Testate on-line: analisi sulla obbligatorietà della registrazione al tribunale ed al ROC
Articolo di Franco Abruzzo 22.06.2003 tratto dal sito www.altalex.com - Quotidiano d'informazione giuridica
La questione della registrazione delle testate
giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge
sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto
a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali
elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e
della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963
Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti
pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega
giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori.
Si
può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei
tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del
pensiero rivolte al pubblico e strutturate come
“giornale” (sia esso di carta,
radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione”
che oggi è internet). Una recente sentenza milanese va
in questa direzione:“Alla luce della complessiva
normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai
acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione
della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo
quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946
secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di
pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848
n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di
Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
analisi di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
1.
Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica:
dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i
tribunali.
La
normativa sulla stampa è improntata alla esigenza di
indicare un soggetto determinato quale responsabile dei reati commessi col
mezzo della stampa periodica. La figura del gerente responsabile, delineata dagli articoli dal 36 al 41 dell'Editto Albertino
sulla stampa del 26 marzo 1848 (n. 695), costituisce il precedente storico e giuridico
del direttore responsabile previsto dal codice penale del 1930 e poi dalla
legge n. 127/1958, che, modificando l’articolo 57 del Cp,
ha definitivamente accolto il principio secondo cui incombe sul direttore
l'obbligo di controllare tutto quanto viene pubblicato sul giornale onde
evitare che siano commessi reati “con il
mezzo della pubblicazione”.
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di
stampa, parte con l’articolo 28 dello
Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848. La norma, dalla formulazione
generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli
abusi”. Il virgolettato traduce
sostanzialmente l’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo della Francia rivoluzionaria del 1789. E’ una
svolta, che nasconde la debolezza legata al carattere flessibile dello Statuto.
Le Camere potranno utilizzare una sorta di delega in bianco per “reprimere
gli abusi” nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i conti con le leggi di pubblica sicurezza del 1859,
1865, 1889, che, con vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti
quella libertà sancita in via di principio. La storia del settimanale
socialista “La Plebe” (nato nel 1868 a Lodi e poi nel 1874 trasferito a Milano
come quotidiano) è segnata dalle
angherie prefettizie, che impedivano la pubblicazione o mutilavano il foglio di Enrico Bignami. In verità tutta la stampa repubblicana e di
sinistra era presa di mira dalle autorità di polizia.
Allo
Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio noto come Editto Albertino sulla
Stampa. L’articolo 1 dell’Editto affermava che “La manifestazione del
pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a
riprodurre segni figurativi, è libera:
quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di
plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti…”.
Sul
piano storico merita un cenno la regolamentazione
dell’Italia fascista. Il Governo Mussolini e le Camere stabilirono (r.d.l. n. 3288 del 1923; r.d.l. n. 1081
del 1924; leggi nn. 2308 e 2309 del 1925; legge n.
2307 del 1925) di sottoporre a riconoscimento prefettizio la nomina
del gerente responsabile e di affidare alla stessa autorità il potere di
revocare il riconoscimento dopo la commissione di due reati a mezzo stampa
nell’arco di un anno, nonché il potere di negare il
riconoscimento al gerente subentrante, nell’ipotesi in cui quello revocato
avesse subito nello stesso anno due condanne per reati a mezzo stampa,
comportanti una pena detentiva non inferiore ai sei mesi. La ragnatela di leggi
e decreti aveva come possibile risultato la “paralisi”
della pubblicazione del periodico. Mussolini
controllava la stampa tramite i direttori, che dovevano ricevere il placet del
prefetto per insediarsi. Solo nel secondo dopoguerra si assiste al varo di un
primo significativo provvedimento legislativo, che
segna una svolta radicale rispetto al passato fascista e che fa da testimone ad
un atteggiamento favorevole alla
restituzione alla stampa della sua dimensione di diritto di libertà: si tratta
del Rdlgs. n. 561 del 31
maggio 1946 con il quale fu abolito il
sequestro preventivo “della edizione dei giornali o di qualsiasi altra
pubblicazione o stampato” ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza e fu limitato il ricorso ad esso ai soli casi
di sentenza di condanna irrevocabile per l’accertata commissione di un reato a
mezzo stampa (“Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali
o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla
stampa 26 marzo 1848 n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile
dell'autorità giudiziaria”). Quella norma, che richiama l’Editto Albertino,
varata alla vigilia del referendum Monarchia-Repubblica del 2 giugno 1946, è
ancora in vigore anche se sostanzialmente assorbita nel terzo e quarto comma dell’articolo
21 della Costituzione.
L’articolo
21 della Costituzione repubblicana proclama che “Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure”. Gli articoli 3 e 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa
affermano: 1. che ogni giornale o altro periodico
deve avere un direttore responsabile; 2. che nessun
giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi.
Ieri
la pubblicazione di giornali era “permessa”, mentre oggi “non è
soggetta ad autorizzazioni o censure”. In questi due passaggi è
riassumibile la differenze tra le due Italie, quella monarchica e quella repubblicana. La novità
sta nell’abolizione della autorizzazione prefettizia e
la sua sostituzione con un semplice obbligo di registrazione delle testate
presso i tribunali. Con l’introduzione dell’istituto della registrazione
scomparirono anche le vecchie norme fasciste relative al riconoscimento del
direttore responsabile. Per quanto concerne la natura
della figura del direttore responsabile le novità maturarono soltanto in
seguito alla sentenza n. 3/1956 della Corte costituzionale, con la quale venne
concepita la responsabilità legata al mancato esercizio della funzione di
controllo e quindi a un fatto proprio.
Quella sentenza ha partorito la legge n. 127/1958 che ha modificato, come
detto, l’articolo 57 del Cp.
Concludendo,
bisogna porre attenzione alle date. La Costituzione repubblicana è entrata in
vigore il 1° gennaio 1948, mentre la legge sulla stampa, varata l’8 febbraio 1948, è stata approvata da quella stessa
Assemblea costituente che aveva scritto la Carta fondamentale della Repubblica. I due eventi sono da raccordare.
Si può, quindi, sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da
registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere
manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come
“giornale” (sia esso di carta,
radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione”
che oggi è internet). Una recente sentenza milanese va
in questa direzione: “Alla luce
della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete
Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento
giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea
a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente
dall’articolo 1 della legge 62/2001.
Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946
secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei
giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26
marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale
di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida
al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
Nel
1848 il Regno sardopiemontese (poi dal 1861 Regno
d’Italia) ha ottenuto dal Re Carlo Alberto lo Statuto e l’Editto sulla stampa.
