Applicazione pratica del D.lgs 626/94 contro il fumo passivo
a cura di Massimo Peca

tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro – igienista

azienda socio sanitaria locale n. 6

dipartimento di prevenzione

servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro




La “novità” 626, il “rischio chimico” e i fichi secchi.

Negli ultimi mesi sembra che si stia parlando parecchio dell’applicazione del decreto legislativo 626 al fumo di tabacco. O meglio, della protezione dei lavoratori dal fumo passivo tramite le tutele contenute in questo decreto.

Si moltiplicano le iniziative formative, alcune anche piuttosto care, per spiegare come deve essere applicato questo decreto legislativo, spesso più noto perché legato al nome di un certo Beghelli.

Spero di non dire niente di nuovo, ma le norme legislative, quelle tecniche, le sentenze, i progetti e i disegni di legge che si occupano direttamene o indirettamente della tutela dei non fumatori dal fumo passivo, sono almeno 104 e partono dai primi anni del nostro secolo. Sicuramente la raccolta normativa che ho realizzato (completa di testi) è incompleta per difetto. La trovate nella pagina del nostro SPSAL.

Quindi perché tanta pubblicità per il 626 (temine confidenziale usato dagli addetti ai lavori) e il fumo passivo? Quale nesso li lega?

Provo a dare qualche risposta. In primis, il gusto della “novità” tipico del nostro Paese, tanto prolifico nel legiferare, quanto rapido nel dimenticare tutto ciò che è gia stato prodotto negli anni passati, per non parlare della capacità di integrare e semplificare le leggi. Poi, sicuramente il problema del fumo passivo non è nuovo. Negli ultimi anni si sono intensificate le iniziative legislative per la tutela dei non fumatori (da ultimi i ministri della salute: Veronesi e Sirchia), poi, nel febbraio 2002 e quindi in giugno dello stesso anno, sono accaduti due avvenimenti importanti: il primo è l’emanazione del decreto legislativo n. 25 (è del 2 febbraio) che modifica il 626 e poi (in giugno) l’inserimento nel gruppo 1 del fumo passivo da parte dello IARC – International Agency of Research to Cancer dell’WHO. Cioè l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’organizzazione mondiale della sanità. Per la cronaca: il “gruppo 1” è la classificazione di massima sicurezza per attribuire proprietà cancerogene ad una sostanza. Vuol dire che quella sostanza è sicuramente cancerogena per l’uomo. Tralascio le informazioni (che do per acquisite) sul rapporto tra quantità ed effetto dei cancerogeni.

Torniamo al decreto legislativo n. 25. Questo introduce nel 626 il cosiddetto “rischio chimico”, che però, come spiegherò dopo, non centra un fico secco col fumo passivo.

Il decreto 25 modifica una parte della normativa già esistente: prevalentemente il DPR 303 del 1956 e il decreto legislativo 277 del 1991. Il primo si occupa di igiene del lavoro e l’altro di rischi specifici (amianto, piombo e rumore).

Adesso il rischio piombo e la sorveglianza sanitaria (in gran parte) sono stati demandati al 626 “nuovo”.

La principale novità introdotta dal decreto legislativo 25 è il concetto di rischio “moderato” da cui conseguono degli obblighi più “moderati” da parte del datore di lavoro. Per giungere a tale classificazione si devono eseguire una serie di valutazioni, anche analitiche (seppure non obbligatorie), per definire l’entità del proprio rischio chimico, sia per la salute che per la sicurezza. Cioè per l’insorgenza di malattie professionali o per la possibilità che si verifichino infortuni, incendi, esplosioni o scoppi.

L’effetto più immediato e sull’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria: è tutto legato alla “valutazione del rischio chimico”.

Perché il rischio chimico non c’entra niente col fumo passivo?

Il 626, fin dalla sua emanazione, cioè nel 1994, ha sempre contenuto una parte relativa agli agenti cancerogeni (poi anche mutageni). Il fumo attivo era già stato inserito nel gruppo 1 dallo IARC e quello passivo era già considerato cancerogeno dall’EPA e dall’ACGIH. Altri organismi scientifici americani.

