Il 4 ottobre 2005 i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno presentato a Roma una proposta di legge d'iniziativa popolare sulla non autosufficienza, con l'obiettivo di istituire il Fondo nazionale previsto dalla legge 328/2000, con il quale si dovrebbero realizzare interventi e prestazioni direttamente erogate alle famiglie che assistono le persone non autosufficienti.
Il Codacons aderisce a questa iniziativa, leggiamola nei dettagli...
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Art. 1 (Finalità)
1. Nellambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
alla legge 8 novembre 2000, n.328, e nel rispetto degli articoli 117 e 119 della
Costituzione, la presente legge, al fine di incrementare il sistema di prevenzione,
contrasto e riabilitazione dei processi di non autosufficienza e per il sostegno
ed il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive famiglie,
determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
da erogarsi nei casi di non autosufficienza, definisce i principi per la loro
garanzia attraverso il Piano per la non autosufficienza, istituisce il Fondo nazionale
per la non autosufficienza.
2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e servizi di cui alla presente
legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con
le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini
di Stati appartenenti allUnione europea ed i loro familiari, nonché
gli stranieri individuati ai sensi dellarticolo 41 del testo unico approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
Art. 2 (Definizione di non autosufficienza e Piano individualizzato per la
non autosufficienza)
1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica,
psichica, sensoriale, relazionale accertata attraverso ladozione di criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni dellOrganizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e dellICF e attraverso la valutazione
multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
2. La valutazione multidimensionale è effettuata nellambito del Distretto
da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi sociosanitari,
composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità,
da personale sanitario dellarea infermieristica e della riabilitazione e
da assistenti sociali designati dai Comuni, nonché dal medico di medicina
generale della persona da valutare.
3. Per la valutazione della non autosufficienza le Unità di cui al precedente
comma si avvalgono di strumenti e metodologie validati e uniformi su tutto il
territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale,
quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative
e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali,
cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana,
della cura di sé e delluso degli strumenti e mezzi di comunicazione.
4. Le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali
differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità;
- incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, allapprovvigionamento
e alla predisposizione dei pasti;
- incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi
ed al governo della casa;
- incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana,
alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e instabilità
clinica.
5. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dallUnità
pluriprofessionale un Piano Individualizzato di Assistenza (PIA) che stabilisce
le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel
governo della casa e, qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale.
Nella redazione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dallinteressato,
un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela
dei cittadini. La realizzazione del PIA è monitorata da un operatore del
servizio con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona
assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e
utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni delle persone non
autosufficienti.
6. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinate
e periodicamente aggiornate nellambito del Piano nazionale per la non autosufficienza
di cui allarticolo 5.
Art. 3 (Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e diritti
esigibili)
1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non
autosufficienti (LESNA) che devono essere parte integrante dei livelli essenziali
sociali da definire ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre
2000 n.238 ed i relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per la non
autosufficienza e sono a carico del Fondo Nazionale per la non autosufficienza.
2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale lesigibilità
dei seguenti diritti:
a) informazione e consulenza sulla rete di prestazioni offerte per la non autosufficienza
e accesso unificato ai servizi sociosanitari, nonché misure di pronto intervento;
b) valutazione multidimensionale individuale;
c) Piano Individualizzato di Assistenza (PIA) e accompagnamento nel percorso assistenziale
stabilito;
d) prestazioni integrate (domiciliari, semiresidenziali, residenziali, ricovero
di sollievo) nelle diverse componenti di cura, assistenza, sostegno personale,
familiare e sociale.
3. Per assicurare in ambito sociale gli interventi di cui al comma 2, sono definiti
i seguenti livelli essenziali delle prestazioni:
a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;
b) aiuto domestico familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate
dai familiari;
c) assistenza economica;
d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una miglior
fruizione dellabitazione;
e) sostegno alla mobilità.
4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sono sostitutive di quelle sanitarie,
si integrano con le stesse ed in particolare con quelle indicate nellallegato
C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza
sociale dellassistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni. I livelli essenziali sanitari e socio-sanitari, erogati con continuità
temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano
con le prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dallarticolo
2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come sostituito dallarticolo
2 del decreto legislativo 3
maggio 2000, n.130.
5. Le Regioni possono stabilire ulteriori e più elevati livelli essenziali,
assumendosene lonere finanziario.
Art. 4 (Coordinamento delle misure economiche erogate dello Stato nei LESNA)
1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge,
nei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (LESNA),
si affiancano e si coordinano anche le misure di carattere economico erogate dallo
Stato alle persone con invalidità, sordomutismo e cecità, di cui
alle leggi 10 febbraio 1962, n.66, 26 maggio 1970, n.381, 27 maggio 1970, n.382,
30 marzo 1971, n.118, 11 febbraio 1980, n.18, ed ai decreti legislativi 21 novembre
1988, n.508, e 23 novembre 1988, n.509.
Fatti salvi i benefici in atto e i diritti maturati fino allentrata in vigore
del Piano di cui allarticolo 5, la concessione delle prestazioni economiche
di cui al primo comma, a decorrere dalla data dallo stesso prevista, è
effettuata allinterno della valutazione delle condizioni psicofisiche del
richiedente, con le modalità indicate allarticolo 2.