Nel 1948 l’Italia democratica ha guadagnato da sé, a conclusione del secondo
Risorgimento, la Costituzione e la legge sulla stampa. A distanza di 100 anni
la storia si è ripetuta: Carta fondamentale e regolamentazione
della stampa camminano di pari passo, anche se nel primo caso si trattava di
una elargizione del Sovrano ai sudditi e nel secondo di una conquista dei
cittadini italiani secondo il vaticinio di Giuseppe Mazzini, che aveva
“sognato” (invano) una Assemblea costituente diventata realtà solo nel giugno
del 1946.
2. La lettura
incrociata di nuove e vecchie norme. In sintesi le testate giornalistiche
on-line - definite "prodotto editoriale" – devono obbligatoriamente
essere registrate nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e
uno stampatore-provider, quando hanno una regolare
periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale,
mensile, bimestrale, etc), quando
puntano a ottenere dallo Stato “benefici,
agevolazioni e provvidenze”, quando prevedono di conseguire ricavi e anche
quando utilizzano giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
L’articolo 1 (terzo comma) della legge 62/2001 va letto in sintonia con
l’articolo 16 (semplificazioni) della stessa legge 62; con gli articoli 2, 3 e 5 della legge n. 47/1948 sulla
stampa; con gli articoli 1, 2 e 27 della
delibera n. 236/2001 dell’Agcom; con l’articolo 31
(punto a) della legge n. 39/2002; con l’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; con l’articolo 7 (comma 3) con l’allegato
N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Cnlg
(Contratto nazionale di lavoro giornalistico) 2001-2005 che ha forza di legge (dopo l’emanazione
del Dpr n.
153/1961); con l’articolo 34 della legge professionale n. 69/1963 che regola la “pratica giornalistica”
nelle testate regolarmente registrate e con l’articolo 35 della stessa legge,
che fissa le “modalità d’iscrizione
nell’elenco dei pubblicisti”. In entrambi gli scenari, il direttore
responsabile indossa i panni del “certificatore”.
Sulla registrazione delle testate online ora si possono scrivere parole definitive e
soprattutto chiare. L’articolo 31 (punto
a) della legge n. 39/2002 (“legge comunitaria 2001”) impegna il Governo a emanare un decreto legislativo con questo principio e
criterio direttivo: “Rendere esplicito che l'obbligo di registrazione della
testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le
quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste
dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica
richiesta”. Il decreto legislativo è il n. 70/2003 che, all’articolo 7
(comma 3), afferma: “La
registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente
per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Frattanto
il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg)
2001-2005 dal 1° marzo 2001 è stato
esteso, con l’allegato N, anche al “lavoro nei giornali elettronici”, mentre
la legge professionale dei giornalisti n. 69/1969 prevede il praticantato e
l’apprendistato dei pubblicisti solo nelle testate regolarmente registrate,
“pilotate” da un direttore responsabile
autorizzato dalla legge a comunicare all’Ordine lo status dei suoi
collaboratori.
L’articolo 16 della legge 62/2001 recita: “I soggetti tenuti all'iscrizione al
registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati
dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni”. L’articolo
1 della delibera dell’Agcom (Soggetti e imprese
obbligati all’iscrizione nel Roc)
spiega che sono obbligati all’iscrizione nel
Roc:
·
i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
·
le imprese concessionarie di pubblicità;
·
le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi;
·
le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste;
·
le imprese che editano agenzie di stampa di carattere
nazionale;
·
i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
·
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Sono evidenti le ragioni per le quali i “soggetti” e le
“imprese”, descritti nell’articolo 1 della delibera, “sono esentati dall'osservanza degli
obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”: le
imprese editoriali non hanno cittadinanza nella legge n. 47/1948 sulla
stampa. Presso i tribunali, invece, vengono registrate le testate giornalistiche (di cui agli
articoli 2 e 5 della legge 47/1948). L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc) “costituisce requisito per l’accesso a benefici,
agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa
vigente” (articolo 27 della delibera) e condiziona “l’inizio delle
pubblicazioni”. Le finalità delle due registrazioni sono divergenti: quella
presso i tribunali serve a individuare le
responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni
anche telematiche; quella presso l’Agcom tutela la
trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (quinto comma
dell’articolo 21 della Costituzione: “La legge può stabilire, con norme di
carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica”).
3.
Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla
loro attività e finanziamenti statali.. Nel Roc verranno annotati i nomi degli editori (Rai, Rcs, Il Sole 24 Ore SpA, Class, Mondadori, Rusconi, Poligrafici, etc), ma non quelli delle testate giornalistiche, che fanno
capo ai singoli editori. Nel Registro dell’Agcom non
figureranno inoltre i dati anagrafici del direttore responsabile delle singole
testate. In conclusione vale la doppia iscrizione differenziata:
gli editori nel Roc
e le testate presso i tribunali. Si devono iscrivere nel Roc
non solo gli editori già iscritti nel
Registro nazionale della stampa (Rns), ma
anche “gli altri soggetti editori che comunque
pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare
periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività
editoriale” (articolo 2, punto d, della delibera dell’Agcom)
e che “intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo
2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta” (articolo 31,
punto a, della legge n. 39/2002 e articolo 7, comma 3, del Dlgs
n. 70/2003). E’ evidente che la legge 39/2002 e il Dlgs
n. 70/2003 prevalgano sulla delibera dell’Agcom. Le
indicazioni (periodicità e ricavi) di quella delibera verranno
utilizzati ora come elementi
caratterizzanti della pubblicazione web per la quale l’editore chiederà il
contributo finanziario pubblico.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con
periodicità regolare). La legge 62/2001 e la delibera dell’Agcom delineano, quindi, due tipi
di prodotto editoriale in base a quanto si legge nel terzo comma dell’articolo
1 della legge 62 (“Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli
obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”). Il
terzo comma va decrittato con attenzione secondo due schemi:
a. “Al prodotto
editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8
febbraio 1948, n. 47”. Questo passaggio dell’articolo 1 della legge 62
significa che su ogni prodotto editoriale, privo di periodicità e di testata,
individuato secondo il primo comma dell’articolo 1 della legge 62 (Per
prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende
il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici) vanno indicate le prescrizioni
dell’articolo 2 della legge 47/1948
sulla stampa (Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della
pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste,
dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i
periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello
stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie,
che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in
tutti gli esemplari). Esemplificazione concreta: il sito (www.odg.mi.it)
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, privo di
periodicità e di testata, contiene le indicazioni di cui all’articolo 2 della
legge 47/1948 sulla stampa. Esso è paragonabile a
un libro, di cui si stampano nel tempo
successive edizioni, ma senza una cadenza prefissata. Un sito di tal fatta non
può essere dichiarato equipollente a una rivista
perché non ha la caratteristica qualificante ed essenziale della periodicità: “Rientrano nella
nozione di "rivista" anche
le pubblicazioni non legate
all'attualità e prive di
predeterminazione di durata, di cui sia
programmata la periodicità, anche se sia prestabilito il momento
conclusivo e qualunque sia il contenuto informativo” (T.A.R. Lazio, sez. I,
27 dicembre 1993, n. 1827; Riviste Dir. Autore, 1995,
322). Ci sono “prodotti editoriali” (si
pensi al libro!) che non sono assimilabili ai giornali e ai periodici.
b.
“Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e
contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del
prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948”.
Questo secondo passaggio dell’articolo 1 della legge 62 comporta che,
sull’esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici cartacei o per
i tg e i radiogiornali,
debbano essere iscritte nell’apposito registro tenuto
dai tribunali civili le testate telematiche, che abbiano le stesse
caratteristiche e la stessa natura (articolo 5 della legge 47/1948) di quelle
scritte o radiotelevisive, e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un
"logo" identificativo e che "diffondono presso il pubblico
informazioni" legate strettamente all’attualità. Le testate (da
registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono, come già sottolineato, quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali,
quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo
l’insegnamento costante della Cassazione):
a) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione
critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione
interpersonale;
b) dalla tempestività di informazione
diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di
tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e
considerazione.
Le testate con periodicità regolare sono, quindi,
sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 47/1948
sulla stampa. Solo l’iscrizione dell’editore nel Roc
è condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Senza questa
iscrizione, i giornali e i
periodici, benché registrati presso un tribunale, non possono essere stampati e
diffusi.
La registrazione (presso i tribunali) delle testate
on-line è un principio consacrato, per la prima volta, nell’articolo
153 della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001). L’articolo 153 della legge 388/2000 disciplina i giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici.
Fino al dicembre 2000 la registrazione dei giornali telematici
era frutto di un’interpretazione dei giudici (si segnala in particolare
l’ordinanza del presidente del Tribunale di Roma del 6
novembre 1997 per la testata InterLex).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la
registrazione della testata.
In base all’articolo 2 della legge n. 47/1948 i
giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati
(quotidiani, periodici, agenzie di stampa), sono tenuti a "mostrare"
alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il
nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile. L’articolo 3 della
stessa legge 47/1948 prescrive che “ogni giornale o altro periodico
deve avere un direttore responsabile”. Il direttore responsabile deve
essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma
legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale): “A
norma dell'art. 3 della legge n. 47/1948 sulla stampa <ogni giornale (o
altro periodico) deve avere un direttore responsabile> (o vice direttore
responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4° e 5° del citato art. 3): si
desume dal significato complessivo della disposizione, in cui l'articolo
indeterminato (un) ha anche un valore numerale, che il
direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile,
risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato
unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai fini
di tale reato il conferimento interno di una parziale autonomia ad un
condirettore relativamente ad una determinata rubrica e, tanto meno,
un'inammissibile delega del potere-dovere di controllo” (Cass. pen., 11/04/1986)..
L’articolo 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa stabilisce che "nessun
giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo
stampatore è il provider, che "concede
l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio
server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di
informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997).
La mancata indicazione del nome dello stampatore non fa, comunque,
scattare il reato di stampa clandestina: “La
divulgazione di stampati privi del nome del solo stampatore
non integra né il delitto previsto
dall'articolo 16 – stampa
clandestina - della legge 8 febbraio
1948 n. 47, né
la contravvenzione prevista
dall'articolo 663 bis Cp” (Cass. pen., sez. I, 12
ottobre 1993; Riviste Riv. Pen., 1994, 1261).
Per la registrazione - dice il secondo comma dell’articolo
5 della legge 47/1948 sulla stampa -, occorre che sia depositata nella
cancelleria “una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e
del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino
il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la
natura della pubblicazione”. Nella “natura” della pubblicazione
rientra, secondo le istruzioni del tribunale civile di Milano per le “nuove
registrazioni”, l’indicazione del “carattere” (politico, informativo,
sindacale, sportivo, etc,) e
della “periodicità” della pubblicazione stessa. L’indicazione della
periodicità nella dichiarazione e accanto alla testata è, quindi, un obbligo
che discende dalla legge sulla stampa: “In materia di reati commessi con il
mezzo della stampa, ai fini della individuazione della
competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di stampa, alla
stregua delle regole generali di cui all'art. 8 c.p.p.,
quale luogo di consumazione del reato. Se il criterio
del luogo di stampa del periodico non conduce ad alcun risultato di certezza,
occorre allora fare riferimento a criteri diversi e in particolare fare ricorso
alla legge speciale sulla stampa n. 47 del 1948, che all'art. 5 collega il
luogo della pubblicazione del giornale a quello della registrazione presso la
cancelleria del tribunale. Il luogo della registrazione fornisce infatti una garanzia di certezza e genera la presunzione
della coincidenza con il luogo della pubblicazione” (App.
Milano, 14/10/1999).
La legge n.
47/1948 punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla
dignità e all’onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e
impressionanti; le pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i
fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla
pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei
diritti dei cittadini. La legge 47/1948 è stata elaborata dall’Assemblea
costituente appena dopo il varo della Carta fondamentale, che
all’articolo 21 sancisce solennemente la libertà di manifestare il
pensiero non solo "con la parola e lo scritto", ma anche "con
ogni altro mezzo di diffusione" (espressione lungimirante, che oggi
abbraccia anche Internet). “L'abuso
del diritto di
cronaca può concretarsi
anche tramite diffusione di
messaggi via
Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto,
valutabile alla stregua dei normali criteri
che governano il
libero e lecito esercizio del diritto di cronaca” (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997; Riviste Dir.
Informazione e Informatica, 1998, 370, n. Costanzo).
6. La legge 223/1990 ( o "legge
Mammì") modello per i giornali della rete. L’articolo 10 della legge 223/1990
ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l’obbligo di registrazione
delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8
della legge n. 47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali
televisivi e giornali radio da una parte e trasmissioni effettuate dalle reti
delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate. Solo sui
primi grava l’obbligatorietà della registrazione. Conseguentemente nessuno può
chiedere la registrazione di un portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde
informazioni presso il pubblico" legate all’attualità, contraddistinta
da una periodicità regolare e da una testata "costituente elemento
identificativo del prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il
compito primario di un direttore responsabile è quello di impedire che "siano
commessi delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 Cp) ed è anche quello di far rispettare le norme
deontologiche della professione giornalistica (compreso il Codice di
deontologia sulla privacy, che ha il rango di norma). Nelle redazioni devono
essere applicate le clausole contrattuali (che hanno forza di legge con il Dpr 153/1961).
