
d) La responsabilità delle singole
imprese
264. Per quanto concerne la responsabilità di ciascuna
impresa in relazione allo scambio di informazioni, occorre tener conto di una
serie di elementi, tra cui l'adesione ai singoli osservatori, nonché il numero
di osservatori cui si aderisce e la durata della partecipazione. Si tratta,
infatti, degli elementi che consentono di determinare il livello e l'intensità
dell'implicazione di ciascuna impresa nella pratica collusiva.
265.
Criterio di base per la determinazione delle responsabilità di ciascuna
impresa coinvolta deve essere individuato nella adesione (attuale o passata)
all'osservatorio RCA, che ha ad oggetto il set informativo dei prezzi per
l'assicurazione obbligatoria. Ogni ulteriore partecipazione agli altri
osservatori gestiti da RC Log, e soprattutto al Multicompagnia, deve essere
considerata quale elemento di maggiore implicazione delle imprese nella pratica
concordata. In ordine alla durata della partecipazione allo scambio di
informazioni si deve tener conto, oltre che della data di entrata, anche di
quella della eventuale uscita da tutti gli osservatori, poiché soltanto in
questo momento può ritenersi cessata l'adesione al circuito
informativo.
La partecipazione all'osservatorio RCA
266.
Le imprese parti del procedimento per questa fattispecie, risultano tutte
aderire o aver aderito all'osservatorio RCA, ad eccezione di Norwich Union che,
pur avendo inviato le proprie condizioni di polizza ad RC Log, non ha
sottoscritto il contratto di abbonamento2221 Cfr. tabella 11, nota
53.21 , con la conseguenza che non
esistono sufficienti elementi per considerare quest'ultima società tra i
partecipanti all'intesa. Milano, Reale Mutua, Mediolanum e Nuova MAA hanno
cessato la loro partecipazione a questo osservatorio prima dell'avvio del
procedimento. Inoltre, Piemontese e Italiana hanno dichiarato, nel corso del
procedimento istruttorio2222 Cfr.
Memorie Piemontese e Italiana del 12 giugno 2000 .22 , di non aver rinnovato l'abbonamento agli osservatori
per il 2000. Siffatte situazioni non escludono la responsabilità in relazione
alla pratica collusiva.
267. Meie ha asserito che il soggetto che ha
partecipato agli osservatori RC Log è una persona giuridica distinta da quella
parte del presente provvedimento: l'adesione a RC Log sarebbe stata decisa da
Meie Mutua Assicuratrice, che, solo nel 1997, si sarebbe trasformata in una Spa.
Invero, è agli atti copia dei contratti di adesione agli osservatori RC Log
sottoscritti da Meie2223 Cfr. contratti di
adesione sottoscritti dalle imprese per gli osservatori RC Log nel 1998 e nel
1999 (allegato alla risposta RC Log del 24 febbraio 2000,
cit.).23 , il che è di per sé
sufficiente a considerare l'impresa direttamente responsabile
dell'infrazione.
268. Anche Nuova MAA ha affermato, contrariamente
a quanto dichiarato da RC Log2224 Cfr.
risposta RC Log alla richiesta di informazioni del 14 gennaio
2000.24 , che la partecipazione
non è ad essa attribuibile in quanto riferita ad un soggetto giuridico distinto,
MAA Assicurazioni, di cui Nuova MAA ha rilevato il portafoglio.
