CODACONS

Equiparazione ai viaggi tutto compreso dei viaggi su misura
di Floriana Pisani - Ufficio Legale Codacons Sicilia

Ancora una volta la Corte di Giustizia interviene per tutelare il turista-consumatore.

Il 30.04.2002 è stata, infatti, pubblicata nella GUCE la sentenza in commento, relativa alla causa C-400/00, la quale ha stabilito che non vi è alcun elemento nella direttiva 1990/314 CE concernente i viaggi "tutto compreso" che permetta l'esclusione dei viaggi organizzati da un'agenzia di viaggio su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste (ossia viaggi "su misura") dall'espressione di viaggi "tutto compreso".

Nello specifico, il sig. Lobo Gonçalves Garrido acquistava in Portogallo dall'agenzia di viaggi Club-Tour, un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco. La Club-Tour si rivolgeva all'agenzia di viaggi Club Med che si faceva carico delle necessarie prenotazioni ed elaborava il programma di soggiorno fissando il prezzo complessivo. Al suo arrivo nel villaggio turistico, la famiglia Garrido aveva la sgradevole sorpresa di trovare il luogo infestato da migliaia di vespe, circostanza che impediva loro di godersi pienamente le vacanze. Peraltro, la richiesta del sig. Garrido di essere trasferito in un altro villaggio non poteva essere soddisfatta dal Club - Tour, dato che il Club Med dichiarava di non essere in grado di predisporre tempestivamente una valida alternativa.
Al suo rientro in Portogallo, il sig. Garrido si rifiutava di pagare il prezzo pattuito con la Club - Tour. Quest'ultima quindi promuoveva un giudizio contro il sig. Garrido. In tale contesto, il giudice nazionale proponeva alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi tutto compreso, per determinare se l'espressione di viaggio "tutto compreso" includa anche i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste e di non essere quindi, prefissati unilateralmente dalle agenzie di viaggio.

La Corte rileva innanzitutto che la direttiva intende tutelare in particolare i consumatori che acquistino viaggi "tutto compreso" e ricorda che, secondo le sue disposizioni, perché un servizio possa essere qualificato "tutto compreso", è sufficiente che la combinazione di servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei seguenti tre tipi di servizi: il trasporto, l'alloggio, e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso; e che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento.

Secondo la Corte di giustizia, non vi è alcun elemento in tale definizione che consenta di escludere i viaggi "su misura".Tale interpretazione è confermata dall'allegato della direttiva, che permette di includere, tra gli elementi del contratto, i particolari desideri che il consumatore e l'agenzia di viaggi hanno definito al momento della prenotazione.
L'Avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha evidenziato ancora una volta che l'interpretazione della direttiva 1990/314 CE deve ispirarsi ad un criterio tutt'altro che restrittivo al fine di assicurare al consumatore la più ampia tutela. Il criterio interpretativo deve ricollegarsi non solo ad un'analisi sistematica del testo e alle finalità della direttiva ma anche alla circostanza che questa è stata adottata ai sensi dell'articolo 100 A (divenuto inseguito a modifica art. 95 CE), il cui n. 3 esige che le misure di armonizzazione in materia di tutela dei consumatori si basano su un livello di protezione elevato.
In tali condizioni, la Corte ha quindi affermato che l'espressione di viaggio "tutto compreso" include i viaggi "su misura".