| SCUOLA SICURA |
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Pediculosi, virus e batteri: tutti li subiscono ma tutti ne parlano "dopo" ed a "bassa voce"! Falso problema o solo vergogna? Voglio sottoporre alla vostra attenzione un problema che investe tutte le scuole, gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA e le famiglie ma nulla viene fatto per eliminarlo, anzi, a causa di una ingiustificata vergogna, tutti stanno zitti. Parlo della pediculosi che passa di testa in testa. L'elenco dei parassiti, di cui fanno parte anche i simpatici animaletti, unitamente all'elenco dei batteri e dei virus, del quale ne fanno parte anche l'herpes labiale, la varicella, il morbillo, l'influenza, la rosolia, la pericolosa meningite e tutte le altre malattie contagiose, sono inseriti nell'allegato XI della 626 www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.pdf con gruppo 2 ovvero che è stato accertato la possibilità di contagio fra persone anche nelle comunità. Questo si chiama rischio biologico che ogni datore di lavoro (compresi i D.S.) è obbligato a valutare e ad eliminare. Succede però che quasi nessuna scuola ha valutato tale rischio, quindi non ha nominato il medico competente, il quale non ha potuto dare le istruzioni del caso che, accoppiato alla oramai conosciuta assenza del medico scolastico ed alla eventuale e tardivo arrivo della comunicazione del medico di base, ha creato questa pericolosa situazione:
Cosa ne pensate anche alla luce della seguente piccola disamina. Piccolissima disamina di tipo tecnico: Il D.S. quale datore di lavoro, in base al titolo VIII della 626 (art. 73 e successivi) www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.pdf , oltre alla valutazione degli altri rischi presenti (incendio, antinfortunistica, emergenze, sicurezza edifici scolastici ed attrezzature e strumenti, ecc.), è obbligato (art. 78) a fare anche la valutazione del rischio biologico a prescindere dal fatto che si manipolano o no gli agenti biologici. Solo per determinate attività (artt. 81, 82 e 83) e/o agenti (gruppi 3 e/o 4) vi sono dettagliate disposizioni aggiuntive. Invero, il documento nr. 16 delle linee guida emesse dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm , esclude le scuole dalla valutazione del rischio biologico basandosi sul fatto che l’applicazione delle norme di igiene e profilassi specifica è sufficiente per escludere il rischio di contagio nelle comunità. Purtroppo, nella realtà, queste norme di igiene e profilassi specifica spesso vengono disattese anche involontariamente in quanto la medicina scolastica nel tempo è andata in “disuso” (vedasi anche Legge regione Lombardia agosto 2003 www.comitatigenitori.it/certificato/index.htm). I fatti, però, indicano che nelle scuole il rischio biologico è altissimo e deriva anche dal fatto che gli edifici scolastici, oltre ad essere fatiscenti e quindi in igienici, hanno aule anguste e sottodimensionate tanto da non garantire dall’ 1,80 al 2,00 mq quadri netti per alunno quale indice minimo previsto dalla normativa attualmente ancora in vigore. (cfr. tabella riassuntiva www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html). La nomina del medico competente (sorveglianza sanitaria) è obbligatoria per gli agenti biologici (la valutazione del rischio biologico la deve fare il datore di lavoro - Dirigente Scolastico www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html - con l'ausilio del medico competente - per i titoli del medico competente vedi l'articolo 2 comma 1 lettera d del 626/94). Vedi il combinato disposto dell' art. 4 comma 4 lettera C, dell'art. 16 commi 1 e 2, dell'art. 17 e dell'art. 86 (D.Lgs. 626/94) che se letti in successione guidano mano mano il tutto. L'elenco degli agenti biologici (batteri, virus e parassiti) patogeni è riprodotto nell'allegato XI della 626 e non è esaustivo (vedi SARS che non è ancora inserito) ma non per questo non vanno presi in considerazione anche quelli eventualmente non ancora inseriti nell'elenco di cui al predetto allegato XI. Gli agenti biologici patogeni normalmente presenti nelle