269. Al
riguardo si osserva che le argomentazioni di Nuova MAA e Meie, che vorrebbero
escludere la loro responsabilità, chiamando in causa le recenti vicende
societarie, non hanno alcun fondamento. Infatti, la trasformazione comporta la
mera variazione del tipo societario, cioè della disciplina giuridica
dell'impresa, che, tuttavia, "conserva i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione" (articolo 2498 ultimo comma cc.) e, quindi, tutti i
rapporti contrattuali in corso, restando, peraltro, immodificato il tessuto
dell'organizzazione aziendale. Né può indurre a diversa conclusione la vicenda
dell'acquisizione del portafoglio da parte di un'altra società, atteso che tale
contratto comporta, al pari della cessione d'azienda, che la società acquirente,
"se non è pattuito diversamente, subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale" e può
recedere da essi soltanto ove sussista "giusta causa" (articolo 2558
c.c.)2225 Nella stessa direzione
si è espressa la giurisprudenza comunitaria, che ha riconosciuto come
nell'applicazione del diritto della concorrenza il criterio cosiddetto della
"continuità economica" permette di individuare il soggetto di diritto che
risponde del comportamento illecito, qualora la persona giuridica che ha posto
in essere l'infrazione abbia cessato di esistere, in seguito ad acquisizione o
cambiamento della ragione sociale (Cfr. Corte di Giustizia CE, causa C-49/92P
(ANIC), cit.). Al riguardo si veda anche il provvedimento dell'Autorità del 20
marzo 1997 n. 4797 - I210, Mercato del calcestruzzo preconfezionato di Olbia, in
Boll. n. 12/97, punto 88 e ss.. 25
. Pertanto le imprese sono pienamente responsabili
dell'infrazione.
La partecipazione agli altri
osservatori
270. Risultano abbonate all'osservatorio ARD, anch'esso
relativo alle tariffe, le seguenti imprese, che già aderiscono all'osservatorio
RCA: Assitalia, Fondiaria, Toro, GAN, AXA, Winterthur, Zurigo, BNC (uscita nel
1999), Helvetia, Duomo, Maeci, Meie, Nuova Tirrena, Lloyd Adriatico, RAS, Lloyd
Italico, Sara2226 Sara ha dichiarato,
nella memoria del 12 giugno 2000, di non aver rinnovato l'abbonamento nel
2000.26 , Allianz Subalpina,
Azuritalia, ITAS, Royal & SunAlliance, Allstate, Italiana, Nationale e Royal
Insurance. Per tali imprese, pertanto, sussiste una responsabilità anche per
quanto riguarda lo scambio di informazioni per le tariffe ARD.
271.
L'osservatorio Multicompagnia è particolarmente rilevante sotto il profilo della
concorrenza, per la frequenza e la sensibilità dei dati elaborati e per
l'idoneità degli stessi a determinare un set informativo omogeneo per le imprese
partecipanti, sulla base del quale le imprese possono compiere le proprie
valutazioni strategiche e reagire con prontezza ed avvedutezza alle azioni dei
concorrenti. Si tratta di informazioni relative alla raccolta premi e ai
sinistri, sia nel ramo RCA che nel ramo ARD. Acquista inoltre particolare
rilievo la circostanza che all'interno di questo osservatorio si sono tenuti i
due "comitati tecnici sinistri", durante i quali risulta che le imprese hanno
escluso la partecipazione di nuovi concorrenti, mostrando in tal modo senza
dubbio la volontà di concertazione piuttosto che di raccolta di dati
statistici. All'osservatorio Multicompagnia risultano partecipare le seguenti
imprese, che come sopra esposto, aderiscono anche all'osservatorio RCA:
Assitalia, Generali, Unipol2227 Del
tutto destituite di fondamento sono le argomentazioni di Unipol, contenute nella
memoria del 12 giugno 2000, che nega la propria partecipazione al
Multicompagnia. Infatti, è agli atti del procedimento copia del contratto di
abbonamento per tale osservatorio.27 ,
Fondiaria, SAI, Toro, GAN, Milano, Reale Mutua, AXA, Winterthur, Zurigo, Lloyd
Adriatico, RAS e Allianz Subalpina. Nessuna di tali imprese risulta essere
uscita dall'osservatorio prima dell'avvio del procedimento.
272.
