FAMIGLIA

COS'E' LA SEPARAZIONE

La separazione giudiziale

Viene pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno dei coniugi. Può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all'educazione della prole.

Diversamente dalla separazione consensuale, quella giudiziale presuppone lo svolgimento di un processo vero e proprio, con il conseguente obbligo di incaricare un difensore diverso per ogni coniuge.

Come è intuibile, nel corso del processo vengono vagliate le reciproche domande dei coniugi che devono essere proposte al giudice in osservanza di precise regole procedurali.

Quanto sopra si conclude con la pronuncia di una sentenza che potrebbe essere oggetto di riforma da parte della Corte d'appello, mentre, a sua volta, la sentenza d'appello è ricorribile in Cassazione.

I presupposti della pronuncia di separazione giudiziale sono riportati nell'art. 151 c.c. e si traducono nel verificarsi di fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, sono tali da "rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza" o da "recare grave pregiudizio all'educazione della prole".

Il codice civile non specifica né elenca la natura e le caratteristiche dei fatti , lasciando così intendere che qualsiasi circostanza che sia incompatibile con il protrarsi della convivenza e dell'unità famigliare conferisce il diritto a domandare la separazione.

Si dovrà comunque trattare di "fatti" connessi alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e sanciti nell'art. 143 c.c.

In ordine alla procedura di separazione giudiziale è nostro dovere segnalare importanti novità introdotte dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, tra cui l'obbligo di allegare al ricorso introduttivo promosso da un coniuge (ed alla memoria difensiva dell'altro coniuge) le ultime dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi.

Inoltre, con riguardo ai provvedimenti da assumere in favore dei figli, il riformato art. 155 codice civile ha previsto la facoltà per il giudice di disporre un accertamento avvalendosi della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate.

E' quindi evidente l'esigenza di introdurre degli strumenti che, in caso di lite tra i coniugi, possano agevolare il raggiungimento di decisioni il più possibile eque dal punto in ordine ad aspetti che sono frequentemente all'origine di contrasti tra i coniugi e che di fatto impediscono il raggiungimento di accordi consensuali.


La separazione consensuale

Si svolge con un procedimento più rapido e permette ai coniugi di non sottoporre le proprie questioni private dinnanzi al giudice e di procedere con maggior economia: per tale ragione risulta essere più diffusa rispetto alla separazione giudiziale. Requisiti essenziali sono il consenso tra le parti e l'omologazione del giudice. L'accordo deve vertere su tutti i punti richiesti perché possa attuarsi lo stato di separazione: dunque i coniugi devono determinare a chi saranno affidati i figli, le modalità di contribuzione al mantenimento degli stessi e del coniuge legittimato, la disponibilità della casa familiare. Inoltre, qualsiasi clausola stabilita tra i coniugi che sia in contrasto con norme imperative è nulla: ad es., il coniuge cui spetti l'assegno alimentare non può rinunciarvi; allo stesso modo, non può esimersi dal mantenimento dei figli, a meno che non versi in stato di bisogno. Raggiunto l'accordo è necessario ricorrere al giudice affinché pronunci l'omologazione; il ricorso deve essere presentato da entrambi i coniugi o da uno solo; il presidente del tribunale deve ascoltarli e cercare di conciliarli: qualora la riconciliazione non riesca si dà atto nel processo verbale del consenso alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi e i figli.


Il procedimento di separazione giudiziale La competenza in materia è affidata al Tribunale del luogo in cui risiede il convenuto. La fase iniziale si svolge davanti al Presidente del Tribunale, al quale spetta la fissazione della data in cui dovranno comparire entrambi i coniugi: in questa sede egli tenterà di conciliarli, sentendoli prima separatamente e poi insieme; se la conciliazione riesce o se il coniuge che ha proposto ricorso rinunzia al giudizio, il presidente ordina la redazione del verbale di conciliazione o di rinuncia all'azione. Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione o di mancata comparizione del coniuge convenuto, il presidente provvede anche d'ufficio con ordinanza inoppugnabile a regolare gli atti provvisori e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli. Si tratta di provvedimenti temporanei emessi in attesa della sentenza, che riguardano soprattutto l'autorizzazione a vivere separatamente, l'obbligo dell'assegno di mantenimento, l'affidamento dei figli, l'assegnazione dell'uso dell'abitazione familiare anche qualora questa appartenga all'altro coniuge. Il presidente nomina poi il giudice istruttore dinnanzi al quale proseguirà la causa secondo il rito ordinario fino all'emissione della sentenza: questi può decidere di revocare o modificare il contenuto dell'ordinanza del tribunale. A seguito della separazione i coniugi decadono dal dovere di coabitazione; per quanto riguarda il dovere di fedeltà, la giurisprudenza ritiene che sia da considerare estinto, ma viene fatto divieto di comportamenti lesivi della dignità dell'altro coniuge. La legge disciplina le conseguenze della separazione solo in relazione alla prole, all'aspetto patrimoniale e al cognome della moglie.


