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ADOZIONI INTERNAZIONALI Le adozioni di minori non italiani seguono un iter che, nella prima parte è del tutto simile a quello delle adozioni nazionali. I requisiti richiesti alla coppia, le modalità di presentazione della domanda ai Tribunali per i minorenni e la verifica dei requisiti sono in sostanza identici. Il percorso si modifica nel momento in cui i futuri genitori vengono dichiarati idonei ad adottare dalle autorità italiane. A quel punto entrano in gioco nuovi soggetti rispetto all'iter dell'adozione nazionale: la Commissione internazionale per le adozioni, gli enti internazionali autorizzati dalla Commissione a dialogare con le istituzioni di Paesi esteri, le autorità straniere, i consolati italiani all'estero. L'adozione internazionale prevede inoltre la necessità di viaggi fuori dall'Italia per incontrare il bambino da adottare e dunque maggiori spese da sostenere. b.1 I requisiti della coppia I requisiti della coppia disponibile all'adozione internazionale sono gli stessi previsti per le coppie che vogliono adottare un bambino italiano, specificati nel paragrafo a.1: "Non tutte le coppie possono adottare". b.2 La presentazione della domanda di adozione La domanda va presentata esclusivamente al Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza. La domanda e la documentazione da allegare variano a seconda della sede giudiziaria. In generale i certificati sono quelli già elencati per le adozioni nazionali nel paragrafo a.4: "Primo passo: presentare la domanda". b.3 I tempi per l'ottenimento dell'idoneità Entro 15 giorni dalla consegna della documentazione il Tribunale decide se esistono le condizioni per iniziare l'iter di accertamento dei requisiti della coppia. Gli accertamenti dei servizi socio-assistenziali possono durare al massimo quattro mesi e si concludono con una relazione al Tribunale, che ha due mesi di tempo per esprimersi sull'idoneità o meno dei genitori. Se il Tribunale rilascia il decreto di idoneità, il documento viene trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato a seguire le pratiche per l'adozione. b.4 La ricerca di un ente internazionale autorizzato La coppia deve iniziare un dialogo con uno degli enti internazionali riconosciuti dalla Commissione adozioni internazionali. L'ente svolgerà e seguirà le pratiche in tutte le fasi della procedura di adozione. Il sito della Commissione adozioni internazionali contiene una pagina di ricerca che individua per ogni Paese gli enti operanti. È possibile visualizzare anche un elenco di questi enti con indirizzi delle sedi italiane e lista dei Paesi con i quali trattano le adozioni. Lo stesso sito consente di trovare per ogni Stato le regole vigenti in materia di adozioni. Le procedure di adozione devono essere avviate entro un anno dall'emissione del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i minorenni. b.5 In viaggio per l'estero L'ente incaricato di seguire le pratiche per l'adozione tiene i rapporti con la competente autorità del Paese in cui si vive il minore e richiede un incontro tra famiglia adottiva e il giovane. Raggiunto lo scopo, l'ente assiste e segue la coppia nei viaggi all'estero. Se gli incontri si concludono in modo positivo, l'autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione. L'ente autorizzato lo trasmette quindi alla Commissione per le adozioni internazionali, che ne verifica la validità. Se non vi sono irregolarità, la Commissione rilascia "l'autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato". b.6 Il minore arriva in Italia Sono i consolati italiani all'estero che, ricevuta l'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, si occupano di rilasciare il "visto d'ingresso per adozione". Il visto viene applicato sul passaporto estero del Paese di origine del giovane. Con questo visto il minore entra in Italia. Nel nostro Paese ottiene dalla Questura competente per territorio il cosiddetto: "permesso di soggiorno per adozione". Il Tribunale per i minorenni ordina quindi la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile: atto con il quale il minore diventa cittadino italiano. b.7 Norme internazionali sulla materia Le norme di riferimento per le adozioni internazionali sono la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione, siglata il 29 maggio 1993 e ratificata in Italia con la legge del 31 dicembre 1998, n. 476. Le leggi italiane di riferimento sono la legge del 28 marzo 2001 n. 149: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e la legge del 4 maggio 1983, n. 184: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". b.8 Costi e rimborsi spese Le spese sostenute dalle coppie per le procedure di adozione e per i viaggi vengono rimborsate attraverso un fondo di sostegno per le adozioni internazionali secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione per le adozioni. |