L'osservatorio Multiskene contiene le previsioni delle imprese circa importanti
variabili di costo e dunque, realizzando un monitoraggio su come il mercato
considera l'evoluzione di variabili strategiche, incide sulla scelta delle
imprese all'atto della determinazione del prezzo finale nell'ARD e nella
RCA. All'osservatorio aderiscono o hanno aderito le seguenti imprese:
Assitalia, Generali, Unipol, Fondiaria, SAI, Toro, GAN, Milano, Reale Mutua,
AXA, Winterthur, Zurigo, LIoyd Adriatico, RAS, Helvetia e Royal &
SunAlliance2228 Contrariamente a
quanto affermato dall'impresa nella memoria del 12 giugno 2000, risulta che il
contratto di adesione per questo osservatorio sia stato sottoscritto nel 1999
direttamente da Royal & SunAlliance e non dall'incorporata Prudential
(allegato alla risposta RC Log del 24 febbraio 2000, cit.).28 . Si tratta in sostanza di imprese già aderenti
all'osservatorio Multicompagnia, con l'eccezione di Helvetia e Royal &
SunAlliance.
273. Infine, l'Osservatorio Multigamma, che integra il set
informativo contenuto negli altri osservatori, permette un confronto tra le
condizioni di polizza dei concorrenti, rendendo possibile un puntuale
adeguamento alle politiche dei concorrenti. Hanno aderito all'osservatorio le
seguenti imprese: Assitalia, Generali, Unipol, Fondiaria, SAI, Toro, Milano,
Reale Mutua, Winterthur e Lloyd Adriatico; ovvero tutte imprese che già
aderiscono agli osservatori Multicompagnia e Multiskene.
e) La gravità
delle infrazioni
274. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge
n. 287/90, l'Autorità, qualora ravvisi infrazioni all'articolo 2 della legge n.
287/90, diffida le imprese nei cui confronti si è dato avvio al procedimento
istruttorio a porre termine ai comportamenti in violazione della legge entro un
termine prefissato. Lo stesso articolo prevede inoltre che l'Autorità nei casi
di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
275. L'intesa
concernente lo scambio di informazioni integra, nel suo complesso, una grave
violazione della normativa a tutela della concorrenza, in considerazione
dell'importanza, dettaglio, sensibilità, frequenza delle informazioni scambiate,
nonché dell'importanza e del numero delle imprese coinvolte. L'intesa accertata
ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati
nazionali dell'assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato
realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di
prezzo a danno dei consumatori. L'intesa si è protratta per un notevole
periodo di tempo. In linea generale, alcuni osservatori erano già attivi nel
1993, mentre l'osservatorio RCA è stato avviato subito dopo la liberalizzazione
tariffaria. Si tratta, dunque, di uno scambio di informazioni che si colloca
temporalmente in un periodo particolarmente delicato del settore assicurativo in
esame, ossia in un momento in cui si sarebbero dovute cogliere le nuove
opportunità per uno sviluppo in senso concorrenziale. Per quanto concerne la
partecipazione di ciascuna impresa ai diversi osservatori, la relativa durata è
desumibile dalla tabella 11, paragrafo 125.
f) La quantificazione
della sanzione
276. In ordine alla quantificazione della sanzione,
tenuto conto dei criteri dettati dall'articolo. 11 della legge 689/81, vanno
considerate, sotto il profilo della gravità e durata dell'infrazione, la misura
della partecipazione di ciascuna impresa all'intesa, nonché l'eventuale opera
svolta dall'impresa per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione e le sue condizioni economiche.
277. In particolare, per ciò
che riguarda la gravità dell'infrazione, valgono le considerazioni sopra
svolte2229 Cfr. paragrafi 274 e
275.29 . La gravità del comportamento
di ciascuna impresa deve essere valutata tenendo conto della adesione (attuale o
passata) ad uno o più osservatori attraverso cui si è realizzato lo scambio di
informazioni. Posto che tutte le imprese coinvolte hanno aderito
all'osservatorio RCA, circostanza questa che già comporta una grave implicazione
di ciascuna di esse, l'adesione delle imprese ad ogni ulteriore osservatorio
deve essere considerata come indice di maggiore gravità del comportamento. In
tale contesto, particolare rilievo assume la partecipazione all'osservatorio
Multicompagnia.
