INTERNET E DINTORNI


Testate on-line: analisi sulla obbligatorietà della registrazione al tribunale ed al ROC

Articolo di Franco Abruzzo 22.06.2003 tratto dal sito
www.altalex.com - Quotidiano d'informazione giuridica

La  questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963

Testate on-line, la registrazione presso i tribunali  obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori.

Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale”  (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che  oggi è  internet). Una recente sentenza milanese va in questa direzione:Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile(Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

analisi di Franco Abruzzo

presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.

La normativa sulla stampa è improntata alla esigenza di indicare un soggetto determinato quale responsabile dei reati commessi col mezzo della stampa periodica. La figura del gerente responsabile, delineata dagli articoli dal 36 al 41 dell'Editto Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848 (n. 695), costituisce il precedente storico e giuridico del direttore responsabile previsto dal codice penale del 1930 e poi dalla legge n. 127/1958, che, modificando l’articolo 57 del Cp, ha definitivamente accolto il principio secondo cui incombe sul direttore l'obbligo di controllare tutto quanto viene pubblicato sul giornale onde evitare che siano commessi reati  “con il mezzo della pubblicazione”.

La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di stampa,  parte con l’articolo 28 dello Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848. La norma, dalla formulazione generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”. Il virgolettato  traduce sostanzialmente l’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo della Francia rivoluzionaria del 1789. E’ una svolta, che nasconde la debolezza legata al carattere flessibile dello Statuto. Le Camere potranno utilizzare una sorta di delega in bianco per “reprimere gli abusi” nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i conti con le leggi di pubblica sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà sancita in via di principio. La storia del settimanale socialista “La Plebe” (nato nel 1868 a Lodi e poi nel 1874 trasferito a Milano come quotidiano)  è segnata dalle angherie prefettizie, che impedivano la pubblicazione o mutilavano il foglio di  Enrico Bignami. In verità tutta la stampa repubblicana e di sinistra era presa di mira dalle autorità di polizia.

Allo Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio noto come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1 dell’Editto affermava che “La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti…”.

Sul piano storico merita un cenno la regolamentazione dell’Italia fascista. Il Governo Mussolini  e le Camere stabilirono  (r.d.l. n. 3288 del 1923; r.d.l. n. 1081 del 1924; leggi nn. 2308 e 2309 del 1925; legge n. 2307 del 1925) di sottoporre a riconoscimento prefettizio la nomina del gerente responsabile e di affidare alla stessa autorità il potere di revocare il riconoscimento dopo la commissione di due reati a mezzo stampa nell’arco di un anno, nonché il potere di negare il riconoscimento al gerente subentrante, nell’ipotesi in cui quello revocato avesse subito nello stesso anno due condanne per reati a mezzo stampa, comportanti una pena detentiva non inferiore ai sei mesi. La ragnatela di leggi e decreti aveva come possibile risultato la “paralisi” della pubblicazione del periodico. Mussolini controllava la stampa tramite i direttori, che dovevano ricevere il placet del prefetto per insediarsi. Solo nel secondo dopoguerra si assiste al varo di un primo significativo provvedimento legislativo, che segna una svolta radicale rispetto al passato fascista e che fa da testimone ad un atteggiamento  favorevole alla restituzione alla stampa della sua dimensione di diritto di libertà: si tratta del Rdlgs. n. 561 del 31 maggio 1946 con il quale fu abolito  il sequestro preventivo “della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato” ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza  e fu limitato il ricorso ad esso ai soli casi di sentenza di condanna irrevocabile per l’accertata commissione di un reato a mezzo stampa (“Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria”). Quella norma, che richiama l’Editto Albertino, varata alla vigilia del referendum Monarchia-Repubblica del 2 giugno 1946, è ancora in vigore anche se sostanzialmente assorbita nel terzo e quarto  comma dell’articolo 21 della Costituzione.

L’articolo 21 della Costituzione repubblicana proclama che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Gli articoli 3 e 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa affermano: 1. che ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile; 2. che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Ieri la pubblicazione di giornali era “permessa”, mentre oggi “non è soggetta ad autorizzazioni o censure”. In questi due passaggi è riassumibile la differenze tra le due Italie, quella monarchica e quella repubblicana. La novità sta nell’abolizione della autorizzazione prefettizia e la sua sostituzione con un semplice obbligo di registrazione delle testate presso i tribunali. Con l’introduzione dell’istituto della registrazione scomparirono anche le vecchie norme fasciste relative al riconoscimento del direttore responsabile. Per quanto concerne la natura della figura del direttore responsabile le novità maturarono soltanto in seguito alla sentenza n. 3/1956 della Corte costituzionale, con la quale venne concepita la responsabilità legata al mancato esercizio della funzione di controllo  e quindi a un fatto proprio. Quella sentenza ha partorito la legge n. 127/1958 che ha modificato, come detto, l’articolo 57 del Cp.

Concludendo, bisogna porre attenzione alle date. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, mentre la legge sulla stampa, varata l’8 febbraio 1948, è stata approvata da quella stessa Assemblea costituente che aveva scritto la Carta fondamentale della  Repubblica. I due eventi sono da raccordare. Si può, quindi, sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e  strutturate come “giornale”  (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che  oggi è  internet). Una recente sentenza milanese va in questa direzione:  Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946  secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile(Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

Nel 1848 il Regno sardopiemontese (poi dal 1861 Regno d’Italia) ha ottenuto dal Re Carlo Alberto lo Statuto e l’Editto sulla stampa. Nel 1948 l’Italia democratica ha guadagnato da sé, a conclusione del secondo Risorgimento, la Costituzione e la legge sulla stampa. A distanza di 100 anni la storia si è ripetuta: Carta fondamentale e regolamentazione della stampa camminano di pari passo, anche se nel primo caso si trattava di una elargizione del Sovrano ai sudditi e nel secondo di una conquista dei cittadini italiani secondo il vaticinio di Giuseppe Mazzini, che aveva “sognato” (invano) una Assemblea costituente diventata realtà solo nel giugno del 1946.

