L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24
luglio 2003;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
1994, recante principi sull’erogazione dei servizi pubblici, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del
22 febbraio 1994;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 2;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni;
VISTA la legge 30 luglio 1998, n.281, recante disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, recante regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni;
VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale);
VISTA la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, "Norme
di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione
dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103;
VISTA la propria delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, "Adozione
del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte
nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio
2002, n. 167;
CONSIDERATO che la promozione della concorrenza nelle attività
di fornitura delle reti e dei servizi di telecomunicazioni e la tutela
degli utenti, con particolare riguardo ai profili della libertà
di scelta, delle condizioni economiche e della qualità delle
prestazioni, costituiscono principi generali dell'attività delle
Autorità nazionali di regolamentazione;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge
n. 249/97 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei
servizi e per l’adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni
di una carta del servizio recante l’indicazione di standard minimi per
ciascun comparto di attività;
CONSIDERATO che il presente provvedimento stabilisce i criteri generali
relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico, detta le linee guida comuni riguardo all’adozione delle
carte dei servizi da parte degli organismi di telecomunicazioni e disciplina
gli elementi fondamentali del servizio minimo da garantire ai fini della
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e delle modalità
di indennizzo e di rimborso, in particolare in caso di inosservanza
dei livelli qualitativi del servizio;
CONSIDERATO che il presente provvedimento tiene conto dei principi
fondamentali e delle disposizioni della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificità
del settore delle telecomunicazioni e all’evoluzione del contesto concorrenziale;
CONSIDERATI i risultati della consultazione pubblica in materia di
qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza di
cui alla delibera 870/00/CONS del 19 dicembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.18 del 23 gennaio
2001;
SENTITI in audizione gli operatori licenziatari, inclusi gli intervenuti
alla consultazione pubblica, le associazioni dei fornitori di servizi
internet, nonché le associazioni dei consumatori di cui alla
legge n. 281/98;
CONSIDERATO che, mediante successive direttive specifiche per ciascun
comparto, quali telefonia fissa e mobile, servizi ad accesso condizionato
e televisione a pagamento, internet, o per tematiche di particolare
rilevanza, saranno, tra l’altro, fissati, previa consultazione dei soggetti
interessati, un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi,
la loro definizione e i metodi per misurarli, tenendo conto delle norme
tecniche internazionali, in particolare di quelle dell’ETSI;
UDITA la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore
ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità;
Delibera
Articolo 1
-
L'Autorità, ai sensi dell’art.1, comma 6, lett. b), n. 2,
della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva generale in
materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni.
-
Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità:
www.agcom.it.
Roma, 24 luglio 2003
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Paola M. Manacorda |
Enzo Cheli |
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Gloria Maria Callari |
|
Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003
Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero
2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249
Art. 1
(Definizioni)
-
Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
-
"Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;
-
"organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato,
ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono
riconosciuti diritti per l’installazione e la fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per
la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi,
esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
-
"utenti", le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori,
che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
-
"reclamo", l’istanza con cui l’utente si rivolge direttamente
all’organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio,
ovvero una questione attinente l’oggetto, le modalità o
i costi della prestazione erogata.
Art. 2
(Oggetto della direttiva)
-
La presente direttiva contiene le disposizioni minime di riferimento
per l’adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, delle
carte dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
-
La presente direttiva stabilisce, altresì, i criteri generali
relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico.
-
Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente direttiva
e ne attuano le disposizioni.
-
Gli organismi di telecomunicazioni tenuti all’adozione delle carte
dei servizi:
-
rendono disponibile copia delle carte dei servizi al contraente
prima dell’esecuzione del contratto, includono nei contratti di
fornitura dei servizi un richiamo alle carte dei servizi e indicano
nella documentazione di fatturazione le modalità per accedere
alle carte dei servizi, incluso l’indirizzo del sito web in cui
esse sono pubblicate.
-
fatti salvi gli obblighi di licenza, inviano all’Autorità
gli schemi delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di
anticipo rispetto all’avvio commerciale dell’attività;
-
informano l’Autorità e gli utenti, preferibilmente mediante
la documentazione di fatturazione, ove prevista, delle successive
variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno
trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.
Art. 3
(Principi fondamentali)
-
Gli organismi di telecomunicazioni assicurano l’eguaglianza di trattamento
degli utenti, prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua,
religione e opinioni politiche tra gli utenti medesimi.