I provvedimenti verso i figli

Qualora vi siano figli minorenni, il giudice deve emettere tutti i provvedimenti necessari nei loro confronti con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Innanzitutto, dichiarare a quale dei coniugi essi saranno affidati. Potrà, in presenza di gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione. Inoltre, stabilirà la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi: ciò significa che dovrà quantificare l'assegno di mantenimento a favore del coniuge affidatario e le modalità del diritto di visita riguardanti il non affidatario. In ogni caso deve tener conto di quanto pattuito tra le parti senza però che ciò vincoli in alcun modo la decisione del tribunale. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi e , salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni giornaliere e ordinarie sono di competenza del genitore affidatario; per le scelte determinanti nella vita del figlio occorre il consenso di entrambi i coniugi. Qualora il coniuge affidatario decida su una questione di maggiore interesse senza rispettare quanto pattuito da entrambi è ammissibile il ricorso al giudice. Il coniuge cui i figli non sono affidata conserva sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e conseguentemente può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.


L'abitazione nella casa familiare

Per quanto concerne l'abitazione nella casa familiare, esso spetta di preferenza, e ove ciò sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, anche se la casa non è di sua proprietà. Questa disposizione, volta a consentire al figlio di vivere nel luogo in cui è cresciuto, si ritiene estendibile anche al coniuge affidatario di figli maggiorenni, e riguarda solo la prima casa. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidata a entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Infine i coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di esse e le disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.


Gli effetti sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

L'obbligo di contribuzione al mantenimento dell'altro coniuge sussiste solo se la separazione non sia in alcun modo addebitabile al richiedente e a condizione che quest'ultimo non possegga adeguati redditi propri. In caso di pronunzia di addebitabilità è applicabile l'assegno alimentare e non quello di mantenimento. Il giudice può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento dell'obbligo, e , in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Tutti i provvedimenti emessi in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ai figli possono essere revocati o modificati, anche quando la sentenza sia passata in giudicato, qualora sopravvengono giustificati motivi.


Successione a seguito di separazione

Qualora muoia uno dei coniugi separati, l'altro è ammesso a succedergli in qualità di erede legittimo o necessario, ma a condizione che non gli sia stata addebitata la separazione. Se si è invece in presenza di una pronunzia di addebito già passata in giudicato, il coniuge sopravvissuto decade dal diritto dell'eredità, tuttavia gli è dovuto un assegno vitalizio, se percepiva gli alimenti. Allo stesso modo, la separazione non estingue il diritto all'assistenza medica mutualistica, alla pensione di reversibilità e ai contributi dovuti in base al trattamento di fine rapporto, ma sempre a condizione che non sussista alcuna pronunzia di addebito a carico del coniuge richiedente.


Uso del cognome del marito Il giudice può vietarlo alla moglie quando tale uso sia gravemente pregiudiziale al marito e può parimenti autorizzarla a non usarlo, qualora possa derivarle grave pregiudizio.


La riconciliazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Ciò si verifica, ad es., quando due coniugi separati riprendono a convivere e ristabiliscono la comunione spirituale e materiale tra loro; rapporti sessuali occasionali non comportano invece la riconciliazione. A seguito della riconciliazione cessano gli effetti della sentenza di separazione. Essa inoltre preclude che la separazione possa essere nuovamente pronunziata per fatti e comportamenti avvenuti prima della riconciliazione: una nuova separazione può essere dichiarata solo a seguito di fatti avvenuti dopo di essa. Quando la riconciliazione avviene prima della sentenza produce l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Perchè scegliere la separazione consensuale

Innanzitutto perché la separazione consensuale è la via più rapida e meno onerosa per risolvere il proprio rapporto matrimoniale (fondandosi l'accordo sul consenso espresso davanti al Presidente del tribunale).

