FAMIGLIA

COS'E' IL DIVORZIO

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile che ne determina la cessazione degli effetti civili (oltre al divorzio, tale cessazione interviene anche a seguito della morte di uno dei coniugi poiché tale evento comporta la cosiddetta naturale "conclusione del matrimonio").

LA STORIA

Nel 1965 in concomitanza con la presentazione alla Camera di un progetto di legge per il divorzio iniziava la mobilitazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, soprattutto dopo il 1969 quando insieme alla Lega italiana per l'istituzione del divorzio (LID), il governo si mobilitava con grandi manifestazioni di massa e una continua azione di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti. Nel dicembre del 1970, nonostante l'opposizione della democrazia cristiana, il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898. Nello stesso anno il Parlamento approvava le norme di attuazione del referendum con la legge n.352 del 1970, in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione del divorzio in Italia.

Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i si furono il 40,7% .

Successivamente, la normativa fu modificata varie volte dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest'ultima si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.


MODALITA' PER OTTENERE IL DIVORZIO

L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che "il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita".

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all'Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l'esistenza di due condizioni.

  • La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:
    • della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
    • della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l'affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.
  • La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
    • che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
    • che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
    • che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
    • che il matrimonio non sia stato consumato, ecc..
    Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile che per quello concordatario (celebrato in chiesa): in quest'ultimo caso, però, il Tribunale può pronunciare solo la cessazione degli effetti civili (non lo scioglimento), in quanto quelli religiosi possono venire meno soltanto con la dichiarazione di nullita' del sacramento, che può essere pronunciato solo dall'autorità ecclesiastica. Lo scioglimento del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti.
    Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla richiesta prima di ottenere il divorzio.
    Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

    Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
    • divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
    • divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.


    Effetti personali e patrimoniali

    La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
    • il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
    • la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo
    APPROFONDIMENTO (l'autorizzazione del Tribunale è sempre modificabile quando sussistano motivi di particolare gravità, se la moglie dimostra che esiste un interesse meritevole di tutela suo o dei figli in tal senso (magari perché il cognome individua la donna nell'esercizio dell'attività artistica o perché esso è stato usato, d'intesa con il marito, in ambito commerciale), ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, L. D. Peraltro la Suprema Corte ha statuito al riguardo che, in caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito, quest'ultimo può invocare la tutela di cui all'art. 7 c. c., chiedendo la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, ex art. 2043 c. c., qualora riesca a dimostrare i pregiudizi che possono derivargli da tale uso illegittimo (Cass. sent. n. 8081 del 1994).


    La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:
    • l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli. E' possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;
    • la perdita dei diritti successori;
    • il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile;
    • il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.
    In base alla legge, l'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitata la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato (secondo comma). Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo "standard" di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

    Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

    Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:
    • il venir meno dell'affectio coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale;
    • la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.
    Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).
    Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
    Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

    Il divorzio può quindi essere richiesto:
    • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
    • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
    • in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970
    Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.
    Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

    La donna perde il cognome del marito.

    A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 551, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 Bis c.c.).

    La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
    • questioni patrimoniali e assegnazione dell'abitazione familiare
    • versamento assegno divorzile
      APPROFONDIMENTO: L'assegno di divorzio ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha, quindi, natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l'esistenza e la persistenza del rapporto coniugale.
      L'assegno divorzile ha natura complessa:
      una componente assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
      una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
      una componente compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
      L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.
      Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
      L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).
      L'assegno può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.
      L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
      Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.
      Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.
      L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.
      Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.
      Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato. Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione.
    • affidamento della prole
      APPROFONDIMENTO: L'affidamento dei figli in caso di divorzio, così come per il è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54/06.Il principio fondamentale è che, anche in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, in sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamenti condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole. Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole (si veda in seguito). Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni. Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli. Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri. L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.


    PERCHE' SCEGLIERE IL DIVORZIO CONGIUNTO

    Per il divorzio congiunto la durata media dei procedimenti è notevolmente inferiore rispetto a quelli contenziosi. L'ovvio motivo è che il consenso della coppia, oltre all'esistenza dei necessari requisiti richiesti dalla Legge (fra cui l'intervenuta separazione legale triennale della coppia), esclude a priori ogni ritardo nella decisione sulle richieste dei coniugi.

    La procedura di divorzio congiunto

    La procedura di divorzio congiunto si instaura con il deposito di un ricorso (vd. modello) presso la cancelleria del tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio.

    La cancelleria provvede di seguito ad iscrivere la causa nel "ruolo generale degli affari civili" ovvero il registro ove sono annotate in ordine cronologico le cause trattate dal tribunale.

    Vd. art. 4 comma 1 l. 898/70: La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge

    La procedura dettata per il divorzio congiunto prevede la comparizione personale dei coniugi in camera di consiglio, formata da tre giudici. Anche in questo caso è prevista l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per uno o più motivi previsti dalla legge.

    Ed il motivo che più frequentemente impedisce la ricostituzione della comunione materiale e spirituale è l'intervenuta separazione triennale dei coniugi.

    A differenza degli articoli del codice civile sulla separazione, l'art. 4 comma XVI citato specifica il contenuto obbligatorio della domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    Il ricorso deve infatti indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.

    E' altresì previsto esplicitamente il potere del tribunale di valutare la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all'interesse dei figli.

    Qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto idoneo allo scopo citato, il tribunale dovrà emettere provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e nominare il giudice istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole pattuite alla Legge.

    Si verificherà quindi una trasformazione della procedura semplificata in una causa di tipo ordinario, con la necessità di dover incaricare obbligatoriamente un legale per ogni parte.

