PI3952 SIGARETTE LIGHTS-VARIE MARCHE
Provvedimento n. 11809
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2003;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
- RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 7 ottobre 2002, l'Associazione "Il Difensore del Cittadino e del Malato", in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, delle diciture "lights", "Ultra Lights", "Ultra Slim Leggera" e "Super Ligths" riportate sulle confezioni delle sigarette Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Ligths e Camel Super Lights, in quanto tali diciture indurrebbero in errore i consumatori a ritenere di trovarsi di fronte ad un prodotto meno pericoloso e nocivo per la salute rispetto alle normali sigarette.
In data 15 novembre 2002, è pervenuta una nuova segnalazione da parte della medesima associazione di consumatori, nonché di una consumatrice, relativa alla presunta ingannevolezza della dicitura "Leggera", riportata sulle confezioni delle sigarette Diana Leggera in relazione ai medesimi profini già oggetto della precedente richiesta di intervento.
- MESSAGGI
I messaggi segnalati consistono nelle diciture apposte sulla confezione delle sigarette Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Ligths, Camel Super Lights e Diana Leggera. Sui pacchetti si legge, rispettivamente: "Camel since 1913 -Super Lights - Refined Flavour", "Merit ultra lights - Enriched Flavour" "MS Light" "Gauloises Blondes - Ultra Légerès" "Superior Lights - Davidoff Lights" "Kim Ultra Slim - Superleggera".
In tutti i pacchetti sono poi riportati l'indicazione del produttore, i contenuti di condensato e nicotina, il riferimento all'articolo 46 della legge n. 29 dicembre 1990, n. 428 e le avvertenze secondo cui il prodotto "Nuoce gravemente alla salute - Il fumo provoca il cancro - Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali -I minori non devono fumare - Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino" [Tali ultime indicazioni devono essere obbligatoriamente riportate ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 luglio 1990 e relative modifiche e integrazioni. In particolare, devono essere riportate, alternativamente, due delle seguenti diciture: "il fumo provoca il cancro", "il fumo provoca malattie cardiovascolari", "donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino", "proteggete i bambini; non fate respirare loro il vostro fumo", "ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali", "il fumo nuoce alle persone che vi circondano" (il citato Decreto precisa che tali indicazioni alternative devono essere applicate sulle unità di condizionamento in modo da garantire che ciascuna indicazione compaia su un'eguale quantità di imballaggi).].
- COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 11 ottobre 2002, è stato comunicato alle società Philip Morris GmbH, Philip Morris Holland BV, Philip Morris Products Inc., ETI - Ente Tabacchi Italiani Spa, British American Tobacco Italia Spa, British American Tobacco (Germany) GmbH, JT International S.A., JT International Italia Srl, Altadis Italia Srl, Altadis S.A., SEITA S.A., Reemtsma Distribution Company Italy Srl e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, in qualità di operatori pubblicitari, e all'associazione segnalante, l'avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche del prodotto e alla possibile induzione in errore dei consumatori circa la pericolosità e nocività dello stesso con riguardo alla dicitura "Lights/ Leggera/ Ultra Lights/ Super Lights/ Légères" (di seguito indifferentemente "light" o "lights").
In data 19 novembre 2002, a seguito della nuova richiesta di intervento pervenuta, il procedimento è stato esteso, sempre per i medesimi profili, alla dicitura "Leggere" riportata sulle sigarette Diana, prodotte e commercializzate da Philip Morris.
- RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto agli operatori pubblicitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire indicazioni in merito a:
- la composizione del prodotto con particolare riferimento all'effettivo tenore di condensato e di nicotina contenuto nello stesso;
- indicazione dei metodi e dei protocolli sperimentali adottati per il compimento di tale valutazione;
- studi in merito alle caratteristiche del prodotto che dimostrino le differenze in termini di minore pericolosità e danno alla salute rispetto ad altri tipi di sigarette non "lights";
- risultati di eventuali ricerche di mercato, che rivelino il profilo degli utilizzatori delle sigarette "lights", nonché la valenza attribuita dai consumatori a tale qualificazione e le caratteristiche da essi attribuite ai prodotti che rechino tale qualifica.
Successivamente, in data 21 ottobre 2002, sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento, stante l'identità dell'oggetto, i sondaggi, relativi alla decodifica "lights" da parte dei consumatori, commissionati dall'Autorità, nell'ambito del procedimento PI3741-Marlboro Ligths, alle società AC Nielsen CRA ed Eurisko.
Come evidenziato nel provvedimento di chiusura della predetta istruttoria PI3741 del 12 settembre 2002, entrambi i sondaggi addivengono alla conclusione per cui i consumatori (fumatori e non fumatori) associano alla dicitura "lights", in primo luogo, l'individuazione di un prodotto che si connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come ulteriore decodifica viene indicata la minore dannosità per la salute delle sigarette "light" rispetto alle sigarette normali.
I sondaggi, invece, conducono a una differente quantificazione di tali risultati, in ragione delle diversità dei campioni utilizzati, tra cui le fasce di età esaminate e la formulazione delle domande poste (2) [La domanda del questionario sottoposto agli intervistati, "Siete d'accordo con l'affermazione: "Le sigarette Light sono meno dannose per la salute", prevedeva nel sondaggio Nielsen CRA una scala di 5 possibili risposte relative al grado di accordo/disaccordo con l'affermazione. Il sondaggio Eurisko ne prevedeva solo 4. Nel caso di Nielsen CRA vi è quindi un 22% di consumatori (classe centrale delle 5 previste) che si ritiene né in accordo né in disaccordo con l'affermazione in questione e che giustifica l'apparente divergenza dei risultati dei due sondaggi.]