278. Per quanto concerne la durata
dell'infrazione, ai fini della quantificazione della sanzione, è considerato
rilevante il periodo di partecipazione di ciascuna impresa al complessivo
circuito informativo. Il coinvolgimento di ciascuna impresa risulta pertanto
maggiore quanto più è esteso il periodo di partecipazione
all'intesa.
279. Le condizioni economiche delle singole imprese nel 1999
sono indicate nella tabella 12.
Tabella 12: indicatori delle
condizioni economiche delle parti
|
IMPRESA |
UTILE 1999 |
|
Allianz Subalpina |
|
|
Allstate |
|
|
Assimoco |
|
|
Assitalia |
|
|
Augusta |
|
|
AXA |
|
|
Azuritalia |
|
|
Bayerische |
|
|
BNC |
|
|
Commercial Union |
|
|
Duomo |
|
|
Fata |
|
|
Fondiaria |
|
|
GAN |
|
|
Generali |
|
|
Helvetia |
|
|
Italiana |
|
|
ITAS |
|
|
Lloyd Adriatico |
|
|
Lloyd Italico |
|
|
Maeci |
|
|
Mediolanum |
|
|
Meie |
|
|
Milano |
|
|
Nationale |
|
|
Norwich Union |
|
|
Nuova MAA |
|
|
Nuova Tirrena |
|
|
Piemontese |
|
|
RAS |
|
|
Reale Mutua |
|
|
Royal Insurance |
|
|
Royal & SunAlliance |
|
|
Sai |
|
|
Sara |
|
|
Toro |
|
|
Unipol |
|
|
Vittoria |
|
|
Winterthur |
|
|
Zurigo |
|
Fonte: dati di Bilancio
1999
L'atteggiamento delle imprese nel corso del
procedimento
280. Nel corso del procedimento Azuritalia ha dichiarato
che "da quando è stato notificato il provvedimento di avvio di istruttoria
Azuritalia ha manifestato telefonicamente la volontà di interrompere il
contratto con RC Log, in attesa di conoscere la liceità dell'acquisto di tali
dati".2230 Verbale audizione
Azuritalia del 6 aprile 2000.30
Questa impresa, essendo in tal modo uscita da tutti gli
osservatori di RC Log, ha tenuto un atteggiamento collaborativo di cui si deve
tener conto in sede di graduazione della sanzione.
281. Al contrario, non
possono assumere la stessa valenza gli atteggiamenti di GAN e Vittoria, che
hanno dichiarato di "aver fatto ravvedimento operoso, avendo provveduto ad
inviare una lettera ad RC Log nella quale dichiaravano di non voler più
utilizzare i servizi offerti a partire dal 2000"2231 Verbale audizione
finale del 15 giugno 2000.31 .
Infatti, dalla documentazione prodotta dalle imprese - due lettere inviate a RC
Log rispettivamente il 1° e l'8 febbraio 2000- risulta che le imprese continuano
ad aderire agli osservatori auto (RCA e ARD), ma hanno dichiarato di non voler
più partecipare a riunioni o inviare i propri tariffari2232 Cfr. Memorie GAN e
Vittoria del 9 giugno 2000.32
. Anche Reale Mutua ha affermato che, dopo l'uscita
dall'osservatorio RCA nel 1999, "non ha rinnovato per l'anno 2000 l'abbonamento
all'osservatorio Multicompagnia"2233 Memoria
Reale Mutua del 12 giugno 2000.33 .
Tuttavia, non avendo l'impresa cessato la propria partecipazione
all'osservatorio Multiskene, non può ritenersi che abbia manifestato una univoca
volontà di attenuare le conseguenze dell'infrazione.