7. L’informazione “spontanea”. Va detto subito che i numeri unici non sono soggetti
alla registrazione presso i tribunali (sentenza 2/1971 della Corte
costituzionale). Anche i periodici telematici,
che abbiano contenuti esclusivamente professionali, tecnici o scientifici,
possono essere diretti da un non-giornalista (iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 28 della legge 69/1963 sull’ordinamento della
professione giornalistica). Anche per i periodici on-line (connotati da scarne strutture spesso fatte di una sola persona) a contenuto informativo legato all’attualità
scatta, però, l’obbligo della registrazione presso i tribunali a patto che gli
stessi abbiano una regolare
periodicità. Gli altri, quelli privi di periodicità, si devono limitare. come già riferito, a rispettare soltanto i vincoli
dell’articolo 2 della legge 47/1948
sulla stampa (obbligo di “esporre” una
gerenza!). Deve far riflettere questa
massima giurisprudenziale: “L'introduzione di informazioni
su Internet ha natura di pubblicazione ai
sensi dell'articolo 12 della
legge. n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni
giuridiche che ne
conseguono sia sul
piano civilistico che penalistico”
(Trib. Cuneo, 23 giugno 1997; Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n.
Galli; Rif. legislativi L 22 aprile 1941 n. 633, art.
12). Le pubblicazioni del volontariato (legge n. 266/1991, articolo 8 punto
1) sono esenti dal bollo e dall’imposta
di registro nonché dalla tassa di iscrizione e
dai diritti di segreteria dell’Ordine.
8. La questione dell’articolo 21
della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale. E’ sbagliato scrivere che è in corso una campagna, “che
tende a mettere sotto il controllo della corporazione dei giornalisti tutta
l'informazione on line”. Nessuno comprende perché il mondo on-line voglia
sottrarsi al rispetto delle regole approvate dal Parlamento repubblicano (legge sulla stampa e
legge sulla professione giornalistica). Regole, che vincolano
anche i giornali politici e i giornali telematici dei partiti tenuti, come già riferito, alla
registrazione presso i tribunali (articolo 153 della legge n. 388/2000 o “legge
finanziaria per il 2001”).
Da taluni è stato sollevato il problema dell’articolo
21 della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini il
diritto di manifestare liberamente il pensiero con la parola, lo scritto “e ogni altro mezzo di diffusione”. Esisterebbe, quindi, secondo alcuni esponenti
del mondo web, una illimitata libertà, “in sintonia
con lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione”, che esclude dagli
obblighi della legge n. 47/1948 "tutta" l'informazione
telematica..
Questa suggestiva argomentazione nasconde un problema vecchio, che
addirittura risale ai primissimi anni 70 e che è stato risolto dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 2/1971. Allora il pretore di Catania sollevò
una questione molto delicata, che riguardava i giornali politici, che, comunque, devono avere (accanto a un direttore responsabile
non giornalista ma iscritto provvisoriamente all’Albo) un vicedirettore
responsabile pubblicista o professionista (articolo 47 della legge n. 69/63).
La sentenza supera il problema dell’articolo 21 in
maniera razionale anche per quanto riguarda "una determinata categoria
di periodici", più precisamente di
quei periodici che il pretore definisce "a carattere
ideologico" e che sono editi e diretti dalla stessa persona.
Si legge nella motivazione della interessante
sentenza: “1. - Ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 - nel testo
quale risulta a seguito della dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale pronunciata da questa Corte con sentenza
n. 98 del
1968 (che riconosce i pubblicisti anche come direttori responsabili di
quotidiani, ndr)
-, la legittimità
dell'affidamento della direzione di un giornale che sia organo di partiti o
movimenti politici o di movimenti
sindacali a persona
non iscritta nell'albo
dei giornalisti e l'iscrizione provvisoria del direttore
nell'albo stesso vengono subordinate alla
contemporanea nomina a
vice direttore responsabile di un giornalista iscritto nell'elenco dei
professionisti o dei pubblicisti.
Questa
disposizione, come risulta dalla
complessa motivazione
dell'ordinanza di rimessione,
viene denunziata dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione, non nella
sua interezza, ma solo
nella parte in
cui essa si riferisce ad "una determinata categoria
di periodici": più
precisamente a quei periodici che il pretore definisce
"a carattere ideologico" e che siano editi e
diretti dalla stessa persona. Proprio in
relazione a siffatta categoria verrebbero meno, ad avviso dei giudice a
quo, quelle ragioni di giustificazione
della legge che la Corte mise in luce nelle sentenze nn. 11
e 98 del 1968, sicché l'onere che la disposizione
impugnata impone a chi voglia dar vita ad un
periodico del tipo
descritto si risolverebbe in una illegittima
menomazione dei diritto di manifestare il proprio pensiero a mezzo della stampa
(art. 21 Cost.) ed in una
violazione del principio
di eguaglianza (art.
3 Cost.): di quest'ultimo, si
precisa, sotto il profilo della discriminazione, che a causa del peso
economico di quell'onere si
determinerebbe fra i soggetti, secondo che questi siano abbienti
o non abbienti.
2. -
Partendo dai principi
enunciati dalla Corte
nelle due precedenti
decisioni - e
che non vengono rimessi
in discussione dall'attuale ordinanza,
tutta motivata sulla
peculiarità del particolare tipo
di periodico in relazione al quale la questione
viene proposta e delimitata - si
deve escludere che la disposizione in esame comprometta la libertà riconosciuta
e garantita dall'art.
21 della Costituzione.
Giova
ricordare che nella
sentenza n. 98 del 1968, in sede di valutazione della
legittimità dell'obbligo di nominare il direttore ed
il vice direttore responsabile dei comuni quotidiani e
periodici fra gli iscritti nell'albo, la Corte affermò che
la funzione dell'Ordine, già nella precedente
decisione n. 11
riconosciuta positivamente
apprezzabile proprio sul piano dell'art. 21 della Costituzione, sarebbe
frustrata ove i
poteri direttivi di
un giornale potessero essere
affidati ad un
soggetto non iscritto
in uno degli
elenchi dei pubblicisti o dei
professionisti. Ed è di particolare importanza che la questione, allora
concernente l'art. 46 della legge, venne esaminata non
solo con riferimento alla libertà del giornalista, ma anche sotto il
diverso profilo della
"libertà di chi
voglia dar vita ad un
giornale".
