ASSICURAZIONI

sentenza del 25 giugno 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice aggregato alla sezione stralcio
Presso il tribunale ordinario di Rimini,

in funzione di giudice onorario, Dott.ssa Carla Fazzini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 517 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1992, (n. 646/98 sez. stralcio) promossa da:
SEMPRINI MARIA PIA residente in Santarcangelo di Romagna (FO),
SEMPRINI ALDINO residente in Verucchio, SEMPRINI BRUNO residente in Villa Verucchio eredi di GUALTIERI PASQUINA deceduta in corso causa il 15.04.1998, ed elettivamente domiciliata in Rimini Via XXII Giugno 11 presso lo studio del Dott. Proc. Aldo Grassi che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
ATTORI
nei confronti di

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LA FONDIARIA S.p.a. con sede in Firenze P.zza della Libertà n. 6 in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Rimini via Bufalini n. 58, presso lo studio dell'avv. Quarto Montebelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione.
CONVENUTA

OTTAVIANI RENATO residente in Torriana (FO) in via Roma n. 39
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI per gli attori

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria domanda disattesa, accertare la possibilità del conducente convenuto nella produzione del sinistro esposto in atti;
accertare la posizione della Gualtieri nella parte di strada non asfaltata al momento del sinistro;
accertare che il conducente Ottaviani ha spostato il veicolo dopo l'incidente violando le prescrizioni del C.d.s.;
accertare l'applicabilità dei c.d. danni punitivi nei confronti della assicurazione convenuta;
accertare che la assicurazione convenuta è rimasta inadempiente alle prescrizioni dettate dal protocollo d'intesa stipulato dalle associazioni dei consumatori e l'ANIA riguardo la trasparenza della liquidazione dei danni;
accertare che al momento dell'incidente era buio, pioveva e c'era poca visibilità;
accertare che al momento dell'incidente il conducente Ottaviani aveva solo le luci di posizione accese;
accertare la necessità dell'assistenza continua della Gualtieri dopo il sinistro, e l'impedimento di questa di svolgere cinque delle sette funzioni vitali elencate dalla più moderna medicina legale;
accertare che l'assicurazione convenuta ha omesso di fare una qualsiasi offerta di risarcimento del danno ex art. 3 legge n. 39/1977 commi 2, 4 e 9, dando le disposizioni che risulteranno conformi al dettato legislativo;
quantificare i danni subiti dalla parte danneggiata nei termini sovraesposti ovvero in quelli diversi, maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa o che saranno ritenuti di giustizia;
riconoscere sui danni patiti dalla parte danneggiata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
riconoscere la risarcibilità del danno subito dalla parte danneggiata per il tempo perso per gli incombenti recuperatori dei danni;
condannare i convenuti, in solido fra loro, ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di ogni danno, compreso quello ex art. 96 cpc, a favore della Gualtieri Pasquina, liquidandoli nelle somme sovraesposte, ovvero, in quelle diverse, superiori o inferiori, che saranno ritenute di giustizia o in via di equità, maggiorati in ogni caso di rivalutazione ISTAT intercorsa per anno oltre gli interessi legali sulle somme così rivalutate, con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario ex art. 15 T.F. e imposte di legge;
risarcimento dei danni per gli eredi per il mancato godimento del risarcimento del danno spettante alla vittima di incidente stradale nella somma di Lit. 5 miliardi, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, vinta ogni spesa.