Ciò si traduce, per la procedura di separazione consensuale, in una durata di circa quattro mesi, a fronte di oltre tre anni richiesti mediamente per la separazione giudiziale (fonte ISTAT), che possono raggiungere anche 10 anni a fronte di un eventuale appello e di un ricorso in cassazione.

Quanto al costo, la parcella media di un avvocato per una separazione consensuale o un divorzio congiunto si aggira sui 2.000 Euro, mentre per le procedure di separazione o divorzio giudiziale il costo è notevolmente superiore, trattandosi di un giudizio contenzioso ordinario che necessita di uno studio approfondito della controversia. Su tale determinazione grava poi l'incognita dell'appello e del ricorso in cassazione, procedure che determinano un sensibile aumento di costi. Un secondo motivo che depone a favore della scelta consensuale si ricava proprio dagli esiti della procedura contenziosa. Ancora una volta i dati Istat non fanno che confermare questa nostra convinzione. Si consideri infatti che tra le separazioni giudiziali (che costituiscono solo il 15% del totale, circa 9.000 casi) solo 2000 (dati relativi al 1997) si sono concluse con un addebito di responsabilità al marito e 500 con un addebito di responsabilità alla moglie.

Per soli 2.500 casi su 60.000 quindi, vi è stata una sentenza che ha posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, mentre circa 6.500 casi sono terminati con una pronuncia di intollerabilità della convivenza, ovvero con una pronuncia che non produce alcun sostanziale beneficio per i coniugi rispetto all'accordo consensuale omologato.

Si è quindi convinti che una procedura non consensuale estesa all'esame della violazione dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e che può concludersi con un addebito di responsabilità in capo ad uno di essi, spesso non migliora la posizione patrimoniale del coniuge bisognoso, ma garantisce solo in pochi casi, la soddisfazione morale del torto subito.


La procedura di separazione consensuale

La procedura di separazione consensuale si instaura con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio.

La cancelleria provvede di seguito ad iscrivere la causa nel "ruolo generale degli affari civili" ovvero il registro ove sono annotate in ordine cronologico le cause trattate dal tribunale.

Vd. art. 4 L. 898/70: La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

Una volta formato il fascicolo d'ufficio in cui è contenuto il ricorso per separazione consensuale ed i documenti allegati, il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente.

Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed a tal fine è fatto obbligo per il presidente del Tribunale di sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente.

Qualora il presidente riesca a procurare la conciliazione delle parti, ne viene dato atto in un apposito verbale, con l'archiviazione della procedura di separazione.

Nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi alle condizioni esplicitate nel ricorso e riportate nel verbale d'udienza, il procedimento prosegue con l'omologazione delle condizioni stesse da parte del tribunale.

L'omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge, è un procedimento che si instaura d'ufficio, senza la necessità di alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi.

Tale provvedimento segna la fase ultima della separazione consensuale, e conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.

L'art. 158 codice civile II comma prevede che il contrasto dell'accordo con l'interesse dei figli può impedirne l'omologazione.

V'è quindi l'interesse a garantire un'effettiva tutela per la prole non maggiorenne mentre è esclusa la possibilità per il presidente del tribunale di indicare modifiche alle clausole che riguardano i rapporti patrimoniali reciproci dei coniugi.

Certo è che, anche per una coppia senza figli, alcuni accordi manifestamente contrari alla legge verrebbero rigettati dal tribunale in sede di omologazione.

Ad esempio, il coniuge bisognoso (a cui non è addebitabile la separazione) che non ha adeguati redditi propri ha pieno diritto all'assegno di mantenimento.

Una rinuncia a priori a tale diritto ovvero alla facoltà di chiederne la revisione a fronte del mutamento delle "circostanze" è nulla e non omologabile.

Altrimenti non omologabile sarebbe la clausola che preveda un esonero per un genitore dall'obbligo di mantenimento del figlio minore (o del figlio maggiore d'età ma non economicamente autosufficiente) anche se, ai sensi del nuovo articolo 155 codice civile, è stata espressamente prevista la possibilità di derogare al principio per cui i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

E' quindi opportuno che gli accordi di separazione eventualmente raggiunti dai coniugi in autonomia vengano sempre ed attentamente vagliate da esperti in diritto di famiglia, onde evitare che la procedura di separazione trovi ostacolo proprio nella fase finale di approvazione (omologazione) da parte del tribunale.