Le stesse ragioni non possono non valere per
l'art. 47 della legge - che
stabilisce un regime di favore per una particolare categoria di giornali
- e, più specificamente, per il caso
ora prospettato dal pretore di Catania.
Deve
esser tenuto presente,
anzitutto, che l'obbligo
della registrazione e la preventiva nomina di un vice direttore responsabile riguardano esclusivamente i
giornali quotidiani o
periodici (L. 8 febbraio 1948, n. 47), sicché
la legge non pone ostacolo alcuno a che
il soggetto manifesti
il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici. Ché se, invece, l'interessato voglia dar
vita ad un vero e proprio periodico, non è dato di
vedere perché questo, a causa di
particolari caratteristiche, possa
sottrarsi ad una disciplina che è stata riconosciuta
costituzionalmente valida per
ogni tipo di giornale. Essendo del tutto evidente che, ai fini che
qui interessano, nessun rilievo possono avere il cosiddetto
contenuto ideologico del periodico
e la finalità "di denuncia e
di critica" che il soggetto si propone di perseguire, tutto si riduce a
vedere se quando
editore e direttore di uno dei giornali considerati dall'art. 47
si identificano nella stessa persona
vengano a mancare
quelle giustificazioni
costituzionali che la Corte individuò nella precedente occasione. Ma a siffatto
quesito deve darsi
risposta negativa sulla
base della considerazione
che l'esigenza della
vigilanza dell'Ordine sussiste anche quando l'editore assuma la direzione del
giornale e, trattandosi di periodico di partito o movimento
politico o sindacale,
acquisti perciò titolo
all'iscrizione provvisoria nell'albo:
essendo in questo caso la responsabilità sua limitata agli obblighi
imposti dalle leggi civili e
penali (art. 47,
ultimo comma), occorre
che egli sia affiancato da un
giornalista che, iscritto
nell'elenco dei
professionisti o dei
pubblicisti, risponda disciplinarmente "per eventuali comportamenti lesivi
della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono" (sent. n. 98 del 1968). Peraltro
la concentrazione nelle stesse
mani del potere editoriale e del potere di direzione non vale ad
escludere, certo, la necessità
della vigilanza dell'Ordine, che non
è predisposta, come mostra di ritenere il giudice a quo, a
tutela della sola libertà dei singoli giornalisti, ma
è strumento, sia pur
mediato, di garanzia dell'interesse generale sottostante
al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.
3. - La
questione è infondata anche in riferimento
all'art. 3 della
Costituzione.
Conformemente
ai principi desumibili dai
precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le norme che per lo svolgimento
di determinate attività impongano oneri (direttamente o, come nel caso
in esame, indirettamente) patrimoniali
e che, nella loro applicazione,
inevitabilmente comportano un
peso maggiore o
minore secondo le capacità
economiche dei singoli
soggetti, sono costituzionalmente
illegittime, ove incidano sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti, solo
allorché esse non
siano rivolte alla
tutela di interessi
rilevanti sui piano costituzionale (tale, ad es., era
il caso della c.d. cautio
pro expensis, dichiarata illegittima con sent. n. 67 del 1960).
Ora, nella specie,
le ragioni che giustificano la disposizione in riferimento all'art. 21 della Costituzione
dimostrano che l'obbligo di
nominare un vice
direttore responsabile fra gli
iscritti nell'albo - e la cui osservanza
può, certo, comportare
un aggravio di spese
- è strumento
di salvaguardia di un interesse
generale a rilievo costituzionale: di tal che la legge, imponendolo
a chiunque voglia dar
vita ad un giornale, non può essere considerata fonte di discriminazioni
non consentite dall'art. 3 della Costituzione. Per questi motivi, la Corte
costituzionale dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale
dell'art. 47, terzo
comma, della legge
3 febbraio 1963,
n. 69, sull'"ordinamento
della professione di
giornalista", sollevata
dall'ordinanza indicata in
epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione”.
I principi affermati dalla sentenza valgono anche per la stampa on-line. La Corte spiega in maniera ineccepibile il ruolo del direttore e dei Consigli
dell’Ordine. La Corte risponde anche sul
tema attuale dell’<aggravio di spese>.
L’obbligo del direttore
responsabile-giornalista è correlato al rispetto delle regole etiche della
professione e alla vigilanza dell’Ordine sul rispetto delle regole medesime. Quando cadono queste regole, si scivola, come i fatti
insegnano, nel campo delle violazioni penali.
L’Ordine, ente pubblico, ha la specifica competenza della tenuta
dell’albo e dei giudizi disciplinari.
Tali funzioni sono assegnate a
tutela non degli interessi della categoria professionale ma della collettività
nei confronti dei professionisti: questo principio è fissato nella sentenza n.
254/1999 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
(magistratura equiparata al Consiglio di Stato). Molti sostengono, invece, che “gli
Ordini hanno la finalità di tutelare (solo) gli interessi della categoria”.
Ma non è così. Secondo il Consiglio della Giustizia
amministrativa della regione siciliana, gli Ordini devono tutelare gli
interessi dei clienti dei professionisti. “Le specifiche competenze della
tenuta dell’albo, dei giudizi disciplinari, della redazione e della proposta
della tariffa professionale nonché della liquidazione
dei compensi — scrive il Cgars – sono
assegnate dalla legge agli Ordini essenzialmente per la tutela della
collettività nei confronti degli esercenti la professione, la quale solo
giustifica l’obbligo dell’appartenenza all’Ordine, e non già per una tutela
degli interessi della categoria professionale che farebbe degli Ordini
un’abnorme figura d’associazione obbligatoria, munita di potestà pubblica, per
la difesa di interessi privati settoriali”. Un concetto, questo, che
prefigura un ruolo moderno degli Ordini non più intesi come corporazione ma
come enti che concorrono ad attuare
valori e finalità propri della Costituzione repubblicana (l’obbligo di garantire
ai cittadini “una informazione corretta,
imparziale, obiettiva e completa” come dice la sentenza n. 112/1993 della
Consulta). Nella sentenza 2/1971 la Corte costituzionale torna con forza sul
ruolo dell’Ordine: “La
vigilanza dell'Ordine non è predisposta a tutela della sola libertà dei
singoli giornalisti, ma è
strumento, sia pur mediato,
di garanzia dell'interesse
generale sottostante al diritto riconosciuto dall'articolo 21 della
Costituzione.... l'obbligo di nominare un
vicedirettore responsabile fra gli iscritti nell'albo […] è strumento di
salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale".