2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme. In sintesi le testate giornalistiche on-line - definite "prodotto editoriale" – devono obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore-provider, quando hanno una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale, etc),  quando  puntano a ottenere dallo Stato “benefici, agevolazioni e provvidenze”, quando prevedono di conseguire ricavi e anche quando utilizzano giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. L’articolo 1 (terzo comma) della legge 62/2001 va letto in sintonia con l’articolo 16 (semplificazioni) della stessa legge 62; con gli articoli  2, 3 e 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa;  con gli articoli 1, 2 e 27 della delibera n. 236/2001 dell’Agcom; con l’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; con l’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; con l’articolo 7 (comma 3) con l’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Cnlg (Contratto nazionale di lavoro giornalistico) 2001-2005  che ha forza di legge (dopo l’emanazione del  Dpr n. 153/1961); con l’articolo 34 della legge professionale n.  69/1963 che regola la “pratica giornalistica” nelle testate regolarmente registrate e con l’articolo 35 della stessa legge, che fissa le “modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti”. In entrambi gli scenari, il direttore responsabile indossa i panni del  “certificatore”.

Sulla registrazione delle testate online ora si possono scrivere parole definitive e soprattutto chiare.  L’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002 (“legge comunitaria 2001”) impegna il Governo a emanare un decreto legislativo con questo principio e criterio direttivo: “Rendere esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”. Il decreto legislativo è il n. 70/2003 che, all’articolo 7 (comma 3), afferma: “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.  Frattanto il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) 2001-2005 dal 1° marzo 2001  è stato esteso, con l’allegato N, anche al “lavoro nei giornali elettronici”, mentre la legge professionale dei giornalisti n. 69/1969 prevede il praticantato e l’apprendistato dei pubblicisti solo nelle testate regolarmente registrate, “pilotate” da un direttore responsabile  autorizzato dalla legge a comunicare all’Ordine lo status dei suoi collaboratori.

L’articolo 16 della legge 62/2001 recita: “I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni”. L’articolo 1 della delibera dell’Agcom  (Soggetti e imprese obbligati all’iscrizione nel Roc) spiega che sono obbligati all’iscrizione nel  Roc:

·        i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;

·        le imprese concessionarie di pubblicità;

·        le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;

·        le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;

·        le imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale;

·        i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;

·        le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Sono evidenti le ragioni per le quali i “soggetti” e le “imprese”, descritti nell’articolo 1 della delibera,  “sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”: le imprese editoriali non hanno cittadinanza nella legge n. 47/1948 sulla stampa.  Presso i tribunali, invece, vengono registrate le testate giornalistiche (di cui agli articoli 2 e 5 della legge 47/1948). L’iscrizione nel  Registro degli operatori di comunicazione (Roc) “costituisce requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente” (articolo 27 della delibera) e condiziona “l’inizio delle pubblicazioni”. Le finalità delle due registrazioni sono divergenti: quella presso i tribunali serve a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni anche telematiche; quella presso l’Agcom tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (quinto comma dell’articolo 21 della Costituzione: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”).

3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.. Nel Roc verranno annotati i nomi degli editori (Rai, Rcs, Il Sole 24 Ore SpA, Class, Mondadori, Rusconi, Poligrafici, etc), ma non quelli delle testate giornalistiche, che fanno capo ai singoli editori. Nel Registro dell’Agcom non figureranno inoltre i dati anagrafici del direttore responsabile delle singole testate. In conclusione vale la doppia iscrizione differenziata: gli editori nel  Roc e le testate presso i tribunali. Si devono iscrivere nel Roc non solo gli editori già iscritti nel  Registro nazionale della stampa (Rns), ma anche “gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale” (articolo 2, punto d, della delibera dell’Agcom) e che “intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta” (articolo 31, punto a, della legge n. 39/2002 e articolo 7, comma 3, del Dlgs n. 70/2003). E’ evidente che la legge 39/2002 e il Dlgs n. 70/2003 prevalgano sulla delibera dell’Agcom. Le indicazioni (periodicità e ricavi) di quella delibera verranno utilizzati ora  come elementi caratterizzanti della pubblicazione web per la quale l’editore chiederà il contributo finanziario  pubblico.

4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare). La legge 62/2001 e la delibera dell’Agcom delineano, quindi, due tipi di prodotto editoriale in base a quanto si legge nel terzo comma dell’articolo 1 della legge 62 (“Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”). Il terzo comma va decrittato con attenzione secondo due schemi:

a. “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”. Questo passaggio dell’articolo 1 della legge 62 significa che su ogni prodotto editoriale, privo di periodicità e di testata, individuato secondo il primo comma dell’articolo 1 della legge 62 (Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici) vanno indicate le prescrizioni dell’articolo 2 della legge  47/1948 sulla stampa (Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari). Esemplificazione concreta: il sito (www.odg.mi.it) dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, privo di periodicità e di testata, contiene le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa. Esso è paragonabile a un  libro, di cui si stampano nel tempo successive edizioni, ma senza una cadenza prefissata. Un sito di tal fatta non può essere dichiarato equipollente a una rivista perché non ha la caratteristica qualificante ed essenziale della  periodicità: “Rientrano  nella  nozione  di  "rivista"  anche  le pubblicazioni non legate  all'attualità  e prive di predeterminazione di durata, di cui sia  programmata la periodicità, anche se sia prestabilito il momento conclusivo e qualunque sia il contenuto informativo” (T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827; Riviste Dir. Autore, 1995, 322). Ci sono “prodotti  editoriali” (si pensi al libro!) che non sono assimilabili ai giornali e ai periodici.

