SENTENZA TAR MARCHE

Breve commento alla sentenza del TAR Marche n. 9184/2002 CODACONS c/Comune di Corridonia sulla legittimazione processuale delle Associazioni Ambientaliste in materia Urbanistica e sulla capacità di stare in giudizio delle sedi regionali e locali

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La questione trattata nella sentenza del TAR Marche n. 9184 del 2002 prende in considerazione la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della L. 1986 n. 349 nelle azioni aventi per oggetto atti di rilevanza urbanistica. La problematica di notevole rilievo giuridico trova uno spartiacque nell'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato che esclude, con una recente pronuncia, tale possibilità laddove "l'azione è diretta esclusivamente a rimuovere atti di mero contenuto urbanistico", che non hanno alcun nesso con i valori ambientali (CdS sez. VI del 11/7/2001 n. 3878).
Nel caso specifico il Comune di Corridonia aveva adottato una variante parziale al programma di fabbricazione con un adeguamento del PRG in itinere al fine di modificare la classificazione della zona verde di rispetto prevista dal programma di fabbricazione e adottare una procedura accelerata anticipando la definizione del nuovo piano particolareggiato.
Ebbene il TAR Marche ha riconosciuto la legittimazione del CODACONS ad impugnare gli atti urbanistici descritti ritenendo che la nozione giuridica di ambiente è l'insieme dei valori che presiede alla qualità della vita e della salute dei cittadini realizzandosi in concreto sia nella possibilità di conservare il paesaggio, sia nella protezione da agenti inquinanti sia infine nella gestione del territorio (Cass. Civ. 9/4/92 n. 4362). Il Tribunale Amministrativo delle Marche ha inteso così accogliere l'interpretazione della Cassazione e del Consiglio di Stato(CdS sez. V del 10/3/1998 n. 278) per cui anche la lesione di uno solo di questi elementi ha rilievo giuridico purché si dimostri appunto l'incidenza degli atti impugnati diretti all'utilizzazione del territorio sui valori ambientali. Un'incidenza che in tema di gestione del territorio può essere indiretta e anche riflessa ma che comunque legittima le associazioni ambientaliste ad intervenire a garantire la tutela di quei valori.
Il giudice di primo grado ha così accolto le censure di illegittimità e di conseguenza il ricorso del Codacons annullando le disposizioni urbanistiche in oggetto atte ad aggirare la procedura di approvazione del PRG e sostanzialmente a modificare la zona verde in zona edificabile.
Ma la sentenza chiarisce un ulteriore punto legato all'eccezione più volte sollevata dinanzi agli organi giurisdizionali relativa alla carenza di legittimazione processuale delle sedi regionali e locali del Codacons. In tal senso ha inteso riconoscere la capacità di stare in giudizio al Codacons Marche sia tenuto conto dello Statuto Nazionale dell'associazione sia di quello regionale specificando che comunque spetta al potere del giudice in concreto verificare l'esistenza dei presupposti per la legittimazione.

Avv. Mariacristina Tabano
(Dip. Ambiente CODACONS)