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Al Ministero della DIFESA
Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e Legislativi
= U.D.C. - Segreteria =
Via XX Settembre, 123/A
00187 ROMA
e , per quanto di competenza
Al Ministero della DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
= Ufficio del Direttore Generale =
- Servizio Legale -
Via XX Settembre, 123/A
00187 ROMA
Al Ministero della DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Generale degli Armamenti
= II° Reparto - Coordinamento Amministrativo =
Via XX Settembre,123/A
00187 ROMA
Oggetto: Studi Giuridici, Legislazione ed aspetti amministrativi, (contabili, economici, matricolari e caratteristici)
Il responsabile dello sportello "Uomo in Divisa", evidenzia quanto segue:
- L'articolo 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, nr. 738, che ha per titolo: "Stato Giuridico - Trattamento - Indennità Speciale", ed il cui testo riflette nel suo contenuto, quanto annunciato nel detto titolo, prevede per il personale cui al citato decreto, un'indennità speciale "Una Tantum", proporzionata al grado di invalidità accertata, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo, previsto dalle vigenti disposizioni, maggiorato del 20% , con l'esclusione di quelle relative alle riduzioni connesse con l'età (art. 49, comma 2° e 3°, del D.P.R. 3 maggio 1957, nr.686);
- La legge 12 maggio 1999 nr.68 (entrata in vigore il 17 gennaio 2000) prima, e la legge 28 luglio 1999 nr.266 poi, hanno esteso al personale militare delle 3 Forze Armate (E.I.; M.M.; A.M.), norme già vigenti da tempo, per le Forze di Polizia, militari e non, in materia di idoneità al servizio militare in modo parziale, ovvero di impiego del personale, in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed i compiti di livello, possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- Detto dispositivo legislativo, di cui al punto 2 della presente, è stato disciplinato, per la Forza Armata dell'Esercito, negli aspetti procedurali mediante la "direttiva per l'impiego del personale giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare parziale, a seguito di lesioni/ferite ed infermità, connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali", del marzo 2000. Detta direttiva, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, di cui al paragrafo 11 della stessa è risultata, a parere dello scrivente, carente della annoverazione di un beneficio omologo ed analogo di quello citato al punto1della presente. Con la presente lo scrivente chiede se ciò è stato solo per una mera dimenticanza, ovverosia per un mera svista, da superare, eventualmente, con una integrazione della predetta direttiva, ed in tal caso, si coglie l'occasione della presente per chiedere gli estremi del provvedimento normo-legislativo che concede il beneficio in questione, o se a tutt'oggi non è stato ancora promulgato un testo legislativo che allinei il personale delle 3 Forze Armate a quello delle Forze di Polizia, anche nella parte dei benefici, tipo l'Indennità Speciale "Una Tantum", di cui al punto 1 della presente.
Lo scrivente chiede che, recependo lo spirito e la ratio di questa nostra, di concerto sinergico i vari Uffici della Difesa citati in questa, diano opportune disposizioni, al fine di evitare situazioni di palese disparità, tra pari soggetti, cosa che aprirebbe un contenzioso tra essi e l'Amministrazione della Difesa ed a tal fine si ritiene opportuno, che dette strutture amministrative della Difesa, diano mano:
- alla puntuale, compiuta ed uniforme applicazione, per gli aventi causa, dell'art.56 del D.P.R. 1092/1973;
- alla puntuale, compiuta ed uniforme applicazione, per gli aventi causa, dell'art.109 del D.P.R. 1092/1973;
- alla puntuale, compiuta ed uniforme applicazione, per gli aventi causa, degli artt.43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922 nr.1290 e ciò alla luce e sulla scorta:
- del parere nr.361, espresso in data 6 maggio 1996 dalla Commissione Speciale del Pubblico Impiego del Consiglio di Stato;
- del successivo parere nr.452, espresso in data 13 dicembre 1999, dalla Commissione Speciale del Pubblico Impiego del Consiglio di Stato;
- dalla decisione nr.3305/2000, espressa in sede giurisdizionale dalla 6a Sezione del Consiglio di Stato.