b. “Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.  Questo secondo passaggio dell’articolo 1 della legge 62 comporta che, sull’esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici cartacei o per i tg e i radiogiornali, debbano essere iscritte nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili le testate telematiche, che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura (articolo 5 della legge 47/1948) di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un "logo" identificativo e che "diffondono presso il pubblico informazioni" legate strettamente all’attualità. Le testate (da registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono, come già sottolineato, quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l’insegnamento costante della Cassazione):

a) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;

b) dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

Le testate con periodicità regolare sono, quindi, sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa. Solo l’iscrizione dell’editore nel Roc è condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Senza questa iscrizione,  i giornali e i periodici, benché registrati presso un tribunale, non possono essere stampati e diffusi.

La registrazione (presso i tribunali) delle testate on-line è un principio consacrato, per la prima volta, nell’articolo 153 della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001). L’articolo 153 della legge 388/2000 disciplina i giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici. Fino al dicembre 2000 la registrazione dei giornali telematici era frutto di un’interpretazione dei giudici (si segnala in particolare l’ordinanza del presidente del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).

5. I vincoli della legge  n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.  In base all’articolo 2 della legge n. 47/1948 i giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati (quotidiani, periodici, agenzie di stampa), sono tenuti a "mostrare" alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. L’articolo 3 della stessa legge 47/1948 prescrive che “ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile”. Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale): “A norma dell'art. 3 della legge n. 47/1948 sulla stampa <ogni giornale (o altro periodico) deve avere un direttore responsabile> (o vice direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4° e 5° del citato art. 3): si desume dal significato complessivo della disposizione, in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale, che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile, risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai fini di tale reato il conferimento interno di una parziale autonomia ad un condirettore relativamente ad una determinata rubrica e, tanto meno, un'inammissibile delega del potere-dovere di controllo” (Cass. pen., 11/04/1986)..

L’articolo 5 della legge n. 47/1948  sulla stampa stabilisce che "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). La mancata indicazione del nome dello stampatore non  fa, comunque, scattare il reato di stampa clandestina: “La  divulgazione  di  stampati privi del nome del solo stampatore non integra  né il delitto previsto dall'articolo 16  – stampa clandestina  - della legge 8 febbraio 1948 n.  47,  né  la  contravvenzione  prevista  dall'articolo  663  bis  Cp” (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993; Riviste Riv. Pen., 1994, 1261).

Per la registrazione - dice il secondo comma dell’articolo 5 della legge 47/1948 sulla stampa -, occorre che sia depositata nella cancelleria “una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione”. Nella “natura” della pubblicazione rientra, secondo le istruzioni del tribunale civile di Milano per le “nuove registrazioni”, l’indicazione del “carattere” (politico, informativo, sindacale, sportivo, etc,) e della “periodicità” della pubblicazione stessa. L’indicazione della periodicità nella dichiarazione e accanto alla testata è, quindi, un obbligo che discende dalla legge sulla stampa: “In materia di reati commessi con il mezzo della stampa, ai fini della individuazione della competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di stampa, alla stregua delle regole generali di cui all'art. 8 c.p.p., quale luogo di consumazione del reato. Se il criterio del luogo di stampa del periodico non conduce ad alcun risultato di certezza, occorre allora fare riferimento a criteri diversi e in particolare fare ricorso alla legge speciale sulla stampa n. 47 del 1948, che all'art. 5 collega il luogo della pubblicazione del giornale a quello della registrazione presso la cancelleria del tribunale. Il luogo della registrazione fornisce infatti una garanzia di certezza e genera la presunzione della coincidenza con il luogo della pubblicazione” (App. Milano, 14/10/1999).

 La legge n. 47/1948 punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla dignità e all’onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini. La legge 47/1948 è stata elaborata dall’Assemblea costituente appena dopo il varo della Carta fondamentale, che all’articolo 21 sancisce solennemente la libertà di manifestare il pensiero non solo "con la parola e lo scritto", ma anche "con ogni altro mezzo di diffusione" (espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche Internet). “L'abuso   del  diritto  di  cronaca  può  concretarsi  anche  tramite diffusione  di  messaggi  via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri  che  governano  il  libero e lecito esercizio del diritto di cronaca” (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997;  Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1998, 370, n. Costanzo).

6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete. L’articolo 10 della legge 223/1990 ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l’obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge n. 47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali radio da una parte e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate. Solo sui primi grava l’obbligatorietà della registrazione. Conseguentemente nessuno può chiedere la registrazione di un portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde informazioni presso il pubblico" legate all’attualità, contraddistinta da una periodicità regolare e da una testata "costituente elemento identificativo del prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il compito primario di un direttore responsabile è quello di impedire che "siano commessi delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 Cp) ed è anche quello di far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango di norma). Nelle redazioni devono essere applicate le clausole contrattuali (che hanno forza di legge con il Dpr 153/1961).