CONCLUSIONI per la convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, accertare la prevalente responsabilità della sig.ra Pasquina Gualtieri nella determinazione del sinistro di cui è causa liquidare il danno nei limiti del provato. Con compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1992 Gualtieri Pasquina conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Rimini la società La Fondiaria s.p.a. e Ottaviani Renato per sentirli condannare al pagamento dei danni subiti essendo stata investita dall'Ottaviani mentre attraversava la via Ponte in Verucchio il 7.10.90.
Sosteneva l'attrice che la causa del sinistro era da imputarsi al conducente del veicolo antagonista che procedeva ad alta velocità e non riusciva a fermarsi a causa del fondo stradale bagnato, avendo ella completato l'attraversamento nel momento in cui veniva investita; chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e la condanna alle sanzioni di cui all'art. 5 L. 39/77 nel caso di mancanza di una congrua offerta alla prima udienza; chiedeva anche la condanna al pagamento di una provvisionale.
Si costituivano i convenuti affermando che il sinistro era avvenuto a causa dell'imprudente attraversamento effettuato dalla Gualtieri; chiedevano fosse dichiarata la sua prevalente responsabilità, con liquidazione del danno nei limiti del provato e compensazione delle spese;
chiedevano il rigetto della domanda di provvisionale mancando i requisiti di legge per la concessione.
Venivano espletate prove testimoniali, assunto l'interrogatorio e disposta CTU medico - legale; nel corso del giudizio, con ordinanza del 23/7/1993, il G.I. rigettava la richiesta di provvisionale, richiamando le conclusioni del CTU ed osservando che nulla era stato provato in ordine allo stato di bisogno derivato dall'incidente e che l'istituto della provvisionale non è un meccanismo automatico di anticipazione del risarcimento spettante.
All'udienza del 18/3/1997 le parti precisavano le conclusioni e, dopo il passaggio del fascicolo alla Sezione Stralcio, all'udienza del 3/2/99 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla determinazione e quantificazione delle responsabilità delle parti va detta che l'istruttoria compiuta, almeno per quanto riguarda le prove orali assunte, offre molti elementi di contrasto: il conducente convenuto ha detto che la Gualtieri fu investita quando si trovava in mezzo alla carreggiata e che, pur frenando, non riuscì ad evitarla poiché la stessa era "sbucata" da dietro l'autobus dal quale era scesa. La versione del convenuto trova conferma nella deposizione della fidanzata che viaggiava quale trasportata sulla vettura. Entrambi hanno sostenuto che l'autobus viaggiava con gli abbaglianti così ostacolando la visibilità, già compromessa poiché pioveva ed era buio.
Secondo la versione dell'attrice viceversa la stessa sarebbe stata urtata quando aveva già attraversato e sul punto ha testimoniato il conducente dell'autobus, affermando che l'Ottaviani circolava con le soli luci di posizione in zona priva di illuminazione pubblica e che la Gualtieri era stata investita al limite della carreggiata, anzi fuori dalla carreggiata "nel pezzettino dove non c'era asfalto"; ha aggiunto il teste che l'auto ha urtato la donna con la parte anteriore destra; ha anche detto di aver visto tutto dallo specchietto retrovisore, dopo essere già ripartito, quando si trovava a circa 100 - 150 metri dal punto in cui si verificò l'incidente.
Un altro teste, che si trovava a bordo dell'autobus, ha confermato che l'Ottaviani viaggiava con le luci di posizione ma non ha potuto fornire elementi utili sulle modalità dell'investimento per non averlo visto.