Per i dubbiosi sull’applicazione del titolo VII (“rischio chimico semplice”) invece del VII-bis (cancerogeni-mutageni), soprattutto quelli in malafede, riporto quanto si scrive nelle linee guida per l’applicazione del decreto legislativo 25 emanate dalla conferenza nazionale Stato-Regioni:

1. CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Con l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (D.Lgs. 25/02) viene recepita nel nostro ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989.
Tale recepimento determina nel nostro Paese i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.
La nuova Normativa non deve provocare un'attenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori durante il lavoro, né essere in contrasto con quanto disposto dalla Normativa previgente in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55 ecc…).
Il fatto che il testo del D.Lgs. 25/02 sia stato aggiunto al Titolo VII del D.Lgs. 626/94 riguardante la “Protezione dagli Agenti Cancerogeni e Mutageni”, quale Titolo VII-bis riguardante la “Protezione da Agenti Chimici”, rappresenta una logica conseguenza giuridica e ne evidenzia lo stretto legame sequenziale e applicativo.
Infatti gli agenti cancerogeni e mutageni così come definiti nel Titolo VII D.Lgs. 626/94 sono anch'essi agenti chimici, ma la loro trattazione riservata e precedente evidenzia una maggiore considerazione correlata ad una pericolosità intrinseca, effettivamente più elevata per gli esposti, in linea con ciò che è contenuto nei criteri di classificazione dell'Unione Europea per quanto riguarda le sostanze cancerogene e mutagene, sufficiente a stabilirne una priorità d'intervento più rigoroso.
Il D.Lgs. 25/02 stabilisce quindi l'adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione relative agli agenti chimici con modalità diverse dagli agenti cancerogeni e mutageni, mantenendosi comunque all'interno del sistema generale di prevenzione vigente in Italia.
Il campo d'applicazione del D.Lgs. 25/02 risulta molto ampio perché considera gli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo (nell'impiego, nel deposito, nel trasporto, ecc…) o che a qualunque titolo derivino da un'attività lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no (ad es. nell'attività di saldatura, nei processi di combustione, nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di materie plastiche, nell'impiego di motori per autotrazione a benzina o diesel, ecc…).

Dunque, non ci dovrebbero essere dubbi, sull’applicazione del titolo VII e non del VII-bis del 626.

Inoltre, l’articolo 4 del 626 parla di “tutti i rischi” presenti in un ambiente di lavoro e comunque un ragionamento diverso (mi riferisco alla frase “in relazione alla natura dell’attività dell’azienda”) è anacronistico e tende a tutelare una comunità del 23.8% della nostra popolazione (dati ISTAT 2001) che provoca seri danni alla propria ed altrui salute, oltre che costi elevatissimi a carico di tutti.

Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori…

Prima di vedere in cosa consiste il trattamento più “rigido” del titolo VII del 626, vediamo cosa dice l’articolo 3, sempre del 626:

Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo
c) riduzione dei rischi alla fonte
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona
n) misure igieniche
o) misure di protezione collettiva ed individuale
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Già dalla lettura di ciò che ho evidenziato in giallo, dovrebbe essere chiaro che la protezione dal fumo passivo è un obbligo da rispettare, poiché è una misura generale di tutela.

Inoltre, considerate che la priorità degli interventi da attuare deve seguire l’ordine indicato nell’articolo appena citato. Quindi, ad esempio, prima la sostituzione di una sostanza pericolosa e poi l’eventuale utilizzo delle “misure di protezione collettiva”, quindi quelle di “protezione individuale”, quali i DPI (dispositivi di protezione individuale), come ad esempio maschere antigas, cuffie antirumore (otoprotettori), ecc…. è chiaro che fare il contrario costa molto meno, ed infatti questo comportamento è molto diffuso.

Il “trattamento più rigido” - In particolare, l’articolo 62 del 626 (che fa parte del titolo VII) è piuttosto chiaro, anche se può sembrare improprio:

Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Art. 62. - Sostituzione e riduzione.

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.….