7. L’informazione “spontanea”. Va detto subito che i numeri unici non sono soggetti alla registrazione presso i tribunali (sentenza 2/1971 della Corte costituzionale). Anche i periodici telematici, che abbiano contenuti esclusivamente professionali, tecnici o scientifici, possono essere diretti da un non-giornalista (iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica). Anche per i periodici on-line (connotati da scarne strutture spesso fatte di una sola persona)  a contenuto informativo legato all’attualità scatta, però, l’obbligo della registrazione presso i tribunali a patto che gli stessi  abbiano una regolare periodicità. Gli altri, quelli privi di periodicità, si devono limitare. come già riferito, a rispettare soltanto i vincoli dell’articolo 2  della legge 47/1948 sulla stampa  (obbligo di “esporre” una gerenza!).  Deve far riflettere questa massima giurisprudenziale: “L'introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai  sensi  dell'articolo 12 della legge. n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni giuridiche   che   ne   conseguono  sia  sul  piano  civilistico  che penalistico” (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997; Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n. Galli; Rif. legislativi L 22 aprile 1941 n. 633, art. 12). Le pubblicazioni del volontariato (legge n. 266/1991, articolo 8 punto 1)  sono esenti dal bollo e  dall’imposta  di registro nonché dalla tassa di iscrizione e dai diritti di segreteria dell’Ordine.

8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della  Corte costituzionale. E’ sbagliato scrivere che è in corso una campagna, “che tende a mettere sotto il controllo della corporazione dei giornalisti tutta l'informazione on line”. Nessuno comprende perché il mondo on-line voglia sottrarsi al rispetto delle regole approvate dal  Parlamento repubblicano (legge sulla stampa e legge sulla professione giornalistica). Regole, che vincolano anche i giornali politici e  i giornali telematici dei partiti tenuti, come già riferito, alla registrazione presso i tribunali (articolo 153 della legge n. 388/2000 o “legge finanziaria per il 2001”).

Da taluni è stato sollevato il problema dell’articolo 21 della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini il diritto di manifestare liberamente il pensiero con la parola, lo scritto  “e ogni altro mezzo di diffusione”.  Esisterebbe, quindi, secondo alcuni esponenti del mondo web, una illimitata libertà, “in sintonia con lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione”, che esclude dagli obblighi della legge n. 47/1948 "tutta" l'informazione telematica..

Questa  suggestiva argomentazione nasconde un problema vecchio, che addirittura risale ai primissimi anni 70 e che è stato risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2/1971. Allora il pretore di Catania sollevò una questione molto delicata, che riguardava i giornali politici, che, comunque, devono avere (accanto a un direttore responsabile non giornalista ma iscritto provvisoriamente all’Albo) un vicedirettore responsabile pubblicista o professionista (articolo 47 della legge n. 69/63). La sentenza supera il problema dell’articolo 21 in maniera razionale anche per quanto riguarda "una determinata  categoria  di  periodici",  più  precisamente  di  quei periodici che il pretore definisce "a carattere ideologico" e che sono editi  e  diretti dalla stessa persona.

Si legge nella motivazione della interessante sentenza: “1. - Ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge  3  febbraio 1963,  n. 69 - nel testo quale risulta a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata da questa Corte  con sentenza  n.  98  del  1968 (che riconosce i pubblicisti anche come direttori responsabili di quotidiani, ndr)  -,  la legittimità dell'affidamento della direzione di un giornale che sia organo di partiti o movimenti politici o  di  movimenti  sindacali  a  persona  non  iscritta  nell'albo   dei giornalisti  e  l'iscrizione provvisoria del direttore nell'albo stesso vengono  subordinate  alla  contemporanea  nomina  a   vice   direttore responsabile  di un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti.                                                     

Questa  disposizione,  come  risulta  dalla  complessa  motivazione dell'ordinanza  di rimessione, viene denunziata dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 21  della  Costituzione,  non  nella  sua interezza,  ma  solo  nella  parte  in  cui  essa  si riferisce ad "una determinata  categoria  di  periodici":    più  precisamente  a   quei periodici che il pretore definisce "a carattere ideologico" e che siano editi  e  diretti dalla stessa persona. Proprio in relazione a siffatta categoria verrebbero meno, ad avviso dei giudice a quo, quelle  ragioni di giustificazione della legge che la Corte mise in luce nelle sentenze nn.  11  e  98  del 1968, sicché l'onere che la disposizione impugnata impone a chi voglia dar vita ad un  periodico  del  tipo  descritto  si risolverebbe  in una illegittima menomazione dei diritto di manifestare il proprio pensiero a mezzo della stampa (art. 21 Cost.)    ed  in  una violazione   del   principio   di   eguaglianza   (art.  3  Cost.):  di quest'ultimo, si precisa, sotto il profilo della discriminazione, che a causa del  peso  economico  di  quell'onere  si  determinerebbe  fra  i soggetti, secondo che questi siano abbienti o non abbienti.            