L’interesse generale coincide con “il corretto svolgimento
dell'importante attività della comunicazione multimediale” (sentenza n. 38/1997
della Corte costituzionale) e di questo interesse l’Ordine-giudice disciplinare è un pilastro fondamentale. Con le sentenze n.
71/1991 e n. 11/1968 la Corte costituzionale - chiamata a verificare se
l'esistenza dell'Ordine professionale dei giornalisti fosse contrastante con
l'articolo 21 della Costituzione - ha affermato che “non osta al principio
della libera manifestazione del pensiero il fatto che i giornalisti siano così
organizzati”, anche perché tale Ordine ha il “compito di salvaguardare,
erga omnes e nell'interesse della
collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione
e di critica dei propri iscritti”.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate
giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile. La questione della registrazione delle testate
va vista anche in rapporto ai principi fissati nella legge professionale dei
giornalisti (n. 69/1963). Una testata online
registrata (al pari di quelle, televisive,
cartacee o radiofoniche), guidata da un direttore responsabile
giornalista professionista o pubblicista, è vincolata obbligatoriamente a
rispettare le regole deontologiche fissate per legge, per contratto e nel
Codice della privacy; può avviare al praticantato nuove leve, può essere palestra di futuri
pubblicisti e può contrattualizzare i giornalisti
professionisti. L’articolo 3 della legge 633/1941 sul diritto d’autore
enumera tra le opere collettive dell’ingegno anche le riviste e i giornali (e
alle riviste e ai giornali è poi dedicata la sezione II del Capo IV della
legge). Il successivo articolo 7 afferma che "è
considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione
dell'opera stessa". Il direttore responsabile - alla luce anche
dell’articolo 6 del Cnlg e dell’articolo
57 del Cp - è pertanto l’autore dell’opera
collettiva dell’ingegno denominata "giornale" o "rivista"
(anche telematica). I poteri del direttore sono fissati dal Cnlg (Contratto
nazionale di lavoro giornalistico). Dice l'articolo 6 del Cnlg: "La nomina del direttore di un quotidiano,
periodico o agenzia di informazioni per la stampa è
comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità
rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo
direttore assuma la carica. Le facoltà del direttore sono determinate da
accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della
professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi
accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione e
allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni
per la stampa sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale
tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla
comunicazione della nomina del direttore. Quale primo atto
del suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli
accordi di cui al comma precedente e il programma politico-editoriale
concordato con l'editore. È il direttore che propone le assunzioni e,
per motivi tecnico-professionali i licenziamenti dei giornalisti. Tenute
presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del
direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali
del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni
giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della
testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il
medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e
stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo articolo 7".
Dall'insieme delle norme citate e alla lettura
dell’articolo 6 del Contratto emerge l'anomalia italiana per quanto riguarda il
ruolo del direttore: gli organi societari non possono mettere il dito nella
struttura della redazione e nella fattura del giornale una volta concordati con
il direttore linea politica, organizzazione e sviluppo
del quotidiano. Gli accordi editore-direttore devono
essere "tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme
dell'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal
contratto". Negli accordi editore-direttore
evidentemente non possono essere contenute clausole in contrasto con tali princìpi. Il direttore in conclusione attua
la linea politica concordata con l'editore, garantisce l'autonomia della
testata (e dei redattori) e anche la qualità dell'informazione (articolo 44
del Cnlg). Una volta che l’editore ha provveduto a nominare il direttore gli rimane in tasca
soltanto la lettera di licenziamento dello stesso.
Il direttore responsabile, alla
luce dell’articolo 57 del Cp, risponde penalmente di
tutto quello che viene pubblicato sul giornale, quindi
non solo gli articoli, ma anche la rubrica delle lettere, le inserzioni e i
testi pubblicitari. L’articolo 57 (letto in maniera coordinata con l’articolo 7
della legge 633/1941 e con l’articolo 6 del Cnlg),
quindi, dà al direttore il potere di controllare articoli, rubrica delle
lettere, inserzioni e testi pubblicitari e dall’altro lato obbliga gli
articolisti, i curatori delle lettere, delle inserzioni e dei testi
pubblicitari a ubbidire. L’ultima parola spetta sempre
al direttore responsabile. Il direttore è il punto di riferimento professionale
e anche morale per i giornalisti della sua
testata. Un giornale (ondine, cartaceo, televisivo oppure radiofonico)
senza direttore responsabile è come una nave senza nocchiero.
Il tribunale di Milano,
confermando una delibera dell’Ordine di Milano, ha stabilito (sentenza 11 febbraio 1999) che “costituisce illecito disciplinare, in
quanto contrario al prescritto dovere
di lealtà nell'informazione, il comportamento del
direttore responsabile di un
periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e
di articoli dotati
di contenuto pubblicitario
non chiaramente differenziato rispetto al dato informativo”. Sull’opera
del direttore vigilano, quindi, i Consigli dell’Ordine e i tribunali. Si capisce così la ratio
dell’ordinamento giuridico che vuole per ogni pubblicazione la registrazione in tribunale e un direttore:
la legge garantisce i terzi, cioè i cittadini, che
quel giornale ha un responsabile, tenuto a rispettare e a far rispettare la
legalità anche deontologica, e che
eventualmente risponde degli abusi della libertà di stampa. Chi sostiene che i
giornali ondine possano esistere senza registrazione non ha a cuore la tutela
di valori fondamentali: l’interesse dei cittadini a ricevere un’informazione
corretta e l’interesse di quanti lavorano da
giornalisti nel web di veder rispettata la loro dignità sociale
e professionale.
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate
ondine. Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta
costituzionalmente valida per
ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).
“Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. L’articolo
21 annuncia un principio solenne dell’ordinamento giuridico. La
Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. A distanza di 38 giorni - l’8 febbraio 1948 - i padri costituenti hanno redatto la legge n. 47/1948 sulla
stampa. L’articolo 5 in maniera tassativa stabilisce che “nessun giornale o
periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. E’ evidente che il
principio scolpito nell’articolo 5 valga per le tutte le libere
manifestazioni del pensiero strutturate e rivolte al pubblico: scritte
(giornali), parlate (radio e tv) ed (espresse con) ogni altro mezzo di diffusione
(oggi Internet). Con l’articolo 10 della legge n. 223/1990 si sono adeguati
all’articolo 5 della legge n. 47/1948 i telegiornali e
i giornali radio, mentre con l’articolo
153 (punto 3) della legge 388/2000 si sono allineati “i
quotidiani e i periodici telematici organi di
movimenti politici”. Il mondo politico ha assorbito i principi enunciati
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2/1971 in tema di registrazione
di giornali “ideologici”. Nessuno
in sostanza si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta
costituzionalmente valida per
ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della
Corte costituzionale) e anche per i giornali telematici,
che oggi sono la frontiere più avanzata e più moderna della libera
manifestazione del pensiero organizzata e finalizzata al soddisfacimento del
diritto dei cittadini a una informazione
legata all’attualità e ancorata ai valori della correttezza.