2. Le prestazioni economiche di cui al presente articolo sono erogate anche nel
caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali
e residenziali non riabilitative, prevedendo lutilizzo degli emolumenti
economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando
lattribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore
al 25% dellassegno sociale di cui allarticolo 3 della legge 8 agosto
1995 n.335, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 (Piano nazionale per la non autosufficienza)
1. La definizione, le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali
comprese nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione
del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli
indicatori ed i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali
e della utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza
sono definiti nel Piano Nazionale per la non autosufficienza approvato con le
procedure di cui allart. 18 della legge 8 novembre 2000, n.328.
2. Il primo Piano è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Il sistema informativo dei Servizi sociali di cui allarticolo 21 della
legge 8 novembre 2000, n.328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario
e della spesa sociale degli Enti locali per la non autosufficienza, provvede al
monitoraggio annuale dello Stato dellerogazione dei LESNA, del loro grado
di efficienza ed efficacia, dei risultati conseguiti anche rispetto al contenimento
della spesa ospedaliera impropria secondo le modalità ed i criteri del
monitoraggio stabiliti con il Piano nazionale di cui al presente articolo.
4. Le iniziative collegate allaffermazione di nuovi stili di vita, volti
a rallentare il decadimento psichico e fisico e a mantenere attivi interessi culturali
e mobilità nelle persone non autosufficienti, sono promossi sulla base
di programmi nazionali e regionali dintesa con le organizzazioni sociali
e di tutela dei cittadini.
Art. 6 (Soggetti erogatori)
1. Ai livelli essenziali provvedono i Comuni e il Servizio Sanitario, in forma
diretta o accreditata, secondo le rispettive competenze, come disciplinate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 Atto
di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie; alle
prestazioni di cui allarticolo 3, comma 3, lettera c), provvede lo Stato.
Nelle forme di accreditamento è riservato un ruolo primario alle organizzazioni
di cui allarticolo 1, comma 4, della legge 11 novembre 2000, n.328.
2. I livelli essenziali di cui allarticolo 3, comma 2, lettera d), ove sia
carente lofferta dei servizi da parte dei soggetti di cui al precedente
comma, possono essere erogati anche secondo le indicazioni previste dellarticolo
17 della legge 8 novembre 2000, n.328. Lerogazione delle prestazioni di
cui allarticolo 3, comma 3, lettere a), b), d), può avvenire anche
attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione, o comunque
disponibili a percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di attuazione
del presente comma sono stabiliti, nel rispetto delle competenze delle Regioni
e delle province autonome, dal Piano nazionale per la non autosufficienza di cui
allarticolo 5.
Art. 7 (Esigibilità dei diritti)
1. Le persone non autosufficienti come sopra definite e, per quanto di competenza,
le rispettive famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA anche
su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento
da parte del competente ente è ammesso ricorso in via giurisdizionale.
Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato,
dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
Art. 8 (Fondo nazionale per la non autosufficienza)
1. Per lattuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per la non autosufficienza,
di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale per la non autosufficienza,
le seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:
a) attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 3 e 4;
b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;
c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;
d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale
dei familiari addetti allassistenza della persona non autosufficiente, e
riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di
sollievo ed agevolazioni tariffarie;
e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a
carico dellutente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso
ad altre strutture anche a carattere diurno;
f) assistenza economica, ivi compresa lerogazione degli assegni ed indennità
di cui allarticolo 4, comma 1.
3. Alla programmazione ed erogazione dei servizi, prestazioni ed interventi di
cui al comma precedente provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle
rispettive Regioni e province autonome ed alle indicazioni del Piano nazionale
per la non autosufficienza e dei rispettivi Piani regionali.
4. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità
di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità
temporale e senza restrizioni per le persone individuate come non autosufficienti.
Art. 9 (Finanziamento del Fondo)
1. Il finanziamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza è a
carico dello Stato, che assicura, comunque, la copertura delle prestazioni di
cui allart. 3;
2. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti:
a) dalle risorse destinate allerogazione ai soggetti beneficiari degli assegni
ed indennità di cui allarticolo 4, comma 1;
b) dal contributi di solidarietà di cui allarticolo 1, comma 350,
della legge 30 dicembre 2004 n.311, calcolato ai fini dellIRE sui redditi
di importo superiore ad euro 100.000 annui;
c) dallimporto dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie
nazionali;
d) dai finanziamenti derivanti da programmi europei;
e) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-bancarie; su tali
donazioni di applicano i benefici fiscali vigenti in favore delle ONLUS;
f) dal recupero di entrate conseguenti allemersione del lavoro irregolare
derivante dallapplicazione dellart. 6, comma 2;
g) dal recupero dellevasione fiscale.
3. La ripartizione fra le Regioni delle risorse del Fondo è effettuata,
entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delleconomia
e finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui allart. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. La ripartizione viene effettuata, secondo i criteri contenuti nel
medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla percentuale di persone
non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri indicatori
e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali e tenendo conto della realtà dei territori meno sviluppati e dei
risultati del monitoraggio di cui allarticolo 5.
Art. 10 (Fondi integrativi regionali)
1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire
Fondi regionali ed interprovinciali integrativi per la non autosufficienza al
fine di integrare le risorse finanziarie disponibili e di erogare prestazioni,
interventi e servizi integrativi od ulteriori rispetto a quelli assicurati attraverso
il Fondo nazionale per la non autosufficienza.
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