 2.  -  Partendo  dai  principi  enunciati  dalla  Corte  nelle  due precedenti decisioni  -  e  che  non  vengono  rimessi  in  discussione dall'attuale   ordinanza,   tutta   motivata   sulla  peculiarità  del particolare tipo di periodico in relazione al quale la questione  viene proposta  e delimitata - si deve escludere che la disposizione in esame comprometta la libertà riconosciuta e  garantita  dall'art.  21  della Costituzione.                                                           

Giova  ricordare  che  nella  sentenza  n.  98 del 1968, in sede di valutazione della legittimità dell'obbligo di nominare il direttore ed il vice direttore responsabile dei comuni quotidiani  e  periodici  fra gli  iscritti nell'albo, la Corte affermò che la funzione dell'Ordine, già  nella  precedente  decisione  n.  11  riconosciuta  positivamente apprezzabile proprio sul piano dell'art. 21 della Costituzione, sarebbe frustrata  ove  i  poteri  direttivi  di  un  giornale potessero essere affidati  ad  un  soggetto  non  iscritto  in  uno  degli  elenchi  dei pubblicisti  o  dei professionisti. Ed è di particolare importanza che la questione, allora concernente l'art. 46 della legge, venne esaminata non solo con riferimento alla libertà del giornalista, ma anche  sotto il  diverso  profilo  della  "libertà  di  chi  voglia  dar vita ad un giornale".                                                             

Le stesse ragioni non possono non valere per l'art.  47 della legge -  che  stabilisce un regime di favore per una particolare categoria di giornali - e, più specificamente, per  il  caso  ora  prospettato  dal pretore di Catania.                                                    

Deve   esser   tenuto  presente,  anzitutto,  che  l'obbligo  della registrazione e la preventiva nomina di un vice direttore  responsabile riguardano  esclusivamente  i  giornali  quotidiani  o  periodici (L. 8 febbraio 1948, n. 47), sicché la legge non pone ostacolo alcuno a  che il  soggetto  manifesti  il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.  Ché se, invece, l'interessato voglia  dar  vita  ad  un vero e proprio periodico, non è dato di vedere perché questo, a causa di  particolari  caratteristiche, possa sottrarsi ad una disciplina che è stata  riconosciuta  costituzionalmente  valida  per  ogni  tipo  di giornale.  Essendo del tutto evidente che, ai fini che qui interessano, nessun rilievo possono avere il  cosiddetto  contenuto  ideologico  del periodico  e la finalità  "di denuncia e di critica" che il soggetto si propone di perseguire, tutto si riduce a vedere  se  quando  editore  e direttore  di uno dei giornali considerati dall'art. 47 si identificano nella  stessa  persona  vengano  a   mancare   quelle   giustificazioni costituzionali che la Corte individuò nella precedente occasione. Ma a siffatto   quesito  deve  darsi  risposta  negativa  sulla  base  della considerazione che  l'esigenza  della  vigilanza  dell'Ordine  sussiste anche  quando l'editore assuma la direzione del giornale e, trattandosi di periodico di partito o  movimento  politico  o  sindacale,  acquisti perciò  titolo all'iscrizione provvisoria nell'albo:  essendo in questo caso la responsabilità sua limitata agli obblighi imposti dalle  leggi civili  e  penali  (art.    47,  ultimo  comma),  occorre  che egli sia affiancato  da   un   giornalista   che,   iscritto   nell'elenco   dei professionisti   o  dei  pubblicisti,  risponda  disciplinarmente  "per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono" (sent. n. 98 del 1968).  Peraltro  la  concentrazione nelle  stesse  mani del potere editoriale e del potere di direzione non vale ad escludere, certo, la necessità  della  vigilanza  dell'Ordine, che  non  è  predisposta,  come mostra di ritenere il giudice a quo, a tutela della sola libertà dei singoli giornalisti,  ma  è  strumento, sia  pur  mediato,  di  garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.                  

 3. - La questione è infondata  anche  in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione.                                             

Conformemente     ai    principi    desumibili    dai    precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le norme che per lo  svolgimento  di determinate attività impongano oneri (direttamente o, come nel caso in esame,  indirettamente)  patrimoniali  e  che, nella loro applicazione, inevitabilmente  comportano  un  peso  maggiore  o  minore  secondo  le capacità  economiche  dei  singoli  soggetti,  sono costituzionalmente illegittime, ove incidano sull'esercizio di diritti  costituzionalmente protetti,  solo  allorché  esse  non  siano  rivolte  alla  tutela  di interessi rilevanti sui piano costituzionale (tale, ad es., era il caso della c.d.  cautio pro expensis, dichiarata illegittima con sent.  n. 67  del  1960).  Ora,  nella  specie,  le  ragioni  che giustificano la disposizione in riferimento all'art. 21 della  Costituzione  dimostrano che  l'obbligo  di  nominare  un  vice  direttore  responsabile fra gli iscritti nell'albo - e la cui osservanza  può,  certo,  comportare  un aggravio  di  spese  -  è  strumento  di  salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale: di tal che la legge,  imponendolo  a chiunque  voglia  dar  vita ad un giornale, non può essere considerata fonte di discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzione. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione  di  legittimità  costituzionale dell'art.  47,  terzo  comma,  della  legge  3  febbraio  1963,  n. 69, sull'"ordinamento  della   professione   di   giornalista",   sollevata dall'ordinanza  indicata  in  epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione”.                                                  

I principi affermati dalla sentenza valgono anche per la stampa on-line. La Corte spiega in maniera ineccepibile il ruolo del direttore e dei Consigli dell’Ordine. La  Corte risponde anche sul tema attuale dell’<aggravio di spese>.  L’obbligo del  direttore responsabile-giornalista è correlato al rispetto delle regole etiche della professione e alla vigilanza dell’Ordine sul rispetto delle regole medesime. Quando cadono queste regole, si scivola, come i fatti insegnano, nel campo delle violazioni penali.