*******
Appendice/Norme di riferimento
(ricerca di Franco Abruzzo)
Costituzione della Repubblica. Articolo
21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorità giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
(24) Vedi art. 111, comma primo.
********
Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 1 (Definizione
di stampa o stampato). Sono
considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della
pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo
e della data della pubblicazione;
del nome
e del domicilio dello stampatore;
del nome
del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che
contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti
gli esemplari.
Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 3 (Direttore
responsabile). Ogni giornale o altro
periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere
gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente
alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione
nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato
parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di
responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore
responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi
del comma precedente (2) (2/a).
(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47
della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
(2/a) L'art. 9, L. 6
febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i
cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli
effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.
Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 5
(Registrazione). Nessun giornale o
periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati
nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che
esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché
il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti
l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta
dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se
proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro
quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito
registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
*****
Legge
n. 69/1963. Articolo 46. Direzione dei giornali.
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un
giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo
comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti
professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (1/c).
Per
le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il
vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei
professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione
dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
(1/c) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10
luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n.
177) ha così statuito:
«1)
Dichiara la illegittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della
professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il
direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un
periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere
iscritto nell'elenco dei pubblicisti;
2)
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo,
della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma,
esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista
iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato
vicedirettore del periodico un
giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».
***
L’articolo
9 (Equiparazione dei cittadini
comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa) della legge n.
52/1996 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 1994) riconosce che “agli effetti degli articoli 3 e 4 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore
responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini
degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini
italiani”. I cittadini comunitari possono, quindi, assumere in Italia la
veste giuridica di editori o di direttori responsabili
di quotidiani e periodici.
***
Legge n. 223/1990 (o
“legge Mammì”). Articolo 10 (Telegiornali e
giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi
pubblici).
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici contenute negli
articoli 5 e 6, Legge 8 febbraio 1948 n. 47; i direttori dei telegiornali e dei
giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
………………………………………….…..omissis……………………..……………….
***
Legge
n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001).
Articolo 153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici).
1. Gli stanziamenti relativi ai
contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni si applica
esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che
abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel
Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute,
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di
riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici
organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono
essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai
sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente
annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio
d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai
sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il
cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali
cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere
ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente
normativa:
a)
aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al
quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di
revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b)
editare testate con una diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se
nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente
articolo, si intende per diffusione l'insieme delle
vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione
complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c)
adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli
utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e
nei cinque successivi.
*****
Legge 7 marzo 2001 n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416). Articolo 1. Definizioni e disciplina del
prodotto editoriale. 1. Per prodotto editoriale, ai fini della presente
legge, si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico
con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti
che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia
presso il pubblico. Per opera filmica si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto
di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della
disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei
diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi
audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da
una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del
1948.
………………………………………………omissis……………………………………
Legge 7 marzo 2001 n. 62. Articolo 16 (Semplificazioni)..I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli
operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza
degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione
è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
…………………………………………………….omissis……………………………….
*****
ALLEGATO "A" alla delibera n. 236/01/CONS
del 30 maggio 200 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro
degli operatori di comunicazione)-
Articolo 1 (Registro degli operatori di
comunicazioni). E' istituito, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di
comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Sono
obbligati all'iscrizione nel registro:
a. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
b. le imprese concessionarie di pubblicità;
c. le
imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
d. le
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
e. le agenzie di stampa di carattere nazionale;
f. i
soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
g. le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici
………………………………………….omissis……………………
*****
Legge 1 marzo 2002, n. 39. "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento
Ordinario n. 54)
………………………………………………..omissis…………………….
Art. 31
Il
Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica
attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definire
le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore
di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità
da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle
accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono
essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito
che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica
esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano
avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che
comunque ne facciano specifica richiesta;
………………………………………….omissis
……………..……………………….
Dlgs n. 70/2003. Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87,
S.O. ).
Articolo
2. Definizioni.
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
«servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte
in linea - on line -, nonché i servizi definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni;
b)
«prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della
società dell'informazione; …….omissis…..
Articolo
7. Informazioni generali obbligatorie.
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi
previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in
modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità
competenti le seguenti informazioni:
a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b)
il domicilio o la sede legale;
c)
gli estremi che permettono di contattare rapidamente
il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio
delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e)
gli elementi di individuazione, nonché gli estremi
della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a
concessione, licenza od autorizzazione;
f)
per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1)
l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui
il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2)
il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli
eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g)
il numero della partita IVA o altro numero di identificazione
considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
eserciti un'attività soggetta ad imposta;
h)
l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
diversi servizi della società dell'informazione
forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri
elementi aggiuntivi da specificare;
i)
l'indicazione delle attività consentite al consumatore e
al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività
sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla
base di un contratto di licenza d'uso. 2. Il prestatore deve aggiornare le
informazioni di cui al comma 1.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui
al comma 1.
3. La registrazione della testata editoriale
telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
*********************************************************
Giurisprudenza
(ricerca di Franco Abruzzo)
Stampa ed
editoria - Periodico on line – Prodotto editoriale – Sequestro – Disciplina
della legge sulla stampa – Applicabilità – Sussiste. (Legge
62/2001, articolo 1; legge 47/1948, articoli 1, 2, 3 e 5; Rdlgs 561/1946,
articoli 1 e 2). “Alla luce della complessiva
normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il
principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella
diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente
dall’articolo 1 della legge 62/2001.
Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al
sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati –
contemplati nell’editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di
una sentenza irrevocabile” (Tribunale di
Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
In
tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per
lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta
mediante l'inserimento nella rete telematica (internet), attraverso un newsgroup, di frasi offensive, il forum commissi delicti, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente
a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c., va
individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza
dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto
offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede
principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si
realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione (Cass. civ., Sez.III, 08/05/2002, n.
6591).
Allorché
la condotta diffamatoria venga posta in essere con
l'utilizzazione di un sito internet, è necessaria la prova della realizzazione
dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con
percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che
effettivamente dei visitatori cybernautici siano
entrati nel sito; pertanto, secondo i principi generali del diritto penale,
deve ritenersi integrata l'ipotesi del tentativo quando, con l'apertura
del sito e l'inserimento delle notizie e messaggi diffamanti, si realizza una
condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffondere nel web
tali contenuti (Trib. Teramo, 30/01/2002).