Ovviamente non è tutto qui. In tutto il titolo VII ci sono obblighi per il datore di lavoro che variano dalle misure tecniche a quelle organizzative (compreso il registro degli esposti), al controllo sanitario (molto complesso per i cancerogeni-mutageni). A questo proposito, voglio fare una breve parentesi. Molti pensano che la prevenzione sia sinonimo di sorveglianza sanitaria. In effetti questa è una parte della prevenzione. Ma ci sono due tipi di prevenzione: quella primaria e quella secondaria. Quella primaria è il complesso delle attività che impedisce l’esistenza di un pericolo o ne diminuisce il rischio, mentre quella secondaria è assimilabile (per capirci) alla diagnosi precoce. Entrambe sono importanti, ma l’efficacia rispetto alla salute, è notevolmente diversa.

Capite che, se una sostanza o un processo tecnologico vengono sostituiti con altri “che non lo è o lo è meno” (pericolosi), si interviene a monte del problema e la sorveglianza sanitaria in molti casi è inutile. Infatti può non essere obbligatoria. Notate che viene citata alla lettera l) dell’articolo 3 del 626.

Gli SPSAL hanno il compito di occuparsi di prevenzione primaria coniugata con il controllo del rispetto della normativa. Servono conoscenze tecniche e normative, perché bisogna dare dei contenuti tecnici ai precetti legislativi.

A questo punto, qualche domanda, a cui credo, chiunque abbia letto fin qui, possa dare delle risposte:

domanda

Possibili risposte (?)

Il fumo di tabacco è un “agente cancerogeno”  che, proprio perché non derivante da un ciclo tecnologico, ma ad un comportamento delle persone, il datore di lavoro può “evitare” che sia presente negli ambienti di lavoro delle persone della cui salute è responsabile?

Si

No

Qual è, la soluzione più economica e tecnicamente più sicura per tutelare i non fumatori dai fumatori?

Divieto di fumare. Almeno in tutti i luoghi chiusi.

Impianti di ventilazione meccanica, senza nessun ricircolo.

NB: nessun impianto del genere riduce a 0 la presenza di una miscela di inquinanti aerodispersi come il fumo di tabacco.

Qual è la “misura di protezione collettiva” più corretta ed applicabile per tutelare la salute dei non fumatori dal fumo passivo?

Divieto di fumare. Almeno in tutti i luoghi chiusi.

Impianti di ventilazione meccanica, senza nessun ricircolo.

NB: nessun impianto del genere riduce a 0 la presenza di una miscela di inquinanti aerodispersi come il fumo di tabacco.

Il fumo di tabacco, che possiamo considerare eufemisticamente “pericoloso”, con quale altra sostanza lo possiamo sostituire, visto che non è essenziale alla produzione di una qualsiasi azienda?

Nessuna. Non c’è bisogno di sostituirla. È sufficiente il solo con il divieto che agisce sul comportamento delle persone.

?

Se avete utilizzato solo le risposte della prima colonna… benvenuti tra i non fumatori scientificamente e legalmente convinti.

Ma il 626 stabilisce anche dei divieti di fumare in due situazioni ben precise: quando si lavora con sostanze cancerogene….

Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; …..

Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici…..

Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.

e quando si lavora con sostanze biologiche:

Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

 

Il DPR 547 del 1955 e i divieti per la sicurezza.

Una delle 104 norme di cui ho già parlato è il DPR 547 del 27 aprile 1955. Allora, in Italia ci si occupava del fumo anche dal punto di vista della sicurezza (cioè degli incidenti) ed infatti alcuni articoli ne prevedono il divieto:

Art. 34. DIVIETI -MEZZI DI ESTINZIONE - ALLONTANAMENTO DEI LAVORATORI.-
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

Art. 303.
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.

 

Il DPR 303 del 1956 – l’aria salubre e il fumo negli uffici.

Assieme al 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni) fu emanato anche il 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e, tra le altre cose, introdotto il problema dell’aria salubre negli ambienti di lavoro. L’articolo 9 ci dice:

Art. 9. AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI. –

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

Qualcuno dovrebbe spiegarmi come si può considerare l’aria “salubre” se essa distribuisce democraticamente il fumo di tabacco. Aspetto risposte. Totò direbbe: “sono in aspettativa”.