-
Fatti salvi gli obblighi di servizio universale, gli organismi di
telecomunicazione indicano agli utenti eventuali misure atte a favorire
ogni forma di fruizione differenziata tesa a realizzare condizioni
di parità di accesso ed eguaglianza d’uso dei servizi di telecomunicazioni
ai disabili ed agli anziani nonché a favorire l’eliminazione
delle barriere alla comunicazione. Tali misure possono prevedere facilitazioni
quali tempi ridotti e priorità nell'attivazione dei servizi
e nell'attuazione delle modifiche contrattuali e tecniche richieste
nonché servizi di assistenza clienti adeguati alle esigenze
di questo tipo di utenti. Gli organismi di telecomunicazione agevolano
l’attività propositiva delle associazioni di categoria interessate.
-
I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni nei confronti
degli utenti si ispirano a criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità. Le clausole delle condizioni generali e specifiche
di fornitura del servizio e delle norme regolatrici di settore si
interpretano in funzione di tale obbligo.
-
I servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo
regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute
ad interventi di manutenzione e riparazione. Ogni organismo di telecomunicazioni
è tenuto ad informare in anticipo e con mezzi adeguati gli
utenti degli interventi programmati di manutenzione che comportino
interruzioni complete del servizio, con specifica indicazione della
durata presumibile dell’interruzione e del punto di contatto, facilmente
accessibile, per ottenere assistenza e più dettagliate notizie.
In caso di intervento presso la sede dell’abbonato sono concordati
la data e l’orario ed il tecnico incaricato dovrà essere munito
di apposito tesserino di riconoscimento.
-
In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del
contratto di fornitura del servizio, il recesso, le variazioni contrattuali
per includere od escludere la fornitura di un servizio supplementare
o di altre prestazioni aggiuntive sono resi ugualmente accessibili
e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare, ed equilibrate.
-
L’organismo di telecomunicazioni garantisce che ciascun utente possa
esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano
in possesso dell’organismo medesimo, nonché i diritti dell’interessato
nel trattamento dei dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675.
-
Per migliorare la fornitura del servizio, ciascun utente o associazione
di consumatori può produrre documenti, prospettare osservazioni,
formulare suggerimenti cui gli organismi di telecomunicazioni si impegnano
a fornire tempestivo riscontro.
-
Gli organismi di telecomunicazioni perseguono il miglioramento progressivo
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, attraverso l’adozione
delle soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e procedurali
più idonee allo scopo.
Art. 4
(Informazione degli utenti)
-
Gli utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità
giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.
-
La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle
relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche
in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio
sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza
e tempestività, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle
categorie di consumatori più deboli.
-
Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si
impegnano a:
-
presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del
servizio nonché i termini e le modalità di erogazione
ed in particolare i prezzi, l’unità di conteggio e le modalità
di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione,
i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo ed
il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del
credito e la relativa notifica all’utente ai sensi dell’articolo
1264 c.c.;
-
descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento
del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni
tecniche del servizio all’utente, incluse le prestazioni tecniche
minime garantite;
-
fornire, su richiesta, informazioni in merito a norme o specifiche
tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni
e le prestazioni supplementari;
-
informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle
loro motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli
strumenti di ricorso avverso di esse;
-
fornire informazioni riguardo alla disponibilità ed alle
modalità di attivazione e di fruizione del blocco selettivo
di chiamata, in modalità permanente o controllata dall’utente,
nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS e
riguardo alla disponibilità di eventuali strumenti e misure
atti a tutelare e garantire i diritti dei minori nell’accesso
e nell’uso dei servizi di telecomunicazione, in particolare quelli
di intrattenimento, secondo i principi generali stabiliti dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo e nel rispetto delle norme
a tutela dei minori;
-
informare gli utenti del loro diritto di scelta di essere inseriti
o meno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e
circa le modalità dell’inserimento, della modifica, dell’utilizzo
e della cancellazione dei dati personali nonché le modalità
di fornitura degli elenchi secondo quanto stabilito dalle delibere
n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS;
-
specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti
di tipo prepagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento
del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale,
anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione
di portabilità del numero.
Art. 5
(Offerta dei servizi)
-
Le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi
di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida
di cui alla delibera n. 417/01/CONS.
-
Gli organismi di telecomunicazioni adottano uno schema di contratto
nel quale sono precisati almeno:
-
il servizio da fornire, adeguatamente descritto;
-
le condizioni, tecniche ed economiche, ed i termini di disponibilità
al pubblico che specificano almeno, in relazione alle caratteristiche
del servizio:
-
il dettaglio dei prezzi, nonché le modalità
secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate
in merito a tutti i prezzi applicabili e a tutti i costi di
manutenzione;
-
il tempo di fornitura del collegamento iniziale;
-
la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi
e del contratto;
-
i tipi di servizio di manutenzione offerti;
-
gli indennizzi e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio
insoddisfacente;
-
una sintesi della procedura da seguire per i reclami rispondente
a quanto previsto dall’articolo 8 della presente direttiva;
-
una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle
controversie rispondente a quanto previsto dalla delibera
182/02/CONS
-
Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali.
Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore
a un mese, di tali eventuali modifiche e, nel contempo, del loro diritto
di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le
nuove condizioni.
-
In caso di contratti a distanza, la fornitura di offerte e servizi
avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185. In caso di attivazione di offerte gratuite, gli
organismi di telecomunicazioni indicano se tali offerte modificano
le prestazioni del servizio sottoscritto o limitano il diritto di
scelta dell’utente, lasciando all’utente la facoltà di chiedere
la disattivazione dell’offerta stessa. La previa ordinazione è
comunque obbligatoria quando l’offerta è o diventa a titolo
oneroso.
Art. 6
(Consumi)
-
Gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta
e senza aggravio di spesa almeno uno strumento o una modalità
che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi derivanti
dall’uso del servizio oggetto del contratto.
-
E’ fatta salva la facoltà dell’organismo di telecomunicazioni
di prevedere strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo,
in particolare per i casi di possibile uso fraudolento del servizio,
quali l’avviso dell’abbonato o l’invio di fatture anticipate rispetto
all’ordinaria cadenza di fatturazione.
Art. 7
(Pagamento del servizio)
-
Oltre a quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS, gli organismi
di telecomunicazioni indicano nella documentazione di fatturazione:
-
le modalità di pagamento, anche in via telematica, e di
ricorso;
-
qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali
pagamenti anticipati, rateali, e disattivazioni;
-
il piano tariffario di base applicato per la fatturazione cui
la documentazione si riferisce e le eventuali variazioni.
-
Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi
l’anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato rispetto
alla data di scadenza dei pagamenti, anticipo che non può essere
inferiore a quindici giorni. Il pagamento entro i termini di scadenza,
con le modalità indicate, libera immediatamente l’utente dai
suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione all’organismo
di telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto
autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati
all’abbonato.
-
Per i casi di inadempimento o ritardato adempimento, gli organismi
di telecomunicazioni possono richiedere all’abbonato il pagamento
di una somma di denaro purché di importo non manifestamente
eccessivo o comunque tale da non superare i tassi usurari di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 27 marzo 1996, n.108, per la categoria anticipi,
sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle
banche.
-
Gli organismi di telecomunicazioni adottano modalità, ove
possibile, automatiche per la restituzione di eventuali depositi cauzionali
o anticipi conversazioni ed indicano nelle carte dei servizi il termine
massimo per la restituzione, termine che non può essere superiore
a centottanta giorni dalla cessazione del contratto. Decorsi novanta
giorni dalla cessazione del contratto, l’organismo di telecomunicazioni
restituisce tali depositi o anticipi maggiorati di interessi o di
un indennizzo in misura almeno equivalente agli importi previsti contrattualmente
per i casi di inadempimento da parte dell’utente.
-
Fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi
di telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva
in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di
forniture di beni o servizi da essi non richiesti e provvedono, a
loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali
pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali
quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono
a carico dell’operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione
della prestazione non richiesta dall’utente.
Art. 8
(Reclami e segnalazioni)
-
Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti il diritto
di presentare, senza oneri aggiuntivi, reclami e segnalazioni, per
telefono, per iscritto, a mezzo fax o per via telematica, in particolare
per malfunzionamenti o inefficienze del servizio, inosservanza delle
clausole contrattuali o delle carte dei servizi nonché dei
livelli di qualità in esse stabiliti.
-
Nella documentazione di fatturazione inviata all’utente sono indicati
il numero telefonico e l’indirizzo dell’ufficio dell’organismo di
telecomunicazioni cui poter presentare reclami e segnalazioni. In
caso di servizi prepagati, la possibilità di accedere alla
medesima informazione è assicurata all’utente in forma scritta
all’atto dell’adesione al servizio.
-
Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti la tracciabilità
o, almeno, la riferibilità di reclami e segnalazioni presentati
in una delle forme di cui al comma 1.
-
Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi
il termine per la definizione dei reclami, termine che non può
essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo
stesso. L'organismo di telecomunicazioni comunica all’utente l’esito
del reclamo. In caso di accoglimento del reclamo, l’organismo di telecomunicazioni
indica i provvedimenti o le misure satisfattive per rimuovere le irregolarità
riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati. In caso di rigetto,
la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è
adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti. Inoltre
l’organismo di telecomunicazioni comunica all'utente le informazioni
relative alle procedure di risoluzione delle controversie, anche alternative
alla giurisdizione, previste dalla delibera n.182/02/CONS.