E' ammissibile la registrazione presso la
cancelleria del tribunale di un giornale pubblicato esclusivamente su Internet,
poiché tale forma di pubblicazione rientra nel concetto di prodotto editoriale
come definito dall'art. 1 comma 1 l. n. 62 del 2001 (Trib. Salerno, 16/03/2001)
Può essere sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321
c.p. il sito Internet (inteso come insieme di hardware e software mediante il
quale si genera il prodotto telematico sotto forma di
trasmissione di flussi di dati) attraverso il quale viene
commesso un reato; esso, in quanto prodotto editoriale ai sensi della l. n. 61
del 2001, si deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali, alla
disciplina riservata alla stampa. Di conseguenza, non trova applicazione l'art.
1 r.d.l. n. 561 del 1946, che limita a tre le copie il
sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poichè
si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n. 62 del
2001, e ontologicamente non applicabile ad Internet (Trib. Latina, 07/06/2001).
Nel
caso di diffamazione a mezzo Internet è territorialmente competente il giudice
civile dove si trova il "server" sul quale sono caricate le pagine
contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo
all'ubicazione del "server", nel qual caso la competenza va
radicata presso il foro del luogo di residenza del
danneggiante (Trib. Lecce, 24/02/2001).
L'attività
di "provider" va ricondotta all'appalto di
servizi informativi via "internet" ed è disciplinata, nei rapporti
tra le parti, in base alla loro autonomia contrattuale integrata secondo la
disciplina generale civilistica; è pertanto consentito
che - ai sensi delle specifiche pattuizioni tra "provider"
e suo utente - questi pretenda che non gli sia
trasmessa posta in esubero o proveniente da determinati indirizzi non graditi,
così come è consentito che il "provider" -
in ossequio ai generali principi ex art. 1175 e 1375 c.c. - eviti di esporre
l'utente al c.d. "spamming", ossia
all'invio a pioggia di una tale massa di messaggi non richiesti da ingolfare il
terminale dell'utente stesso (Trib. Prato,
16/10/2001).
Poiché
il "link" ipertestuale è strumento di estensione della gamma di prodotti offerti dal sito di
partenza, che finisce con il comprendere mediatamente anche prodotti
pubblicizzati in siti diversi, si può, in sostanza, affermare che possono
ritenersi offerti in vendita su un sito internet tutti quei prodotti che sono
pubblicizzati su altri siti comunque raggiungibili da quello di partenza
mediante "links" ipertestuali. Con la
conseguenza che non può valere ad escludere un'ipotesi di lesione del diritto
al marchio o una condotta di concorrenza sleale il
fatto che il sito di partenza contraffattore non offra direttamente il servizio
affine, ma consenta l'accesso al sito in cui vengono offerti prodotti o servizi
commercialmente identici o affini a quelli offerti dal titolare del marchio (Trib. Monza, 14/05/2001).
Il giudice italiano è competente a conoscere della
diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet)
di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web
sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia
stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto
reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i
terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa (Cass. pen.,
Sez.V, 17/11/2000, n. 4741).
Nel
caso di diffusione via internet di messaggi ritenuti diffamatori stante la
molteplicità dei luoghi ove l'evento lesivo asseritamente
sia contemporaneamente prodotto per effetto della diffusività
del mezzo utilizzato, la competenza territoriale non può radicarsi in qualsiasi
di tali luoghi, ovvero, in quello ove l'attore sostiene essersi verificato il
maggiore danno, in quanto trattasi di criteri
opinabili che rendono la regola della competenza ambulatoria ed incerta.
Pertanto in assenza di prove in ordine al luogo ove si
trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti i messaggi lesivi,
deve ritenersi la competenza del foro generale delle persone fisiche che
è anche il "forum destinatae solutionis".
(Trib. Lecce, 16/11/2000).
La rete "Internet", quale "sistema
internazionale di interrelazione tra piccole
e grandi reti telematiche", è equiparabile ad un organo di
stampa.(Trib. Napoli, 8 agosto 1997 Parti in causa
Soc. Pomicino c. Soc. Geredil e altro; Riviste Dir. e Giur.,
1997, 472, n. Catalano).
Il
titolare di un
nome di dominio
Internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poiché la rete
Internet, quale "sistema internazionale
di interrelazione tra piccole e grandi reti
telematiche", è equiparabile ad un organo di stampa (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Parti in causa Pomicino c. Soc. Geredil
e altro; Riviste Giust. Civ., 1998, I, 259, n. ALBERTINI; Resp.
Civ. e Prev., 1998, 173, n. Sanzo).
L'onere di provare
il contenuto di una pubblicazione "on line"
può essere soddisfatto mediante
l'esibizione della riproduzione a stampa delle
pagine elettroniche di
cui si compone un "sito" Internet (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Parti in causa Soc. Pomicino
c. Soc. Geredil e altro; Riviste Dir.
e Giur., 1997, 472, n.
Catalano; Rif. ai codici CC art. 2598, CPC art. 700).
L'introduzione di informazioni
su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi
dell'art. 12 legge n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni
giuridiche che ne
conseguono sia sul
piano civilistico che penalistico (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997; Parti in causa Soc. Milano
Finanza ed. c. Soc. Stb e altro; Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n.
Galli; Rif. legislativi L 22 aprile 1941 n. 633, art.
12).
L'abuso
del diritto di
cronaca può concretarsi
anche tramite diffusione
di messaggi via Internet, poiché
il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla
stregua dei normali criteri che governano
il libero e lecito esercizio del
diritto di cronaca (Trib. Teramo, 11 dicembre
1997; Parti in causa Monte Paschi Siena c. Pinto;
Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1998, 370,
n. Costanzo).
Lo
stampatore è il provider, che "concede
l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio
server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di
informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997):
“Il "service provider"
che si limiti a concedere l'accesso alla rete, nonchè
lo spazio nel proprio "server" per la pubblicazione dei servizi
informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è responsabile della
violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo”
(Trib. Cuneo, 23/06/1997
Per quanto riguarda il giornalismo elettronico,
il protocollo contrattuale (2001-2005) “si applica ai redattori di nuova
assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la
ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione
di ogni altro elemento di contenuto giornalistico
relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed
interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di
pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio,
pubblicitarie e di contenuto commerciale”. Il contratto Fnsi/Fieg 2001-2005 in sostanza ha preso atto che la pubblicazione cartacea è assimilabile a
quella telematica.