| Alcune brevi considerazioni sulla legge quadro contro l'inquinamento elettromagnetico |
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La legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico è stata approvata il 14 febbraio 2001 anche grazie alle migliaia di lettere inviate da tutta Italia dai comitati in lotta contro l'elettrosmog e dalle associazioni che temevano un colpo di spugna sull'intera problematica. Completa e complessa sembrerebbe soddisfare tutte le esigenze della popolazione legate alla tutela della salute a cui peraltro si richiama in apertura (art. 1) indicando tra le proprie finalità la tutela della salute ex art.32 della Costituzione, la promozione della ricerca scientifica, la tutela dell'ambiente e rinviando espressamente al principio di prevenzione di cui all'articolo 174, comma 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea oramai richiamato in tutti i tipi di interventi atti a favorire la diminuzione e/o eliminazione dell'inquinamento elettromagnetico. Ma esaminiamo criticamente alcune norme in essa contenute. I meriti della legge : Distingue tra limiti di esposizione per gli effetti acuti, valori di attenzione per gli effetti a lungo termine da non superare negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, ed obiettivi di qualità riguardanti il miglioramento delle tecnologie e i metodi per il risanamento ai fini della minimizzazione dell'esposizione. (art.3) Finalmente si fa riferimento agli effetti a lungo termine quelli cioè provocati da una esposizione prolungata e reiterata nel tempo ai campi elettromagnetici in luoghi che richiedono una specifica tutela. E questo rappresenta probabilmente l'aspetto più importante dell'intera legge. Prevede tempi rigorosi, 60 giorni, entro i quali dovranno essere emanati i decreti con cui si fissano i limiti ( i cd numeretti) di esposizione dai campi elettromagnetici (art. 4 comma 2 a e b) sia ai fini della tutela della popolazione che dei lavoratori; Prevede piani di risanamento sia per gli elettrodotti che per gli impianti ad alta frequenza (art.9). Costituisce un Catasto Nazionale (art.7) Stabilisce sanzioni anche amministrative per chi viola la legge (art.15) Avere fatto salve le ipotesi reato . L'Incognita X La determinazione dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici rappresenta la grande incognita e l'attesa dei presumibili 60 giorni indicati dal Parlamento si svolge attraverso l'azione spasmodica delle associazioni e dei comitati diretta a fare accogliere quei valori cautelari da sempre indicati dalla letteratura scientifica imparziale, che fa ricerca senza i contributi dell'industria, e dalle associazioni ambientaliste. Una legge contro l'inquinamento senza valori è una legge inutile per i cittadini e utile, perlomeno questa legge, solo a rallentare la garanzia del diritto alla salute. La determinazione dei valori maggiormente cautelari, indicati ad es. in 0,2 microtesla per la bassa frequenza, potrebbe rendere più accettabile una legge che non premia gli sforzi né della giurisprudenza né delle associazioni e comitati volti a riconoscere il primato della salute della popolazione. Già in questa fase giungono i primi segnali (attraverso azioni legali con richiesta di risarcimento danni, denunce penali, la chiusura di Dipartimenti di ricerca, il condizionamento della libertà di informazione scientifica) contro qualsiasi soggetto e/o Istituzione che osa avvalorare principi diversi da quelli indicati dalle industrie. L'altra incognita è rappresentata dai costi per il risanamento e dai soggetti a cui saranno addebitati. La netta sensazione è che questi costi ricadranno sulle bollette già salate dei cittadini attraverso un onere, come quello nucleare, a fronte di azioni di bonifica da realizzare nell'arco di dieci anni. I Demeriti della Legge Avere accentrato tutti i poteri nello Stato e quelli residuali nelle Regioni privando soprattutto gli enti locali della possibilità di decidere modalità, tempi e condizioni per le installazioni ( Art.8). Così per la azioni di risanamento è la regione (art.9) ad adottare i piani di risanamento e a controllare, dice il legislatore, la realizzazione del piano, sentiti i Comuni.