In particolare, la percentuale dei consumatori che interpreta l'espressione "light" come indicativa di un prodotto meno nocivo per la salute è di oltre il 32% degli intervistati nel sondaggio Eurisko, e di circa il 10% degli intervistati da Nielsen CRA.
Tali percentuali aumentano, considerando i soli fumatori abituali e ancor più i fumatori di sigarette "lights" che rappresentano i consumatori effettivi ed i principali destinatari del messaggio in questione. In particolare, nel caso dei fumatori abituali si rilevano percentuali pari al 35% per Eurisko e al 12% per Nielsen CRA, mentre, restringendosi ancora il campione ai fumatori di "lights", le percentuali risultano, rispettivamente, del 40% e del 17%.
La società ETI-Ente Tabacchi Italiani Spa (di seguito ETI), nelle memorie del 17 ottobre, 8 novembre e 6 dicembre 2002, relative alle sigarette "MS Lights" ha sostenuto quanto di seguito si espone brevemente:
- il tenore dichiarato di condensato e nicotina contenuto nelle sigarette "MS Lights", calcolato sulla base delle norme ISO 3400 e ISO 10315, pari rispettivamente a 4 mg e 0,35 mg, è notevolmente inferiore ai limiti massimi previsti per le sigarette commercializzate nell'Unione Europa, ai sensi, da ultimo, della direttiva comunitaria 2001/37/CE. Inoltre, tale tenore è sensibilmente inferiore a quello delle sigarette MS full flavour che è pari, rispettivamente a 11 mg. e 1 mg.;
- l'Autorità è incompetente a pronunciarsi nel presente caso in quanto:
a) la dicitura "lights" è parte di un marchio e come tale non costituisce un messaggio pubblicitario;
b) il marchio "MS Lights" e la confezione di sigarette su cui esso è apposto sono stati assentiti preventivamente dall'Ufficio Italiano Marchio e Brevetti e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, anche in relazione ad eventuali profili di ingannevolezza;
c) ove la dicitura "lights" costituisse un messaggio pubblicitario, ricadrebbe nel divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, la cui violazione va accertata dal prefetto, ai sensi della legge n. 165/62;
d) la valenza della dicitura "lights" è oggetto della direttiva 2001/37/CE che attribuisce agli Stati membri la competenza a vietarne eventualmente l'uso; pertanto la questione dell'applicabilità dell'articolo 7 di detta direttiva da parte dell'Autorità è assolutamente contestabile, anche alla luce dell'ordinanza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 10 settembre 2002, causa T-223/01 JTI c. Parlamento e Consiglio;
- un'eventuale pronuncia di ingannevolezza del messaggio prima che la normativa in questione venga effettivamente attuata esporrebbe i produttori di sigarette "lights" al rischio di azioni risarcitorie per danno da prodotti da fumo in Italia, basate su detta pronuncia;
- il descrittore "lights" non significa "meno pericoloso". La circostanza per cui nei sondaggi Nielsen ed Eurisko una parte dei consumatori associ la decodifica di meno pericoloso al descrittore light non è dirimente, in quanto non è sufficiente che tale decodifica sia effettuata da una piccola percentuale di consumatori ma è necessario, secondo un principio di proporzionalità, prendere in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto (cfr. Corte di Giustizia CE sentenza del 13 gennaio 2000, causa C-220/98 Estée Lauder). Dai suddetti sondaggi emerge, peraltro, come le principali associazioni fatte con il termine lights attengano al gusto delle sigarette in questione e ad una minore presenza di condensato e nicotina. Conseguentemente, dagli stessi non è possibile dedurre che i consumatori attribuiscano una valenza di minor pericolosità alle sigarette commercializzate come "lights";
- sempre nel merito dei due sondaggi effettuati, si osserva che le domande poste agli intervistati, pur facendo riferimento al significato della parola "lights", vertevano sulle caratteristiche del prodotto, rispetto alle quali le opinioni dei consumatori sono irrilevanti, in quanto dovrebbero essere accertate attraverso perizie scientifiche;
- i pacchetti di sigarette in questione riportano comunque chiaramente le avvertenze per cui il prodotto nuoce gravemente alla salute e quindi un'eventuale decodifica di "lights" come meno dannose dovrebbe essere evitata dalla presenza delle avvertenze sanitarie obbligatorie per legge;
- in questo contesto appare, infatti, più corretto il precedente dell'Autorità nel caso Rothmans Leggere, in cui la dicitura "leggere" non è stata ritenuta ingannevole in quanto riferita al minor contenuto di condensato e nicotina e perché il potenziale aspetto fuorviante era compensato dalle avvertenze sul pacchetto secondo cui il fumo nuoce gravemente alla salute;
- rispetto a tale pronuncia non risulta che studi scientifici successivi abbiano apportato nuove informazioni in merito alla pari o minor pericolosità del fumo sulla base delle quali l'Autorità possa aver deliberato diversamente nel caso Marlboro Lights;
- lo stesso dicasi in relazione all'adozione della direttiva comunitaria 2001/37/CE una Proposta della quale era stata già pubblicata nella GUCE precedentemente all'adozione del provvedimento Rothmans Leggere;
- la dicitura lights non può essere ritenuta ingannevole ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto l'Autorità ha sempre interpretato tale norma nel senso che la stessa non vada applicata nei casi in cui la pericolosità, anche potenziale, sia una caratteristica intrinseca del prodotto o di comune esperienza o immediatamente percepibile da parte del consumatore.
