Forum sulla Legge N. 205/2000

Forum sulla Legge N. 205/2000


AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO
AI DEPUTATI E SENATORI DELLA REPUBBLICA
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
AGLI ALTRI MINISTRI DELLA REPUBBLICA
AI CAPI DI GABINETTO DEI MINISTRI
AI CAPI DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DEI MINISTRI
AL PRESIDENTE E AI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
AI PRESIDENTI E CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI STATO
AL PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SICILIANA
AI PRESIDENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE E PENALE
AI PRESIDENTI E CONSIGLIERI DELLA CORTE DEI CONTI CENTRALE
AI PRESIDENTI DELLE CORTI DEI CONTI REGIONALI
AI PROCURATORI REGIONALI DELLE CORTI DEI CONTI
AI PRESIDENTI E GIUDICI DEI TAR REGIONALI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
AI PRESIDENTI DELLE CORTI D'APPELLO

ALLA ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO
ALLA ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI DEI TAR
ALLE ASSOCIAZIONI FORENSI
ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ALLE ASSOCIAZIONI DI DIFESA DEI CONSUMATORI DELLA CNCU
ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DI CUI ALLA LEGGE 349/86
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

APPELLO PUBBLICO PER LA MODIFICA URGENTE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 205/2000 SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO CON INVITO A SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE


Le scriventi Associazioni, riconosciute in base alle leggi 349/86 e 281/98 e comunque rappresentative degli interessi collettivi dei cittadini, utenti e consumatori, e titolari del potere di sostituzione dello Stato e delle amministrazioni locali per le azioni di tutela e di risarcimento danni all'ambiente e per l'inerzia degli organi amministrativi, si rendono promotrici del presente urgente appello per la immediata modifica dell'art. 3 della legge 205/00, che ha introdotto nel nostro ordinamento la valutazione particolare degli interessi fondamentali alla tutela della salute e della integrità dell'ambiente ed altri, senza prevedere uguale criterio qualitativo anche per l'obbligazione accessoria relativa alla condanna alle spese.
Se i processi nel merito non si fanno, i cittadini hanno necessità di chiedere le sospensive urgenti, se il cittadino, che già non crede alla Giustizia, che arriva, se arriva, dopo decenni, viene avvertito che per una sospensiva potrà essere condannato a pagare tre milioni alla controparte e senza nemmeno avere la motivazione completa sul suo torto, bensì solo perché il suo personale stato di bisogno non sarà condiviso dal Giudice, con conseguente negazione della sussistenza del danno grave e irreparabile, non farà causa per niente. Così saranno contenti i Giudici, che faranno meno cause di prima, e i ricchi, che saranno gli unici a chiedere e ottenere Giustizia…I ruoli delle sospensive, in primo e in secondo grado, non vedranno più brigadieri e dipendenti che rivendicano compensi di lavoro o buonuscite, o cittadini , comitati di quartiere, ONLUS , che rivendicano lo spostamento dell'antenna inquinante, l'abbattimento dell'abuso edilizio o la pulizia della scuola, ma solo i colossi industriali e dei servizi, per i quali il rischio di essere condannati a pagare le spese è pari a ZERO!!!

TUTTO QUESTO E' ASSURDO!!!

  • La legge 03/03/1987, n. 59 , art 6.1 prevedeva saggiamente il rimborso delle spese legali alle associazioni ambientaliste riconosciute. Nemmeno una lira è stata mai erogata per quella troppo saggia legge
  • La legge fiscale prevede l'esonero dal bollo e dalle imposte di registro per le ONLUS
  • La legge 266/91 prevede che le associazioni di volontariato non debbano essere gravate di spese per il perseguimento dei fini statutari
  • Le ONLUS svolgono i compiti propri dello Stato e ogni loro azione deve avere la riconoscenza dello Stato. Addirittura si possono sostituire allo Stato e agli enti locali.
IL COMPLESSO NORMATIVO VIGENTE (E SI RICORDI CHE ALLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO COSI' COME ALLA CORTE COSTITUZIONALE NON SI CONDANNA ALLE SPESE) DEVE ESSERE INTERPRETATO, ANCHE ALLA LUCE DELL'ESONERO DALLA CAUZIONE, NEL SENSO CHE LE ONLUS NON POSSONO ESSERE CONDANNATE ALLE SPESE PER LE AZIONI DIRETTE A PERSEGUIRE I FINI STATUTARI SALVO CHE PER MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE STESSE.
L'ART.3 DELLA LEGGE 205/00, CHE PURE RICONOSCE LA ESENZIONE DALLA CAUZIONE PER I DIRITTI COSTITUZIONALI, PER LE SPESE INVECE E' UN'ASCIA DI GUERRA PER DISTRUGGERE I DIRITTI DEI CITTADINI E VANIFICARE LORO CONQUISTE UNTRADECENNALI

