Maggio 2006
I TIFOSI TRADITI di Gianluca Di Ascenzo - Vice Presidente Codacons
Illecita concorrenza con minaccia e violenza, frode sportiva, associazione a delinquere, queste sono solo alcune delle ipotesi di reato che hanno portato ad accendere i riflettori sul controllo ed il condizionamento del calcio italiano. Come si concilia oggi la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile funzione popolare, sociale, educativa e culturale?
Gli organi di stampa hanno pubblicato le contestazioni dei pm della Procura di Napoli a proposito dello scandalo che ha sconvolto il mondo del calcio: "In tal modo, predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni) e, più in generale, controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre società legate all' associazione, realizzando in definitiva illeciti e ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all'organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento. Con l'aggravante per Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pier Luigi Pairetto, Massimo De Santis di aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione".
E' inevitabile, quindi, domandarsi quali strumenti di tutela abbia il consumatore in conseguenza dell'illecito sportivo. E' ormai riconosciuto che al tifoso "tradizionale", ovvero a chi si reca allo stadio per assistere all'evento sportivo, si sono nel tempo sostituiti altri soggetti che "consumano" lo sport: l'azionista delle società quotate in borsa, lo scommettitore, il consumatore di pay tv e pay per view.
Si ritiene che in tutti questi casi i consumatori siano i protagonisti del mercato dello sport, a fronte del pagamento del biglietto o, comunque, di una prestazione economica, acquistano il diritto ad assistere ad una regolare competizione sportiva. Lo spettatore ha diritto al giusto risultato della gara cui assiste.
L'evento agonistico è legato alle aspettative economiche ed emozionali dello spettatore; da ciò discende la possibilità di instaurare azioni risarcitorie, laddove, a causa di illeciti sportivi, sia civili che penali, il consumatore sportivo veda lesa non solo la legittima aspettativa di un ritorno economico (nel caso di scommesse), ma anche il diritto ad assistere ad un evento sportivo non condizionato da accordi fraudolenti, finalizzati all'alterazione del risultato della gara.
In questi casi l'illecito sportivo, che determina l'alterazione del normale svolgimento della competizione, provoca sicuramente un danno ingiusto, meritevole di tutela da parte del'ordinamento.
Va ricordato, poi, che secondo lo Statuto del CONI, "le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport".
Tra gli obblighi delle squadre, dunque, è innegabile che rientra quello principale di tutelare i diritti degli spettatori, cui l'evento sportivo viene offerto dietro corrispettivo.
I consumatori, quindi, hanno diritto ad essere risarciti o comunque indennizzati per i danni subiti nella propria sfera patrimoniale ed emozionale, a causa della fraudolenta alterazione della competizione sportiva.
Per chi volesse approfondire il tema dello "Sport e diritti del consumatore", si segnala la relazione dell'Avvocato dello Stato Vittorio Russo, in occasione del 19° Congresso Annuale dell' UNIONE degli AVVOCATI EUROPEI, tenutosi a Roma nel mese di luglio 2005, consultabile all'indirizzo web http://www.vittoriorusso.it/relazionesport.html, dal sito www.vittoriorusso.it.
|