Le società JT Italia Srl e JT International S.A. (di seguito JT) nelle memorie pervenute in data 17 ottobre, 18, 29 novembre 2002 e 7 febbraio 2003 hanno preliminarmente osservato che la società JT Italia Srl non può ritenersi operatore pubblicitario nel caso di specie, in quanto si limita a fornire servizi di assistenza, consulenza ed intermediazione senza svolgere alcuna attività di produzione, fornitura o distribuzione delle sigarette Camel Super Lights. Parimenti JTI S.A. non svolge attività commerciale in Italia, in quanto i propri prodotti vengono distribuiti da Etinera Spa, controllata da ETI.
Nel merito della fattispecie contestata, JT evidenzia come l'uso del descrittore "Super Lights" non costituisca un messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto tale descrittore svolge unicamente la funzione di consentire al consumatore di scegliere di fumare una versione a basso contenuto di condensato e nicotina di un determinato prodotto, avendo quindi un carattere prettamente informativo. Peraltro, ove l'utilizzazione di tale descrittore costituisse un messaggio pubblicitario, lo stesso ricadrebbe nel divieto di pubblicità per i prodotti da fumo, di cui alla legge n. 165/62. L'utilizzazione di tale descrittore è stata comunque consentita ed approvata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in sede di iscrizione in tariffa delle sigarette in questione.
JT ha inoltre evidenziato come sia in atto una progressiva riduzione dei tenori di condensato e nicotina disposta dalla normativa nazionale e comunitaria, in quanto si ritiene che prodotti con più elevati tenori di catrame sono maggiormente dannosi per la salute, come dimostrano studi ed analisi scientifiche prodotti agli atti. Conseguentemente, è stato imposto per legge l'obbligo di indicare sui pacchetti di sigarette i quantitativi di condensato e nicotina presenti, contestualmente all'obbligo di riportare le avvertenze sanitarie concernenti i rischi connessi al fumo.
La presenza di tali avvertenze dovrebbe essere idonea ad informare i consumatori sui rischi del fumo, anche in presenza di descrittori quali "Super Lights".
Relativamente alla percezione che i consumatori possono avere di descrittori quali "lights" et similia, come apposti su prodotti meno dannosi per la salute, essa sembra da imputarsi al minor contenuto di condensato e nicotina e, pertanto, discendere da una caratteristica del prodotto e non da una denominazione a cui si vuole attribuire natura pubblicitaria.
Anche JT, come ETI, ha sottolineato come un'eventuale pronuncia di ingannevolezza da parte dell'Autorità nel presente caso confliggerebbe con quanto statuito nel precedente Rothmans Leggere e verrebbe a riprendere il contenuto della decisione Marlboro Lights in cui l'Autorità, al fine di giustificare il proprio cambiamento di orientamento, ha attribuito eccessivo rilievo ad uno studio scientifico del 2001 (c.d. Monografia n. 13), in cui si mette in discussione la minor dannosità per la salute delle sigarette lights.
Inoltre nella decisione Marlboro Lights l'Autorità avrebbe effettuato un'errata interpretazione del disposto della direttiva 2001/37/CE, in quanto solo gli Stati membri sono chiamati a stabilire, caso per caso, se determinati descrittori, quale "lights", siano vietati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva medesima.
Sempre nella decisione Marlboro Lights, l'Autorità avrebbe mal interpretato e quindi applicato in maniera non corretta i risultati dei sondaggi commissionati alle società Nielsen ed Eurisko in quanto, in applicazione del principio di proporzionalità, la determinazione dell'ingannevolezza di una pubblicità deve dipendere da una valutazione obiettiva dell'effetto della pubblicità in questione e non dalle impressioni soggettive rilevate da studi sui consumatori. Peraltro non tutti i consumatori possono essere presi come parametro di valutazione ma, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, solo il consumatore medio, ragionevolmente informato ed esperto.
Inoltre i risultati degli studi Nielsen ed Eurisko non sarebbero attendibili in quanto fondati su metodologie e strutture di campionamento e di formulazione delle domande contrarie alla prassi di settore delle ricerche di mercato.
In proposito, JT ha commissionato una nuova indagine ad un proprio perito di parte, il quale ha altresì rielaborato i dati dei sondaggi Eurisko e Nielsen. Da tale nuova analisi di riclassificazione, sulla base della best practice di settore, dei dati risultanti dagli studi Eurisko e Nielsen, emerge come si debba pervenire a risultati parzialmente diversi, secondo i quali la percentuale di popolazione che interpreterebbe il descrittore "lights" come minor danno per la salute diminuirebbe da un 9-10% ad un 7%.
Peraltro, incrociando i dati di alcune risposte dei sondaggi Eurisko e Nielsen risulta che solo una percentuale compresa tra il 2% e il 3% dei consumatori che fanno tale decodifica non collega la minor dannosità per la salute delle sigarette light alla presenza di minori percentuali di condensato e nicotina.
Il nuovo sondaggio commissionato da JT alla società Research/Strategy/Management è stato condotto attraverso interviste telefoniche ad un totale di oltre 1.900 soggetti (fumatori e non) di età superiore ai 18 anni, residenti in Italia.
Da tale sondaggio risulta che solo il 5% della popolazione italiana sarebbe a conoscenza del termine "lights" apposto sulle sigarette e ritiene spontaneamente che tali sigarette siano meno dannose delle sigarette normali. Tale percentuale sale al 18% se si considerano i soli fumatori di sigarette lights.