282. In sede di
graduazione della sanzione va valutato negativamente il comportamento di
Generali e RAS, che nel corso del procedimento, come già detto, hanno tentato di
occultare la loro partecipazione all'intesa. Si tratta, infatti, di un
atteggiamento, finalizzato ad ostacolare la procedura, che assume rilievo ai
fini della quantificazione della sanzione.
283. Sulla base di tutte le
considerazioni che precedono e dei criteri sopra enunciati si ritiene pertanto
congruo stabilire l'entità della sanzione come segue:
a) per quanto
riguarda le imprese che hanno aderito al solo osservatorio RCA, tenuto conto che
i prodotti oggetto dello scambio di informazioni realizzato tramite tale
osservatorio sono solo i prodotti del ramo RCA, il fatturato preso a riferimento
per il calcolo della sanzione è solo quello realizzato in tale ramo:
-
nella misura dell'1% del fatturato RCA, alle società Fata e
Piemontese, in ragione della breve durata dell'adesione all'intesa, della
loro partecipazione ad un unico osservatorio e delle loro condizioni economiche
negative;
- nella misura dell'1,1% del fatturato RCA, alle società
Commercial Union e Mediolanum in ragione della significativa
durata dell'adesione all'intesa, della loro partecipazione ad un unico
osservatorio e delle loro condizioni economiche negative;
- nella misura
dell'1,2% del fatturato RCA, alle società Augusta e Nuova
MAA, in ragione della breve durata dell'adesione all'intesa e della loro
partecipazione ad un unico osservatorio;
- nella misura dell'1,3%
del fatturato RCA, alle società Assimoco e Bayerische, in ragione
della lunga durata dell'adesione all'intesa, della loro partecipazione ad un
unico osservatorio e delle loro condizioni economiche negative;
- nella
misura dell'1,5% del fatturato RCA, alla società Vittoria, in
ragione della lunga durata dell'adesione all'intesa e della partecipazione ad un
unico osservatorio.
b) per le altre imprese, le quali hanno aderito a più
osservatori, tenuto conto che i prodotti oggetto dello scambio di informazioni
riguardano in questo caso tutti i prodotti assicurativi RCA e CVT, il fatturato
preso a riferimento per il calcolo della sanzione è quello realizzato nei due
rami relativi:
- nella misura dell'1,2% del fatturato RCA e CVT,
alla società Azuritalia, in ragione della significativa durata
dell'adesione all'intesa, della sua partecipazione agli osservatori RCA e CVT,
delle condizioni economiche negative e delle iniziative poste in essere per
attenuare le conseguenze dell'infrazione;
- nella misura dell'1,3%
del fatturato RCA e CVT, alle società Allstate e Royal Insurance,
in ragione della breve durata dell'adesione all'intesa e della loro
partecipazione agli osservatori RCA e CVT, nonché delle condizioni economiche
negative;
- nella misura dell'1,4% del fatturato RCA e CVT, alla
società Lloyd Italico e Nationale, in ragione della significativa
durata dell'adesione all'intesa e della loro partecipazione agli osservatori RCA
e CVT, nonché delle condizioni economiche negative;
- nella misura
dell'1,5% del fatturato RCA e CVT, alla società Italiana, in
ragione della breve durata dell'adesione all'intesa e della sua partecipazione
agli osservatori RCA e CVT;
- nella misura dell'1,6% del fatturato
RCA e CVT, alle società BNC, Duomo e Maeci, in ragione
della lunga durata dell'adesione all'intesa e della loro partecipazione agli
osservatori RCA e CVT, nonché delle condizioni economiche negative;
-
nella misura dell'1,6% del fatturato RCA e CVT, alle società Sara
e ITAS, in ragione della significativa durata dell'adesione all'intesa e
della loro partecipazione agli osservatori RCA e CVT;
- nella misura
dell'1,7% del fatturato RCA e CVT, alla società Royal &
SunAlliance, in ragione della significativa durata dell'adesione all'intesa
e della sua partecipazione agli osservatori RCA, CVT e Multiskene, nonché delle
condizioni economiche negative;
- nella misura dell'1,8% del
fatturato RCA e CVT, alle società Meie e Nuova Tirrena, in ragione
della lunga durata dell'adesione all'intesa e della loro partecipazione agli
osservatori RCA e CVT;
- nella misura del 2,1% del fatturato RCA e
CVT, alla società Helvetia, in ragione della lunga durata dell'adesione
all'intesa e della sua partecipazione agli osservatori RCA, CVT e
Multiskene;
- nella misura del 2,3% del fatturato RCA e CVT, alla
società Allianz Subalpina, in ragione della significativa durata
dell'adesione all'intesa e della sua partecipazione agli osservatori RCA, CVT e
Multicompagnia;
- nella misura del 2,8% del fatturato RCA e CVT,
alle società Unipol, SAI, GAN, Milano, AXA,
Zurigo e Reale Mutua, in ragione della lunga durata dell'adesione