Quanto sopra, al fine di non porre in una condizione di frustrante "minorità" il personale delle Forze Armate, rispetto a quello della Guardia di Finanza, anch'esso parimenti militare, che con circolari applicative al predetto articolato legislativo, di cui ai suddetti pronunciamenti del Consiglio di Stato, ebbe riconosciuti diversi benefici correlati alla questione, (Vds.: Circ.nr.37327 datata 16/10/97; Circ.nr.129195 datata 07/09/99; Circ.nr.151970 datata 26/05/2000, tutte predisposte dalla 1a Divisione del Servizio Amministrativo del Comando Generale della Guardia di Finanza);
- alla puntuale, compiuta ed uniforme applicazione, per gli aventi causa, di quanto previsto dall'art.3 della legge 30 novembre 2000, nr.356 e ciò alla luce e sulla scorta:
- della sentenza nr.248/89 della Corte Costituzionale;
- del parere nr.445/92, espresso dalle 3a Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 marzo 1993;
- del successivo e conseguente Decreto del Presidente della Repubblica, datato 18 luglio 1944, emesso nei riguardi del Tenente del Ruolo Tecnico-Amministrativo dell'Esercito, Livio SORDI e dell'Atto Camera nr.6422 datato 01 ottobre 1999;
- alla puntuale, compiuta ed uniforme applicazione, per gli aspetti economici, dell'art.32 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, nr.298, al personale posto in congedo assoluto per riforma, per infermità/malattia, riconosciutegli dipendenti da causa di servizio, e che per non, loro scelta dovettero lasciare il servizio, con ciò rimanendo esclusi dai benefici concessi a coloro che sono rimasti in servizio, e ciò a titolo di riconoscimento morale (e materiale) per quanto hanno fatto per l'Istituzione;
- alla rielaborazione dei sotto elencati documenti:
o decreto ministeriale della DIFESA 16 settembre 1993, nr.603, "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt.2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell'ambito dei reparti della Difesa";
o decreto ministeriale della DIFESA 8 agosto 1996, n.690 "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt.2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell'ambito dei reparti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché di quelli a carattere interforze";
Ciò alla luce e sulla scorta dei diversi provvedimenti normo-legislativi, che hanno:
- soppresso: Uffesercito; Sottuffesercito; Meripers; Difeoperai; Difeimpiegati; Difeassist; Contendife; Difepensioni; etc ;
- realizzato:Persomil; Persociv; l'Ufficio Recupero Crediti; l'Ufficio Infortunistica Speciale; il Nucleo Progetto "Euroformazione Difesa", ect.;
- trasferito: le competenze in merito all'impiego del personale militare delle singole Forze Armate, da Persomil ai rispettivi Stati Maggiori;
- per quanto, attiene al trattamento economico, con recente riconfigurazione dei Centri Amministrativi Regionali di: TORINO, FIRENZE e PALERMO, dando loro l'incarico dello smaltimento di circa 4000 decreti arretrati, della Forza Armata dell'Esercito; nuova modellistica relativa alla documentazione caratteristica (Scheda valutativa; Rapporto Informativo; Comunicazione), per Ufficiali, Marescialli, Sergenti, Volontari in servizio permanente e Volontari in ferma breve, con il correlato "Istruzioni per i documenti caratteristici degli Ufficiali, Sottufficiali, e Militari di Truppa", concepita con provvedimenti legislativi ormai lontani nel tempo (Vds.: legge 5 novembre 1962 n.1695; D.P.R. 15 giugno 1965 n.1431), che non tenevano conto: dell'attuale diversa sensibilità, al concetto della "privacy", di cui la società odierna ne ha fatto principio formante; della nuova situazione medico-legale, di cui alla legge 68/1999 e 266/1999 e del recente arruolamento, nelle Forze Armate e nelle Forze militari, di Polizia, delle donne;
o nuovo "Regolamento delle Matricole" poiché esso l'attuale non sempre trova in tutte le strutture della Difesa, una uniforme formulazione ed altresì poiché le cosiddette variazioni matricolari, sono ancora a tutt'oggi formulate con un idioma che usa espressioni linguistiche, ormai divenute desuete, in quanto risalenti ad epoche lontane (Vds.: regolamento nr.4065 "Regolamento per le Matricole del Regio Esercito"). Per tali ragioni esso dovrebbe essere nel breve rielaborato, adoperando nella nuova stesura il linguaggio italiano corrente e quindi esso, in estrema sintesi, dovrebbe tenere conto delle evoluzioni socio-economiche e linguistiche, avvenute nel nostro Paese, ed altresì bisognerà tener conto nel "nuovo regolamento" del recente fatto dell'arruolamento femminile e che talora avviene che vengano usate diverse espressioni, nella formulazione del concetto relativo all'accadimento, che dà origine alla variazione matricolare da registrare nel documento dell'interessato, e ciò a causa dell'ormai obsoleto regolamento, che ha negli anni avuto svariate rivisitazioni ed integrazioni, che ne hanno snaturato la sua uniformità, con ciò ingenerando dubbi interpretativi e causando disparità di trattamento. Infine non deve passare inosservato il fatto che taluni hanno espresso dubbi, in quanto non confortati da un testo scritto che raccoglie tutte le varie formule matricolari, che di volta in volta le varie Amministrazioni hanno ritenuto opportuno emanare in merito alla necessità della registrazione nel documento matricolare dei seguenti documenti: comunicazione dell'avvenuto pagamento della prima rata di riscatto del servizio pre-ruolo ai fini sia della buonuscita e sia dell'anzianità di servizio da computare per la fine del servizio; decreto di pensione ordinaria privilegiata; decreto di equo indennizzo e così via;