Solo il 6% dei fumatori (corrispondente ad un 2% della popolazione) fuma sigarette Lights perché ritiene che le stesse siano meno dannose per la salute.
Solo l'8% dei fumatori o ex fumatori (corrispondente ad un 4% della popolazione) fuma o ha fumato sigarette con un minor tenore di condensato e nicotina perché le ritiene meno dannose per la salute.
Solo il 5% dei fumatori è passato da sigarette normali a sigarette lights o mild ritenendole meno dannose delle altre.
In generale coloro che ritengono le sigarette lights meno dannose di altre imputano tale caratteristica alla circostanza per cui queste abbiano un minor tenore di nicotina e condensato.
Relativamente alla presunta violazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, la Parte ha evidenziato come la presenza delle avvertenze sanitarie dovrebbe essere sufficiente a ritenere infondata una simile ipotesi.
Infine, i rappresentanti di JT sono stati sentiti in un'audizione, in data 14 febbraio 2003, nel corso della quale è stata sottolineata, preliminarmente, l'importanza del presente procedimento al fine di evitare che gli esiti dello stesso possano essere utilizzati in modo strumentale ed improprio in altra sede quale, ad esempio, di azioni civili da parte dell'associazione denunciante.
Con riferimento agli studi Eurisko e Nielsen è stata evidenziata la presenza di vizi metodologici relativi alla campionatura dei soggetti intervistati e alla struttura delle domande poste, con particolare riguardo, tra l'altro, all'assenza di domande filtro, di domande aperte e ad una formulazione della domanda che induceva nell'intervistato una propensione all'accordo. E' stata quindi illustrata la ricerca commissionata ad un perito di Parte, sopra sommariamente descritta.
Infine è stato puntualizzato come, in ragione di quanto deliberato dall'Autorità nel 2000 nel caso "Rothmans leggere", quantomeno fino alla pronuncia nel caso Marlboro del settembre 2002, si fosse creato un legittimo affidamento negli operatori di settore in merito alla legittimità anche sotto il profilo della non ingannevolezza dell'utilizzazione del descrittore "lights" apposto sulle confezioni di sigarette.
Philip Morris, nelle memorie depositate in data 17 e 22 ottobre e 24 dicembre 2002, ha sostenuto quanto segue:
- la dicitura "ultra lights" è parte integrante del marchio registrato MERIT ULTRA LIGTHS, come la dicitura "leggera" è parte del marchio "Diana Leggera", e gli accertamenti in materia di validità dei marchi, anche in relazione al divieto dell'utilizzo decettivo dei marchi stabilito dall'articolo 11 del r.d. n. 929/42, sono riservati all'autorità giudiziaria dall'articolo 56 dello stesso r.d.;
- la valenza della dicitura "lights" è oggetto della direttiva 2001/37/CE che attribuisce agli Stati membri la competenza a vietarne eventualmente l'uso; pertanto la questione dell'applicabilità dell'articolo 7 di detta direttiva non rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità;
- il Decreto Legislativo n. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole è inapplicabile anche per il fatto che, ove si considerasse la dicitura "ultra lights" come messaggio pubblicitario, ci troverebbe di fronte ad un messaggio che non dovrebbe essere diffuso in base alla normativa di settore (articolo 8 del decreto-legge n. 4/83, convertito nella legge n. 52/83, che proibisce la pubblicità delle sigarette);
- le diciture "ligths", "ultra lights", "leggera" rendono identificabile per il consumatore un determinato tipo di sigarette, caratterizzato da un gusto specifico, differenziato dalle sigarette full flavour e costituiscono un'indicazione del tenore di condensato e nicotina della sigaretta;
- l'utilizzo del termine "lights" veicola, conseguentemente, un'informazione circa il gusto più leggero della sigaretta e circa i tenori di nicotina e condensato come misurati sulla base dei test previsti ai sensi di legge;
- in relazione all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, non si può ritenere che la dicitura "lights" sia tale da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, essendo presenti sulla confezione le avvertenze previste dalla legge, relative alla pericolosità del prodotto per la salute dei consumatori;
- a partire dagli anni '50 sono stati effettuati studi che indicano come la riduzione del tenore di condensato riduca il rischio di tumore al polmone così come delle cardiopatie. Sulla base di tali evidenze, autorità ed organizzazioni medico-scientifiche di tutto il mondo hanno sollecitato, sin dagli anni '60, lo sviluppo di sigarette a basso tenore di condensato e nicotina;
- conseguentemente, la normativa in materia appare suggerire che le sigarette a basso tenore comportino una tendenziale minor pericolosità per la salute. In quest'ottica, infatti, sono state emanate, nel corso degli anni, norme che impongono una progressiva diminuzione del tenore di condensato nelle sigarette;
- allo stato attuale deve ritenersi, in ogni caso, che la questione relativa al fatto se le sigarette a basso tenore riducano il rischio di malattie provocate dal fumo sia tuttora aperta presso la comunità scientifica;
- nel precedente caso PI3741-Marlboro Lights, l'Autorità non ha correttamente accertato l'ingannevolezza della dicitura "lights" in quanto, a tal fine sarebbe stato necessario accertare la sussistenza di due presupposti: l'effettiva assenza di una minor pericolosità per la salute e che il consumatore sia indotto in errore proprio dal termine "lights". Al riguardo si afferma come i consumatori possono essere indotti a ritenere meno dannose le sigarette lights in ragione della circostanza per cui queste detengono un minor tenore di condensato e nicotina e non a causa del descrittore stesso.