-
In caso di sospensione del servizio nel corso del tentativo di conciliazione,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 dell’allegato A
alla delibera n. 182/02/CONS.
-
In caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito, da
parte di terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente all’
Autorità competente nelle forme previste dalla normativa vigente,
i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico
come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione
della controversia. In caso di frode accertata, i pagamenti non imputabili
all'utente, qualora già effettuati, vengono rimborsati. Se
l’organismo di telecomunicazioni dimostra che non vi è stata
frode, i pagamenti temporaneamente sospesi sono addebitati all'utente.
Art. 9
(Assistenza)
-
L’organismo di telecomunicazioni fornisce un servizio di assistenza,
accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché
per posta o in via telematica, adeguato alle esigenze degli utenti
al quale è possibile, tra l'altro, segnalare disservizi, ottenere
risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione
degli stessi ed alle procedure di reclamo. Il numero telefonico di
assistenza è indicato nel contratto e nella documentazione
di fatturazione. In caso di servizi prepagati, la medesima informazione
è assicurata all’utente in forma scritta all’atto dell’adesione
al servizio.
-
L’organismo di telecomunicazioni ed i suoi dipendenti sono tenuti
a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell’esercizio
dei loro diritti e nell’adempimento degli obblighi. Gli operatori
che vengono a contatto con gli utenti, sia in forma personale che
per via telefonica o telematica, forniscono all’utente un proprio
identificativo.
Art. 10
(Qualità dei servizi)
-
Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto, nel rispetto
delle disposizioni vigenti, incluse quelle di cui al titolo abilitativo,
delle direttive e delle delibere dell'Autorità, a:
-
individuare, sulla base delle norme tecniche internazionali
specifiche, gli indicatori di qualità dei servizi, le relative
definizioni ed i metodi di misurazione, fissare i relativi standard
generali e specifici per ciascun anno solare di riferimento, e,
entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento, informarne
l’Autorità;
-
pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi
di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori
e i relativi effettivi risultati raggiunti nell’anno solare di
riferimento di cui alla lettera a); tale pubblicazione è
effettuata contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale
d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell’anno successivo
a quello di riferimento;
-
inviare contestualmente tale relazione all’Autorità,
indicando in che modo è avvenuta la pubblicazione di cui
alla lettera b).
-
Gli indicatori di qualità del servizio ed i relativi standard
generali e specifici di cui al comma 1 del presente articolo, sono
riportati nelle carte dei servizi, annualmente aggiornati, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della presente direttiva,
e comunicati agli utenti nella documentazione di fatturazione, ove
prevista, così come i risultati raggiunti e le relative modalità
di pubblicazione.
-
Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni
organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche
di telecomunicazioni e che presta servizi telefonici accessibili al
pubblico trasmette all'Autorità, su richiesta, tenendo conto
delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi
sulla qualità dei servizi resi su base semestrale e fornisce
ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre
precedente.
Art. 11
(Rimborsi ed indennizzi)
-
Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano all’utente le somme
erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una pluralità
di utenti, gli organismi di telecomunicazioni effettuano automaticamente
il rimborso ai relativi abbonati o, in caso di servizi prepagati,
informano gli utenti della possibilità di richiederlo.
-
Per gli inadempimenti contrattuali ed il mancato rispetto degli
standard di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a, gli organismi di telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte
dei servizi e nella documentazione di fatturazione, i casi di indennizzo
a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono
essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato.
In ogni caso, gli organismi di telecomunicazioni corrispondono un
indennizzo rispondente ai requisiti sopra indicati per i ritardi nella
fornitura del collegamento iniziale, ivi compresi i casi in cui il
collegamento è fornito al proprio cliente mediante servizi
di accesso disaggregato a livello di rete locale.
-
Gli organismi di telecomunicazioni provvedono all’accredito degli
importi dovuti entro la prima fatturazione utile o, in caso di servizi
prepagati, informano gli utenti della possibilità di richiedere
tale accredito. A richiesta dell’abbonato, rimborsi e indennizzi,
anziché detratti dalla fattura, sono liquidati con altro mezzo
di pagamento di facile riscossione.
-
La corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità
per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell'eventuale ulteriore danno subito.
Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)
-
Gli organismi di telecomunicazioni adeguano le proprie carte dei
servizi alle disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta
giorni dalla sua entrata in vigore.
-
In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva
si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
|