Le prove orali, tra loro contrastanti, vanno confrontate con gli atti assunti dai militari intervenuti per i rilievi di legge; i Carabinieri sono intervenuti poco dopo il fatto ma non hanno potuto identificare il punto d'urto mancando segni sull'asfalto ed essendo stati, sia il veicolo che il pedone, spostati prima del loro arrivo. Dal rapporto si desume tuttavia un dato importante per la valutazione dei fatti e della attendibilità delle posizioni testimoniali, in particolare l'ammaccatura riportata dalla vettura nello spigolo anteriore sinistro: visto che la Gualtieri attraversava da sinistra a destra rispetto alla direzione dell'auto il dato accertato dai militari conforta la versione dell'Ottaviani in ordine al punto dell'investimento e smentisce quella secondo cui la donna sarebbe stata investita con la parte destra dell'auto, quando si trovava già sulla banchina non asfaltata. Va osservato che l'accertamento compiuto dai carabinieri e riportato nel verbale ha una valenza processuale maggiore rispetto alle testimonianze: i militari sono intervenuti nell'immediatezza del fatto e hanno compilato gli atti, facenti fede fino a querela di falso, riportando anche dati visivamente verificati, tra i quali i danni riportati dalla vettura; sul punto si ritengono pertanto assolutamente inattendibili le testimonianze di segno contrario, in particolare quella del conducente dell'autobus.
Una volta ritenuto provato che la donna è stata urtata con lo spigolo sinistro dell'auto è da escludere che si trovasse già sulla banchina al momento dell'urto: infatti per colpirla con la parte sinistra mentre si trovava fuori dalla parte asfaltata l'automobilista doveva trovarsi con la vettura completamente sulla banchina, il che contrasta con tutti gli elementi acquisiti, comprese le testimonianze favorevoli all'attrice.
In base a quanto provato si reputa attribuibile sia alla Gualtieri sia all'Ottaviani la responsabilità dell'incidente; la prima non ha evidentemente prestato sufficiente attenzione prima di attraversare, errando nel ritenere di poter completare l'attraversamento prima del sopraggiungere della vettura; il secondo non ha tenuto una velocità adeguata alle circostanze di tempo e luogo, essendo anche prevedibile l'attraversamento di pedoni dopo la fermata dell'autobus e tenuto conto della scarsa visibilità che accorciava il tempo di attraversamento; la misura delle rispettive colpe è paritaria per cui i convenuti dovranno pagare all'attrice il 50% dei danni subiti.
Sulla base della CTU può determinarsi il danno biologico in Lit. 5.160.000 per la ITT (L. 43.000 al giorno per gg. 120), in Lit. 1.290.000 per la ITP (Lit. 21.500 per gg. 60) e in Lit. 10.794.340 per la permanente (16 punti x Lit. 156.858 al punto x 4.301 coeff. età) per un totale di Lit. 17.244.340 di biologico a cui va aggiunto il danno morale per Lit. 8.500.000; il conteggio è effettuato applicando le tabelle in uso presso gli uffici giudiziari bolognesi ai valori del 1990, epoca del sinistro; per giurisprudenza consolidata il danno biologico comprende anche il danno estetico e quello alla vita di relazione, in assenza di elementi probatori che facciano ritenere, nel caso concreto, degne di autonoma e ulteriore considerazione, ad esempio per la particolare attività svolta dal danneggiato, tali voci di danno.
Quanto al danno emergente la teste Novelli ha detto di aver prestato assistenza alla Gualtieri sia mentre si trovava ricoverata all'ospedale sia a domicilio, non essendo più la stessa in grado di provvedere da sola a tutte le proprie necessità come faceva prima del sinistro; ha precisato che percepiva un compensa di Lit. 500.000 al mese per svolgere, per complessive sei/sette ore al giorno, lavori domestici vari, ciò a partire da due mesi dopo l'incidente sino al 18/7/94 quando la Gualtieri fu ricoverata presso una clinica; la circostanza è confermata da altri testi che hanno riferito di come l'attrice, che prima dell'incidente viveva sola ed era in grado di occuparsi delle proprie esigenze domestiche, in seguito al fatto abbia assunto la Novelli. Gli esborsi in questione, dei quali si chiede il rimborso, sono direttamente collegati al sinistro e sono stati effettuati a causa delle lesioni riportate: vi è sul punto la prova testimoniale, non smentita da alcun elemento del processo e la prova è sostenuta da un argomento logico, essendo verosimile che una donna di settantotto anni, subendo un danno fisico come quello evidenziato del consulente, sia costretta a procurarsi un aiuto quotidiano per lo svolgimento dei lavori domestici.