Le società Altadis S.A., Seita S.A. e Altadis Italia Srl nelle memorie pervenute in data 17 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre 2002, hanno sostenuto quanto di seguito, brevemente, si espone:
- preliminarmente è stata chiesta l'estromissione dal procedimento della società Altadis Italia Srl in quanto, non essendo né produttrice, né licenziataria, né distributrice del prodotto, non può essere ritenuta operatore pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92;
- nel merito del procedimento si è osservato che la dicitura "ultra lights" è una parte integrante del marchio registrato Gauloises Blondes Ultra Lights, e l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92 non si estende, ai sensi della giurisprudenza consolidata, alla valutazione dei marchi;
- ove si volesse ritenere il marchio in questione messaggio pubblicitario, esso ricadrebbe nel divieto di cui alla legge n. 165/62 e non nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92;
- tale marchio ha peraltro già subito un vaglio e l'approvazione da parte dell'Ufficio Brevetti e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in sede di iscrizione in tariffa del prodotto;
- il marchio lights è volto a individuare sigarette che contengono un minor quantitativo di condensato e nicotina, circostanza assolutamente vera se paragonate alle sigarette full flavour;
- lo stato della conoscenza scientifica in merito alla pari o minor dannosità delle sigarette lights non appare mutato rispetto alla data di adozione del precedente provvedimento Rothmans Leggere, in cui l'Autorità deliberò la non ingannevolezza dell'utilizzo della dicitura "leggere";
- l'approvazione poi della direttiva 2001/37/CE, che attribuisce la competenza agli Stati membri in merito alla liceità o meno delle diciture lights ed equivalenti, rende comunque legittima la commercializzazione di prodotti lights fino al 30 settembre p.v.;
- in merito alla decodifica data dai consumatori alla dicitura lights, come risultato dai sondaggi Eurisko e Nielsen, si osserva come le domande poste agli intervistati concernevano le caratteristiche del prodotto e non la valenza del termine lights di per sé considerato;
- dai risultati di entrambi i sondaggi emerge poi che la maggior parte dei consumatori che ritengono le sigarette lights meno dannose, ricolleghi tale caratteristica alla presenza di un minor tenore di nicotina e condensato;
- con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, si osserva come la presenza degli health warnings sul pacchetto dovrebbe informare il consumatore sui rischi derivanti dal fumo; inoltre il sito web di Altadis indica chiaramente che il fumo è dannoso per la salute e che non esistono sigarette a rischio zero.
Le società del gruppo Reemtsma, nelle memorie depositate in data 17 ottobre, 15 novembre e 23 dicembre 2002, hanno sostenuto quanto segue:
- l'apposizione del termine lights sulle sigarette Davidoff costituisce parte integrante del marchio Davidoff Lights e come tale non può essere soggetto ad un giudizio di ingannevolezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92;
- ove si volesse ritenere il marchio in questione messaggio pubblicitario, esso ricadrebbe nel divieto di cui alla legge n. 165/62 e non nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92;
- tale marchio ha peraltro già subito un vaglio e l'approvazione da parte dell'Ufficio Brevetti e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in sede di iscrizione in tariffa del prodotto;
- il marchio lights è volto a individuare sigarette che contengono un minor quantitativo di condensato e nicotina, circostanza assolutamente vera se paragonate alle sigarette full flavour;
- lo stato della conoscenza scientifica in merito alla pari o minor dannosità delle sigarette lights non appare mutato rispetto alla data di adozione del precedente provvedimento Rothmans Leggere, in cui l'Autorità deliberò la non ingannevolezza dell'utilizzo della dicitura "leggere";
- l'approvazione poi della direttiva 2001/37/CE, che attribuisce la competenza agli Stati membri in merito alla liceità o meno delle diciture lights ed equivalenti, rende comunque legittima la commercializzazione di prodotti lights fino al 30 settembre p.v.;
- in merito alla decodifica data dai consumatori alla dicitura lights, come risultato dai sondaggi Eurisko e Nielsen, si osserva come le domande poste agli intervistati concernevano le caratteristiche del prodotto e non la valenza del termine lights di per sé considerato;
- dai risultati di entrambi i sondaggi emerge poi che la maggior parte dei consumatori che ritengono le sigarette lights meno dannose ricollega tale caratteristica alla presenza di un minor tenore di condensato e nicotina;
- con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, si osserva come la presenza degli health warnings sul pacchetto dovrebbe informare il consumatore sui rischi derivanti dal fumo.
Le società del gruppo BAT nelle memorie pervenute in data 18 ottobre 2002 e 10 febbraio 2003 hanno esposto quanto segue:
- l'Autorità è incompetente a dare esecuzione alla direttiva 2001/37/CE che disciplina la legittimità dell'uso delle espressioni "light", "mild" e simili, in quanto tale competenza è riconosciuta esclusivamente agli Stati membri;
- l'incompetenza dell'Autorità nel presente caso risulta anche sulla base della circostanza per cui l'oggetto del procedimento verte sulla presunta ingannevolezza del marchio "Kim leggera", regolarmente autorizzato dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- inoltre, stante la pendenza del ricorso giurisdizionale nei confronti del provvedimento assunto dall'Autorità nel caso Marlboro Lights, ragioni di economia processuale suggerirebbero la sospensione del presente procedimento;
- l'espressione "lights" non è ingannevole ma unicamente volta a contraddistinguere sigarette con un minor tenore di nicotina e condensato rispetto alle sigarette normali o full flavour;
- sono piuttosto gli esiti della ricerca scientifica a suggerire nel consumatore l'idea che una sigarette con un tenore di condensato e nicotina inferiore sia meno dannosa per la salute rispetto ad una sigaretta con tenori più elevati;
- nell'ambito del procedimento Marlboro Lights non sono emersi elementi di fatto e di diritto nuovi, tali da giustificare la modifica di orientamento rispetto alla precedente decisione Rothmans Leggere;
- a questo riguardo si osserva che i sondaggi commissionati alle società Eurisko e Nielsen dimostrano che solo una piccola minoranza dei consumatori associa la dicitura "light" ad una decodifica di minor dannosità per la salute, circostanza che da sola non è suscettibile di provare l'ingannevolezza del marchio "Kim Leggera".