L’Ordine, ente pubblico,  ha la specifica competenza della tenuta dell’albo e dei giudizi disciplinari.  Tali funzioni  sono assegnate a tutela non degli interessi della categoria professionale ma della collettività nei confronti dei professionisti: questo principio è fissato nella sentenza n. 254/1999 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (magistratura equiparata al Consiglio di Stato). Molti sostengono, invece,  che  “gli Ordini hanno la finalità di tutelare (solo) gli interessi della categoria”. Ma non è così. Secondo il Consiglio della Giustizia amministrativa della regione siciliana, gli Ordini devono tutelare gli interessi dei clienti dei professionisti. “Le specifiche competenze della tenuta dell’albo, dei giudizi disciplinari, della redazione e della proposta della tariffa professionale nonché della liquidazione dei compensi — scrive il Cgars – sono assegnate dalla legge agli Ordini essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione, la quale solo giustifica l’obbligo dell’appartenenza all’Ordine, e non già per una tutela degli interessi della categoria professionale che farebbe degli Ordini un’abnorme figura d’associazione obbligatoria, munita di potestà pubblica, per la difesa di interessi privati settoriali”. Un concetto, questo, che prefigura un ruolo moderno degli Ordini non più intesi come corporazione ma come enti che  concorrono ad attuare valori e finalità propri della Costituzione repubblicana (l’obbligo di garantire ai cittadini “una informazione corretta, imparziale, obiettiva e completa” come dice la sentenza n. 112/1993 della Consulta). Nella sentenza 2/1971 la Corte costituzionale torna con forza sul ruolo dell’Ordine: “La  vigilanza  dell'Ordine  non  è  predisposta a tutela della sola libertà dei singoli giornalisti,  ma  è  strumento, sia  pur  mediato,  di  garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione.... l'obbligo di nominare un vicedirettore responsabile fra gli iscritti nell'albo […] è strumento di salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale". L’interesse generale coincide con “il corretto svolgimento dell'importante attività della comunicazione multimediale” (sentenza n. 38/1997 della Corte costituzionale) e di questo interesse l’Ordine-giudice disciplinare è un  pilastro fondamentale. Con le sentenze n. 71/1991 e n. 11/1968 la Corte costituzionale - chiamata a verificare se l'esistenza dell'Ordine professionale dei giornalisti fosse contrastante con l'articolo 21 della Costituzione - ha affermato che “non osta al principio della libera manifestazione del pensiero il fatto che i giornalisti siano così organizzati”, anche perché tale Ordine ha il “compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti”.

9. La legge professionale dei giornalisti  e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile.  La  questione della registrazione delle testate va vista anche in rapporto ai principi fissati nella legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963). Una testata online registrata (al pari di quelle, televisive,  cartacee o radiofoniche), guidata da un direttore responsabile giornalista professionista o pubblicista, è vincolata obbligatoriamente a rispettare le regole deontologiche fissate per legge, per contratto e nel Codice della privacy; può avviare al praticantato  nuove leve, può essere palestra di futuri pubblicisti e può contrattualizzare i giornalisti professionisti.  L’articolo 3 della legge 633/1941 sul diritto d’autore enumera tra le opere collettive dell’ingegno anche le riviste e i giornali (e alle riviste e ai giornali è poi dedicata la sezione II del Capo IV della legge). Il successivo articolo 7 afferma che "è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa". Il direttore responsabile - alla luce anche dell’articolo 6 del Cnlg e dell’articolo 57 del Cp - è pertanto l’autore dell’opera collettiva dell’ingegno denominata "giornale" o "rivista" (anche telematica). I poteri del direttore sono fissati dal  Cnlg (Contratto nazionale di lavoro giornalistico). Dice l'articolo 6 del Cnlg: "La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica. Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione e allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore. Quale primo atto del suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente e il programma politico-editoriale concordato con l'editore. È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali i licenziamenti dei giornalisti. Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo articolo 7".

Dall'insieme delle norme citate e alla lettura dell’articolo 6 del Contratto emerge l'anomalia italiana per quanto riguarda il ruolo del direttore: gli organi societari non possono mettere il dito nella struttura della redazione e nella fattura del giornale una volta concordati con il direttore linea politica, organizzazione e sviluppo del quotidiano. Gli accordi editore-direttore devono essere "tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme dell'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal contratto". Negli accordi editore-direttore evidentemente non possono essere contenute clausole in contrasto con tali princìpi. Il direttore in conclusione attua la linea politica concordata con l'editore, garantisce l'autonomia della testata (e dei redattori) e anche la qualità dell'informazione (articolo 44 del Cnlg). Una volta che l’editore ha provveduto a nominare il direttore gli rimane in tasca soltanto la lettera di licenziamento dello stesso.

Il direttore responsabile, alla luce dell’articolo 57 del Cp, risponde penalmente di tutto quello che viene pubblicato sul giornale, quindi non solo gli articoli, ma anche la rubrica delle lettere, le inserzioni e i testi pubblicitari. L’articolo 57 (letto in maniera coordinata con l’articolo 7 della legge 633/1941 e con l’articolo 6 del Cnlg), quindi, dà al direttore il potere di controllare articoli, rubrica delle lettere, inserzioni e testi pubblicitari e dall’altro lato obbliga gli articolisti, i curatori delle lettere, delle inserzioni e dei testi pubblicitari a ubbidire. L’ultima parola spetta sempre al direttore responsabile. Il direttore è il punto di riferimento professionale e anche morale per i giornalisti della sua  testata. Un giornale (ondine, cartaceo, televisivo oppure radiofonico) senza direttore responsabile è come una nave senza nocchiero.

