| MEDICINA CONTROLUCE |
"BREVI CENNI SULLA RESPONSABILITA' DEL MEDICO"
a cura dell'Avv. Claudio Coratella Negli ultimi anni il modo di intendere la responsabilità medica è sostanzialmente mutato, anche in virtù del rinnovato rapporto che viene ad instaurarsi tra il medico ed il paziente. Se in precedenza il medico prendeva autonomamente la decisione che riteneva più adatta per il caso concreto, senza dare troppa importanza all'opinione del paziente, ora non è più così. Al contrario, il medico cerca sempre più di coinvolgere il paziente in tutte le decisioni che riguardano la cura del suo stato fisico e psichico, rendendolo partecipe e attivo nel processo decisionale diagnostico-terapeutico. Questo rinnovato rapporto medico - paziente ha avuto delle conseguenze rilevanti anche dal punto di vista giuridico. In primo luogo, vista l'indisponibilità e l'intangibilità, sia del diritto alla libertà personale, sia del diritto alla salute (art. 13 e 32 Cost.), ogni trattamento diagnostico o terapeutico, che non sia di routine, necessita del consenso del destinatario. In secondo luogo, il medico non risponde, come avveniva in passato, solo per colpa grave (nei soli casi in cui era riscontrabile nella sua condotta l'imperizia), ma anche per colpa lieve, cioè nei casi di imprudenza o negligenza. Bisogna anche precisare che la responsabilità medica non è solo limitata a questo ambito, ma, in seguito al progresso tecnologico, si è estesa fino a ricomprendere le violazioni della privacy, la violazione del segreto professionale, i reati di falso. Come precedentemente sostenuto, una delle più vistose conseguenze del mutato rapporto medico - paziente, è la centralità che il consenso assume nell'ambito dell'attività medica. I trattamenti medici, anche se finalizzati al benessere fisico e psichico del paziente, incidono, inevitabilmente, sulla integrità fisica del destinatario; coinvolgono, di conseguenza, diritti inviolabili, quali il diritto di autodeterminazione e il diritto alla salute. Il consenso del paziente, quindi, diventa presupposto necessario affinché l'attività medica sia conforme non solo al diritto, ma anche alla libera e consapevole volontà del paziente. Tutto ciò, è previsto per garantire il diritto di libertà personale, e in particolare l'autonomia di ciascuna persona di scegliere e costruire il suo progetto di vita, alla luce dei suoi principi e desideri, perché una scelta cosi personale ed intima non può essere affidata né ad un terzo, né addirittura al caso. Ciò non significa che il medico svolge un ruolo marginale e di poca importanza in questa vicenda; sarà sempre il sanitario a consigliare e aiutare il paziente nella scelta del trattamento più utile e benefico per la sua particolare patologia, fornendogli tutte le informazioni necessarie affinché egli sia in grado di decidere in modo libero e consapevole. In questo modo si cerca di assicurare, da un lato, l'autonomia professionale del medico e, dall'altro, il diritto di autodeterminazione della singola persona. Il consenso si considera validamente manifestato se risulta essere:
La necessità di stabilire i requisiti necessari per individuare un valido consenso è da ricercarsi nel fatto che non esiste un dovere di curarsi, ma solo una facoltà, rimessa alla libera autodeterminazione della persona. Come sopra accennato, ogni individuo è libero di scegliere come condurre la propria vita, e in tale decisione è ricompressa non solo la facoltà di scegliere se, come, e da chi farsi curare, ma anche quella di non curarsi. Dietro una decisione di tal genere possono esserci dei motivi religiosi, etici, morali o meramente utilitaristici, ma assolutamente non criticabili né sindacabili. Perciò, non può parlarsi riduttivamente di mera informazione, solo questa non basta; è necessario un dialogo, una partecipazione sostanziale e bilaterale alla decisione. L'autentica informazione trova la sua fonte in un rapporto di reciproca fiducia, stima e rispetto, anche perché il rapporto medico - paziente non si risolve in un mero rapporto contrattualistico, dove ad un a richiesta di cure corrisponde un dovere di curare, ma è un rapporto che porta con se un vissuto di esperienze, uno scambio di opinioni e decisioni che lo rende non un rapporto tecnico, ma un rapporto essenzialmente umano. Alla luce del rapporto fiduciario che viene ad instaurarsi, il medico porrà in essere il trattamento diagnostico-terapeutico consigliato là dove il paziente abbia accettato di curarsi, in caso contrario dovrà astenersi da ogni tipo di trattamento, salvo il caso di grave pericolo per la salute. Se il medico eseguisse un trattamento in assenza del consenso del paziente, potrebbe rispondere del reato