| Proposta di legge regionale |
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Prevenzione degli effetti dellesposizione ai campi elettromagnetici in radiofrequenza e microonde Art.1. Finalità e campo di applicazione 1. La Regione Puglia al fine di tutelare la salute della popolazione dallesposizione ai campi elettromagnetici in radiofrequenza e microonde, con la presente legge disciplina: la installazione o modificazione e lesercizio degli impianti e delle apparecchiature e sistemi che generano campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, il conseguimento di obiettivi di qualità nelle emissioni elettromagnetiche, la vigilanza e il controllo dei livelli di campo elettrico e magnetico generati da tali impianti, apparecchiature e sistemi, le modalità e i tempi di risanamento o delocalizzazione degli impianti, delle apparecchiature e dei sistemi che generano livelli di campo elettrico o magnetico superiori ai tetti indicati dalla normativa regionale o fissati dalla normativa statale o raccomandati dalla Unione Europea nonchè superiori agli obiettivi di qualità fissati dalla presente legge. 2. Restano salvi i limiti di esposizione fissati con articolo 173 della Deliberazione della Giunta Regionale del 6.10.93 n. 3819 in attuazione della L.R. 20.8.84 n. 36 art. 9 , 2 comma (approvazione schema tipo del regolamento legge igiene e sanità dei Comuni), che si intendono applicabili, in quanto più cautelativi di quelli fissati dalla normativa statale, su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla adozione da parte dei comuni dello schema di regolamento comunale riportato con tale legge. Art. 2 - Regime autorizzatorio e concessorio Linstallazione di impianti o sistemi fissi che generano campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz con potenza equivalente irradiata superiore a 5 W è subordinata ad autorizzazione o concessione edilizia ai sensi della legge n- 10 del 1976. Tale autorizzazione non può essere rilasciata per impianti con potenza immessa in antenna superiore a 25 W collocati a distanza da edifici abitati non superiore a 50 m. Nel caso di installazioni su edifici abitati, la autorizzazione o concessione è rilasciata previo nulla osta sanitario, ai sensi dellart. 220 del testo unico delle leggi sanitarie, emanato con regio decreto n. 1265 del 1934, previo parere dellIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ai sensi dellart. 3 comma 2 n. 6 del dPR 31 luglio 1980 n. 619. Il nulla osta sanitario, con le modalità di cui al precedente comma, è altresì obbligatorio per gli impianti e sistemi fissi con potenza immessa in antenna superiore a 5 W. Allo stesso regime sono assoggettati le modifiche che interessano lapparato trasmittente di impianti, e sistemi con le caratteristiche di cui al precedente comma 1. Lesercizio di impianti trasmittenti in frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, con potenza massima immessa in antenna non inferiore a 350 W è soggetto ad autorizzazione della Giunta regionale. Limpiego di apparecchiature mobili che generano campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz con potenza equivalente irradiata superiore a 5 W è consentito soltanto se lapparecchiatura è certificata. Ai fini del precedente comma sono riconosciute valide le certificazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi del decreto ministeriale 20.6.95 n.458, e dallIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ai sensi dellart. 6 lett. m) della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Art. 3 - Autorizzazione regionale La richiesta di autorizzazione regionale per lesercizio di impianti o sistemi fissi viene presentata allAssessorato alla Sanità della Regione, accompagnata dalla autorizzazione o concessione edilizia rilasciata dal Comune competente, con le modalità del precedente articolo. La Giunta regionale rilascia lautorizzazione, su proposta dellAssessorato alla Sanità, sentiti gli Assessorati allAmbiente e allUrbanistica e Lavori Pubblici, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 8. Le autorizzazioni regionali sono rilasciate solo per impianti siti in aree, individuate dai Comuni, fuori dai centri abitati, e comunque fuori dalle zone già destinate alledificabilità dallo strumento urbanistico. Nel caso di impianto trasmittente con antenna omnidirezionale, la distanza del sito dellimpianto dalledificio prossimo abitato deve essere non inferiore a 1000 m. In caso di antenna direzionale tale distanza deve essere osservata solo nelle direzioni in cui lemissione assume lintensità equivalente a quella dovuta a una antenna omnidirezionale con potenza immessa non inferiore a 350 W. Laddove tra impianto ed edificio sussista un ostacolo alla propagazione dellonda elettromagnetica, ai fini della determinazione della distanza di cui al precedente comma, si considera la potenza massima in antenna diminuita del fattore di attenuazione. Nelle aree di cui al precedente comma 4 e nelle aree interposte tra tali aree e labitato non possono essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessorie. Lapprovazione, da parte dei Comuni, della localizzazione delle aree di cui al precedente comma, a servizio degli impianti di emittenza, costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale per luso di destinazione in oggetto. Art. 4 Obiettivi di qualità Per le emissioni modulate in ampiezza nelle frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz non devono essere superati i seguenti obiettivi di qualità: 3 V/m per il campo elettrico; 0,01 mT per il campo di induzione magnetica e 2,5 mW/cm2 per la densità di potenza. Gli impianti o sistemi fissi di cui al comma 1 dellart. 