La possibilità di condanna alle spese disgiunta dalla valutazione della qualità degli interessi coinvolti e della loro rilevanza costituzionale, è uno strumento di barbarie introdotto per fare da alibi alla inefficienza complessiva del sistema giudiziario amministrativo che non a caso produce scioperi di tre mesi proprio per sottolineare tale inefficienza e carenza di mezzi e uomini.
Si realizza la deflazione dei ricorsi e del carico di lavoro dei Giudici amministrativi sulla pelle del sacro diritto costituzionale di difesa e azione in giudizio.
1. E' incostituzionale la esenzione da cauzione delle materie dei diritti fondamentali e non l'esenzione per l'obbligazione accessoria delle spese
2. E' incostituzionale aver previsto la possibilità della condanna alle spese in modo identico per le ONLUS e per i produttori (che non hanno limiti di bilancio così come le pubbliche amministrazioni)
3. E' incostituzionale aver previsto la condanna alle spese senza un obbligo sanzionabile di adeguata motivazione , o senza la possibilità di impugnativa in appello o in Cassazione delle ordinanze immotivate
4. E' incostituzionale non aver previsto la possibilità di condanna alle spese nelle materie esentate dalla cauzione solo in caso di richieste cautelari manifestamente infondate

ECCO LA DIMOSTRAZIONE:
  • La quarta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5541/00 resa su un appello cautelare relativo alla tutela della salute e dell'aria dalla immissione di fumi tossici in Lombardia, introdotto prima della legge 205/00, e deciso dopo due anni (sic!), preso atto della cessazione dell'interesse dell'appellante a causa dei due anni trascorsi solo per responsabilità dello stesso Giudice e dei suoi ausiliari CTU, e nonostante la CTU avesse dato parzialmente ragione alla ONLUS appellante, ha condannato il CODACONS, per l'improcedibilità (nemmeno prevista dalla legge tra le cause di possibile condanna alle spese) a 6 milioni di onorari a favore dell'ENEL e della Regione Lombardia e a 20 milioni per compensi ai periti. La revocazione proposta non è stata coltivata per difficoltà ad affrontare una eventuale inappellabile condanna alle spese.
  • La quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5602/00 resa su appello avverso il rigetto di provvedimenti provvisori cautelari disposto dal Presidente del TAR in merito alla gara dei telefonini UMTS, condannava il Codacons a pagare 10 milioni di spese a Telecom, Wind e Stato. Non esistevano precedenti sulla questione almeno conosciuti sicchè era sicuramente questione nuova e aperta ad ogni soluzione
  • Ma quel che è più grave è che nella udienza del 27.10.00 (quella in cui il codacons è stato condannato per 26 milioni), su 26 richieste di sospensiva rigettate l'unica condanna alle spese è quella a carico del Codacons, nonostante il Codacons sia una ONLUS esente da spese e bolli per il perseguimento dei fini statutari (tra cui primeggia proprio quello della difesa giudiziale dei diritti), e tra le altre parti soccombenti in quella udienza si annoverano ben 4 società di capitali, imprese con fini di lucro e singoli . Anche nell'udienza del 7.11.00 (in cui il Codacons è stato condannato a 10 milioni di spese) su 19 sospensive rigettate o inammissibili, l'unica condanna alle spese a favore delle società di capitali Wind e Telecom è quella inferta al Codacons nonostante si annoverassero tra i soccombenti ben 4 società di capitali con fini di lucro. Il CODACONS ha pagato la colpa di 1750 ricorsi negli anni, tutti utili ai cittadini, e che hanno fatto la storia dei diritti civili nel nostro Paese, ma che sicuramente hanno creato carichi di lavoro eccessivi ai Giudici , carichi da deflazionare con adeguate condanne punitive (così interpretate subito anche dalla dottrina indipendente).
* * *
A SEGUITO DI QUESTE "MAZZATE" IL CODACONS, E LE ALTRE ASSOCIAZIONI CHE QUI SI SOTTOSCRIVONO E CHE HANNO CONTRIBUITO CON LE AZIONI GIURISDIZIONALI AD ACCRESCERE I DIRITTI CIVILI DELLA COLLETTIVITA', HANNO IMPARATO LA "LEZIONE" , E NON POTENDO AFFRONTARE TALI SPESE DICHIARANO OGGI E QUI DI RINUNCIARE A COLTIVARE:
  • La vertenza cautelare relativa al decoder unico negato ai cittadini
  • La vertenza cautelare relativa alla gara degli UMTS
  • La vertenza cautelare relativa al mostro edilizio abusivo di Roccaraso
  • La vertenza cautelare sulla misurazione dei fumi tossici da combustione in Lombardia
SE SOLO IL 50% DEI RICORSI PROPOSTI PER I CITTADINI DALLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE NEGLI ANNI AVESSERO PORTATO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DI UN SOLO MILIONE OGGI SI SAREBBERO TRASFERITI OLTRE DUE MILIARDI DAI CITTADINI ALL'INDUSTRIA.

TUTTO QUESTO NON PUO' ANDARE . SIAMO GRATI A QUESTE SENTENZE PUNITIVE PER AVER SOLLEVATO IL DELICATO PROBLEMA CHE PURE TROVO' SPAZIO NEI LAVORI PREPARATORI DELLA LEGGE, E CHIEDIAMO A TUTTI DESTINATARI CHE HANNO SENSIBILITA' CIVILE DI ATTIVARSI PER TROVARE SOLUZIONI LEGISLATIVE URGENTI AL PROBLEMA , E AGLI AVVOCATI E AI MAGISTRATI DI SOLLEVARE LA QESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE 205/00.

Invitiamo tutti ad esprimere la loro opinione inviando una email all'indirizzo codacons.iica@tiscalinet.it con soggetto "Forum Legge 205" , opinioni che raccoglieremo per un grande Convegno scientifico da tenere sull'argomento.
Grazie

CODACONS
Carlo Rienzi

ADUSBEF
Elio Lannutti

VAS (VERDI AMBIENTE E SOCIETA')
Elvira Russo