Dunque il fumo di tabacco poteva, e doveva, essere considerato un rischio chimico con effetti cancerogeni fin dall’emanazione del 626. Ma il 303 se ne occupava già con un altro articolo, il 14, pensato anche per gli uffici. Attualissimo.

Art. 14. LOCALI DI RIPOSO. –

1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

La lettura combinata dei commi 1, 2 e 4 ci dice che il datore di lavoro deve “adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori”, ad esempio, negli uffici. Sul concetto di “adeguato”, rimando il lettore alla seconda domanda dello schema con domande e risposte.

 

Il decreto legislativo 277 del 1991 – il fumo e l’amianto.

Tutti sanno, o dovrebbero sapere, che l’amianto è causa di tumori ai polmoni (mesoteliomi). L’insieme del fumo di tabacco associato a lavorazioni che espongono alle fibre di amianto è deleterio. Il decreto legislativo 277, che si occupa anche di rumore, è piuttosto “leggero” nei confronti del problema, come potete leggere.

Art. 26. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. -
1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

Art. 28. MISURE IGIENICHE. -
1. Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree…..


Il regime sanzionatorio delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ricordo che tutte le norme sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro che ho citato sono in vigore e le violazioni a queste, sono punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Sono reati penali e pertanto devono essere segnalati alla Procura della Repubblica competente, dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ne accerta la violazione, come disposto dall’articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Accertata l’infrazione, l’UPG scrive in un verbale quali sono gli articoli violati, cosa deve fare il contravventore per regolarizzare la sua condotta e gli assegna un tempo per eseguire quanto descritto nel verbale. Così è previsto dal decreto legislativo 758 del 1994, di cui riporto solo l’articolo che ci serve. Questo vale per qualsiasi violazione alla normativa di cui ne deve controllare l’osservanza.

Il discorso sull’”apposita prescrizione” meriterebbe una trattazione approfondita. Ricordo solo che dipende moltissimo dalla preparazione tecnico-professionale di chi scrive la prescrizione. Pensate alle situazioni tecniche più disparate ed avrete una minima idea del nostro lavoro quotidiano.

Art. 20. - Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art. 21. - Verifica dell'adempimento.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

La vigilanza sulla normativa citata è di competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria (UPG) dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL), che devono essere presenti in tutti i Dipartimenti di prevenzione delle ASL (Aziende sanitarie locali). Lo prevedono le norme che seguono:

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Art. 21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione). –

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 7-quater Organizzazione del dipartimento di prevenzione –

1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e' organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del dipartimento e' scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianita' di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.

2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanita' pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:

a) igiene e sanita' pubblica;

b) igiene degli alimenti e della nutrizione;

c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;….

Invece, per quanto riguarda la contestazione del divieto di fumare previsto dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, questa non può essere effettuata dal personale UPG delle ASL. Così dice la circolare n. 69 del ministero della salute datata 5 ottobre 1976:

2) Soggetti legittimati ad accertare l'infrazione - Sono da considerarsi tali coloro che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di P.S., nonché coloro che, per legge, nell'esercizio delle loro funzioni sono ad essi equiparati (1)

(1) Sono esclusi i Vigili sanitari ed altri assimilabili, che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio.

Io non ne capisco la ragione. Tra i luoghi in cui tale legge stabilisce il divieto di fumare (ricordo, già dal 1975!) c’è ne sono sicuramente molti in cui esistono lavoratori, oltre che utenti/clienti.

 

626 – chi può “attivarla”?

E veniamo alla questione della segnalazione (agli SPSAL) delle violazioni ai precetti contenuti anche nella 626 da parte dei non lavoratori che si trovano in un luogo di lavoro. Il caso classico: un ristorante.