1 devono essere costruiti in modo che sia realizzata. intorno ad ogni loro parte radiante con potenza equivalente irradiata superiore a 5 W, una zona di interdizione, nella quale non deve essere ammessa esposizione neanche parziale di individui della popolazione, e una zona di cautela, nella quale non deve essere ammessa la permanenza di persone superiore a quattro ore. La zona di interdizione e la zona di cautela debbono avere raggio non inferiore rispettivamente a 5l e D2/5l ove l è la lunghezza donda dellemissione e D è la dimensione dellantenna Art. 5 - Vigilanza e controllo La vigilanza e il controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza e microonde di cui allart. 1 comma 2 nonché degli obiettivi di qualità di cui allart. 4 sono esercitati ordinariamente dal Presidio Multizonale di Prevenzione competente per territorio. Su richiesta della Regione o dellAutorità Statale possono essere esercitati dallIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ai sensi del richiamato art. 3 del dPR 31 luglio 1980 n. 619. Il controllo di cui al precedente comma viene effettuato a vista e sperimentalmente, rilevando i livelli di esposizione previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Art. 6 - Sanzioni Nei casi di superamento dei tetti di cui al comma 2 dellart. 1, il Sindaco con ordinanza sospende il funzionamento delle emittenti che concorrono a determinare il superamento, dandone notizia alla Regione, che revoca la autorizzazione allesercizio di cui allart. 3, ove concessa. Alla stessa sospensione e revoca è soggetta lemittente che risulta non rispettare gli obiettivi di qualità di cui allart. 4. Il superamento anche temporaneo dei tetti di cui al precedente comma 2 dellart. 1, è punito con una sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 a carico dei titolari degli impianti o sistemi fissi che concorrono al superamento, oltre le sanzioni amministrative già previste dalla legge. Art. 7 Strumenti urbanistici I Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici alle varianti di cui al precedente comma 7 dellart. 4. Negli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono indicati i siti in cui preferibilmente vanno installati gli impianti o sistemi fissi con le caratteristiche di cui al comma 4 dellart. 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, e nellintento di perseguire il principio di minimizzazione dellesposizione della popolazione dai campi elettromagnetici. Art. 8 - Comitato Tecnico Scientifico 1. E costituito il comitato tecnico scientifico per la tutela dai campi elettromagnetici, presieduto dallAssessore regionale alla Sanità e composto: da un esperto designato dalla Giunta regionale; da un esperto designato dal Rettore dellUniversità di Bari; da un rappresentate designato dal Ministero delle Comunicazioni; da un rappresentante dellIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro; da un rappresentante di ciascuna azienda unità sanitaria locale della regione; da un esperto designato dai presidi multizonali di prevenzione; da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dellAmbiente ai sensi della legge n. 349 del 1986; da un esperto designato dalle associazioni dei consumatori riconosciute dalla legge n. 285 del 1998; da un esperto designato dalle società che installano impianti o sistemi fissi che generano campi elettrromagnetici; da 1 dipendente regionale con qualifica superiore allVIII designato dal Presidente del Comitato. 2. Il Comitato esprime pareri sui progetti di cui allart. 3 e fissa i criteri da seguire per le rilevazioni sperimentali ed i criteri tecnici per gli interventi di risanamento e propone ogni altro intervento utile alla prevenzione e alla tutela dalle onde elettromagnetiche. Art. 9 - Norma transitoria 1. Gli impianti fissi esistenti sono tenuti alladeguamento alle norme di cui alla presente legge entro un termine massimo di 180 giorni. Entro tale termine sono sottoposti a regime autorizzatorio e concessorio di cui ai precedenti art.2 e 3. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione o concessione è respinta, il titolare dellimpianto è tenuto a procedere alla disattivazione dellimpianto entro 30 giorni. In caso di inosservanza, il Sindaco commina la sanzione di cui allart. 6 e contestualmente ordina la demolizione dellimpianto. 2 .Ai fini dellapplicazione del presente articolo, sono equiparati al diniego dellautorizzazione, lomessa richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 2 e 3. I Comuni interessati individuano, entro 3 mesi dallentrata in vigore della presente legge, le aree fuori dai centri abitati in cui debbono essere trasferiti gli impianti fissi già esistenti. Tali aree devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art 3 e comunicate alle emittenti esistenti sul territorio comunale. In caso di mancata individuazione da parte dei Comuni delle aree fuori dai centri abitati per il trasferimento degli impianti fissi esistenti nel termine suindicato o della mancanza delle aree idonee ai sensi della presente legge, previa comunicazione alla Regione da parte dei comuni interessati, provvederà in via sostitutiva nei successivi 3 mesi, il Presidente della Giunta Regionale. |