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AFFIDAMENTO CONDIVISO E MANTENIMENTO DEI FIGLI Cos'è l'affidamento dei figli L'affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la legge n. 54 dell'8/2/2006. Il principio fondamentale è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole. Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole. Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni. Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli. Affidamento condiviso o monogenitoriale? l giudice chiamato a decidere in ordine al tipo di affidamento da prediligere per il singolo caso deve valutare le condizioni che si presentano e ciò al fine di scegliere se sia opportuno disporre un affidamento condiviso e cioè ad entrambi i genitori, ovvero monogenitoriale, e quindi ad uno solo di essi, come accadeva nell'ambito della previgente disciplina. Nell'ottica della nuova normativa l'affidamento condiviso è, di regola, il modello che dovrebbe prevalere nella scelta del giudice, anche se deve essere considerato che la legge lascia aperta la possibilità di una diversa decisione, considerato che non sempre l'interesse del minore può essere salvaguardato da un affidamento di tipo condiviso. A tal proposito va considerato che l'art. 155 II comma del codice civile stabilisce espressamente che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori e ciò, quindi, sulla scorta di una valutazione che è subordinata alla verifica dell'effettiva rispondenza dell'affidamento condiviso all'interesse del minore. Da ciò deriva che il giudice deve tener conto nella motivazione dell'interesse del minore non soltanto quando si tratta di negare l'affidamento condiviso e disporre l'affidamento esclusivo o monogenitoriale, ma anche quando lo stesso giudice decida di affidare il minore ad entrambi i genitori. In ogni caso, pertanto, la decisione deve essere motivata, atteso che sempre la norma in commento prevede espressamente che i provvedimenti relativi alla prole debbano essere adottati "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa". La valutazione della rispondenza dell'affidamento condiviso all'interesse del minore deve quindi essere compiuta vagliando attentamente la sua posizione, anche attraverso la possibilità della sua audizione, come previsto dal nuovo articolo 155 sexies codice civile, norma che ha altresì riconosciuto rilevanza giuridica all'istituto della mediazione famigliare, stabilendo per l'appunto che la decisione in ordine all'affidamento del minore possa essere raggiunta anche direttamente dai coniugi nell'ambito di un percorso di mediazione famigliare disposto dal Tribunale con l'ausilio di uno psicologo. Il contributo economico di ciascun genitore per il mantenimento del minore Come è noto, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (articolo 147 codice civile). Dovendo i coniugi adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo (articolo 148, comma I, codice civile) anche il nuovo art. 155 c.c. co. 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Art. 155 c.c co. 4: Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;4) le risorse economiche di entrambi i genitori;5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Diversamente dal passato, con la norma di legge in esame, si è voluto stabilire degli elementi precisi per quantificare l'assegno periodico in favore della prole minore di età o non autosufficiente. In forza dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 detta disposizione si applica non solo con riguardo al giudizio di separazione ma anche a quello di divorzio ed altresì nei procedimento relativi "ai figli di genitori non coniugati" e, naturalmente, anche all'ipotesi in cui venga disposto l'affidamento ad un solo genitore in luogo dell'affidamento congiunto. La soluzione delle controversie in ordine all'affidamento dei minori attraverso un nuovo strumento di tutela: l'art. 709 ter codice procedura civile Un'altra importante modifica apportata dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 attiene all'introduzione di un procedimento specifico per la risoluzione delle liti sulla potestà del minori, previsto dall'articolo 709 ter c.p.c. Art. 709 ter Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. Detto procedimento si applica ogni qualvolta vi sia già un provvedimento in materia di affidamento di figli minorenni o di figli maggiorenni portatori di handicap grave, atteso che il nuovo art. 155 quinquies co. 2 c.c. equipara espressamente le due posizioni citate (Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.) In altre parole, quando sorgono difficoltà o contestazioni per quanto riguarda l'attuazione del provvedimento assunto dal giudice nell'ambito del giudizio di separazione o divorzio ai sensi dell'art. 155 c.c., ed a seguito del ricorso proposto dal genitore interessato, è previsto che sia lo stesso giudice designato del procedimento di separazione o divorzio a dover convocare le parti e ad adottare i provvedimenti opportuni. Laddove venga constatata l'esistenza di "gravi inadempienze" quanto all'esercizio della potestà, o di atti che "ostacolino" il corretto svolgimento delle modalità d'affidamento o, più in generale, di atti che arrechino "pregiudizio al minore", sempre ai sensi del nuovo art. 709 ter cpc, il giudice potrà affiancare ad una misura coercitiva (dalla semplice ammonizione alla condanna al risarcimento dei danni in favore del minore e/o dell'altro genitore) la condanna del medesimo genitore "inadempiente" al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro in favore della cassa delle ammende. Mediante questa norma di legge ha quindi ingresso nel nostro ordinamento giuridico un nuovo strumento di tutela invocabile da quel genitore che intenda contrastare gli eventuali comportamenti lesivi della potestà da parte dell'altro genitore tra cui, evidentemente, anche il mancato rispetto delle obbligazioni di visita e di cura imposte dal giudice o anche concordemente decise dalle parti in sede di separazione consensuale, in attuazione di quanto sancito dall'art. 147 codice civile in tema di doveri verso i figli. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA PROLE: Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). Più in particolare, la legge ha voluto stabilire degli elementi precisi per quantificare l'assegno periodico in favore della prole minore di età o non autosufficiente e cioè:
L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri. L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare. APPROFONDIMENTO: MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE: Il caso del figlio maggiorenne che abbandona il lavoro (Orientamento Cassazione 4102/2007) La sentenza in esame ha stabilito che in taluni casi, quale il caso in cui il figlio maggiorenne abbandona il lavoro, il genitore tenuto al versamento di un assegno possa solo chiedere la riduzione dell'importo. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'articolo 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e Post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cassazione 15756/06, 8221/06, 4765/02). Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, cosi dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente. (Cassazione 12477/04, 26259/05). |