Premesso che tale diritto è, in generale, sicuramente attribuito ai lavoratori (da tutte le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro), il problema non mi sembra quello di stabilire se il “non lavoratore” può segnalare o meno, ma piuttosto se chi riceve la segnalazione deve intervenire o no. E su quest’ultimo aspetto non mi pare ci debbano essere dubbi. Infatti, tutte le norme legislative riportano alla fine del testo la frase “È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.

Nell’esempio del ristorante, il non lavoratore che avvisa l’UPG dello SPSAL del fumo presente, certamente lo fa per non sopportare tale situazione, ma la norma legislativa di cui chiede il rispetto, non tutela lui/lei, ma il lavoratore. L’UPG è obbligato ad intervenire, a valutare l’eventuale violazione e, in quest’ultimo caso, a seguire la procedura del decreto legislativo 758, già citata.

È chiaro che risolvendo il problema per il lavoratore, questo si risolve anche a proprio vantaggio. Insomma, ci sono due interessi alla salute che coincidono.

Purtroppo, accade che se la segnalazione riguarda, ad esempio, un cantiere edile in evidenti condizioni di insicurezza, tale UPG molto probabilmente interverrà. Se, invece, si parla di fumo… la percezione del pericolo e la maturazione culturale-professionale (quando non il divieto esplicito dei propri dirigenti), non sortiscono lo stesso effetto. Eppure, in questa seconda ipotesi, solitamente, non c’è una coincidenza di interessi alla salute, ma solo il senso civico dimostrato di chi segnala una situazione pericolosa per gli altri suoi simili che stanno lavorando. Strano, vero?

Ma che succede se bisogna telefonare la sera, quando gli uffici dello SPSAL sono chiusi? Allora ci si potrebbe rivolgere ad altre forze di polizia (112, 113). Fatemi sapere com’è andata….

 

La ventilazione meccanica e il condizionamento dei locali in cui si fuma

Un aspetto della garanzia di salute dovuta ai frequentatori dei locali chiusi è quello legato alla ventilazione meccanica di tali ambienti. Cioè l’allontanamento degli inquinanti aeriformi tramite la semplice estrazione dell’aria, ottenuta con sistemi meccanici. L’aria allontanata deve essere reintegrata nella stessa quantità, per evitare che l’ambiente chiuso sia in depressione e l’impianto inefficace. Più frequentemente si usano “condizionatori” che controllano anche il microclima dei locali interessati (temperatura e umidità). Sia in questo caso che nell’altro, l’aria da reimmettere nel locale può essere prelevata totalmente o parzialmente dall’esterno. Ovviamente quella prelevata dall’interno (cioè riciclata) è già riscaldata o raffrescata, quindi serve meno energia per completare il processo di condizionamento. Ma è anche più inquinata.

Relativamente al problema che ci interessa, in Italia, è stato affrontato già nel 1976, quando è stato emanato un decreto dal ministero della sanità: era il 18 maggio. In tale decreto si indicavano le caratteristiche tecniche che dovevano possedere tali impianti affinché fosse consentito fumare anche nei luoghi chiusi dove normalmente non lo era, poiché proibito dalla legge 584 del 1975. Che non riguarda la maggioranza dei luoghi di lavoro.

In quel decreto, si diceva che, se era presente un impianto di condizionamento, questo doveva garantire una immissione di aria primaria (cioè presa dall’esterno) non inferiore a 20 metri cubi per persona e per ora. Non diceva niente sull’indice di affollamento (numero di persone per metro quadrato).

Se, invece, era presente un impianto di ventilazione meccanica, tutta l’aria immessa doveva essere prelevata fuori (cioè nessun ricircolo) e non doveva essere inferiore a 32 metri cubi per persona, per ora. Idem per l’indice di affollamento.

In entrambi i casi, sono stati citati i valori indicati dall’allora letteratura tecnica internazionale, relativamente alla massima velocità dell’aria al di sotto dei 2 metri di altezza per evitare i problemi sanitari legati alle correnti d’aria: 0.15 metri al secondo. Tale valore, poi, è stato descritto nella norma tecnica ISO 7730 del 1994, introdotta in Italia, dalla norma tecnica UNI EN ISO 7730 del luglio 1995 (Ambienti termici moderati - Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico). LISO è l’Organizzazione Internazionale di Normazione.