comunità scolastiche (varicella, morbillo, influenza, meningite da Neisseiria Meningitidis ed altri batteri, herpes, parassiti, ecc.), elencati nella tabella (allegato) XI, dei quali si conosce molto bene l'eziologia, la trasmissione ad altra persona avviene per stretto contatto con la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri bambini, ecc.? Se si, allora perché per il lavoratore non della scuola, in presenza di casi sospetti, deve essere fatta la valutazione del rischio biologico come per esempio per la SARS (anche se non maneggia i virus, batteri e parassiti ma vi è solo contatto con i sospetti) con tutti gli annessi e connessi e nelle scuole NO? eppure, nella scuola, è più di un sospetto, direi quasi certezza di una situazione di alto contagio. Per la SARS, la cui trasmissione è più o meno identica a tutti gli altri batteri e virus normalmente presenti nelle comunità scolastiche (invece di combattere il contagio la presenza degli agenti patogeni viene nascosta per vergogna) , vedi indicazioni dell'ISPESL sotto riportate. Queste indicazioni/prescrizioni ovviamente sono sovradimensionate in quanto il virus della SARS e la sua eziologia non è ancora ben conosciuta. Ovviamente questi DPI (dispositivi di protezione individuale) e le relative procedure non sono da adottare tale e quali nelle scuole ma, la valutazione del rischio con gli accorgimenti (dispositivi collettivi) per sensibilmente ridurlo, sono obbligatori. Vorrei attirare l'attenzione anche sul fatto che nelle aule, spesso molto sottodimensionate rispetto ai previsti 50 mq circa, il rischio di contagio risulta più alto in considerazione del sovraffollamento. Allora, perché non si costituiscono classi con numero di alunni proporzionato alla effettiva grandezza dell'aula? ogni alunno, in base alle norme attualmente vigenti, deve avere almeno 1,80 mq netti a testa. Vedi tabella riassuntiva posta in fondo a: www.edscuola.it/archivio/famiglie/dlvo626_94quest.html Mimmo Didonna Codacons - Area tematica "Scuola Sicura" E - mail: codacoba@tin.it Lista discussione: http://it.groups.yahoo.com/group/igiene_sicurezza-scuole/ Comitati Genitori: www.comitatigenitori.it (Fonte: Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) www.salute.gov.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=147&sub=4&lang=it Norme di protezione dei lavoratori esposti La SARS così come definita dall'OMS è ".una malattia la cui eziologia non è ancora nota e la cui trasmissione avviene essenzialmente per via aerea a seguito di stretto contatto (diretto) con la persona malata. Allo stato attuale non c'è evidenza che l'infezione possa essere trasmessa attraverso contatti casuali tra la popolazione." A seguito delle numerose richieste inoltrate dal Ministero della Salute -Ufficio Malattie Infettive- e da altri Organismi, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) si è attivato per verificare che tipo di interventi si debbano adottare per la tutela della salute dei lavoratori. Trattandosi di rischio biologico, la normativa di riferimento è rappresentata dal DLgs 626/94, Titolo VIII, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale è necessario, a seguito del procedimento di valutazione del rischio, intraprendere, nel caso di rischio di esposizione, gli interventi di tutela previsti, quali le misure di riduzione e abbattimento del rischio, l'informazione e la formazione, nonchè la sorveglianza sanitaria. Nel caso specifico della SARS, in generale, in assenza di casi sospetti si configura un' assenza di potenziale esposizione (e quindi anche di rischio di esposizione) e pertanto i lavoratori sono equiparabili al resto della popolazione. Per essi valgono quindi le misure generali di salvaguardia che l'OMS ed il Ministero della Salute hanno indicato e indicheranno al riguardo. Si ritiene che, allo stato attuale, in presenza di caso sospetto, ossia:
Si ritiene quindi che il suddetto personale debba avere a disposizione per lo svolgimento della propria attività lavorativa i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI ):
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