V. VALUTAZIONI
Preliminarmente si precisa che, sulla base di quanto emerso nella fase istruttoria del procedimento, le società Altadis Italia Srl e Japan Tabacco Italia Srl non possono essere considerate operatori pubblicitari per i messaggi contenuti, rispettivamente, sulle confezioni di sigarette Gauloises Blondes Ultra Lights e Camel Super Lights, in quanto dette società non risultano essere produttrici o distributrici del prodotto, né licenziatarie del marchio, ma effettuano mera attività di supporto servizi in Italia per le società produttrici e licenziatarie dei rispettivi gruppi.
- La natura pubblicitaria del messaggio
Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi.
Tale definizione ampia di pubblicità comprende certamente anche le indicazioni che siano inserite dall'operatore sulle confezioni del prodotto, come d'altronde risulta dal disposto dell'articolo 7, comma 7, del citato Decreto, qualora ne sia accertata la natura promozionale.
Nel caso di specie, l'apposizione delle diciture "lights", "Ultra Lights", "Ultra Slim Leggera", "Super Ligths", "Leggera", riportate sulle confezioni delle sigarette Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Ligths, Camel Super Lights, Diana Leggera, congiuntamente all'indicazione del tenore di condensato e di nicotina prevista dalla legge, si traduce in un preciso vanto in ordine ad una caratteristica del prodotto, che risulta idoneo ad orientare le scelte di acquisto dei destinatari.
Le indicazioni "lights" e simili, pertanto, assumono una specifica finalità promozionale in quanto, evidenziando una caratteristica del prodotto, appaiono volte a promuoverne l'acquisto.
La circostanza che tali indicazioni costituiscano parte integrante dei marchi con cui i prodotti vengono commercializzato non vale ad escludere il sindacato esercitato dall'Autorità. Qualora, infatti, i segni distintivi dell'impresa - che in linea di principio hanno rilevanza promozionale solo indiretta - assumano una vera e propria centralità nel messaggio, in funzione del rilievo grafico o in virtù del collegamento con i vanti prestazionali in esso contenuti, come nel caso di specie, l'Autorità è competente a verificarne la rispondenza al Decreto Legislativo n. 74/92.
Inoltre, con specifico riferimento all'obiezione sollevata dalle Parti in merito alla presunta incompetenza a pronunciarsi dell'Autorità in quanto, trattandosi di marchi registrati, la dicitura "lights" sarebbe già stata approvata dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e, quindi, si verterebbe in una fattispecie di pubblicità assentita ai sensi dell'articolo 7, comma 12 Decreto Legislativo n. 74/92, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la preclusione nei confronti dell'Autorità dovuta al dettato della predetta norma è limitata alla circostanza che l'assenso di un'altra autorità amministrativa abbia interessato una pubblicità di un prodotto, e non il mero marchio, e con esclusivo riferimento ai profili già valutati.
Pertanto, nel caso di specie, l'eventuale valutazione effettuata dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, principalmente incentrata a verificare il carattere di novità di un marchio e la sua inidoneità a creare una situazione di confusione nei confronti di altri marchi precedentemente registrati, non può esaurire la valutazione che viene qui effettuata ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Peraltro, si precisa che la valutazione che si va ad effettuare in questa sede non è limitata all'esame dei soli marchi in questione, segnatamente Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Ligths, Camel Super Lights, Diana Leggera, ma concerne l'intera confezione dei prodotti, come descritta al punto II del presente provvedimento.
- I precedenti dell'Autorità: dalla decisione Rothmans Leggere alla decisione Marlboro Lights
In più occasioni, nel corso del procedimento, le Parti hanno evidenziato l'analogia del presente caso rispetto a quello che ha condotto al provvedimento Rothmans Leggere, in cui l'Autorità ritenne non ingannevole la dicitura "leggere", in quanto tendente ad esplicitare in senso meramente quantitativo la più ridotta presenza di condensato e nicotina, a fronte, peraltro, della presenza dell'indicazione "nuoce gravemente alla salute", contestando invece la decisione assunta dall'Autorità in data 12 settembre 2002 nel caso Marlboro Lights.
Al riguardo si osserva che, nel caso Rothmans Leggere, l'analisi dell'Autorità si era incentrata sulle caratteristiche del prodotto ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 74/92 ed aveva verificato l'effettiva presenza di un minor tenore di condensato e nicotina in tale tipo di sigarette rispetto alle sigarette normali.
Rispetto a tale decisione, che può aver ingenerato un legittimo affidamento negli operatori di settore in merito alla legittimità dell'utilizzazione del descrittore "lights" nell'istruttoria che ha condotto all'adozione del provvedimento Marlboro Lights sono emersi nuovi elementi di fatto e di diritto.