Per arrivare ai giorni nostri, lo stesso tema è stato reintrodotto dalla recente legge 16 gennaio 2003, n. 3 che all’articolo 51 tratta la “tutela della salute dei non fumatori”. Sono esclusi, però i luoghi di lavoro privati e non aperti ad utenti o al pubblico, pertanto il confronto che segue è relativo solo ai luoghi in cui ci siano sia lavoratori che utenti/clienti. Il testo completo:

Art. 51 – (Tutela della salute dei non fumatori.)

1. E’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a)       quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b)       quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche’ i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu’ locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attivita’ di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria piu’ rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche’ l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Riassumendo, l’articolo appena citato:

 

Vietato fumare

Locali chiusi e privati non aperti ad utenti o al pubblico

no

Locali chiusi e privati aperti ad utenti o al pubblico

si

Locali riservati ai fumatori

no

Luoghi di lavoro riservati ai fumatori

no

Riflettiamo sui numeri. Riportiamo tutto a L (litri) e s (secondo), cioè le unità di misura del Sistema Internazionale, obbligatorie in Italia:

 

Decreto 18 maggio 1976

Bozza del decreto in itinere

(legge 16 gennaio 2003, n. 3 – articolo 51)

 

Litri / persona / secondo

Impianti di condizionamento

6

22

+ 396%

Impianti di ventilazione

9

22

+ 248%

Indice di affollamento (persone per m2)

?

0,7

 

L’evidente incremento di “aria pulita” (pensate alle nostre città iperinquinate) che il legislatore vuole garantire agli odierni non fumatori, è certamente un segno dell’aumento della consapevolezza della classe politica. Ma se si leggesse, con più cura, la letteratura scientifica internazionale, ci si accorgerebbe che non ci sono impianti di ventilazione meccanica, condizionatori, depuratori, ecc… che possano garantire un ambiente salubre. Nel nostro caso, privo di una miscela di sostanze cancerogene. Per l’aria salubre, vi rimando al paragrafo sul DPR 303.

 

L’evoluzione del sistema legislativo – norme proibitive e norme valutative.

L’attuale sistema legislativo, ha avuto due evoluzioni divergenti per quanto riguarda la tutela dei non fumatori negli ambienti di vita e in quelli di lavoro. La normativa per gli ambienti di vita vede un progressiva affermazione di “norme proibitive”, cioè di estensione del divieto esplicito in luoghi sempre più numerosi. Anche con l’ultima legge (la n. 3 del 2003) non si è fatto ancora abbastanza, come si evince dalla tabella riepilogativa. Ma è positivo che ci sia un divieto abbastanza generalizzato e l’inversione dell’uso degli spazi a favore della maggioranza delle persone, che non sono fumatori.

Invece, la normativa sulla sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, al contrario, è passata dai divieti espliciti o indicazioni precise su qualsiasi aspetto tecnico, ad obblighi valutativi collegati al raggiungimento di requisiti minimi stabiliti dalle direttive europee e legati al progresso tecnico-scientifico ed alla responsabilità del datore di lavoro.

Quest’ultimo sistema è, a mio avviso, più garantista, perché non fissa una soluzione “legale” per risolvere i molti problemi che si presentano in tutti gli ambienti di lavoro, ma lascia aperta la possibilità di migliorare in modo indefinito. Su questo concetto, d’altronde, L’Italia è stata lungimirante, poiché l’articolo 2087 del codice civile (regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942) dice:

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Pertanto, negli ambienti di lavoro le possibilità di tutela della salute dei lavoratori sono maggiori. Ammesso che si sappiano utilizzare.

Credo che, o meglio spero, sia per questo motivo che l’articolo 51 della legge n. 3 del 2003 non riguarda i luoghi di lavoro privati e non aperti al pubblico, che sono sicuramente molto più numerosi di quelli pubblici. Anche se la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro si applica in tutti i luoghi di lavoro.

Se ci fosse un divieto generale anche per i luoghi di lavoro, sarebbe tutto più semplice.

