| Forum sulla Legge N. 205/2000 |
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AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO AI DEPUTATI E SENATORI DELLA REPUBBLICA AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA AGLI ALTRI MINISTRI DELLA REPUBBLICA AI CAPI DI GABINETTO DEI MINISTRI AI CAPI DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DEI MINISTRI AL PRESIDENTE E AI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE AI PRESIDENTI E CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI STATO AL PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SICILIANA AI PRESIDENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE E PENALE AI PRESIDENTI E CONSIGLIERI DELLA CORTE DEI CONTI CENTRALE AI PRESIDENTI DELLE CORTI DEI CONTI REGIONALI AI PROCURATORI REGIONALI DELLE CORTI DEI CONTI AI PRESIDENTI E GIUDICI DEI TAR REGIONALI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AI PRESIDENTI DELLE CORTI D'APPELLO ALLA ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI DEI TAR ALLE ASSOCIAZIONI FORENSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ASSOCIAZIONI DI DIFESA DEI CONSUMATORI DELLA CNCU ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DI CUI ALLA LEGGE 349/86 AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE APPELLO PUBBLICO PER LA MODIFICA URGENTE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 205/2000 SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO CON INVITO A SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE Le scriventi Associazioni, riconosciute in base alle leggi 349/86 e 281/98 e comunque rappresentative degli interessi collettivi dei cittadini, utenti e consumatori, e titolari del potere di sostituzione dello Stato e delle amministrazioni locali per le azioni di tutela e di risarcimento danni all'ambiente e per l'inerzia degli organi amministrativi, si rendono promotrici del presente urgente appello per la immediata modifica dell'art. 3 della legge 205/00, che ha introdotto nel nostro ordinamento la valutazione particolare degli interessi fondamentali alla tutela della salute e della integrità dell'ambiente ed altri, senza prevedere uguale criterio qualitativo anche per l'obbligazione accessoria relativa alla condanna alle spese. Se i processi nel merito non si fanno, i cittadini hanno necessità di chiedere le sospensive urgenti, se il cittadino, che già non crede alla Giustizia, che arriva, se arriva, dopo decenni, viene avvertito che per una sospensiva potrà essere condannato a pagare tre milioni alla controparte e senza nemmeno avere la motivazione completa sul suo torto, bensì solo perché il suo personale stato di bisogno non sarà condiviso dal Giudice, con conseguente negazione della sussistenza del danno grave e irreparabile, non farà causa per niente. Così saranno contenti i Giudici, che faranno meno cause di prima, e i ricchi, che saranno gli unici a chiedere e ottenere Giustizia…I ruoli delle sospensive, in primo e in secondo grado, non vedranno più brigadieri e dipendenti che rivendicano compensi di lavoro o buonuscite, o cittadini , comitati di quartiere, ONLUS , che rivendicano lo spostamento dell'antenna inquinante, l'abbattimento dell'abuso edilizio o la pulizia della scuola, ma solo i colossi industriali e dei servizi, per i quali il rischio di essere condannati a pagare le spese è pari a ZERO!!! TUTTO QUESTO E' ASSURDO!!!
L'ART.3 DELLA LEGGE 205/00, CHE PURE RICONOSCE LA ESENZIONE DALLA CAUZIONE PER I DIRITTI COSTITUZIONALI, PER LE SPESE INVECE E' UN'ASCIA DI GUERRA PER DISTRUGGERE I DIRITTI DEI CITTADINI E VANIFICARE LORO CONQUISTE UNTRADECENNALI La possibilità di condanna alle spese disgiunta dalla valutazione della qualità degli interessi coinvolti e della loro rilevanza costituzionale, è uno strumento di barbarie introdotto per fare da alibi alla inefficienza complessiva del sistema giudiziario amministrativo che non a caso produce scioperi di tre mesi proprio per sottolineare tale inefficienza e carenza di mezzi e uomini. Si realizza la deflazione dei ricorsi e del carico di lavoro dei Giudici amministrativi sulla pelle del sacro diritto costituzionale di difesa e azione in giudizio. 1. E' incostituzionale la esenzione da cauzione delle materie dei diritti fondamentali e non l'esenzione per l'obbligazione accessoria delle spese 2. E' incostituzionale aver previsto la possibilità della condanna alle spese in modo identico per le ONLUS e per i produttori (che non hanno limiti di bilancio così come le pubbliche amministrazioni) 3. E' incostituzionale aver previsto la condanna alle spese senza un obbligo sanzionabile di adeguata motivazione , o senza la possibilità di impugnativa in appello o in Cassazione delle ordinanze immotivate 4. E' incostituzionale non aver previsto la possibilità di condanna alle spese nelle materie esentate dalla cauzione solo in caso di richieste cautelari manifestamente infondate ECCO LA DIMOSTRAZIONE:
TUTTO QUESTO NON PUO' ANDARE . SIAMO GRATI A QUESTE SENTENZE PUNITIVE PER AVER SOLLEVATO IL DELICATO PROBLEMA CHE PURE TROVO' SPAZIO NEI LAVORI PREPARATORI DELLA LEGGE, E CHIEDIAMO A TUTTI DESTINATARI CHE HANNO SENSIBILITA' CIVILE DI ATTIVARSI PER TROVARE SOLUZIONI LEGISLATIVE URGENTI AL PROBLEMA , E AGLI AVVOCATI E AI MAGISTRATI DI SOLLEVARE LA QESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE 205/00. Invitiamo tutti ad esprimere la loro opinione inviando una email all'indirizzo codacons.iica@tiscalinet.it con soggetto "Forum Legge 205" , opinioni che raccoglieremo per un grande Convegno scientifico da tenere sull'argomento. Grazie CODACONS Carlo Rienzi ADUSBEF Elio Lannutti VAS (VERDI AMBIENTE E SOCIETA') Elvira Russo |