Il tribunale di Milano, confermando una delibera dell’Ordine di Milano, ha stabilito (sentenza  11 febbraio 1999) che “costituisce  illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere  di  lealtà  nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile  di  un  periodico,  che  avalli la pubblicazione di una copertina  e  di  articoli  dotati  di  contenuto  pubblicitario  non chiaramente differenziato rispetto al dato informativo”. Sull’opera del direttore vigilano, quindi, i Consigli dell’Ordine e i  tribunali.  Si capisce così la ratio dell’ordinamento giuridico che vuole per ogni pubblicazione  la registrazione in tribunale e un direttore: la legge garantisce i terzi, cioè i cittadini, che quel giornale ha un responsabile, tenuto a rispettare e a far rispettare la legalità anche deontologica, e  che eventualmente risponde degli abusi della libertà di stampa. Chi sostiene che i giornali ondine possano esistere senza registrazione non ha a cuore la tutela di valori fondamentali: l’interesse dei cittadini a ricevere un’informazione corretta e l’interesse di quanti lavorano da giornalisti nel web di veder rispettata la loro dignità  sociale  e professionale.

10. Conclusioni sulla registrazione delle testate ondine. Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è stata  riconosciuta  costituzionalmente  valida  per  ogni  tipo  di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale). 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni  altro mezzo di diffusione”. L’articolo  21 annuncia un principio solenne dell’ordinamento giuridico. La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. A distanza di 38 giorni - l’8 febbraio 1948 - i padri costituenti  hanno redatto la legge n. 47/1948 sulla stampa. L’articolo 5 in maniera tassativa stabilisce che “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. E’ evidente che il principio scolpito nell’articolo 5 valga per le tutte le libere manifestazioni del pensiero strutturate e rivolte al pubblico: scritte (giornali), parlate (radio e tv) ed (espresse con) ogni altro mezzo di diffusione (oggi Internet). Con l’articolo 10 della legge n. 223/1990 si sono adeguati all’articolo 5 della legge n. 47/1948 i telegiornali e i giornali radio,  mentre con l’articolo 153 (punto 3) della legge 388/2000 si sono allineati  “i  quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici”. Il mondo politico ha assorbito i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2/1971 in tema di registrazione di giornali “ideologici”.  Nessuno in sostanza si può “sottrarre ad una disciplina che è stata  riconosciuta  costituzionalmente  valida  per  ogni  tipo  di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale) e anche per i giornali telematici, che oggi sono la frontiere più avanzata  e più moderna della libera manifestazione del pensiero organizzata e finalizzata al soddisfacimento del diritto dei cittadini a una informazione  legata all’attualità e ancorata ai valori della correttezza.

 

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Appendice/Norme di riferimento

(ricerca di Franco Abruzzo)

Costituzione della Repubblica. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni  altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

(24) Vedi art. 111, comma primo.

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Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 1 (Definizione di stampa o stampato). Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo  2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 3 (Direttore responsabile). Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a).

(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.

(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 5 (Registrazione). Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

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Legge n. 69/1963. Articolo 46. Direzione dei giornali.

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (1/c).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(1/c) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un  giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».

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L’articolo 9 (Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa) della legge n. 52/1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1994)  riconosce che  “agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani”. I cittadini comunitari possono, quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani e periodici.

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Legge n. 223/1990 (o “legge Mammì”). Articolo 10 (Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici).

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, Legge 8 febbraio 1948 n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

………………………………………….…..omissis……………………..……………….

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Legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001). Articolo 153  (Imprese editrici di quotidiani e periodici).

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.

4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:

a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;

c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

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Legge 7 marzo 2001 n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416).  Articolo 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale. 1. Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

………………………………………………omissis……………………………………

Legge 7 marzo 2001 n. 62.  Articolo 16 (Semplificazioni)..I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

…………………………………………………….omissis……………………………….

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ALLEGATO "A" alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 200 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione)- Articolo 1  (Registro degli operatori di comunicazioni). E' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sono obbligati all'iscrizione nel registro:

a. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;

b. le imprese concessionarie di pubblicità;

c. le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;

d. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;

e. le agenzie di stampa di carattere nazionale;

f. i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;

g. le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici

………………………………………….omissis……………………

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Legge 1 marzo 2002, n. 39. "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 54)

………………………………………………..omissis…………………….

Art. 31

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)                 definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;

………………………………………….omissis ……………..……………………….

Dlgs n. 70/2003. Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.  ).

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione; …….omissis…..

Articolo 7. Informazioni generali obbligatorie.

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

b) il domicilio o la sede legale;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;

3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;

h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

i)                    l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. 2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.

2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.

3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

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Giurisprudenza

(ricerca di Franco Abruzzo)

 

Stampa ed editoria - Periodico on line – Prodotto editoriale – Sequestro – Disciplina della legge sulla stampa – Applicabilità – Sussiste. (Legge 62/2001, articolo 1; legge 47/1948, articoli 1, 2, 3 e 5;  Rdlgs 561/1946, articoli 1 e 2).  Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet), attraverso un newsgroup, di frasi offensive, il forum commissi delicti, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione (Cass. civ., Sez.III, 08/05/2002, n. 6591).

Allorché la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzazione di un sito internet, è necessaria la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei visitatori cybernautici siano entrati nel sito; pertanto, secondo i principi generali del diritto penale, deve ritenersi integrata l'ipotesi del tentativo quando, con l'apertura del sito e l'inserimento delle notizie e messaggi diffamanti, si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffondere nel web tali contenuti (Trib. Teramo, 30/01/2002).