Innanzitutto, pur essendo confermato che le sigarette "light" hanno effettivamente un minor tenore di condensato e nicotina, gli ultimi studi ed il relativo dibattito scientifico hanno messo maggiormente in luce che non sono minori i danni alla salute provocati dal fumo di sigarette leggere rispetto a quelli prodotti da sigarette normali.
Tra l'altro, si sono meglio evidenziate la sussistenza e la rilevanza dei comportamenti c.d. compensativi assunti dai fumatori di sigarette "light", in quanto risulta che il minor contenuto di condensato e nicotina non comporta automaticamente come conseguenza che i fumatori non ne inalino i medesimi quantitativi che trarrebbero da una sigaretta normale.
Va, infine, sottolineato che nel presente caso, come anche nel procedimento Marlboro Lights, l'Autorità è stata chiamata a valutare la fattispecie anche in base all'articolo 5 del predetto Decreto Legislativo n. 74/92, venendo quindi ad assumere un rilievo ancora più pregnante la tutela della salute dei consumatori.
In questo contesto, rileva la circostanza per cui l'accresciuta consapevolezza in merito alla non minore nocività delle sigarette "light" è stata fatta propria dal legislatore comunitario e trova compiuta espressione nei contenuti della citata direttiva 2001/37/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 giugno 2001 e recepita a livello nazionale nella legge comunitaria 2001 (legge 1° marzo 2002, n. 39).
Tale direttiva, riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco stabilisce che "con effetto a partire dal 30 settembre 2003 [...] le diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri non sono usati sulle confezioni dei prodotti del tabacco" (articolo 7).
La disposizione citata è basata sulla considerazione (27° Considerando della Direttiva) che "l'uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali "basso tenore di catrame", "ultra-light", "light", "mild", di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni può trarre in inganno il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi, e portare ad un aumento dei consumi. Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo il contenuto di talune sostanze nel prodotto prima del consumo, determinano il livello delle sostanze inalate. Di tale fatto non si tiene conto nell'uso di tali termini e può minare il sistema di requisiti per l'etichettatura stabilito nella presente direttiva. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, e dato lo sviluppo delle norme internazionali proposte, il divieto di tale utilizzazione dovrebbe avvenire a livello comunitario concedendo tempo sufficiente per introdurre tale norma".
Conseguentemente, l'articolo 5 della direttiva indica analiticamente e dettagliatamente le modalità di presentazione grafica ed i contenuti delle diciture che devono essere presenti sulle confezioni di sigarette.
Nel testo della direttiva la necessità di quanto precede appare motivata, altresì, sulla base dell'articolo 95 del Trattato CE secondo cui è necessario garantire, tra l'altro, un livello di protezione elevato in materia di salute dei consumatori, e, in particolare, sui nuovi sviluppi basati su riscontri scientifici. Dato questo contesto, ai sensi del 4° Considerando della direttiva, si evidenzia che "[…] Considerati gli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute dovrebbe beneficiare […] di un'attenzione prioritaria".
Le Parti hanno più volte sottolineato l'incompetenza dell'Autorità nel caso di specie in quanto la materia del contendere sarebbe disciplinata da tale testo normativo la cui applicazione è di esclusiva spettanza degli Stati membri.
Al riguardo, si osserva come il giudizio dell'Autorità sia incentrato sull'applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92 e non miri a dare attuazione al disposto della direttiva in questione, i cui contenuti vengono richiamati unicamente come parametro interpretativo al fine di deliberare in merito all'eventuale ingannevolezza dei messaggi esaminati.
- La decodifica del termine "lights" da parte dei consumatori
Nel corso del procedimento Marlboro Lights l'Autorità ha ritenuto necessario verificare in dettaglio la percezione attuale ed effettiva dei consumatori nei confronti della dicitura "light" apposta sulle confezioni di sigarette, commissionando a due istituti specializzati nell'effettuare analisi di mercato, Nielsen CRA ed Eurisko, lo svolgimento di un sondaggio volto a chiarire tale aspetto.
Tali sondaggi, come già detto, sono stati acquisiti agli atti della presente istruttoria, stante l'identità dell'oggetto con il precedente procedimento.
Entrambi detti sondaggi dimostrano che i consumatori associano alla dicitura "lights" l'individuazione di un prodotto che si connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come ulteriore decodifica, viene indicata la minore dannosità per la salute delle sigarette "lights" rispetto alle sigarette normali.
Anche il sondaggio effettuato dal perito di JT, sopra illustrato, dimostra che una fascia di consumatori decodifica la dicitura "lights" come meno dannosa per la salute. Pertanto, i risultati dei tre studi appaiono compatibili tra loro, anche se pervengono ad una diversa quantificazione delle risposte.
In definitiva, i risultati di tutti sondaggi confermano la presenza di una fascia di consumatori che interpreta la dicitura "lights" come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto alle sigarette c.d. normali.
Le Parti hanno contestato la significatività delle percentuali di consumatori che, dai sondaggi, risulterebbero suscettibili di essere indotti in errore dalla dicitura "lights", ai fini di un giudizio di ingannevolezza.
Al riguardo si osserva che nella sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2000, nel caso Estée Lauder, richiamata dalle Parti, si precisa che in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta al giudice nazionale che ritenga indispensabile disporre una perizia o sondaggio di opinioni per ottenere lumi sul carattere eventualmente ingannevole di una dicitura pubblicitaria, determinare, conformemente al suo diritto nazionale, la percentuale di consumatori indotti in errore da detta indicazione che gli possa sembrare sufficientemente significativa per giustificarne, se del caso, il divieto.".