(art.9). Il piano di risanamento per gli elettrodotti è invece presentato dai gestori e in caso di inerzia degli stessi nell'eseguirlo, il piano di risanamento è proposto dalle regioni. I tempi per la bonifica poi sono lunghissimi si parla di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge condizionando di fatto, anche se la legge non lo dice, al criterio dei costi-benefici più favorevole all'industria, la tutela della salute. Come se lo svolgimento del servizio oramai privatizzato di energia elettrica o quello di telefonia rispetto ad una esposizione dannosa che si protrae per dieci anni sia comunque più importante (di sicuro economicamente) della garanzia prevista dall'art. 32 della Cost. che richiede interventi immediati. Per quanto riguarda poi la limitazione che la legge vorrebbe realizzare rispetto ai poteri dei Comuni, ad opinione di questa associazione, è da ritenersi addirittura incostituzionale ed è probabile che la questione venga sollevata dinanzi alla Suprema Corte visto che gli enti locali conservano pieni poteri in materia urbanistica, ambientale e sanitaria. Pur accettando il riferimento ai limiti fissati dalla legge, purché cautelativi, i Comuni potranno benissimo regolamentare l'assetto del proprio territorio prevedendo modalità, tempi e condizioni per le installazioni visto che la previsione dell'art. 8(l'individuazione da parte delle Regioni dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile ecc ecc; le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti) è da considerarsi incostituzionale. L'accentramento dei poteri rende la procedura farraginosa e complessa, lenta e soprattutto tesa a favorire gli interessi delle società elettriche, di telecomunicazioni e di telefonia visti i tempi assai lunghi per il risanamento che, come appare da una sommaria lettura della legge, non è legato alla delocalizzazione degli impianti ma piuttosto all'abbassamento dei valori ai limiti consentiti. Persino, ad esempio, la disattivazione di un impianto radio base dipenderà da un provvedimento del Ministero delle Comunicazioni che deve assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale ( art.9) non la tutela della popolazione. Conclusioni Ebbene la sensazione che si ricava è che gli interessi dei cittadini saranno difficilmente rappresentabili dal livello locale a quello centrale dove la spinta delle lobbies sicuramente realizzerà pressioni tali affinché passino azioni di risanamento e/o procedure di autorizzazioni più favorevoli ai loro interessi, e soprattutto che su questo argomento si è voluto punire e mortificare l'autonomia degli enti locali per garantire l'esplicazione dei servizi di telecomunicazione e di energia elettrica e non tanto per garantire l'uniformità della regolamentazione. Sono facilmente immaginabili scenari di controversie giuridiche per i contrasti che nasceranno tra competenze assegnate ad enti locali, regionali e statali. La domanda è perché le associazioni ambientaliste hanno appoggiato una legge che presenta disposizioni normative non utili alla lotta incondizionata all'inquinamento elettromagnetico. In realtà gli emendamenti, proposti con forza fino all'ultimo giorno, inerenti l'autonomia degli enti locali sul proprio territorio non hanno superato il muro degli interessi delle lobbies del settore e ciò rappresenta una sconfitta. Dall'altro era forte il timore che si volesse cancellare del tutto qualsiasi regolamentazione legislativa disconoscendo gli effetti dannosi provocati dai campi elettromagnetici ed eliminando qualsiasi riferimento al problema sanitario, tentativo tutt'ora in atto anche a livello istituzionale, arrivando ad approvare una legge fin troppo equilibrata verso interessi consolidati di gruppi. Non riteniamo affatto che l'inquinamento elettromagnetico abbia trovato una soluzione attraverso questa legge ma che sia solo l'inizio cauto verso una disciplina per gran parte già superata dalla giurisprudenza. Roma, 1 marzo 2001. Responsabile Ambiente CODACONS
Avv. Cristina Tabano Vai al testo della legge quadro |