E' ammissibile la registrazione presso la cancelleria del tribunale di un giornale pubblicato esclusivamente su Internet, poiché tale forma di pubblicazione rientra nel concetto di prodotto editoriale come definito dall'art. 1 comma 1 l. n. 62 del 2001 (Trib. Salerno, 16/03/2001)

Può essere sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p. il sito Internet (inteso come insieme di hardware e software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati) attraverso il quale viene commesso un reato; esso, in quanto prodotto editoriale ai sensi della l. n. 61 del 2001, si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa. Di conseguenza, non trova applicazione l'art. 1 r.d.l. n. 561 del 1946, che limita a tre le copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poichè si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n. 62 del 2001, e ontologicamente non applicabile ad Internet (Trib. Latina, 07/06/2001).

Nel caso di diffamazione a mezzo Internet è territorialmente competente il giudice civile dove si trova il "server" sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del "server", nel qual caso la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante (Trib. Lecce, 24/02/2001).

L'attività di "provider" va ricondotta all'appalto di servizi informativi via "internet" ed è disciplinata, nei rapporti tra le parti, in base alla loro autonomia contrattuale integrata secondo la disciplina generale civilistica; è pertanto consentito che - ai sensi delle specifiche pattuizioni tra "provider" e suo utente - questi pretenda che non gli sia trasmessa posta in esubero o proveniente da determinati indirizzi non graditi, così come è consentito che il "provider" - in ossequio ai generali principi ex art. 1175 e 1375 c.c. - eviti di esporre l'utente al c.d. "spamming", ossia all'invio a pioggia di una tale massa di messaggi non richiesti da ingolfare il terminale dell'utente stesso (Trib. Prato, 16/10/2001).

Poiché il "link" ipertestuale è strumento di estensione della gamma di prodotti offerti dal sito di partenza, che finisce con il comprendere mediatamente anche prodotti pubblicizzati in siti diversi, si può, in sostanza, affermare che possono ritenersi offerti in vendita su un sito internet tutti quei prodotti che sono pubblicizzati su altri siti comunque raggiungibili da quello di partenza mediante "links" ipertestuali. Con la conseguenza che non può valere ad escludere un'ipotesi di lesione del diritto al marchio o una condotta di concorrenza sleale il fatto che il sito di partenza contraffattore non offra direttamente il servizio affine, ma consenta l'accesso al sito in cui vengono offerti prodotti o servizi commercialmente identici o affini a quelli offerti dal titolare del marchio (Trib. Monza, 14/05/2001).

Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa (Cass. pen., Sez.V, 17/11/2000, n. 4741).

Nel caso di diffusione via internet di messaggi ritenuti diffamatori stante la molteplicità dei luoghi ove l'evento lesivo asseritamente sia contemporaneamente prodotto per effetto della diffusività del mezzo utilizzato, la competenza territoriale non può radicarsi in qualsiasi di tali luoghi, ovvero, in quello ove l'attore sostiene essersi verificato il maggiore danno, in quanto trattasi di criteri opinabili che rendono la regola della competenza ambulatoria ed incerta. Pertanto in assenza di prove in ordine al luogo ove si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti i messaggi lesivi, deve ritenersi la competenza del foro generale delle persone fisiche che è anche il "forum destinatae solutionis". (Trib. Lecce, 16/11/2000).

 

La  rete  "Internet", quale "sistema internazionale di interrelazione tra  piccole  e grandi reti telematiche", è equiparabile ad un organo di stampa.(Trib. Napoli, 8 agosto 1997 Parti in causa Soc. Pomicino c. Soc. Geredil e altro; Riviste Dir. e Giur., 1997, 472, n. Catalano).

Il  titolare  di  un  nome  di  dominio  Internet ha gli obblighi del proprietario  di un organo di comunicazione, poiché la rete Internet, quale  "sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche", è equiparabile ad un organo di stampa (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Parti in causa  Pomicino c. Soc. Geredil e altro; Riviste Giust. Civ., 1998, I, 259, n. ALBERTINI; Resp. Civ. e Prev., 1998, 173, n. Sanzo).

L'onere  di  provare  il contenuto di una pubblicazione "on line" può essere  soddisfatto mediante l'esibizione della riproduzione a stampa delle  pagine  elettroniche  di  cui  si  compone un "sito" Internet (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Parti in causa Soc. Pomicino c. Soc. Geredil e altro; Riviste Dir. e Giur., 1997, 472, n. Catalano; Rif. ai codici CC art. 2598, CPC art. 700).

L'introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai  sensi  dell'art. 12 legge n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni giuridiche   che   ne   conseguono  sia  sul  piano  civilistico  che penalistico (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997; Parti in causa Soc. Milano Finanza ed. c. Soc. Stb e altro; Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n. Galli; Rif. legislativi L 22 aprile 1941 n. 633, art. 12).

L'abuso   del  diritto  di  cronaca  può  concretarsi  anche  tramite  diffusione  di  messaggi  via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri  che  governano  il  libero e lecito esercizio del diritto di cronaca (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997; Parti in causa Monte Paschi Siena c. Pinto; Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1998, 370, n. Costanzo).

Lo stampatore è il provider, che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997): “Il "service provider" che si limiti a concedere l'accesso alla rete, nonchè lo spazio nel proprio "server" per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è responsabile della violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo” (Trib. Cuneo, 23/06/1997

Per quanto riguarda il giornalismo elettronico, il protocollo contrattuale (2001-2005)  “si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale”. Il contratto Fnsi/Fieg 2001-2005 in sostanza ha preso atto che la  pubblicazione cartacea è assimilabile a quella telematica.




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