    Al contrario, se il tribunale in camera di consiglio ritenga che il contenuto del ricorso sia perfettamente conforme a legge, verificata altresì l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. 3 L. 898/70, dovrà senz'altro emettere la sentenza di divorzio.


    L'ASSEGNO DIVORZILE

    L'indisponibilità di mezzi adeguati è unanimemente ritenuta il presupposto essenziale per la prosecuzione dell'indagine volta alla quantificazione dell'assegno di divorzio.

    In altre parole, è perfettamente inutile entrare nel merito della questione nel caso in cui il coniuge bisognoso abbia già mezzi adeguati o comunque sia in grado di procurarseli.

    La natura dell'assegno di divorzio è esclusivamente assistenziale, dato che deve supplire ad una oggettiva impossibilità del coniuge bisognoso.

    Le parole chiave sono ancora una volta l'adeguatezza dei mezzi ed il tenore di vita coniugale.

    I "MEZZI ADEGUATI"

    Le definizioni "mezzi adeguati" nella legge sul divorzio e "adeguati redditi propri" negli articoli del codice civile sulla separazione, introducono concetti del tutto simili, nonostante vi sia una sostanziale differenza tra separati e divorziati, che si traduce nel riacquisto per questi ultimi dello status libero ed il conseguente venir meno di ogni obbligo tra i coniugi, salvo quello relativo all'assegno.

    Da ciò si deve dedurre che l'articolo di legge in esame non può essere interpretato con l'ottica di garantire al coniuge debole una rendita perpetua essendo il concetto di adeguatezza nel divorzio strettamente legato alla capacità di procurarsi mezzi propri ovvero alla detenzione di un patrimonio personale.

    Analogamente alla separazione, i mezzi adeguati sono quelli che derivano dall'attività lavorativa del coniuge bisognoso o dai redditi di capitale, denaro o beni immobili o da ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.


    IL TENORE DI VITA

    Il tenore di vita avuto durante il matrimonio è il parametro per determinare l'assegno di divorzio.

    In ordine all'accertamento del tenore di vita, si dovrà tenere conto dei redditi della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento da cui dedurre presuntivamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

    Nonostante questo concetto possa apparire poco condivisibile, sia i tribunali che la corte di cassazione sono concordi nel garantire il costante allacciamento al tenore di vita goduto, anche quando il legame si è reciso da moltissimo tempo.

    Ci si può domandare come, in casi simili, possa accertarsi il tenore di vita effettivo goduto dalla coppia. A questo problema si è posto rimedio facendo riferimento ad un criterio induttivo; pertanto il tenore di vita di riferimento è quello che poteva fondarsi, con ragionevolezza, sulle aspettative nel corso del matrimonio stesso".


    LE CONDIZIONI DEI CONIUGI

    Il concetto di "condizioni dei coniugi" comprende ogni circostanza che può incidere sulla loro situazione patrimoniale, fra cui anche lo stato di salute in cui uno od entrambi versano e l'età. Naturalmente, il ruolo principale è rivestito dalla situazione patrimoniale del coniuge che è onerato del pagamento in favore del bisognoso.

    Si osserva poi che, in caso di convivenza more uxorio, non hanno alcun rilievo i redditi del convivente del coniuge obbligato al pagamento, non avendo tale convivente alcun obbligo nei confronti dell'onerato.

    Al contrario, andrebbero considerati i redditi del convivente more uxorio dell'ex coniuge bisognoso dato che possono far cessare lo stato di bisogno e quindi eliminare il presupposto richiesto espressamente dalla legge sul divorzio per l'erogazione dell'assegno, ovvero l'incapacità di mantenersi.


    IL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DI CIASCUNO DEI CONIUGI

    Questo criterio, comune anche alla determinazione dell'assegno di mantenimento, impone di valutare quale sia stato in concreto l'apporto che i coniugi hanno dato nella formazione del patrimonio personale o comune.

    Occorrerà quindi tenere in considerazione se entrambi hanno svolto un'attività in comune, ovvero se la moglie, rinunciando ad una possibile carriera, ha pattuito di comune accordo con il consorte di dedicarsi alla famiglia ed ai figli, contribuendo in ogni caso alla crescita, anche economica, della famiglia stessa.


    REDDITO DI ENTRAMBI E DURATA DEL MATRIMONIO

    Riteniamo opportuno soffermarsi sulla durata del matrimonio. La durata del matrimonio: è criterio comune alla separazione legale. Si consideri peraltro che se il rapporto matrimoniale è stato di breve o brevissima durata, senza che vi siano stati figli, lo scioglimento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il coniuge di procurarsi i mezzi adeguati per il suo sostentamento.

    Diversamente, ogni circostanza, fatto o decisione coniugale, che in connessione alla durata del rapporto, possa esercitare influenza sulla capacità del coniuge di mantenersi autonomamente, deve essere attentamente valutata.

    Occorre infine sottolineare che per durata del matrimonio si deve intendere anche il periodo di separazione legale, in quanto vi può essere stato un contributo del coniuge separato in favore dei figli.


    APPROFONDIMENTO: LA RICONCILIAZIONE CONIUGALE

    La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale/divorzio già proposta (art. 154 c.c.). La riconciliazione impedisce il maturare del termine di tre anni (che decorre dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione) per proporre la domanda di divorzio/il proseguimento dell'iter divorzile. Affinché si possa ritenere intervenuta la riconciliazione fra i coniugi, non è sufficiente una temporanea ripresa della coabitazione o delle relazioni fra i coniugi, ma occorre il completo ripristino della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale fra i coniugi.