Separazione giudiziale: l'addebito a uno dei coniugi nella separazione giudiziale

Il secondo comma dell'art. 151 c.c. sancisce che il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Il riferimento agli obblighi di cui all'art. 143 c.c., in questo caso, è certamente più esplicito ed impone la valutazione della condotta del coniuge in rapporto ad una serie di circostanze. Rileverà fra l'altro anche la condotta tenuta dall'altro coniuge, occorrendo talvolta accertare se la violazione di un obbligo famigliare non possa trovare una qualche giustificazione nell'illecito ed anteriore comportamento dell'altro coniuge.

Talvolta il giudizio potrà concludersi con una pronuncia di compensazione delle colpe per entrambi i coniugi.

Sinteticamente i comportamenti più consueti che conferiscono il diritto a chiedere la separazione con addebito sono:
  • l'offendere il decoro e l'onore del coniuge;
  • l'omissione dell'attività sessuale;
  • la gelosia morbosa;
  • il divieto di intrattenere rapporti extrafamigliari;
  • l'ostacolare la pratica religiosa e ogni altra attività di carattere culturale, politica, assistenziale in cui si estrinsechi la personalità del coniuge, ed altri ancora.
Quanto alla sfera patrimoniale rileverà principalmente l'ipotesi in cui al coniuge più debole sia fatto mancare quanto necessario per il sostentamento ed una vita dignitosa.


Assegno di mantenimento

Premesso che il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento è garantito solo se il coniuge beneficiario non ha adeguati redditi propri, occorre ora chiedersi cosa sono le "circostanze" e cosa comprendono i "redditi dell'obbligato", a cui fa cenno il II comma art. 156 c.c.: il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. - II comma: L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.

E' evidente che l'adozione di concetti così ampi ed omnicomprensivi ha lo scopo di consentire al giudice un controllo ad ampio raggio sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione, con l'ovvia ed intuibile conseguenza che le sentenze in materia, interpretando tale dettato, possono enunciare principi contraddittori e non uniformi.

Si deve altresì premettere che l'obbligo di provvedere al mantenimento del coniuge più debole non può mai prescindere dal considerare il contenuto degli accordi presi durante il matrimonio. L' indisponibilità di adeguati redditi propri da parte della moglie o del marito, infatti, può essere la conseguenza di una scelta ponderata da entrambi e volta a garantire alla prole una maggiore cura e tutela nel percorso educativo.

Ovviamente tutto questo può incidere non poco sul reddito complessivo famigliare, soprattutto se la moglie o il marito svolgevano in precedenza un'attività più o meno redditizia.

Ecco che, a fronte di un'intervenuta separazione, il marito o la moglie dovranno senz'altro tenere conto dell'effettiva e concreta possibilità di riprendere l'attività lavorativa cessata.

Di conseguenza, il coniuge obbligato al mantenimento non può sottrarsi da tale dovere appellandosi esclusivamente alla sua contingente mancanza di redditi, se la sua età e la sua condizione gli permettono di riprendere l'attività lavorativa.

Per determinare in modo equo e corretto l'entità dell'assegno di mantenimento occorre necessariamente prendere visione delle seguenti voci: reddito e patrimonio; bisogno del beneficiario; altre circostanze.


I REDDITI ED IL PATRIMONIO DELL'OBBLIGATO

L'entità dell'assegno va valutata con riferimento all'intera consistenza patrimoniale dell'obbligato.

Non basterà quindi considerare il reddito netto, ma si dovranno comprendervi tutti i beni fruibili dalla coppia: mobili ed immobili, produttivi od improduttivi di redditi ulteriori, nonché il loro valore intrinseco.

Il valore complessivo del patrimonio del coniuge è quindi un elemento essenziale nell'operazione di quantificazione dell'assegno, che dovrà essere sufficiente a formare ovvero ad integrare i redditi del beneficiario al fine di raggiungere un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio.

Si noti poi che è irrilevante che in passato un coniuge avesse accettato uno standard inferiore al tenore di vita possibile, dato che l'assegno è essenzialmente volto a compensare una differenza nel reddito del beneficiario.

Ulteriore elemento che è stato preso in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è il contributo economico avente carattere continuativo da parte di un genitore. Considerato, per esempio, il caso in cui un genitore abbia pagato costantemente un canone di locazione della casa coniugale, incrementando la disponibilità della coppia di un importo corrispondente.