- all'estensione in via amministrativa, applicando il criterio giuridico del cosiddetto "comportamento del buon padre di famiglia", dei benefici riconosciuti ad alcuni, che sono ricorsi nei confronti dell'Amministrazione della Difesa alla Giustizia (penale; civile; amministrativa; contabile; Consiglio di Stato e persino alla Corte Costituzionale), anche a tutti gli altri aventi causa, e ciò per non aprire un contenzioso tra detta Amministrazione della Difesa ed il suo personale (civile e militare) in servizio e/o in quiescenza, che facendosi forte dei pronunciamenti avuti dai loro colleghi dalla magistratura, adiranno in giudizio la loro Amministrazione, che verosimilmente si troverà ad essere soccombente, con buona pace dell'affettuoso legame, che prima teneva unito detto personale all'Istituzione Militare e ciò in merito, per fare qualche esempio: alla maggiorazione del 18% dell'indennità di ausiliaria; dell'indennità di ausiliaria con il computo dell'indennità militare; della decorrenza dell'ausiliaria e dai limiti di età; dall'irripetibilità dell'indebito per pensioni provvisorie; del collocamento nella riserva degli Ufficiali cessati dal servizio "a domanda", nel periodo dal 29/09/76 al 31/12/97; del cumulo di due o più indennità integrative speciali, etc….etc…. Tutto ciò potrebbe ingenerare una serie di procedimenti amministrativi; correlati alle loro istanze di rimborso delle spese legali, ai sensi della legge 135/1997, di conversione del decreto legge 67/1997, ovvero in ambito contabile, ai sensi della legge 693/1996 di conversione del decreto legge 543/1996;
- al puntuale, compiuto ed uniforme, riallineamento della normativa emanata dall'Amministrazione della Difesa, alle sentenze ed ai pronunciamenti della predetta Magistratura, della corrente dottrina giuridica e della giurisprudenza attinente alle problematiche del personale da essa amministrato;
- al puntuale, compiuto ed uniforme, predisposizione di un sito internet, aggiornato, a similitudine del Ministero delle Finanze e del Comando Arma dei Carabinieri, che dia risposte esaustive a quanto richiesto in merito alle tante problematiche trattate dall'Amministrazione della Difesa (trattamento economico del personale sia in servizio e sia in quiescenza; leva; arruolamenti; concorsi; trasferimenti; avanzamenti di grado nella gerarchia militare; disciplina; costituzione della posizione assicurativa per i militari ex-volontari in ferma breve; corresponsione del premio (indennità di fine ferma); modalità di inserimento nel mondo del lavoro dei militari ex-volontari in ferma breve congedatasi senza demerito; riconoscimento della dipendenza di infermità/lesione per causa di servizio; riconoscimento dell'equo indennizzo; riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria; ascrivibilità di infermità/lesione dipendente da causa di servizio; benefici per i militari che hanno avuto riconosciuta la p.p.o. ascrivibile dalla 1a alla 8a ctg; differimento della partenza; per l'assolvimento degli obblighi di leva; istanza di assegnazione in sede desiderata; istanza di rinvio per motivi di studio; istanza di riammissione al rinvio per motivi di studio; istanza di dispensa; istanza di esonero; istanza di nuovi accertamenti sanitari; istanza di nuova visita medica e di nuovi accertamenti psico-attitudinali; istanza di fogli matricolari/stati di servizio; istanza di servizio civile quale obbiettore di coscienza; istanza di effettuazione del servizio civile quale: Ausiliario nella Polizia Municipale della Provincia di residenza; Addetto ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali, alle dipendenze del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; istanza dell'effettuazione del servizio di leva, quale: Ausiliario nei Corpi Militari e non di Polizia; Ausiliario nei VV.FF.; Corpo Forestale dello Stato; Croce Rossa Italiana; etc …). Tutto ciò e quant'altro, che lo scrivente può aver omesso, ma non per propria volontà, ma solamente per una sua mera ignoranza del fatto.
Salerno, 24 ottobre 2001
Prof. Enrico Marchetti
(Presidente Codacons Campania)
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