 

Ruolo dell’educazione e controllo dell’applicazione delle norme.

Infine, un cenno sul problema, che mi sento spesso rivolgere, relativo ai mezzi per tutelare la salute dei non fumatori. Mi si dice che con i divieti, le multe, …. Insomma con metodi repressivi non si ottiene una trasformazione della mentalità delle persone, ma si incide solo per pochi momenti della vita di tutti i giorni. Io non credo che sia così. Anche perché non mai visto la benchè minima applicazione delle leggi che esistono già.

Ognuno deve fare la sua parte. Chi deve educare, educhi. Chi deve controllare, controlli. Platone e Socrate pare proprio che non ci hanno insegnato niente.

Guai se chi deve controllare si dedica all’educazione, cioè viene meno ad un suo obbligo nei confronti della società, che si deve sentire tutelata da chi è preposto a quest’attività. Sennò, ciascuno è autorizzato a difendersi come meglio crede.

Il nostro Paese ha sicuramente bisogno di regole, non ipocrite (sennò vanno cambiate), ma rispettate. Come possiamo vedere ogni giorno, siamo una società troppo spesso priva di senso civico. Ma è risaputo che siamo tutti commissari tecnici della nazionale di calcio, procuratori della Repubblica, capi cantiere, sindaci di Comuni, ecc…

 

Cosa fare quando si è affumicati mentre si lavora?

Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, diceva che “la rassegnazione è un peccato mortale”, per cui, non permettete che le persone a cui rivolgete le vostre proteste si comportino ipocritamente.

Spesso, di fronte al problema del fumo passivo negli ambienti di lavoro, si cerca di minimizzare o, peggio, ignorare la questione come se non costituisse un problema. La verità lo è, ed è talmente grosso che si preferisce evitarlo.

Sicuramente, chi convive con i fumatori, avrà usato diversi mezzi persuasivi: da quello più morbido e conciliatorio a quello più drastico, come “aprire le finestre d’inverno fino a quando non è uscita tutta la puzza”. Questo è quello che ho fatto anch’io, prima di avere la “fortuna” (guadagnata sul campo) di lavorare in un luogo in cui è vietato fumare e il divieto viene rispettato, sennò succederebbero di nuovo liti giornaliere in cui l’unico che può cedere è il fumatore.

Ma nei casi in cui bisogna risolvere il problema con altri mezzi, non bisogna scoraggiarsi e affrontare la situazione con la decisione necessaria. Come avete potuto leggere (mi auguro che abbiate resistito fin qui), non è vero che dove si lavora si può fumare.

Il problema è più diffuso e sentito in luoghi come gli uffici o comunque in spazi chiusi e spesso ristretti.

Allora, che fare se viene negato il diritto a respirare “aria pulita”, dopo aver già messo in atto tentativi verbali e conciliatori? Scrivere, a chi ha la responsabilità della nostra salute e a chi può aiutarci a tutelarla, che sono:

·        responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tramite il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

·        Azienda Sanitaria Locale

dipartimento di prevenzione

servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;

e, per conoscenza

o       Al proprio sindacato

o       Associazione Aria Pulita (http://www.nonfumatori.it/ariapulita)

o       CODACONS (www.codacons.it)

o       a chi altro volete…

Vedrete che qualcosa si muove sicuramente. Potrebbe accadere che qualcuno dei destinatari non svolga il proprio compito o tergiversi, adducendo varie e inconsistenti motivazioni o, peggio, neppure vi risponde. In questi casi, aggiungete alla lista dei destinatari della missiva, il Procuratore capo della locale Procura della Repubblica Italiana.

Ultimo consiglio: cercate di raccogliere adesioni al vostro problema, ma siccome il mondo è popolato da tante persone che si comportano falsamente, non preoccupatevi se dovrete agire da soli. Nelle cause giuste capita spesso.

 


Massimo Peca

tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro – igienista

azienda socio sanitaria locale n. 6

dipartimento di prevenzione

servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro

via IV Novembre, n. 46 - 36100 Vicenza VI

telefono 0444-992204, telefax 0444-992333

http://www.ulssvicenza.it