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Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha emanato un'ordinanza per la "Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani" (G.U. n. 213 del 10 settembre 2004). L’Ordinanza, che è stata redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di protezione degli animali, dei Veterinari e secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità, all’articolo 1 vieta ogni tipo di addestramento inteso a esaltare l’aggressività dei cani. L’articolo 2 prevede l’obbligo per i proprietari dei cani, analogamente al Regolamento di Polizia veterinaria vigente (prevenzione della rabbia) di applicare la museruola o, in alternativa, il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in luoghi aperti al pubblico. All’interno dei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto, invece, i cani dovranno indossare, come previsto dallo stesso Regolamento, sia la museruola che il guinzaglio. Limitazioni al possesso e alla detenzione di cani sono previste per particolari categorie di soggetti. L’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi è previsto dall’articolo 3 per i possessori dei cani a rischio di maggiore aggressività indicati nell’Ordinanza. Il provvedimento, entrato in vigore l'11 settembre 2004 avrà efficacia per un anno, è stato emanato nel quadro di una serie di iniziative inerenti il migliore e più consapevole rapporto con i cani secondo quanto previsto dalla Commissione ministeriale per la tutela degli animali di affezione e per la lotta al randagismo. Il Ministro della Salute aveva emanato, circa un anno fa, una prima ordinanza (file in formato .pdf) per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi (G.U. 12 settembre 2003 n.212). Il provvedimento, finalizzato esclusivamente alla protezione delle persone da aggressioni e senza intenti persecutori nei confronti degli animali, si era reso necessario a seguito degli episodi di attacchi feroci da parte di cani, soprattutto pitbull, registrati in quel periodo. L'ordinanza del 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani Il Ministro della Salute Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Ordina: Art. 1. 1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato (vedi sotto); c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376. Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. 2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); a) ai delinquenti abituali, o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità. 3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida. Art. 3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. Art. 4. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso. 2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 27 agosto 2004 Il Ministro: Sirchia Allegato Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu. Fonte: Ministero della Salute |