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DATA
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ADEMPIMENTO
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Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del decreto
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Emanazione di un Dpcm che individui i
«limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti» (articolo 4, comma
2, lettera a)
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Entro 12 mesi
dall'entrata in vigore del Dpcm
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) |
Adozione da parte della regione, su proposta
dei soggetti gestori e dei comuni interessati di un piano
di risanamento al fine di adeguare gli impianti
radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione e agli obiettivi di qualità secondo le
norme della presente legge (articolo 9, comma 1) |
| Entro i successivi 3 mesi |
Adozione del piano di risanamento da parte delle regioni
in caso di inerzia dei gestori (articolo 9, comma
1) |
Entro 24 mesi
dall'entrata in vigore del Dpcm
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) |
Adeguamento degli impianti radioelettrici già
esistenti ai nuovi limiti di esposizione, ai valori di
attenzione e agli obiettivi di qualità (articolo 9, comma
1) |
Entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del decreto |
Emanazione di un Dpcm che determini «i
criteri di elaborazione dei piani di risanamento» (articolo 4,
comma 4) |
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del Dpcm di cui all'articolo 4, comma 4
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Presentazione, da parte dei gestori, di una proposta di
piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della salute e dell'ambiente (articolo 9, comma 2)
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Entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del Dpcm
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)
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Presentazione al gestore della rete di
trasmissione nazionale, delle proposte di interventi di
risanamento delle linee di competenza da parte di:
- proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale;
- tutti coloro che ne abbiano la disponibilità (articolo 9,
comma 2)
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Entro i 3 mesi successivi
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Presentazione della proposta del piano di risanamento da parte
delle regioni nel caso di inerzia dei gestori
(articolo 9, comma 2)
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Entro 60 giorni dalla presentazione
della proposta di piano di risanamento
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Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150KV
approvazione del piano dal ministro dell'Ambiente.
Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150KV
approvazione del piano da parte della regione.
Per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150KV
adozione del piano di risanamento da parte della regione
nel caso di inerzia dei gestori (articolo 9, comma 3)
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Entro 10 anni
dall'entrata in vigore del presente decreto
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Completamento del risanamento degli
elettrodotti (articolo 9, comma 4)
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Entro il 31 dicembre 2001
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Completamento del risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi ai limiti di cui all'articolo 4, del Dpcm 23
aprile 1992 (articolo 9, comma 4)
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Entro il 31 dicembre 2008
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Completamento del risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi alle condizioni di cui all'articolo 5 del Dpcm
23 aprile 1992 (articolo 9, comma 4)
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Entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto
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Applicazione di una etichetta informativa ben visibile
riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione
rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di
esposizione e i valori di attenzione prescritti dalle leggi
nazionali e regionali e le distanze di rispetto sugli:
- elettrodotti;
- stazioni e sistemi o impianti elettromagnetici;
- impianto fisso per radiodiffusione (articolo 9, comma
7)
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