CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI NELLA LEGGE QUADRO SULL'ELETTROSMOG

DATA ADEMPIMENTO
Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del decreto
Emanazione di un Dpcm che individui i «limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti» (articolo 4, comma 2, lettera a)
Entro 12 mesi
dall'entrata in vigore del Dpcm
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)
Adozione da parte della regione, su proposta dei soggetti gestori e dei comuni interessati di un piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità secondo le norme della presente legge (articolo 9, comma 1)
Entro i successivi 3 mesi Adozione del piano di risanamento da parte delle regioni in caso di inerzia dei gestori (articolo 9, comma 1)
Entro 24 mesi
dall'entrata in vigore del Dpcm
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)
Adeguamento degli impianti radioelettrici già esistenti ai nuovi limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità (articolo 9, comma 1)
Entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del decreto
Emanazione di un Dpcm che determini «i criteri di elaborazione dei piani di risanamento» (articolo 4, comma 4)
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del Dpcm di cui all'articolo 4, comma 4
Presentazione, da parte dei gestori, di una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente (articolo 9, comma 2)
Entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del Dpcm
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)
Presentazione al gestore della rete di trasmissione nazionale, delle proposte di interventi di risanamento delle linee di competenza da parte di:
- proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale;
- tutti coloro che ne abbiano la disponibilità (articolo 9, comma 2)
Entro i 3 mesi successivi Presentazione della proposta del piano di risanamento da parte delle regioni nel caso di inerzia dei gestori (articolo 9, comma 2)
Entro 60 giorni dalla presentazione
della proposta di piano di risanamento
Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150KV approvazione del piano dal ministro dell'Ambiente.
Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150KV approvazione del piano da parte della regione.
Per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150KV adozione del piano di risanamento da parte della regione nel caso di inerzia dei gestori (articolo 9, comma 3)
Entro 10 anni
dall'entrata in vigore del presente decreto
Completamento del risanamento degli elettrodotti (articolo 9, comma 4)
Entro il 31 dicembre 2001 Completamento del risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi ai limiti di cui all'articolo 4, del Dpcm 23 aprile 1992 (articolo 9, comma 4)
Entro il 31 dicembre 2008 Completamento del risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi alle condizioni di cui all'articolo 5 del Dpcm 23 aprile 1992 (articolo 9, comma 4)
Entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto
Applicazione di una etichetta informativa ben visibile riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione e i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto sugli:
- elettrodotti;
- stazioni e sistemi o impianti elettromagnetici;
- impianto fisso per radiodiffusione (articolo 9, comma 7)