IL BISOGNO DEL BENEFICIARIO

Sebbene la formula contenuta nell'art. 156 c.c. operi un semplice riferimento al "diritto al mantenimento" in mancanza di adeguati redditi propri, si è detto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito la necessità di riferirsi al potenziale tenore di vita della coppia. In tal senso, seppur riferita alla determinazione dell'assegno in caso di divorzio, ci pare significativo il principio stabilito da Cassazione costante, laddove si parla di tenore di vita godibile in base ai redditi percepiti, principio che è senz'altro applicabile anche alla separazione.


COSA SONO LE "CIRCOSTANZE" DI CUI ALL'ART. 156 c.c.

Con riguardo agli accordi dei coniugi presi prima o durante il matrimonio, qualora incidano sulla consistenza dei redditi della famiglia, costituiscono circostanze valutabili ai fini dell'entità del mantenimento.

Altra circostanza valutabile attiene l'utilizzazione della casa famigliare in favore del coniuge assegnatario della prole minore o maggiorenne e convivente, nonché la convivenza more uxorio di uno dei coniugi con persona che contribuisca al sostentamento della moglie o del marito facendo così cessare o riducendo significativamente lo stato di bisogno del beneficiario. In tema di convivenza more uxorio si richiama infine quanto enunciato da Cassazione (5024/97): La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte di convivente more uxorio, quando di fatto esclude, oppure riduce lo stato di bisogno del separato o divorziato spiega rilievo sulla sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento e sulla sua quantificazione.


CASA CONIUGALE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L'assegnazione della casa famigliare in favore del coniuge assegnatario della prole può avere quale conseguenza immediata l'aumento di spese a carico dell'obbligato.

Si pensi all'ipotesi in cui il coniuge onerato debba rinunciare all'unica casa in comproprietà con la moglie per affittare un altro immobile. In tal caso, a fronte di un beneficio per il coniuge debole, c'è un sacrificio ulteriore per il coniuge obbligato, con ripercussioni spesso notevoli sul suo reddito.

La giurisprudenza della Cassazione ha sancito che si deve tenere conto degli squilibri derivanti da tali conseguenze, bilanciandole con il versamento di una somma inferiore a favore del coniuge che goda dell'assegno di mantenimento.

Dopo questa elencazione di principi e sentenze della cassazione civile vi chiederete come in concreto si possa determinare l'entità dell'assegno di mantenimento.

La risposta va trovata attraverso l'analisi congiunta di tutti quei fattori che vi abbiamo citato. In ogni caso, si è certi che per determinare il tenore di vita occorre senz'altro riferirsi alla concreta disponibilità di mezzi per l'acquisto di beni di consumo durevoli e non.

Il coniuge in stato di bisogno dovrà valutare la propria disponibilità finanziaria durante il matrimonio, aumentarla in considerazione delle reali potenzialità della coppia (ovviamente solo se superiori al tenore di vita effettivamente goduto), tenendo altresì conto della consistenza patrimoniale effettiva del coniuge nonché degli eventuali possibili incrementi del suo patrimonio nel periodo che intercorre tra la separazione e l'eventuale senenza di divorzio.

Quindi ipotizzando che una moglie, pur godendo di redditi propri per 30 milioni annui, abbia avuto, grazie all'elevato reddito molto superiore del marito, una disponibilità mensile per consumi ed acquisti di beni di 1 milione di lire mensili, dovrà continuare a beneficiare di tale somma dal coniuge obbligato sino al divorzio.

I casi più ricorrenti, tuttavia, sono relativi a coppie aventi propria autonomia di reddito, con uno o più figli.

In tal caso, se la moglie percepisce redditi sufficienti per sé, si è soliti quantificare l'assegno di mantenimento in favore della prole in misura non superiore ad un terzo dello stipendio dell'obbligato, a cui si deve aggiungere il beneficio dell'assegnazione della casa coniugale, anche se di proprietà esclusiva dell'obbligato.


COME RICHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE

La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.

Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili.

È possibile modificare tanto le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare.

La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l'introduzione di un ricorso ai sensi di cui all'art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste.

La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio. La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.

La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.

Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell'assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147).

Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.

Qualora il coniuge affidatario trasferisca all'estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell'altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite.

La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione non può essere richiesta senza l'assistenza di un avvocato.