Conseguentemente appare con chiarezza da questa giurisprudenza come sia lasciato alle autorità nazionali il compito di stabilire se una determinata percentuale di consumatori rilevi o meno ai fini di un giudizio di ingannevolezza, come correttamente sta facendo l'Autorità nel presente caso.
Si consideri, ad ogni modo, che, secondo l'orientamento condiviso dal TAR Lazio (cfr. sentenza del 27 luglio 1998, n. 2281), con la disciplica di cui al Decreto Legislativo n. 74/92 si è inteso garantire la libertà del consumatore di autodeterminarsi al coperto di qualunque influenza, anche indiretta, derivante da messaggi pubblicitari ingannevoli, che possa pur solo teoricamente incidere sulle sue scelte.
- Conclusioni
Sulla base di quanto sin qui esposto emerge che, allo stato attuale del dibattito scientifico, appare potersi ritenere che le sigarette "lights" non sono meno dannose per la salute rispetto alle sigarette c.d. normali o full flavour.
Relativamente alla decodifica data dai consumatori alla dicitura "lights", apposta sulle confezioni di sigarette, questa appare incentrata su tre elementi: il minor tenore di nicotina e condensato, la differenza di gusto, la presunta minor pericolosità per la salute.
Rispetto a quest'ultimo dato, è emerso dai sondaggi esaminati che una parte dei consumatori, la quale, come sopra detto, assume sicuro rilievo ai fini del caso in esame, anche considerata la necessità di assicurare piena tutela alla salute, attribuisce alla dicitura "lights" una valenza di minor pericolosità per la salute stessa. A questo proposito appare interessante osservare che le percentuali di consumatori che associano alla dicitura "lights" tale significato di minor dannosità aumentano significativamente se si considerano, come universo di riferimento, i soli fumatori di sigarette "lights", categoria che, come detto, costituisce la più immediata destinataria del messaggio.
Pertanto, nonostante l'avvertenza sanitaria in merito alla nocività del fumo e nonostante la dicitura "lights" indichi effettivamente il minor contenuto di nicotina e condensato di tali sigarette, in ogni caso la dicitura in questione evoca, nel consumatore, l'idea di una minor pericolosità del prodotto.
Sulla base di tali circostanze, appare doversi considerare che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del prodotto e alla minor pericolosità dello stesso per la salute del consumatore rispetto ad altri tipi di sigarette.
Una simile posizione appare trovare conferma nella già citata direttiva comunitaria 2001/37/CE, nella parte in cui impone che venga eliminata dalle confezioni di sigarette qualsiasi dicitura, immagine o segno, tra cui la dicitura "lights", che possa dare al consumatore la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi di altri e portare ad un aumento dei consumi.
Tale direttiva, nel voler contemperare l'esigenza di assicurare un elevato livello di protezione della salute con quella del buon funzionamento del mercato interno, fissa un termine preciso alla scadenza del quale non potranno più essere commercializzate sigarette con le diciture in questione. Tale termine, come già precisato, è stato fissato al 30 settembre 2003.
Tale interpretazione della norma non appare, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti nel corso del procedimento, essere stata modificata dalle pronunce giurisprudenziali finora avute in materia.
Invero, l'ordinanza del Tribunale di Primo Grado del 10 settembre 2002, precisa che, a far data dal 30 settembre p.v., l'ingannevolezza delle diciture richiamate nell'articolo 7 della predetta direttiva discenderà dal recepimento in diritto interno di tale testo normativo, ovvero da una decisione di un organo interno che constati che una delle suddette diciture abbia effettivamente la conseguenza di indicare che tali prodotti siano meno nocivi degli altri.
Tale decisione, nel presente caso, viene qui assunta dall'Autorità.
Si fa poi presente come, da ultimo, nella sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2002, causa C-491/01, la Corte abbia affermato, con riferimento all'articolo 7 della predetta direttiva, che "[…] anche se il prodotto in questione presenta un tenore inferiore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio rispetto ad altri prodotti, rimane pur vero che, da un lato, la quantità di tali sostanze effettivamente inalata dal consumatore dipende anche dal suo modo di fumare e che, dall'altro, tale prodotto può contenere altre sostanze nocive. […] l'uso di elementi descrittivi che suggeriscono che il consumo di un particolare prodotto del tabacco presenta un vantaggio per la salute rispetto ad altri prodotti del tabacco rischia di incoraggiare il tabagismo" (par. 138).
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche delle sigarette "Lights/ Leggere/ Ultra Lights/ Super Lights/ Légerès";
RITENUTO altresì che i messaggi in esame sono suscettibili di porre in pericolo la salute dei consumatori inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;
RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 74/92, l'Autorità è chiamata ad assegnare all'operatore pubblicitario un termine per procedere all'adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli;
RITENUTO, tuttavia, quanto all'adeguamento della confezione, che la direttiva 2001/37/CE, intervenendo specificamente sugli stessi profili oggetto del presente procedimento e prendendo in considerazione le medesime esigenze di tutela del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 74/92, prevede espressamente che, con effetto a partire dal 30 settembre 2003, le diciture "lights" o equivalenti non potranno più essere usate sulle confezioni dei prodotti del tabacco;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalle società Philip Morris GmbH, Philip Morris Holland BV, Philip Morris Products Inc., ETI - Ente Tabacchi Italiani Spa, British American Tobacco Italia Spa, British American Tobacco (Germany) GmbH, JT International S.A., Altadis S.A., SEITA S.A., Reemtsma Distribution Company Italy Srl e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, 3, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
|
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
|
|