all'intesa e della loro partecipazione alla generalità degli osservatori, con
eccezione dell'osservatorio ARD per Unipol, SAI, GAN, Milano e Reale Mutua, e
dell'osservatorio Multigamma per AXA e Zurigo;
- nella misura del
2,9% del fatturato RCA e CVT, alle società Assitalia e
Winterthur, in ragione della lunga durata dell'adesione all'intesa e
della loro partecipazione a tutti gli osservatori RC Log, nonché delle loro
condizioni economiche negative;
- nella misura del 3,1% del
fatturato RCA e CVT, alle società Toro, Fondiaria e Lloyd
Adriatico, in ragione della lunga durata dell'adesione all'intesa e della
loro partecipazione a tutti gli osservatori RC Log;
- nella misura del
3,8% del fatturato RCA e CVT, alle società RAS e Generali,
in ragione della lunga durata dell'adesione all'intesa e della loro
partecipazione alla generalità degli osservatori, con eccezione,
rispettivamente, dell'osservatorio Multigamma e dell'osservatorio ARD, nonché
della circostanza che le società, nel corso del procedimento, non solo non hanno
posto in essere alcuna iniziativa volta ad attenuare le conseguenze
dell'infrazione, ma hanno ostacolato lo svolgimento dell'istruttoria, cercando
di occultare la partecipazione allo scambio di informazioni.
284.
L'articolo 15 della legge n. 287/90 mediante riferimento al fatturato realizzato
da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa, pone
in relazione diretta la sanzione amministrativa pecuniaria con il mercato
rilevante nel quale si constata la gravità e la durata della restrizione
concorrenziale. Nel caso di specie deve essere preso in considerazione il
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso, inteso come "raccolta premi
contabilizzati lordi" nel 1999 nei mercati dell'assicurazione RCA e CVT per le
imprese che hanno partecipato all'intesa per entrambi i mercati e solo RCA per
quelle imprese che hanno partecipato all'intesa per il solo mercato RCA. La
"raccolta premi contabilizzati lordi" nel 1999 nei mercati
dell'assicurazione RCA e CVT, secondo quanto risulta dai bilanci, ammonta a
lire:
|
Impresa |
Premi contabilizzati lordi 1999 RCA (lire) |
Premi contabilizzati lordi 1999 CVT (lire) |
|
Allianz Subalpina |
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|
Allstate |
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|
Assimoco |
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Assitalia |
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Augusta |
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AXA |
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|
Azuritalia |
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|
Bayerische |
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|
|
BNC |
|
|
|
Commercial Union |
|
|
|
Duomo |
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|
|
Fata |
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|
Fondiaria |
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|
|
GAN |
|
|
|
Generali |
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|
Helvetia |
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|
|
Italiana |
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ITAS |
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Lloyd Adriatico |
|
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Lloyd Italico |
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Maeci |
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Mediolanum |
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|
Meie |
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Milano |
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Nationale |
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Nuova MAA |
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Nuova Tirrena |
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|
|
Piemontese |
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RAS |
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Reale Mutua |
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Royal Insurance |
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Royal & SunAlliance |
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Sai |
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Sara |
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Toro |
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Unipol |
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Vittoria |
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Winterthur |
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|
Zurigo |
|
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Fonte: Allegato 25 alla Nota integrativa ai Bilanci
1999.