Nulla può riconoscersi in ordine alle somme che Nicolini Laura ha dichiarato di aver pattuito ma non percepito per l'assistenza alla nonna; quanto alla dentiera, visto che le testimonianze in atti provano che andò perduta o distrutta nell'incidente ma non provano il valore (non indicato o indicato come conosciuto "de relato" senza escussione della persona direttamente informata) si procede alla stima equitativa, indicando il valore in Lit. 3.000.000.
Costituisce esborso risarcibile, provato dalla fattura in atti, la spesa di Lit. 110.000 per la ginocchiera; esborso provato è anche l'importo di Lit. 500.000 pagato a ciascuna delle due persone che assistettero l'infortunata durante le notti che passò in ospedale dopo il sinistro ( teste Nicolini Flaviano).
Sommando all'importo complessivo del danno biologico e morale le spese sopra indicate si ottiene la somma di Lit. 51.654.340, corrispondente al cosiddetto danno iniziale; dal totale va detratta la percentuale corrispondente alla colpa dell'infortunata , stimata nel 50% e pertanto il danno iniziale da porsi a carico dei convenuti ammonta a Lit. 25.827.170; a detta somma vanno aggiunti la rivalutazione secondo indici ISTAT per le famiglie dal 7.10.90 alla data del pagamento dell'acconto e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, per lo stesso periodo, pertanto nel febbraio 1999 la somma da pagarsi era di Lit. 57.644.835 (di cui Lit. 9.340.102 per rivalutazione e Lit. 22.477.563 per interessi); avendo la compagnia corrisposto Lit. 30.000.000 residuano da pagare Lit. 27.644.835, alle quali andranno aggiunti rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al pagamento parziale. L'attrice chiede la condanna ai sensi dell'art. 3 L. 39/77 ma la norma non è applicabile alla fattispecie, come peraltro la stessa ammette.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dei danni punitivi ex. Art. 96 cpc, si osserva che non pare sostenibile, nel caso concreto, che la convenuta assicurazione abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; la Gualtieri ha chiesto che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva dell'automobilista facendo leva su un elemento di fatto, l'essere stata investita fuori dalla sede stradale, che era già smentito dal rapporto d'incidente e che non ha neppure trovato conferma testimoniale: infatti, a prescindere dal dato incontrovertibile dell'accertamento in concreto operato dai Carabinieri, la deposizione del Pesaresi lascia perplessi comunque, avendo egli sostenuto una cosa difficilmente credibile e cioè di aver visto l'investimento dallo specchietto retrovisore quando era già ripartito con l'autobus e si trovava a 100 - 150 metri di distanza, in una sera buia e piovosa, con la pedone vestita di scuro e la vettura con le sole luci di posizione.
In sostanza i convenuti, che sin dalla comparsa di costituzione avevano ammesso una concorrente responsabilità dell'automobilista, hanno tenuto una condotta processuale non improntata né a mala fede né a colpa grave, per cui va esclusa l'applicabilità dell'art. 96 cpc.
L'accoglimento della domanda comporta il carico delle spese di lite sui convenuti in solido; le spese sono liquidate in dispositivo, in misura inferiore al richiesto, tenuto conto della riduzione operata sulla domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, sulla domanda proposta da Gualtieri Pasquina contro La Fondiaria S.p.a. e Ottaviani Renato, viste le conclusioni delle parti, così provvede:
1. 1. dichiara Ottaviani Renato responsabile al 50% dell'incidente avvenuto il 7.10.90 e lo condanna, in solido con la compagnia convenuta, a pagare a Gualtieri Pasquina la somma di Lit. 27.644.563, oltre rivalutazione e interessi legali dal 3.2.99 al saldo; 2. 2. condanna in solido Ottaviani Renato e La Fondiaria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Lit. 1.190.000 per spese anche di CTU, Lit. 4.000.000 per diritti e Lit. 8.000.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Rimini, 25 giugno 1999

IL GIUDICE

Dott. Carla Fazzini