di violenza privata, ai sensi dell'art.610 c.p., per non aver rispettato la reale volontà dell'assistito, e ciò anche se l'esito dell'intervento fosse positivo. Qualora dall'intervento, privo di consenso, derivassero lesioni personali o addirittura la morte del paziente, il medico potrebbe rispondere di lesioni dolose o omicidio preterintenzionale. L'ulteriore conseguenza del mutato rapporto medico - paziente riguarda la c.d. "colpa medica". È da premettere che l'attività medico - chirurgica rientra in quelle attività che l'ordinamento giuridico definisce pericolose, ma avendo, essa, come finalità principale la salvaguardia della salute e della vita della persona, è considerata utile e lecita. Ciò significa che l'ordinamento giuridico consente, tale attività, entro il c.d. rischio consentito, superato il quale si entra nel campo della responsabilità per colpa. Essa, la colpa speciale o professionale, si caratterizzata per l'inosservanza di quelle regole di condotta che hanno la finalità di prevenire il rischio non consentito dall'ordinamento giuridico, e dalla prevedibilità, non adottando tali misure, ed evitabilità, adottandole, dell'evento lesivo. Le ipotesi di responsabilità colposa, inoltre, possono derivare o dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline che, dettando specifiche cautele, mirano ad impedire o prevenire eventi lesivi, ovvero da imprudenza, negligenza, imperizia. Si parla di imprudenza quando il medico agisce con avventatezza, con eccessiva precipitazione, con ingiustificata fretta, senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole dettate dalla scienza medica. Il termine prudenza è dato dalla contrazione della parola previdente, per cui il medico prudente è colui capace di prevedere le possibili complicanze derivanti dalla somministrazione di un dato trattamento, di prevedere la possibile evoluzione della situazione morbosa del paziente ed evitare le conseguenze dannose. È negligente il medico che, per disattenzione, per dimenticanza, per trascuratezza, per svogliatezza, per leggerezza o superficialità, non rispetti quelle norme comuni di diligenza che è legittimo attendersi da persona abilitata all'esercizio della professione medica e che sono osservate dalla generalità dei medici. La differenza tra imprudenza e negligenza sta nel fatto che, la prima consiste in una condotta attiva, contraria alle regole fondamentali che la comune esperienza consiglia per tutelare la salute del paziente, la seconda, invece, in una condotta omissiva, nel senso che non viene fatto ciò che la scienza medica consiglia di fare nel caso concreto. Infine, c'è l'imperizia che si verifica quando la condotta del medico è incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale, presupposti necessari per l'esercizio della professione medica. La colpa per imperizia trova il suo fondamento nel fatto che colui che esercita una professione deve avere sia una preparazione adeguata, sia la capacità tecnica di svolgere l'attività in esame, per cui la mancanza di questi requisiti fa sorgere, inevitabilmente, una forma di responsabilità. In particolare, la colpa medica sorge nel caso di ignoranza dei principi elementari incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza che dovrebbe legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'esercizio della professione sanitaria, trascuranza di quelle norme fondamentali che ogni professionista non può e non deve ignorare. In precedenza la responsabilità medica era circoscritta ai soli casi di condotta imperita, che veniva considerata grave in virtù dell'articolo 2236 c.c., "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non per colpa grave". Tale disposizione, però, non poteva essere considerata valida anche per il diritto penale, dal momento che avrebbe creato una disparità di trattamento, contraria al principio di uguaglianza, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Di conseguenza, se il requisito della colpa grave previsto dall'art.2236 c.c., in materia civilistica può essere considerato come presupposto necessario per la configurazione dell'illecito, ciò non può avvenire in diritto penale, dove la gravità della colpa non potrà mai essere considerato elemento costitutivo del reato, ma solo elemento rilevante ai fini della determinazione della pena. In relazione all'autonomia del diritto penale dal diritto civile e viceversa, l'accertamento della responsabilità medica seguirà i criteri previsti dalla normativa penalistica, mentre quella civilistica sarà applicata o in sede di responsabilità contrattuale, ovvero in materia di risarcimento del danno. Avv. Claudio Coratella
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