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
a) che le società Assicurazioni
Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa,
Bayerische Assicurazioni Spa, Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni
Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni
Spa, SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa,
Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia
Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di
Assicurazioni Sa hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 2, comma 2,
della legge n. 287/90, un'intesa orizzontale consistente in una pratica
concordata di vendita congiunta di polizze CVT e RCA;
b) che le società
Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, AXA
Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd
Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI - Società Assicuratrice
Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni,
Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur
Assicurazioni Spa, Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa, Allianz Subalpina Spa
Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, BNC Assicurazioni Spa, Commercial
Union Insurance Spa, GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e
Riassicurazioni, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa di
Assicurazioni e Riassicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni
e Riassicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni
Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni
e Capitalizzazioni, Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & SunAlliance
Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd, Vittoria Assicurazioni Spa, Allstate
Diretto - Assicurazioni Danni Spa, Assimoco Spa Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Augusta Assicurazioni Spa, Azuritalia
Assicurazioni Spa, FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa di
Assicurazioni e Riassicurazioni, ITAS - Istituto Trentino Alto-Adige per
Assicurazioni, Società di Mutua Assicurazione, La Nationale Compagnia Italiana
di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Piemontese Assicurazioni Spa, Maeci
Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa e Royal
International Insurance Holdings Ltd hanno posto in essere, in violazione
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, una complessa ed articolata
intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello
scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese
concorrenti;
c) che le imprese citate al punto a) cessino dall'attuazione
e dalla continuazione dell'infrazione accertata, si astengano da ogni intesa
analoga a quella accertata e presentino, entro quattro mesi dalla notificazione
del presente provvedimento, una relazione circa le misure adottate per rimuovere
l'infrazione accertata;
d) che le imprese citate al punto b) cessino
immediatamente dall'attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, si
astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e comunichino entro 60
giorni dalla notificazione del presente provvedimento le misure adottate per
rimuovere l'infrazione accertata;
e) che, in ragione della gravità e
durata dell'infrazione di cui al punto b), alle società di seguito indicate
venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella seguente misura
(lire):
|
Allianz Subalpina |
|
|
Allstate |
|
|
Assimoco |
|
|
Assitalia |
|
|
Augusta |
|
|
AXA |
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|
Azuritalia |
|
|
Bayerische |
|
|
BNC |
|
|
Commercial Union |
|
|
Duomo |
|
|
Fata |
|
|
Fondiaria |
|
|
Gan |
|
|
Generali |
|
|
Helvetia |
|
|
Italiana |
|
|
ITAS |
|
|
Lloyd Adriatico |
|
|
Lloyd Italico |
|
|
Maeci |
|
|
Mediolanum |
|
|
Meie |
|
|
Milano |
|
|
Nationale |
|
|
Nuova MAA |
|
|
Nuova Tirrena |
|
|
Piemontese |
|
|
RAS |
|
|
Reale Mutua |
|
|
Royal Insurance |
|
|
Royal & SunAlliance |
|
|
Sai |
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|
Sara |
|
|
Toro |
|
|
Unipol |
|
|
Vittoria |
|
|
Winterthur |
|
|
Zurigo |
|
Le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere pagate entro il termine
di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento con versamento
diretto al Concessionario del Servizio della Riscossione oppure mediante delega
alla banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato al
presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata
comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato
ai soggetti interessati, comunicato all'ISVAP e successivamente pubblicato ai
sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n.
287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso.
|
p.IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas |
IL PRESIDENTE Giuseppe
Tesauro |
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